Con il decreto n. 96515 del 24 dicembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura”, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021) sono i seguenti:
Classi d’importo in euro |
Tassi medi |
Tassi soglia usura |
Fino a 15.000 |
11,14 |
17,9250 |
Oltre i 15.000 |
7,69 |
13,6125 |
Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG) |
|||
Classi di età* |
Classe di importo del prestito |
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Fino a € 15,000 |
Oltre € 15.000 |
||
fino a 59 anni |
8,32 |
6,53 |
|
60-64 |
9,12 |
7,33 |
|
65-69 |
9,92 |
8,13 |
|
70-74 |
10,62 |
8,83 |
|
75-79 |
11,42 |
9,63 |
(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.
Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2021.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi