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Indicazioni operative in merito alla verifica dei pagamenti delle indennità Covid-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche elettive
Ai Direttori Regionali
Ai Direttori di Coordinamento Metropolitano
Ai Direttori delle Strutture Territoriali
Con parere reso in data 2 dicembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è espresso in ordine alle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ritenendo le stesse incompatibili con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici.
Per l’effetto, l’Istituto ha avviato le azioni di recupero delle indennità Covid-19 percepite dagli assicurati titolari di cariche elettive.
Successivamente all’avvio delle predette azioni di recupero da parte dell’Istituto, il medesimo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con parere del 9 febbraio 2021, ha precisato che i gettoni di presenza percepiti in relazione alla carica elettiva non sono assimilabili alle indennità di funzione ed ai compensi di natura fissa e continuativa corrisposti agli amministratori locali. Il gettone di presenza, infatti, quando non si accompagna ad altri emolumenti connessi alla carica, configura una forma di attribuzione, normalmente di modesta entità, condizionata alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In dette ipotesi – argomenta il Ministero del Lavoro – viene, dunque, meno la ragione che ha indotto il legislatore a stabilire una regola di incompatibilità con i benefici Covid-19, non realizzandosi quella funzione di sostentamento che è soddisfatta solo dalla percezione di un reddito che abbia carattere di certezza e non occasionalità.
A parere del Ministero, tutt’altra natura hanno invece le indennità di funzione che evidentemente soddisfano, in quanto collegate alla carica e di natura fissa e continuativa, la ratio normativa che giustifica l’incompatibilità con le indennità Covid-19. Ciò vale a fortiori per parlamentari e consiglieri regionali.
In conclusione, secondo il Ministero del Lavoro, allorquando il consigliere comunale benefici unicamente di gettoni di presenza non sussiste una situazione di incompatibilità con le indennità Covid-19 di cui al decreto c.d. “cura Italia”. Analoghe considerazioni valgono, alla luce della previsione di cui all’articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per i consiglieri provinciali beneficiari solo di gettone di presenza e non di indennità di funzione.
In attuazione degli orientamenti ministeriali sopra indicati l’Istituto ha assunto le conseguenti iniziative per il recupero delle indennità Covid-19 per gli assicurati titolari di carica elettiva per la quale è prevista la corresponsione dell’indennità di funzione ed in virtù dei chiarimenti ministeriali sopravvenuti ha interrotto quelle volte al recupero delle indennità Covid-19 per gli assicurati titolari di carica elettiva per la quale è prevista la corresponsione del solo gettone di presenza.
Tuttavia, nelle more dell’avvio delle nuove attività di recupero e di definizione di quelle revocate, il Garante per la protezione dei dati personali - all’esito di un’istruttoria dallo stesso avviata nei confronti dell’Istituto in ordine alle attività e modalità di trattamento dei dati personali degli assicurati titolari di cariche politiche richiedenti le indennità Covid-19 - ha comunicato, in data 8 marzo u.s., il conclusivo provvedimento n. 87 del 25 febbraio.
Con il richiamato provvedimento, tra l’altro, l’Ufficio del Garante ha intimato all’Istituto di:
“1.a) cancellare tutti i dati personali fino ad ora trattati in violazione del principio di minimizzazione;
1.b) effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento con riferimento ai trattamenti in esame, prima di riavviare qualsiasi operazione di trattamento, anche nell’ambito di una complessiva valutazione di impatto riferibile a tutti i trattamenti svolti dall’Istituto per tale finalità”.
In ottemperanza al richiamato provvedimento, l’Istituto si è attivato per la cancellazione dei dati personali fino ad ora trattati per la gestione delle posizioni degli assicurati interessati per i quali non sussiste, anche a seguito delle indicazioni ministeriali, l’incompatibilità tra l’indennità percepita e la titolarità della carica elettiva posseduta.
Inoltre, quanto alla seconda prescrizione, l’Istituto cautelarmente dispone la sospensione di tutte le attività avviate nei confronti degli assicurati titolari di cariche pubbliche che hanno indebitamente beneficiato delle indennità Covid-19, in attesa dell’esito della valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
In particolare, per quanto concerne gli assicurati titolari di cariche pubbliche per le quali è prevista la corresponsione del solo gettone di presenza connesso alla carica, è stata definitivamente esclusa la necessità di qualsivoglia ulteriore attività di recupero delle indennità già erogate, atteso il parere reso dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 febbraio 2021 sopra menzionato e, all’esito della predetta valutazione di impatto, prescritta dall’Autorità Garante, si provvederà alle comunicazioni di rito.
Per quanto, invece, concerne gli assicurati titolari di cariche pubbliche per le quali è prevista la corresponsione dell’indennità di funzione ed ai quali l’Istituto – in attuazione del parere reso in data 2 dicembre 2020 dal Ministero del Lavoro – ha notificato il provvedimento di indebito dell’indennità Covid-19 percepita, e a conclusione degli adempimenti precettati dal Garante, si procederà al recupero delle indennità Covid-19 illegittimamente percepite da parte dei titolari delle predette cariche.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |
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