La questione della compatibilita' o meno tra gli assegni
familiari e le quote integrative della rendita INAIL, cioe' quelle
quote che vengono erogate al lavoratore colpito da malattia
professionale o da infortunio sul lavoro per i propri familiari
(coniuge e figli) secondo quanto previsto dal T.U. delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (artt. 77 e 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, N.
1124), ha formato oggetto di numerosi quesiti da parte delle Sedi
intese a conoscere se per la stessa persona potessero essere
percepiti entrambi i trattamenti.
L' Istituto ha ritenuto, finora, di ravvisare
l'incompatibilita' tra i due trattamenti in base all'art. 16 del D.L.
2 marzo 1974, n. 30 (1), convertito con modificazioni nella legge 16
aprile 1974, n. 114 (2), che stabilisce, come e' noto, che gli
assegni familiari relativi a pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti spettano una sola
volta per uno stesso beneficiario e non sono compatibili con gli
assegni familiari e con altri trattamenti comunque denominati a
chiunque spettanti in forza di legge, per lo stesso beneficiario.
Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza (INPS - LO
GRASSO) in data 5 luglio 1984, ha affermato che non esiste un
principio di incumulabilita', per lo stesso beneficiario, tra assegni
familiari od ogni altro trattamento di famiglia ad essi equiparabile
e la maggiorazione della rendita da infortunio data la loro diversa
natura.
Secondo la Suprema Corte gli assegni familiari e gli altri
trattamenti di famiglia comunque denominati, ex art. 16 sopra citato,
"hanno la natura di emolumenti integrativi in funzione diretta del
carico familiare di chi percepisce la retribuzione o la pensione",
mentre "la maggiorazione della rendita da infortunio ha natura
indennitaria secondo l'art. 77 del T.U. n. 1124 del 1965, che,
infatti, all'ultimo comma definisce tale maggiorazione quale parte
integrante della rendita medesima". Una natura indennitaria che "si
ritrova nella volonta' legislativa di indennizzare, per l'infortunio
occorso, anche i familiari dell'infortunato in quanto, sebbene
indirettamente, comunque, vivendo nello stesso nucleo familiare,
risentono anche essi delle conseguenze dell'infortunio".
Con riferimento a tale sentenza e' stato richiesto il
parere sulla questione di cui trattasi al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro, i quali hanno
ritenuto che l'Istituto debba attenersi sul piano generale al
principio della ammissibilita' del cumulo degli assegni familiari e
della quota integrativa della rendita INAIL.
Dello stesso avviso e' stato il Comitato speciale per gli
assegni familiari al cui esame e' stata sottoposta la questione.
Pertanto le Sedi procederanno in conformita'.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 549.
(2) V. "Atti ufficiali" 1974, pag.1066.