Tenuto conto della notevole evoluzione in corso nelle
economie dei vari Paesi convenzionati, della estensione a
nuovi Paesi della regolamentazione comunitaria di sicurezza
sociale nonche' del persistere del fenomeno degli indebiti
nell'area internazionale, si e' venuti nella determinazione
di dare la massima estensione alla predetta procedura.
Pertanto, a partire dal rinnovo 96, si procedera' alla
sospensione cautelativa dell'integrazione al trattamento
minimo su tutte le pensioni internazionali i cui titolari,
pur avendo raggiunto l'eta' pensionabile prevista dal Paese
estero convenzionato i cui contributi sono stati utilizzati
ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, non
risultino ancora titolari di pensione a carico di detti
Paesi.
I Paesi interessati sono, pertanto, tutti i Paesi legati
all'Italia da una regolamentazione internazionale di
sicurezza sociale.
Per maggiore comodita' degli operatori l'elenco completo di
detti Paesi, con i relativi codici "Stato" e le singole eta'
pensionabili legali, e' stato riportato nell'Allegato 1.
La sospensione, come di consueto, verra' effettuata a
partire dal mese successivo a quello di raggiungimento
dell'eta' pensionabile e agli interessati verra' inviata la
lettera di cui al testo allegato (V. Allegato 2).
I programmi di prima liquidazione e ricostituzione sono in
corso di revisione per i relativo adeguamento.
Per le pensioni in gestione, detta sospensione, relativa-
mente a Paesi per i quali la sospensione medesima finora non
operava, riguardera', in fase di rinnovo, esclusivamente
periodi dall'1.1.1996 in poi.
Sotto il profilo operativo si rinvia alle istruzioni gia'
emanate con la Circolare succitata nonche' a quelle piu'
recenti di cui alla Circolare n.260 dell'11.10.95.
Si ritiene opportuno, comunque, precisare, in linea con
quanto disposto con quest'ultima Circolare, che le Sedi,
quale che sia la dichiarazione dell'interessato e a meno di
evidenti situazioni che ne escludano l'opportunita', dovranno
comunque procedere con le consuete modalita' al collegamento
internazionale al fine di accertare l'effettiva situazione
pensionistica estera dell'interessato.
Cio' comportera', nei casi di residenti in Italia titolari
di pensione in regime di convenzione bilaterale, anche
l'invito a presentare la domanda prevista dal regime
convenzionale interessato.
In attesa di concludere l'iter procedurale internazionale,
le Sedi, in caso di dichiarazione di non titolarita' di
pensione estera e sempreche' si tratti di regimi che
prevedano il bloccaggio degli arretrati (che andra'
ovviamente richiesto), procederanno ad effettuare con
urgenza la ricostituzione delle pensioni interessate per il
ripristino del trattamento minimo nonche', se del caso,
all'erogazione di acconti secondo quanto indicato al MSG
n.6642 del 24.1.94.
Al contrario, nel caso di convenzioni che non prevedano il
bloccaggio degli arretrati (Convenzioni con USA, Canada,
Quebec), le operazioni di ricostituzione per il ripristino
del trattamento minimo potranno effettuarsi solo una volta
conosciuta l'effettiva situazione pensionistica estera.
Si coglie l'occasione per sottolineare ancora una volta la
necessita' che le Sedi pongano la massima attenzione a tutte
quelle comunicazioni (provvedimenti esteri di accoglimento,
comunicazioni degli interessati, dei Patronati) dalle quali
si evinca con certezza l'avvenuta concessione di pensione
estera a pensionati in regime internazionale, in modo tale
da poter avviare con priorita' assoluta le conseguenti
operazioni di ricostituzione ed evitare cosi' il prolungarsi
abnorme delle situazioni di indebito.
Le Sedi regionali, nel quadro della specifica funzione di
coordinamento dell'area internazionale, sono invitate a
riservare un particolare rilievo al monitoraggio di tale
aspetto operativo, segnalando tempestivamente a questa
Direzione Generale tutte le situazioni di inosservanza.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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(1) V. ATTI UFFICIALI 1991, pag.387
ALLEGATO 1
ETA' PENSIONABILE ESTERA PRESA IN CONSIDERAZIONE PER LA
SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
------------------------------------------------------------
Codice Stato Eta'' pensionabile
------------------------------------------------------------
U D
------------------------------------------------------------
14 ARGENTINA 60 55
------------------------------------------------------------
33 AUSTRALIA 65 60(*)
------------------------------------------------------------
09 AUSTRIA 65 60
------------------------------------------------------------
02 BELGIO 60 60
------------------------------------------------------------
21 BRASILE 65 60
------------------------------------------------------------
24 CANADA 65 65
------------------------------------------------------------
30 CAPOVERDE 65 60
------------------------------------------------------------
38 CROAZIA 60 55
------------------------------------------------------------
18 DANIMARCA 67 67
------------------------------------------------------------
41 FINLANDIA 65 65
-----------------------------------------------------------
01 FRANCIA 60 60
---------------------------------------------------- 10
GERMANIA 65 65 --------
---------------------------------------------------- 04
G.BRETAGNA 65 60 --------
---------------------------------------------------- 28
GRECIA 65 60 --------
----------------------------------------------------
19 IRLANDA 65 65
------------------------------------------------------------
40 ISLANDA 67 65
------------------------------------------------------------
26 JERSEY 65 60
------------------------------------------------------------
13 JUGOSLAVIA 60 55
------------------------------------------------------------
27 LIECHTENSTEIN 65 62
------------------------------------------------------------
06 LUSSEMBURGO 65 65
------------------------------------------------------------
16 MONACO 65 65
------------------------------------------------------------
segue Allegato 1
------------------------------------------------------------
Codice Stato Eta'' pensionabile
-----------------------------------------------------------
U D
-----------------------------------------------------------
29 NORVEGIA 67 67
------------------------------------------------------------
07 OLANDA 65 65
------------------------------------------------------------
32 PORTOGALLO 65 65
------------------------------------------------------------
25 QUEBEC 65 65
------------------------------------------------------------
22 SAN MARINO 60 60
------------------------------------------------------------
39 SLOVENIA 60 55
------------------------------------------------------------
11 SPAGNA 65 65
------------------------------------------------------------
20 SVEZIA 65 65
------------------------------------------------------------
17 SVIZZERA 65 62
------------------------------------------------------------
34 TUNISIA 60 60
------------------------------------------------------------
36 TURCHIA 55 50
------------------------------------------------------------
31 URUGUAY 60 55
------------------------------------------------------------
23 USA 65 65
------------------------------------------------------------
37 VENEZUELA 60 55
------------------------------------------------------------
(*) La normativa australiana prevede l'innalzamento a 65
anni dell'eta' pensionabile per le donne con un graduale
aumento in ragione di 6 mesi ogni 18.
ALLEGATO 2
DATA..............
Sede di........
Al/la Sig.re/Sig.ra........................
...........................................
....................
Pensione cat..........................
........................................................n...............
Gentile Signore/a,
Lei e' titolare di una pensione italiana, integrata al tratta-
mento minimo, conseguita con i contributi italiani ed esteri.
In applicazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153,
la Sua integrazione al minimo (e' la quota di pensione che l'INPS
Le paga in piu' rispetto ai contributi versati) verra' ridotta non
appena Le verra' riconosciuta la pensione estera.
Considerato che Lei raggiungera' nel corso dell'anno 1996 l'eta'
pensionabile estera, e presumibilmente diverra' titolare anche
della pensione estera, questa Sede, al fine di evitare che possano
crearsi a Suo danno situazioni debitorie, a partire dal mese suc-
cessivo al compimento della predetta eta', Le paghera' la pensione
senza l'integrazione al minimo.
Se pero' Lei non ha diritto alla pensione estera, ne dia, per
cortesia, immediata comunicazione a questa Sede di modo che l'in-
tegrazione al minimo possa continuare ad essere pagata senza alcuna
riduzione.
Se, invece, Lei diventera' titolare di pensione estera, La
invito a comunicarne a questa Sede la decorrenza e l'importo. Cio'
permettera' di verificare se Lei ha ancora diritto all'integrazione
al minimo e in che misura.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento potra' rivolgersi a questa
Sede ovvero ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla leg-
ge.
La ringrazio per la collaborazione e Le invio cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Trizzino