Vai al menu principale Vai al contenuto principale Vai al footer

Ti trovi in:

  1. Home
  2. Inps Comunica
  3. Atti Ufficiali

Atti Ufficiali

DECRETO 22-05-2007
Emettitore MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Data 22/05/2007
Data di Pubblicazione 31/07/2007
Oggetto Concessione della proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti della societa' Lucana Calzature, unita' di Maratea, ed Eritecnica, unita' di Ferrandina. (Decreto n. 40993).
Testo

- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o proroga del trattamento di mobilita', in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita' e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria al lavoro Rosa Rinaldi in data 26 settembre 2006, a modifica ed integrazione del verbale di accordo del 23 giugno 2006, in favore di un numero massimo di centoventisette ex dipendenti della societa' Lucana Calzature (Potenza), unita' di Maratea (Potenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 37406 del 25 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 77. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 2.088.504,84. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', per il periodo dal 29 maggio 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria al lavoro Rosa Rinaldi in data 26 settembre 2006, a modifica ed integrazione del verbale di accordo del 23 giugno 2006, in favore di un numero massimo di quarantadue ex dipendenti della societa' Lucana Calzature (Potenza), unita' di Maratea (Potenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 430.075,38. -

- Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata, per il periodo dal lo gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria al lavoro Rosa Rinaldi in data 8 gennaio 2007, a modifica ed integrazione del verbale di accordo del 23 giugno 2006, in favore di un numero massimo di trentadue ex dipendenti della societa' Eritecnica (Matera), unita' di Ferrandina (Matera), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, cosi' suddivisi: dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per cinque unita'; dal 9 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 per quattordici unita'; dal 17 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'; dal 9 marzo 2006 al 31 dicembre 2006 per due unita'; dal 26 marzo 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'; dal 16 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'; dal 12 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'; dal 20 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'; dal 21 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'; dal 26 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'; dal 16 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'; dal 18 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'; dal 22 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'; dal 30 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 448.390,33. -

- Art. 3. La concessione del trattamento di mobilita' e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad Euro 2.966.970,55, gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario. -

- Art. 4. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 19 -