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Atti Ufficiali

DECRETO 02-07-2007
Emettitore MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Data 2/07/2007
Data di Pubblicazione 31/07/2007
Oggetto Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della societa' Oliit Spa, unita' di Scarmagno, Avezzano e Chieti. (Decreto n. 41350).
Testo

- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'accordo intervenuto, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi in data 5 febbraio 2007, relativo alla societa' Oliit S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentata dall'azienda individuata dal predetto accordo; Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge; Vista la circolare dell'I.N.P.S. n. 57 del 13 marzo 2007; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 5 febbraio 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi, dal quale si evince che il numero delle unita' interessate al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari del medesimo trattamento scaduto nel dicembre 2006, in favore di un numero massimo di 423 dipendenti della societa' Oliit Spa, unita' produttive in Scarmagno (Torino), Avezzano (Aquila) e Chieti, gia' fruitori dal 19 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 del trattamento in questione, ai sensi del decreto n. 38904 del 28 giugno 2006, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 371. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 8.072.997,34. Pagamento diretto: si. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 19 aprile 2007 al 31 dicembre 2007. -

- Art. 2. L'onere complessivo pari ad euro 8.072.997,34 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge per il corrente esercizio finanziario. -

- Art. 3. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa -