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Atti Ufficiali

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30-09-2003 n. 269
Emettitore -
Data 30/09/2003
Data di Pubblicazione 15/01/2004
Oggetto Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2003), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 (nel supplemento ordinario n. 181/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 25 novembre 2003), recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", corredato delle relative note.
Testo

Titolo I DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO Capo I Innovazione e ricerca Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti 1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordi-naria deduzione e' escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa: a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; (( le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea; )) b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni; c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi; d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11. 2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo. (( 2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. )) 3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata (( con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis )) dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione. 4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. (Comma soppresso). 6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea: "Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale". - La legge 23 marzo 1977, n. 97 reca "Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92). - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140: "2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche' la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi". -

Titolo I DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO Capo I Innovazione e ricerca Art. 2. Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione 1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi puo' essere disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente: "Art. 15 (Societa' per la cartolarizzazione). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La societa' puo' essere costituita anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'art. 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonche' di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 4. 2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma i sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione, le operazioni di cartolarizzazione, anche in piu' fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. 4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla societa' ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3. 5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei erediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo modalita' da definirsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla societa' di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa. 7. Alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'art. 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e dell'art. 107, nonche' le corrispondenti norme sanzio-natorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. 8. I titoli emessi dalla societa' di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto ministeriale 4 maggio 1999, del Ministero delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa societa' per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi. 9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e' soggetto alle imposte sui redditi, ne' all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa' di cui al comma 1. 10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I richiami all'I.N.P.S. ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2. Alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'art. 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999". -

Titolo I DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO Capo I Innovazione e ricerca Art. 3. Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero 1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, (( che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continutivi )) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi (( sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. )) -

Titolo I DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO Capo I Innovazione e ricerca Art. 4. Istituto italiano di tecnologia 1. E' istituita la fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza. 2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze. 3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. 4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorita' vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione. 5. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione Istituto italiano di tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attivita' della fondazione Istituto italiano di tecnologia in un periodo non superiore a due anni (( dalla sua istituzione )) di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato. 6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unita' di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui (( all'articolo 1, )) comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse. 8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione Istituto italiano di tecnologia e ne costituiscono il patrimonio iniziale. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di tempo. 10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto. 11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 823 e 829 del codice civile e' il seguente: "Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico). - I beni che fanno parte del demanio pubblico [c.c. 822, 825], sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi [c.c. 1145], se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [c.n. 30, 700]. Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' [c.c. 948, 949, 950, 951] e del possesso [c.c. 1168, 1169, 1170, 1171, 1172] regolati dal presente codice.". "Art. 829 (Passaggio di beni del demanio al patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato devessere dichiarato dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali [c.c. 826]". - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sul ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente: "Art. 1. - Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica". -

Capo II Investimenti pubblici in infrastrutture Art. 5. Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni 1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.a., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. 2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati: a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8; b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti; c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. (( 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto della CDP S.p.a. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile. )) 5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si chiude al 31 dicembre 2004. 6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al commna 8. 7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma: a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o societa' (( da )) essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. (( La raccolta di fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali. )) 8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le attivita', strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in societa' per azioni. 9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. E' confermata, per la gestione separata, la commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni. 10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. e' integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 mag-gio 1983, n. 197. 11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare: a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato; b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione; c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche; d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3. 12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP S.p.a. 13. All'attivita' di impiego della gestione separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 15. La gestione separata di cui al comma 8 puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a.. 17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.a. con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 18. La CDP S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita' illimitata della CDP S.p.a. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle procedure di cui al titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad a vere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'. 19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. 20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. 21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. 23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta. 24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8. 25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.a. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239. 26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.a. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo' essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso l'amministrazio ne di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. 27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, (( i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti )) dai seguenti: "Infrastrutture S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata Infrastrutture S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita' illimitata di Infrastrutture S.p.a. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazion i delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.a. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.". Riferimenti normativi: - Il testo del comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia; b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonche' alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato; c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari; e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attivita' concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attivita' di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero". - Il testo dell'art. 2362 del codice civile e' il seguente: (Testo in vigore dal 1o gennaio 2004). "Art. 2362 (Unico azionista). - Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. I contratti della societa' con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della societa' solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.". (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). "Art. 2362 (Unico azionista). - In caso d'insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente [c.c. 2325, 2497]." - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461) e' il seguente: "Art. 2 (Natura e scopi delle fondazioni). - 1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. 2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale". - Il testo degli articoli da 2342 a 2345 del codice civile e' il seguente: "Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. (Testo in vigore dal 1o gennaio 2004). Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa', contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della societa', controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa'. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo' versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della societa', controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa'. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo' versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'. (Testo in vigore dal 1o gennaio 2004). Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). - Se il socio non esegue i pagamenti dovuti [c.c. 2445, 2630, n. 3], decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati [c.c. 2334, 2356]. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni [c.c. 1223, 2531]. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il diritto di voto [c.c. 2347, 2351, 2466]. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). - Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute [c.c. 2445, 2630, n. 3], gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito [c.c. 2334, 2356]. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni [c.c. 1223, 2524]. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il diritto di voto [c.c. 2347, 2351, 2477].". (Testo in vigore dal 1o gennaio 2004). Art. 2345 (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie [c.c. 2519] non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalita' e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali e' connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2345 (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie [c.c. 2516] non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalita' e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. [Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme corporative applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni]. Le azioni alle quali e' connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci." - Il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 24 (Acquisto di beni e servizi). 1. (Comma soppresso). 2. (Comma soppresso). 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157. 3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3. 4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto. 4-bis. Gli enti pubblici, le societa' pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonche' tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'art. 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti cosi' conclusi sono validi e non sono causa di responsabilita' personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4. 5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti. 6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa puo' stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o piu' amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo' svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attivita' di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici. 6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attivera' il marketplace nell'anno successivo. 6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici. 7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'art. 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. I servizi prestati dalla CONSIP S.p.a. alle societa' per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e' previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore. 9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento". Il testo dell'art. 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197 (Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti) e' il seguente: "Art. 10 (Collegio dei revisori). - Il collegio dei revisori esercita il controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. Il collegio e' cosi' composto: a) da un presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di presidente; b) da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore a dirigente superiore; c) da un rappresentante degli enti locali. I revisori sono nominati per un periodo di quattro anni, con decreto del Ministro del tesoro che determina anche il compenso loro spettante. La nomina e' rinnovabile per non piu' di una volta. Per il periodo di permanenza nella carica i membri del collegio dei revisori di cui alle lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo. Il rappresentante degli enti locali verra' scelto tra una terna di nomi proposta congiuntamente dall'ANCI e dall'UPI". - Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52. 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47". - Il testo dell'art. 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza) e' il seguente: "Art. 3. - Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti. I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione. Per ciascun parlamentare membro effettivo e' designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico. I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati. Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma. La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti". - Il testo del primo comma dell'art. 7 della gia' citata legge n. 197/1983 e' il seguente: "Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' composto: a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo presiede; b) dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti; c) dal ragioniere dello Stato; d) dal direttore generale del Tesoro; e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro del tesoro e nominati con suo decreto; f) da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni delle province e dei comuni". - Il testo del comma 2 dell'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' il seguente: "2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto". - Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 8 (Societa' per il finanziamento delle infrastrutture). - 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una societa' finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse pubblico della Cassa stessa. Le azioni della societa' non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e' ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari: a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purche' suscettibili di utilizzazione economica; b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la societa' concede garanzie per le finalita' di cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi' assumere partecipazioni, che non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture. E' preclusa alla societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operativita' della societa'. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della societa' Infrastrutture S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del c

Capo II Investimenti pubblici in infrastrutture Art. 5-bis. Registro italiano dighe (( 1. All'articolo 6 della legge 1o agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere". 2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID". )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 6 della legge 1o agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). - 1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti e' applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, e' stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonche' delle modalita' di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID. 3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 e' commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonche' una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento. 4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte. 4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dei serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere". - Il testo dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: Art. 39. (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti: a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID". -

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 6. Trasformazione della SACE in societa' per azioni 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero o piu' brevemente SACE S.p.a. con decorrenza dal 1o gennaio 2004. La SACE S.p.a. succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione. 2. Le azioni della SACE S.p.a. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni. 3. I crediti di cui (( all'articolo 7, )) comma 2, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.a. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.a. al valore indicato nella relativa posta del conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.a. possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice civile. 4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.a., unitamente ai proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato. 5. Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui (( all'articolo 7, )) comma 2, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3. 6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono riferite al capitale della SACE S.p.a. e il conto corrente medesimo e' intestato alla SACE S.p.a. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.a. da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.a. A tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione contabile. 8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.a., previsti dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.a. convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, la SACE S.p.a. e' amministrata dagli organi di SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003. 9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, (( da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, )) nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate. 10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo. 11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato si applicano le disposizioni di cui (( all'articolo 2, )) comma 3, (( all'articolo 8, )) comma 1, e (( all'articolo 24 del decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. 12. La SACE S.p.a. puo' svolgere l'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione europea. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con contabilita' separata rispetto alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE S.p.a. non puo' essere inferiore al 30% e non puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello Stato. 13. Le attivita' della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576. 14. La SACE S.p.a. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.a. concorda con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.a.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente comma. 15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la SACE S.p.a. puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. 16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE S.p.a., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima. 18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.a., di cui e' stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al 10 per cento degli stessi che e' versata nel conto corrente di Tesoreria di cui (( all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalita' ivi previsti. 19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della SACE S.p.a. e sono destinati in via prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.a. 20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo della pubblicita' prevista (( dall'articolo 2362 )) del codice civile, nel testo introdotto dal (( decreto legislativo )) 17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.a. e di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.a. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.a. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a. 21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.a., per quanto pertinenti. (( Nell'articolo 1, )) comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2 della presente legge". 22. Alla SACE S.p.a. si applica il (( decreto legislativo )) 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. 23. L'articolo 7, comma 2-bis del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1o gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.a. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.a. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.a., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.a. nonche' con l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro". 24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a. La titolarita' e le disponibilita' del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.a., con funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato. Riferimenti normativi: - Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo". - Il comma 2 dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 143/1998 e' il seguente: "2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' altresi' surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui all'articolo 6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' delegare all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della sezione". - Il testo dell'art. 2 del gia' citato decreto legislativo 143/1998 e' il seguente: Art. 2 (Funzioni). - 1. L'Istituto e' autorizzato a rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attivita', nonche' per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati. 2. L'istituto puo' concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' con enti od imprese esteri ed organismi internazionali. 3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato". - Il titolo della legge 22 dicembre 1953, n. 955 e' il seguente: "Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1953, n. 299). - Il titolo della legge 5 luglio 1961, n. 635 e' il seguente: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai paesi in via di sviluppo) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1961, n. 185). - Il titolo della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e' il seguente: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1967, n. 80). - Il titolo della legge 24 maggio 1977, n. 227 e' il seguente: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143). - Il testo dell'articolo 24 del gia' citato decreto legislativo 143/1998 e' il seguente: Art. 24. (Indirizzo strategico e coordinamento operativo). - 1. E' costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione. 2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonche' le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, puo', al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorita', nonche' definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore. 3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento dell'attivita' delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a. di INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresi' la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni". - Il titolo della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' il seguente: "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229). - Il titolo della legge 24 aprile 1990, n. 100, e' il seguente: "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1990, n. 101). - Il titolo del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e' il seguente: "Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. e distacco del relativo personale. (Ordinanza n. 6/2003)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2003, n. 157). - L'art. 1 della legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della poverta' delle popolazioni di tali Paesi. 2. I crediti (di cui all'art. 2 della presente legge) nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalita' di cui all'art. 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le liberta' fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della poverta'. 3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito puo' essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale. 4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.". - Il titolo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e' il seguente: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1997, n. 143, S.O.). - Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 143/1998 come modificato dalla legge qui pubblicata, con decorrenza dal 1o gennanio 2004: "Art. 7 (Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto). - 1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto e' altresi' costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate. 2. (Comma abrogato). 2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 3. (Comma abrogato). 4. (Comma abrogato).". - Il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004, e' il seguente: "Art. 1 (Disposizioni generali). - 1. E' istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito denominato Istituto. 2. L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. E' posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza ed economicita', sulla base delle deliberazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi". - Il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004, e' il seguente: "Art. 4 (Organi). - 1. L'ordinamento dell'Istituto e' disciplinato dallo statuto, che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento. 2. Lo statuto e' emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. 3. Sono organi dell'Istituto: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo; d) il collegio dei revisori; e) il comitato consultivo; f) il direttore generale. 4. Il presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate anche in deroga all'art. 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita' di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione. 5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo. 6. Il consiglio di amministrazione: a) emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'Istituto; b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilita' alla garanzia e alla copertura assicurativa; c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese; d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonche' di assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi; e) approva i bilanci dell'Istituto; f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Istituto, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa; g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'articolo 2, comma 3, e dello statuto; h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza. 7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. 8. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo: a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi; b) svolge ogni altra attivita' e funzione ad esso attribuita dal consiglio di amministrazione. 9. Il comitato esecutivo puo' delegare le competenze proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto. 10. Il comitato consultivo e' composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attivita' dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e puo' formulare proposte. 11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l'estero. 12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore generale e' preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo". - Il testo dell'art. 5 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato dal 1o gennaio 2004, e' il seguente: "Art. 5 (Durata e compensi dei componenti degli organi). - 1. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 2. L'indennita' di carica dei componenti degli organi e gli emolumenti del direttore generale sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. 3. La carica di direttore generale e' incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro vigilante che non determinano una situazione di conflitto di interessi con l'attivita' dell'Istituto". - Il testo dell'art. 6 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 6 (Fondo di dotazione e altre norme finanziarie). 1. (Abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004); 1-bis. (Abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004). 2. (Abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004). 3. (Abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004). 4. Le liquidita' dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o piu' conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono esere tenuti presso banche". - Il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 8. (Piano previsionale degli impegni assicurativi). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. 2. (Abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004). 3. (Abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004). 4. (Abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004).". - Il testo dell'art. 9 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004, e' il seguente: "Art. 9 (Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria). - 1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'art. 12 della legge stessa". - Il testo dell'art. 10 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004, e' il seguente: "Art. 10 (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente e contenente elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso, nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Istituto". - Il testo dell'art. 11 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 11 (Disposizioni concernenti il personale). - 1. Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione. 2. (Abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004). 3. (Abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004). 4. (Abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2004).". - Il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorre dal 1o gennaio 2004, e' il seguente: "Art. 12 (Rappresentanza in giudizio). - 1. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni". -

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 7. Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie 1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili. Riferimenti normativi: - Il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, reca: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1998, n. 56, S.O.). -

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 8. Ruling internazionale 1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties. 2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. 3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. 4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo. 5. La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1). -

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 9. Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA 1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "per una durata pari" sono inserite le seguenti: "a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore,". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 38-bis. - I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 e dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con le modalita' e criteri di solvibilita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intend imento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalita' stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalita' stabilite dall'art. 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione". -

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 10. Attestazione dei crediti tributari 1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la certezza, e la liquidita' del credito, nonche' la data indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione, (( che non e' utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, )) puo' avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalita' diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567. Riferimenti normativi: - Il decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1993, n. 306). -

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 11. Premio di quotazione in borsa 1. Per le societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito e' ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale e' stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette societa' non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le societa' effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio. 2. Il reddito complessivo netto dichiarato e' assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro. 3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto (( dall'articolo 133 )) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca. 4. Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile l'agevolazione di cui al comma 1, alle societa' ivi indicate non si applica l'agevolazione di cui (( all'articolo 1 )) e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali societa' possono optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria": "Art. 133. - 1. Le societa' italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, purche' sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento". - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, reca: "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3, S.O.). -

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 12. Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in societa' quotate di piccola e media capitalizzazione. 1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le parole: "nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste". 2. Nel comma 2 (( dell'articolo 9 )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, e nel comma 2 (( dell'articolo 11-bis )) del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti (( dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta". 3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organ ismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.". 4. Nel comma 3 (( dell'articolo 9 )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, nel comma 4 (( dell'articolo 11-bis )) del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter (( dell'articolo 11 )) e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al (( decreto del Presidente della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma.". 5. Nel comma 1 (( dell'articolo 14 )) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento.". 6. Nel comma 3 (( dell'articolo 14 )) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole: "nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "nonche' le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento,". 7. Nel comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta e' operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti (( dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonche', anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare". 8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1.". 9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, dopo le parole: "al pagamento di una somma pari al 15 per cento" sono aggiunte le seguenti: "dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento". 10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento.". 11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole: "di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86," sono inserite le seguenti: "il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,". (( 11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del "Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 9. - 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della presente legge. 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dalla disposizione del periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo al l'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. 3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". - Si riporta il testo dell'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante: "Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 11-bis - 1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degi Stati membri dell'Unione europea di societa' piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei gionri di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prosetti medesimi. Deveno essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dalla disposizione del periodo precedente. Ai predetti effetti per sociata' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizio ni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. 3. (Omissis). 3-bis. (Omissis). 4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credido d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante: "Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV)", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 14. - 1. La SICAV non e' soggetta alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. La SICAV presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' quelle di cui all'art. 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale. 3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 11. - 1. I fondi di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dalla disposizione del periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo al l'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. 3. (Omissis). 3-bis. (Omissis). 4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi": "Art. 43. - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. - Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Testo unico delle imposte sui redditi": 3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. 3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14.". - Si riporta il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Testo unico delle imposte sui redditi": "1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. 1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14.". - Si riporta il testo dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Testo unico delle imposte sui redditi": "Art. 105. - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4. 2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44. 3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis. 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, e del 51,51 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis. - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 14. - 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. 2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo. 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonche' le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva. 5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e' versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o dell'ente. 7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.". - Si riporta il testo dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 10-ter. - 1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime. La ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fi no alla data di adeguamento la ritenuta e' operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonche', anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. 2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze. 3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1. 5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'. 6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali altri adempimenti. 9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia. 10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani. 11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.". - Si riporta il testo dell'art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Testo unico delle imposte sui redditi": "Art. 16-bis. - I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, de

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 13. Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita' di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive (( e del Ministro delle politiche agricole e forestali; )) per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale" l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per "riforma delle societa", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. (( In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni. )) 2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge. 3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie. 4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi. 5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi. 6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario. 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico. 8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, (( come definite dalla disciplina comunitaria. )) 9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della totalita' delle imprese consorziate o socie. 10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenere l'attivita' attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea. 11. Il comma 10 (( si applica )) anche ai confidi di secondo grado. 12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa' consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la societa' per azioni. 13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro. 14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate. 15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito (( dal comma 14, )) gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi. 16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite. 17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'. 18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio. 19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28. 20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi. (( 20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. )) 21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20. 22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio (( pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. )) Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo piu' elevato. 23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota (( pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, )) entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28. (( I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni. )) 24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza. 25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a. (( ai sensi dell'articolo 2, )) comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una societa' per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (( e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. )) La societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa' per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statuto fissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. (( Le operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite. )) 26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente del-l'attivita' di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. (( 27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. )) 28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata. 29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi dell'articolo 28 del (( testo unico bancario, )) anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe. 30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute (( negli articoli )) da 5 a 11, da 19 a 28 e (( da 33 a 37 )) del testo unico bancario. 31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29. 32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3. 4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4". 33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. 35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. 36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere: a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati (( nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma puo' altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, )) e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio. 37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito dal seguente: "4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo". 38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi. 39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa', associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29. 40. Alla fusione si applicano in ogni caso (( le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1o gennaio 2004, )) qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale. 41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. 42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti. 43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29. 44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo. 45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali. 46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. 48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge. 50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. 51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa. 52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13. 53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita' regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14. 54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita' sociale. 55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. 56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali. 57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale (( di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. )) La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario. 58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e' abrogato. 59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. 60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: ", e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385". 61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali" sono sostituite (( dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269". 61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni. 61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della societa' di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 recante "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione) e' il seguente: "3. Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; nominati in rappresentanza delle categorie artigiane ai sensi dell'art. 44, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. Spetta al Comitato di deliberare in ordine: a) ai criteri e alle modalita' che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo; b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949; c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo; d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo. Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l'industria e il commercio". - Il testo del comma 3 dell'art. 133 del gia' citato decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente: "3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107". - Il testo dell'art. 2525 del Codice civile e' il seguente: (Testo in vigore dal 1o gennaio 2004). "Art. 2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di ciascuna azione o quota non puo' essere inferiore a venticinque euro [c.c. 2463, 2468] ne' superiore a cinquecento euro. Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma [c.c. 2521, 2538]. L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu' di cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'art. 2545-ter. I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del capitale ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2525 (Ammissione di nuovi soci). - L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato [c.c. 1332]. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato [c.c. 2518, n. 7]". - Il testo dell'art. 2545-quater del codice civile e' il seguente: (Testo in vigore dal 1o gennaio 2004). "Art. 2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma". - Il testo degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative) e' il seguente: "Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni. 2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziarie specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decrete legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'art. 20. 7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente". "Art. 20 (Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attivita' di ispezione delle cooperative). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1991, e' soppressa la gestione fuori bilancio relativa al "Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositii capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione: a) al gettito dei contributi di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni; b) al gettito dei contributi di cui all'art. 11, comma 6, della presente legge; c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potra' essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge; d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa. 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1". - Il testo dell'art. 2514 del codice civile e' il seguente: (Testo in vigore dal 1o gennaio 2004). "Art. 2514 (Requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente). - Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2514 (Societa' cooperative a responsabilita' limitata). - Nelle societa' cooperative a responsabilita' limitata [c.c. 2547] per le obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo patrimonio [c.c. 2325, 2472, 2511]. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni [c.c. 2313, 2462, 2472]. L'atto costitutivo [c.c. 2398] puo' stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della societa' ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente [c.c. 1292] per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541 [c.c. 2518, n. 4, 2520, 2530, 2540; disp. att. c.c. 217]". - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire societa' finanziarie aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. 2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sono i seguenti: a) siano ispirate ai principi di mutualita', richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti; b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale; c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita' al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. 3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di cui al presente articolo, possono promuovere societa' finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre il finanziamento delle societa' finanziarie per le attivita' destinate: a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle societa' finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti; b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi; c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di societa' partecipate dalle societa' finanziarie previste dal comma 1. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4. 6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1o marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46". - Il testo dell'art. 2602 del codice civile e' il seguente: "Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori [c.c. 2082, 2618] istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali [c.c. 2616, 2643, n. 11]". - Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il seguente: "Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge". - Il testo dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura), abrogato dall'art. 161, decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 38, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 21. [Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni e' istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. La sezione speciale e' amministrata da un comitato direttivo ed e' sottoposta a controllo di un collegio sindacale. Il comitato e' composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale di queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate. Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale. Il collegio sindacale e' composto da tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia. La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanera', entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte]". - Il testo del comma 100 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67". - Il testo dell'art. 2443 del codice civile e' il seguente: (Testo in vigore dal 10 gennaio 2004). "Art. 2443 (Delega agli amministratori). - Lo statuto puo' attribuire agli amministratori la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. La facolta' di cui al secondo periodo del precedente comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'art. 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma all'art. 2436 [c.c. 2626]. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2443 (Delega agli amministratori). - L'atto costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese [disp. att. c.c. 100]. Tale facolta' puo' essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2436 [c.c. 2626]". - Il testo dell'art. 28 della gia' citata legge n. 385/1993 (testo unico bancario) e' il seguente: "Art. 28 (Norme applicabili). - 1. L'esercizio dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e' riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e Il del presente capo. 2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle societa' cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice civile". - Il testo degli articoli da 5 a 11 della gia' citata legge n. 385/1993 e' il seguente: "Art. 5 (Finalita' e destinatari della vigilanza). - 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e alla competitivita' del sistema finanziario nonche' all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari. 3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge". "Art. 6 (Rapporti con il diritto comunitario). - 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunita' europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria". "Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle fu

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 14. Servizi pubblici locali 1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche: a)(( nella rubrica )) le parole: "di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di rilevanza economica"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: (( "1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164"; )) c) al comma 4, lettera a), le parole: "con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati," sono sostituite dalle seguenti: "con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico" e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: ", a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del servizio: a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano."; e) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore."; f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento"; g) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile."; h) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente: "15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano". (( h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente: "15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate: a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno; b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore a due anni". )) 2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche: a) (( nella rubrica )) le parole: "privi di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica"; b) al comma 1, alinea, le parole: "privi di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica"; c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"; d) il comma 4 e' abrogato. 3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo art. 35 le parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'affidamento". Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164. 2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione degli stessi. E, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi. 4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del servizio: a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. 7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore. 8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e' consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando di gara. 10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio. 11. I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la propria partecipazionezione nelle societa' erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. 13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma 5. 14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta' di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. 15. Le disposizioni del presente art. non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. 15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente aftidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate: a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno; b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore a due anni". - Il testo dell'art. 113-bis del gia' citato decreto legislativo 267/2000, introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica). - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 4. (comma abrogato). 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio". - Il testo dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 35 (Norme in materia di servizi pubblici locali). - 1. (Sostituisce l'art. 113, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 2. (Comma abrogato). 3. (Comma abrogato). 4. (Comma abrogato). 5. (Comma abrogato). 6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito. 7. Le imprese concessionarie cessanti al termine dell'affidamento reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse e' dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'art. 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. 8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'art. 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'art. 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in societa' di capitali, ai sensi dell'art. 115 del citato testo unico. 9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'art. 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle societa' per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda e' conferita ad una societa' avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'art. 113 del medesimo testo unico. 10. La facolta' di cui al comma 12 dell'art. 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le societa' per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo. 11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonche' in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di societa' per azioni quotate in borsa e di societa' per azioni i cui enti locali soci abbiano gia' deliberato al 1o gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, e' consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'art. 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future e' costituito, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui e' attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli art. 1024 e seguenti del codice civile. 12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 31, comma 8, le parole da: "aventi rilevanza economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 113-bis"; b) all'art. 42, comma 2, lettera e), le parole: "assunzione diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione"; c) all'art. 112, il comma 2 e' abrogato; d) all'art. 115: 1) al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'art. 113, lettera c)," sono soppresse e le parole: "per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di capitali"; 2) il comma 5 e' abrogato; 3) aggiunge il comma 7-bis all'art. 115, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; e) all'art. 116, comma 1, dopo le parole: "per l'esercizio di servizi pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'art. 113-bis"; f) all'art. 118: 1) al comma 1, le parole: "societa' per azioni, costituite ai sensi dell'art. 113, lettera e)," sono sostituite dalle seguenti: "societa' di capitali di cui al comma 13 dell'art. 113"; 2) il comma 3 e' abrogato; g) all'art. 123, il comma 3 e' abrogato. 13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati. 14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualita' e determinano le modalita' di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori. 15. Aggiunge l'art. 113-bis al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 16. (Comma abrogato). -

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 15. Acquisto di beni e servizi 1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1 e 2 sono soppressi. Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 24 della legge n. 289/2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, vedasi in nota all'art. 5. -

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 16. Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali 1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono cosi' rideterminati: a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002; b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno; c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004. 2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro. (( Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predetto stato di previsione per l'anno 2004. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5, commi da 1 a 4, del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante: "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni": "1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001. 2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta. 4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante: "Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto": "3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.". -

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 17. Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. 2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005. 3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma 1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' autorizzato per detto anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto. (( 3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito direttamente dal fornitore". 3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attivita' ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto. 3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, lettera d), legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato": "1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura: d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: 1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri; 2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri; 3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: 3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi; 3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi; 4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: 4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi; 4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante: "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni": "1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488". - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, recante: "Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi": "Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal 1o ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno". - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, recante: "Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi": "Art. 6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1o ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito". - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo": "5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri". - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio": "6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante: "Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise", come modificato dalla legge qui pubblicata: "4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito direttamente dal fornitore". -

Capo III Made in Italy, competitivita', sviluppo Art. 18. Contributo per il recupero degli olii esausti 1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica" sono soppresse; b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica" sono soppresse. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante: "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis, e' istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attivita' di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica: a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi; b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi; c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume. 4. Obbligato al pagamento del contributo e': a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale; b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria; c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi. 5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica: a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione; e) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione. 5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, sono determinati: a) le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1; b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attivita' di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili; c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attivita' di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attivita'; d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione in ragione della qualita' e quantita' dei prodotti ottenuti dalla predetta attivita', fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione; e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1; f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di cui alla lettera e); g) le modalita' da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attivita' di trasformazione di cui al comma 7; h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati: i) le modalita' per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1; l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari. 6. In relazione all'esigenza di assicurare competitivita' all'attivita' di trattamento di rigenerazione puo' essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, l'entita' della parte del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio. 7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'art. 21, comma 2, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta. 8. Per il ritardato pagamento dcl contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto. 9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 5-bis, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 260 a Euro 1.550. 10. I funzionari dell'agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'art. 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche: a) (aggiunge la lettera l-bis) al comma 3 dell'art. 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); b) nell'art. 33, comma 8, e' soppressa la lettera c). -

Capo IV Societa' civile, famiglia e solidarieta' Art. 19. De tax 1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha facolta' di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati. (( 2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita' etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo. )) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalita' di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonche' quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del presente articolo. 3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 7, legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante: "Disciplina delle associazioni di promozione sociale": "Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. 3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito regionale o provinciale". - La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge-quadro sul volontariato" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196). - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera h), legge 7 aprile 2003, n. 80, recante: "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale": "1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) - g) (Omissis). h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicita', trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalita' etiche, in base ai seguenti principi: 1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalita' etiche puo' essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo; 2) l'entita' massima della quota del corrispettivo ammesso e' stabilita ogni anno con la legge finanziaria per l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica". -

Capo IV Societa' civile, famiglia e solidarieta' Art. 20. Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus 1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'acquisto di autoambulanze (( e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, )) in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 96, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342 recante "Misure in materia fiscale" come modificato dalla legge qui pubblicato: "Art. 96. (Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attivita' antincendio e di protezione civile). - 1. Al fine di sostenere l'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per l'acquisto di autoambulanze, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le assoc iazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus), possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". -

Capo IV Societa' civile, famiglia e solidarieta' Art. 21. Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali 1. Per ogni figlio nato dal 1o dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro 1.000. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro. 3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati. 4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 5. 5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del presente articolo. 6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004. (( 6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine. 6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. )) 7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Riferimenti normativi: - Il testo del comma 44, dell'art. 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni e' il seguente: "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000". -

Capo IV Societa' civile, famiglia e solidarieta' Art. 22. Asili nido 1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido e' sottoposto a denuncia di inizio attivita'. Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonche' le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali. -

Capo IV Societa' civile, famiglia e solidarieta' Art. 23. Lotta al carovita 1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi. 2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze (( di concerto con il Ministro delle attivita' produttive )) entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita' produttive". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 62-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcol e sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie": "Art. 62-bis (Studii di settore). - 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite associazioni professionali di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire una piu' articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995". - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" come sostituito dalla legge qui pubblicata: "Art. 6 (Programmazione della rete distributiva). - 1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi: a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi da rendere al consumatore; b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive; c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio; d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale: e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale; f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facolta' di prevedere a tale fine forme di incentivazione; g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' e all'efficienza della rete distributiva nonche' della intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita' produttive. 2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici comunali individuino: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale; c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita; d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'. 3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali: a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realta' periferiche; b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei; c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attivita' commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attivita' commerciali e artigianali; d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari. 4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi', alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. 5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo. 6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali". -

Capo IV Societa' civile, famiglia e solidarieta' Art. 24. Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie 1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato": "6. All'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003". -

Capo IV Societa' civile, famiglia e solidarieta' Art. 25. Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato": "4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote: a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo; b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.". -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 26. Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici 1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' inserito il seguente: "3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalita' di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.". (( 2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato. 3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono inserite le seguenti: ", delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni". )) 4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "Per i medesimi immobili e' concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. La modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.". 5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre 2001, )) n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.". 6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: "Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'". 7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre 2001, )) n. 410, dopo la parola: "immobili", sono aggiunte le seguenti: "ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13". 8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre 2001, )) n. 410, e' aggiunto il seguente: "17-bis. Il medesimo divieto (( di cui al terzo periodo del comma 17 )) non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire societa' per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica.". 9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: "Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto.". (( 9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilita' e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia Spa Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto. )) 10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle societa' da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio. (( Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni". )) 11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: "Alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440". (( 11-bis. E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano. 11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni: a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253; b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari; c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso. 11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennita' per l'occupazione dell'alloggio. 11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio. 11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge n. 351/2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito con modificazioni, dalla legge n. 410/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). - 1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati: a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli; b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione; c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni immobili trasferiti; d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remunerativita'; e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti. 1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. 3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2. 3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalita' di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. 4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 2 in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le unita' immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. 5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nonche' in favore degli affittuari dei terreni solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale puo' essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco. I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari. 6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria. 7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita' immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unita' immobiliari liberi, ovvero i terreni e le unita' immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5. 7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1. 8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unite' residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e nei termini di cui al comma 3. Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e' concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG(2001) D/28893 del 5 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'art. 7 della leg ge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604. 9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a societa' aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1. 10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto. 11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e' riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle e' realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbi-sogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche' dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia. 14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13 acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. 15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. 16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile in favore della societa' beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1. 17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi. 17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire societa' per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica. 18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di affitto o locazione. 19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state gia' eseguite. 20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole unita' immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.". - Il testo dell'art. 1 del succitato decreto-legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1 (Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico). - 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. 2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprieta' dello Stato, nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli gia' attribuiti alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi. 3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta, nonche' ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari. 6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.a., ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato S.p.a., o dalle societa' da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI S.p.a. in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio. Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le societa' controllate direttamente o indiret-tamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni.". - L'art. 15 della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come sostituito dall'art. 22 del decreto-legge n. 350/2001 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie), convertito con modificazioni dalla legge n. 409/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 5 (Societa' per la cartolarizzazione). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La societa' puo' essere costituita anche con atto unilaterale del Ministero del-l'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'art. 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonche' di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 4. 2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro del-l'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. 3. La societa' di cui al comma 1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in piu' fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. 4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla societa' ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3. 5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo modalita' da definirsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla societa' di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa. 7. Alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'art. 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e dell'art. 107, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. 8. I titoli emessi dalla societa' di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto ministeriale 4 maggio 1999, del Ministero delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa societa' per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi. 9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e' soggetto alle imposte sui redditi, ne' all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa' di cui al comma 1. 10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I richiami all'I.N.P.S. ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2. Alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano agli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'art. 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999.". - Il Capo I (Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico) del decreto-legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001, e successive modificazioni comprende gli articoli da 1 a 4; per gli articoli 1 e 3 vedasi in note precedenti, si riportano qui di seguito gli articoli 2 e 4: "Art. 2 (Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a responsabilita' limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'art. 1. Le societa' possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'art. 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 2, nonche' di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle societa' di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti. 2. Le societa' costituite ai sensi del comma 1 effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in piu' fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I beni cosi' individuati, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, dalle societa' ivi indicate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti. 3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'art. 3 sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti reperiti dalle societa' di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa. 4. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, e dell'art. 107, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. 5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa' di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi. 6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non e' soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonche' le formalita' ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle societa' costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'art. 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'art. 3. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa' di cui al comma 1. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici. 7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'art. 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'art. 3. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6". "Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa' di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote. 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1.". - La legge 18 agosto 1978, n. 497, reca: "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1978, n. 245). - Il decreto del Ministero della difesa 16 gennaio 1997, n. 253, reca: "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1997, n. 179, supplemento ordinario). -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 27. Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico 1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999. 4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, e' comunicato ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato. 5. (Comma soppresso). 6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformita' agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. (( L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo testo unico. )) 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprieta' dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili. 9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalita' di redazione delle schede descrittive (( nonche' le modalita' di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate )) sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio (( e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa )) entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. 10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da' comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. (( La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica. )) 11. Le schede descrittive (( degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica positiva, )) integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonche' per quelli di proprieta' di altri enti ed istituti pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento cosi' avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11. 13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, (( con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 )) del presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3. (( 13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non piu' utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.) e' il seguente: "Art. 2 (Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario). (Legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2, comma 1, 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148). - 1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante; c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico; d) i beni archivistici; e) i beni librari. 2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta'; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarita' e pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico; e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale. 4. Sono beni archivistici: a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato; b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici; c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico. 5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d). 6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni". - Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del testo unico di cui al succitato decreto legislativo 490/1999 e' il seguente: "Art. 6 (Dichiarazione). (Legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b). - 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1. 2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c). 3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10. 4. La Regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3". "Art. 7 (Procedimento di dichiarazione). (Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, comma 1; 8). - 1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dell'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore. 2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonche' l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. 3. Allorche' il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al Comune interessato. 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 6, comma 4". "Art. 8 (Notificazione della dichiarazione. (Legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 2 e 3, comma 1). - 1. La dichiarazione prevista dall'art. 6 e' notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto. 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, e' trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo". - Per i commi 15 e 17 dell'art. 3 del succitato decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001, vedasi in note all'art. 26 della presente legge. - Il testo dei commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e' il seguente: "3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla societa' costituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale finalita', e' effettuata in conformita' ai criteri fissati nel citato decreto. 4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio. 5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalita' e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione". - Il testo del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni, e' il seguente: "112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure: a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a societa' a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potra' procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonche' da ricevere in permuta provvede la societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato; d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalita' di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma; e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta; f) [le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa nella misura massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta piu' limitata la presenza di unita' e reparti delle Forze armate, nonche' per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione e' stabilita annualmente in sede di legge finanziaria]". - Il testo dell'art. 44 della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 44 (Dismissione di immobili del Ministero della difesa). - 1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonche' con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalita' militari, ovvero non risulti piu' economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 1-bis. (comma soppresso). 2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. (comma soppresso). 4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalita' di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, lettera f), della citata legge n. 662 del 1996 e all'art. 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate. 5. (Aggiunge un comma, dopo l'undicesimo, all'art. 4, legge 18 agosto 1978, n. 497). 6. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997. 7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto pariterico per le servitu' militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano". -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 28. Cessione terreni 1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre 2001, )) n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto (( agli affittuari )) il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. (( Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e' concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i criteri di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604. 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari"; b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori" sono inserite le seguenti: "e degli affittuari dei terreni" e, dopo le parole: "l'irregolarita", sono inserite le seguenti: "dell'affitto o"; c) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita' immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5"; d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di", sono inserite le seguenti: "affitto o"; e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: "In caso di cessione", sono inserite le seguenti: "agli affittuario". )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato nelle note all'art. 26. -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 29. Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, (( in funzione del patto di stabilita' e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili )) con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, (( con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati, )) a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalita' indicate nell'articolo 27 (( del presente decreto, )) l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo, ((ovvero l'uso pubblico )) e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. (( Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento d i cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 e' destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo. )) Il fondo e' attribuito alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio. (( 1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell'accertamento di conformita' previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici e' equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attivita' direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. )) Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.). - Per il testo dei commi 17 e 18 dell'art. 3 del gia' citato decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 410/2001, vedasi in nota all'art. 26. - Il testo del comma 3 dell'art. 28 e del comma 4 dell'art. 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto) e' il seguente: "Art. 28 (Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze). (Omissis). 3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis)". "Art. 29 (Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza). (Omissis). 4. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il Corpo della Guardia di finanza puo' assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali di lire 12.100 milioni per l'anno 2000. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento. Al relativo onere, pari a lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (Omissis)". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 reca: "Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293). - Per il testo dei commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001, vedasi in nota all'art. 26. - Il testo dei commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" e' il seguente: "3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla societa' costituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale finalita', e' effettuata in conformita' ai criteri fissati nel citato decreto. 4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio. 5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalita' e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 reca "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, S.O.). - Il testo del quarto comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e successive modificazioni, e' il seguente: "Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia". - Il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 e' il seguente: "Art. 2 (Accertamento di conformita' delle opere di interesse statale). - 1. Per le opere pubbliche di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente". "Art. 3 (Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa). - 1. Qualora l'accertamento di conformita' di cui all'art. 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonche' le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. 2. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere di interesse statale, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali. 3. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. 4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimita', sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimita', si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 5. Ai fini del presente regolamento, non si applicano le disposizioni, di cui agli articoli 14, comma 4; 16, comma 3; 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241". - La sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.) comprende gli articoli da 16 a 19, qui di seguito riportati: "Sezione II - Contributo di costruzione Art. 16 (L) (Contributo per il rilascio del permesso di costruire). (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c) e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2). - 1. Salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente articolo. 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, e' corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. 4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali. 5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. 6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformita' alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. 10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e' determinato in relazione al costo degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6. Art. 17 (L) (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.) (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) - 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'art. 18. 2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'; e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. 4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello Stato il contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione. Art. 18 (L) (Convenzione-tipo) (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6) - 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'art. 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. 2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'art. 16. 3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. 4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente. Art. 19 (L) (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza) (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10) - 1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'art. 16, nonche' in relazione ai tipi di attivita' produttiva. 2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16, nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio comunale. 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione". -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 30. Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari (( 1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le societa' di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso 1'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, e delle societa' interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali societa' entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione. )) L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle societa' di trasformazione tramite procedura di evidenza pubblica. Alle societa' di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprieta' dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la societa' di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullita', gli obb lighi e i diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli azionisti pubblici delle societa' di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni e gli enti locali interessati. (( I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. )) 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, puo' partecipare a societa' di trasformazione urbana, promosse dalle citta' metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato. (( 2-bis. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonche' degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia puo esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione gia' esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e' iscritto il personale assunto successivamente a detta data.". )) Riferimenti normativi: - Per il testo del comma 15 dell'art. 3 del decreto-legge 351/2001, vedasi in nota all'art. 26 - Il testo deIl'art. 120 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente: "Art. 120 (Societa' di trasformazione urbana). - 1. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire societa' per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. 2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. 3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprieta' degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla societa' anche a titolo di concessione. 4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti". - Gli articoli 823 e 829 del codice civile recano: "Art. 23 (Condizione giuridica del demanio pubblico). I beni che fanno parte del demanio pubblico [c. c. 822, 825], sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi [c. c. 1145], se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [c. c. 30, 700]. Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' [c. c. 948, 949, 950, 951] e del possesso [c. c. 1168, 1169, 1170, 1171, 1172] regolati dal presente codice". "Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali [c. c. 826]". - Per il testo del comma 4 dell'art. 3 del gia' citato decreto-legge 351/2001, vedasi in nota all'art. 26. - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente: "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.". - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 2: a) il Ministro dell'economia e delle finanze puo' procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con le modalita' previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalita' estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilita' puo' avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici; b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero; c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' avvalersi della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d) il Comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' integrato dai capi dei dipartimenti del Ministero e dai direttori delle Agenzie fiscali. La partecipazione alle riunioni dello stesso e' gratuita per tutti i componenti. La durata massima dell'incarico di esperto, rinnovabile per non piu' di una volta, e' stabilita in tre anni. Il direttore e' nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli esperti del Servizio e dura in carica fino ad un massimo di tre anni. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, cura l'esatta esecuzione degli studi affidati agli esperti e vigila sulla conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati degli esperti. Tali elaborati sono atti riservati, salvo che il Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi possono comunque accedere il Ministro, i capi dei Dipartimenti del Ministero, il Comandante generale della Guardia di finanza ed i direttori delle Agenzie fiscali. Ferma restando la disciplina relativa agli esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi ed incarichi, si applicano agli esperti del Servizio le disposizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il numero massimo di unita' di personale addetto al Servizio e' ridotto da duecento a cento. In sede di prima applicazione della presente lettera: 1) per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di tre anni decorre dalla predetta data, salvo che il termine originario dell'incarico non scada anticipatamente; 2) per gli incarichi in corso non puo' essere disposto il rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei anni; 3) il direttore del Servizio da ultimo nominato continua a svolgere le sue funzioni sino alla data di nomina del nuovo direttore, da effettuare entro sei mesi; 4) con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi, sono approvate le nuove norme di funzionamento del Servizio; e) i membri di diritto del comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario costituiscono il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. La partecipazione al predetto Comitato di indirizzo e' gratuita; f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo; g) e' istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonche' di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente lettera nonche' quelle derivanti dall'applicazione del secondo periodo della lettera d) del presente comma sono destinate al funzionamento della predetta commissione per la trasparenza dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale. 2. In sede di prima applicazione dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto legislativo, ferma restando l'applicabilita' ai direttori delle Agenzie fiscali dell'art. 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145, il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre dalla data in cui le Agenzie sono state rese operative. I comitati direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. All'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca", sono aggiunte le seguenti: "e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime". 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede, con le modalita' previste dall'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'approvazione del nuovo statuto dell'Agenzia del demanio. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto il comitato di gestione delibera, ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, i nuovi regolamenti di contabilita' e di amministrazione, da approvare con le modalita' previste dall'art. 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. 5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio puo' optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione e' assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione. 5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e' iscritto il personale assunto successivamente a detta data. 6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 31. Fondi di investimento immobiliare 1. Per l'anno 2003, i soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonche' plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito o la plusvalenza e' realizzata, alla societa' di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote e' rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale e' (( stata )) assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non puo' essere richiesto all'Amministrazione finanziaria. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non residenti indicati (( nell'articolo 6 )) del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante: "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410: "2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la societa' di gestione preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo". - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239 recante: "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati": "Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti). - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 2. (Comma abrogato dall'art. 10 D.L. 25 settembre 2001, n. 350). -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 32. Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. 1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e' consentito, (( di cui al presente articolo, )) il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente. 2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato (( con decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio. 3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali. 4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con (( l'articolo 39 )) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni. 6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del (( decreto legislativo )) 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento. 7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e' adottato (( su proposta del Ministro dell'interno )) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". (( 8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.". )) 9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (( di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attivita' culturali, )) da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, (( attribuendo priorita' alle aree oggetto di programmi di riqualificazione gia' approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. )) Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo. 10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( di intesa con la Conferenza unificata )) di cui all'articolo 8 del (( decreto legislativo )) 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalita' di attuazione. 11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali (( di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, )) da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( di intesa con la Conferenza unificata )) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma (( e' assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo aver individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma. )) 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, (( denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, )) per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui (( all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, )) di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. 13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento (( di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. )) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita' di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, (( del decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio statale (( ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico, )) il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente e' subordinato al rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato. 15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento. 16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. (( Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio. )) 17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo. 18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo. 19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B (( allegata al presente decreto )) ed e' corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005. (( 19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime. )) 20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato. 21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 22. Dal 1o gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento. 23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse. 24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali e' autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (( e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 (( metri cubi )) per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, (( a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. )) 26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio. 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: a) siano state eseguite dal proprietario o aventecausa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto; b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003; c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa dell'area di proprieta' dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto; d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e mdipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi boschivi; g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 24 luglio 1977, n. 616. 28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39. 29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui (( all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, )) di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, puo' essere autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (( di cui al comma 29. )) 31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. 33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevedeme, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata (( al presente decreto, )) ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi (( alle )) opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto gia' versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata (( al presente decreto. )) Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita' di attuazione. 35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi (( dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, )) con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo; b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite; c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale. 36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante. 37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380. 38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonche' le relative modalita' di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 (( al presente decreto. )) 39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo' essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (( Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. )) 41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il (( 50 per cento )) delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione del presente comma. 42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita' ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio". 43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente: "Art. 32 (( Opere costruite su aree sottoposte a vincolo )). - 1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte. 2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35; b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III; c) in contrasto con le norme del (( decreto ministeriale )) 1o aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. 3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33. 4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo (( abilitativo )) edilizio in sanatoria. 5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione (( dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, )) al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilita', regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, e' stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato. 6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui (( all'articolo )) 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento del prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380". (( 43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi. )) 44. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione". 45. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici". 46. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento. 48. (Soppresso). 49. (Soppresso). (( 49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio". 49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente: "Art. 41 (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. 2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. 3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumita', e' disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo' anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa". 49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti". )) 50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, (( nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede )) con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)". [Testo unico Edilizia] ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245 S.O. n. 239. - Il titolo V della Costituzione italiana reca: "Le Regioni, le Provincie i Comuni". - La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 reca: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248. - La legge 28 febbraio 1985, n. 47 reca: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" ed e' pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1985, n. 53. - Il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, n. 304 S.O. n. 174 e' il seguente: "Art. 39 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie). - 1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. 1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, puo' altresi' autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma. 2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1o ottobre 1983, e' moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, e' elevata di un importo pari alla meta', nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti. 4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonche' del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art. 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonche' la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto puo' essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della L. 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. "La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilita' della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione". Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalita' di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione. 5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unita' immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purche' la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalita' di cui sopra. Le somme gia' versate, in adempimento di norme contenute nei decreti legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995. 6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non e' stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilita' della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purche' sia stato richiesto nei termini di cui all'art 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47. 7. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole". 8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso. 9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresi' allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio e' ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 nonche' per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalita' di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso e' stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo. 10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute. 10 bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge. 11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario puo' accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria. 12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari. 13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione e' ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data. 14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e' in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di piu' di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto. 15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e' quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di piu' aventi titolo, e' quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullita' all'atto di trasferimento dell'immobile. 16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla letter

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 32-bis. Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri (( 1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo. 3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro l00.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. )) -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 33. Concordato preventivo (( 1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, e' introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003 e per quello successivo. 2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni. 3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta: a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi dei contributi; b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale; c) la limitazione dei poteri di accertamento. 4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro: a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, e' consentito solo se la predetta soglia puo' essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. 5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione. 6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non piu' impugnabili, ancorche' definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati. 7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, l'imposta e' determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota e', invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000,00 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalita' di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale. 8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresi' applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. 9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso: a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3; b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui e' stata data la comunicazione. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta". 12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che: a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000; b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, o per quello in corso al 1o gennaio 2003; d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. 13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate. 14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico. 15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1o gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5. )) Riferimenti normativi: - La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1989, n. 190). - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante: "Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662": "Art. 2. - Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3: a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'art. 3. 4. (Comma abrogato dall'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435). 4-bis. (Comma abrogato dall'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435). 5. (Comma abrogato dall'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435). 6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. 9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. - Si riporta il testo dell'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi": "Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato". 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'art. 5. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. - Si riporta il testo degli articoli 39, 40 e 41-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600 recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi": "Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; c) se l'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti; d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione; b) (lettera abrogata dall'art. 8, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241); c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.". "Art. 40 (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche). - Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'art. 39 relative al reddito d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle societa' stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38, secondo che si tratti di societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o associazioni equiparate.". "Art. 41-bis (Accertamento parziale). - Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute. I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali. Se il reddito complessivo e' determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell'art. 38. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, reca: "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298). - Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, reca: "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165). - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3. (Comma abrogato dall'art. 54, comma 6, legge 23 dicembre 1999, n. 488). 4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. 5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni. 6. (Comma abrogato). 7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta.". 2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti e' punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso pari al centocinquanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo e secondo periodo, la sanzione non puo' essere inferiore a lire un milione. 5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione e' applicata una sola volta. 6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta. 7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro. 8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreche' non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita': a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni; b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. 9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. - Si riporta il testo degli articoli 50, comma 1, e 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi": "Art. 50 (Determinazione dei redditi di lavoro autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.". "Art. 53 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera e), della citata legge 7 aprile 2003, n. 80 recante: "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale": "1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: e) per quanto riguarda le semplificazioni: 1) Omissis; 2) Omissis; 3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;". -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 34. Proroga di termini in materia di definizioni agevolate 1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004"; b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003."; (( c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002"; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004". )) 2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16 febbraio 2004". 3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, le parole: "30 novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: "1o marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2004". 4. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. (( 5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalita' ridotta avvenga: a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. )) 6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( 6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. 6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalita' ridotte avvenga: a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. 6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1 (Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). - 1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'art. 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003"; nello stesso art. 16, comma 8, al primo periodo, le parole: "31 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1o marzo 2004"; al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"; al quarto periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali". 2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 marzo 2004. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003. 2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' fissato al 16 marzo 2004; alla medesima data e' altresi' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'art. 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002. 2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 9, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro"; b) nello stesso art. 9, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche' di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo"; c) (Aggiunge il comma 2-ter, all'art. 12, legge 27 dicembre 2002, n. 289). 2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un versamento di importo inferiore a quello gia' versato in applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal predetto art. 9, secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 4, della medesima legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza e' restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'art. 9, comma 2, lettera b), della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma 2-ter, lettera a), del presente articolo, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa gia' presentata. 2-sexies. Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso art. 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contradditorio di cui al comma 1 del citato art. 15 della legge n. 289 del 2002. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo art. 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data. 2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilita' opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali e' riferibile l'effetto di esclusione della punibilita', riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate. 2-octies. In deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' dall'art. 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 2-nonies. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462). 2-decies. Ai fini dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria. 2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalita' indicate al comma 2 dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003. 2-duodecies. Nell'art. 14, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: "di attivita' in precedenza omesse" sono sostituite dalle seguenti: "di attivita' in precedenza omesse o parzialmente omesse". 2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'art. 9, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresi' prodotti nel caso in cui, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela. - Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, reca: "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165). - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2002)": "1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita' previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennita' di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione". - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2-ter (della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui pubblicata: "2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 marzo 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1 sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 febbraio 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo. - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2002)", come modificato dalla legge qui pubblicata". "6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 aprile 2004; qualora sia stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni il presente articolo. Per le liti e possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresi' sospesi, sino al 30 aprile 2004, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio". - Si riporta il testo dell'art. 3 commi 1 e 11 del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: "1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 2. - 10. (Omissis). 11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.". - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni": "Art. 19 - 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione. 3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione e' utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi. 5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro delle finanze, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere tacitamente rinnovata. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 recante: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo": 2. Con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale". -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 35. Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 19, terzo comma, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori."; b) nell'articolo 68, primo comma, la (( lettera c-bis) )) e' soppressa; c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: "Alle importazioni di beni indicati (( nel settimo e nell'ottavo comma )) dell'articolo 74, concernente (( disposizioni )) relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente,"; d) nell'articolo 74: 1) (( il settimo comma e' sostituito )) dal seguente: "Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati. lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli (( articoli 21 )) e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003: a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01); b) ferro-leghe (v.d. 72.02); c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03); d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05)."; (( 1-bis) all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera: "e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)"; 2) i commi nono e decimo sono abrogati. )) 2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: "non soggetta", nonche' le parole: "e 74, commi ottavo e nono". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 19 - 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-bis2. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio. 3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f); d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento; e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 74, concernente disposizioni relative a particolari settori". - Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante: "Istituzione, disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 68 - Non sono soggette ali imposta: a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; c-bis) (lettera soppressa); d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; e); f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l), dell'art. 2". - Si riporta il testo dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggunto", come modificato dalla legge qui pubblicata. "Art. 70 - L'imposta relativa alle importazioni e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, puo' essere richiesta a rimborso secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni e' stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione. Per l'importazione di materiale d'oro, nonche' dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, e' assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo Il; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'art. 25. Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell'art. 74, concernente relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente". - Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", come modificato della legge qui pubblicata: "Art. 74 - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrat ivi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, second o le modalita' previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attivita' di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio; e-bis). Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore puo' effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai tini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'art. 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003: a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01); b) ferro-leghe (v.d. 72.02); c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03); d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05). Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: a) rame raffmato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01); e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01); e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11); e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11); e)-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21); e) sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21). (comma abrogato). (comma abrogato). Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative". - Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 42 - 1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile o a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'art. 10 dello stesso decreto. 2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.". -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 36. (soppresso). -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 37. Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi 1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla piu' devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalita', che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5-quinquies del citato decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante: "Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita": "Art. 5-quinquies (Definizione della tassa automobilistica erariale). - 1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' di versamento. In tale caso non sono dovuti interessi e sanzioni. 2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data.". - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003": "Art. 13 (Definizione dei tributi locali). - 1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonche' l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. 2. Le medesime agevolazioni di cui al comma i possono essere previste anche per i casi in cui siano gia' in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi' in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio. 3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarita' giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali. 4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Diposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente": "3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati." - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante: "Misure in materia tributaria": "Art. 5. - I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle Regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attivita' commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile. Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate opere di urbanizzazione primaria. Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo. Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati articoli della prima parte della tariffa, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono cosi' elevate: art. 2: dal 2 al 3 per cento; art. 3: dallo 0,50 all'1 per cento; art. 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento; art. 8, lettera c): dal 2 al 3 per cento; art. 8, lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento; art. 9: dal 2 al 3 per cento. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio. Omissis. Ornissis. Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1o gennaio 1983. L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi. L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1o gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e' stabilita nella misura dello 0,25 per cento. Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a partire dal 1o gennaio 1983 nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. A decorrere dal 1o febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono aumentate del 50 per cento. Se nel periodo ricompreso tra il 1o ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del comma precedente del presente articolo, le relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere versate allo Stato. A decorrere dal 1o maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono modificate come segue: a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia; b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate; c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b). Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B dell'art. 8 della tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, numero 1216, sono assoggettate all'aliquota prevista nella lettera a) del comma precedente. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della legge 1o giugno 1939, n. 1089. E' soppresso l'art. 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono triplicate. Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa e' stabilito in lire cento. Le facolta' attribuite alle aziende di credito e agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1950, n. 826, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della legge 11 ottobre 1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n. 558, possono essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il termine di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e' elevato a sessanta giorni. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal 1o gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e' aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di potenza del motore. L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima annua e' stabilita in lire trecentomila. Coloro che hanno gia' versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i termini e le modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52. Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima, nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento puo' essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1o gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del contribuente. A decorrere dal 1o gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza. Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed all'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50. Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma. Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell'art. 214 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' concesso l'esonero del pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio. La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione. L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto. Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilita' si applica una soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilita' dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici. Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalita' e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonche' le relative variazioni. Se il Ministro delle finanze si avvale della facolta' prevista dall'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'italia. Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463. Se, nel corso del periodo di tempo in cui e' efficace la convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle stesse motrici, e' dovuta la tassa nella misura indicata nel comma precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa. Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale e' avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa. Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalita' e la residenza dell'acquirente nonche' gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila. Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale e' stata richiesta l'interruzione del pagamento e' posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena pecuniaria prevista nel precedente comma. Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti termini e modalita' per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra. (Omissis). Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dei commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1o gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalita' e le procedure semplificate nonche' stabiliti i termini per consentire, senza penalita', agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento. Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalita' suindicate e' punito con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalita'. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non e' stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o e' stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri e' effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983. Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma sono comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 12.000.000, oltre il pagamento delle tasse dovute dal 1o gennaio 1983 e delle altre penalita' previste dalle vigenti disposizioni. Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1o gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresi' richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1o gennaio 1983, delle penalita' e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine pua' essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco. Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui e' demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Sulle tasse di cui al trentunesimo comma e' dovuta l'addizionale prevista dall'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonche' quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto e' stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi. (Omissis). Con decorrenza dal 1o aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati. Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, puo' disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale. Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalita' di cui al titolo VII, capo III, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni previste dall'art. 13, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la definizione in via breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui all'art. 39, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale. (Omissis). Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al 31 dicembre 1984. E' fatta comunque salva la facolta' del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto recante misure in materia tributaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge". -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 38. Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 213: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione."; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. 2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto. 2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la distruzione. Per le modalita' ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria."; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria, la cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio."; 4) il comma 5 e' abrogato; b) nell'articolo 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegna l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui (( all'articolo 12, )) comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma (( 2-quater, )) e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia."; c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente: (( "214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca). )) - 1. Ai fini del trasferimento della proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche' dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma (( 2-quater, )) e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.". 2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione e' disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio. 3. All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalita' stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni. 4. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente. 5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri. 6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004. 7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate. 8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilita' contabile. 9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri. 10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario. 11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma (( 2-quater )) dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procedera', altresi', all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto art. 213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprieta' del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma depositata e' restituita all'avente diritto. 12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma (( 2-quater, )) e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 213 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.), come modificati dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessorio della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirla, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. 2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuata dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. 2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuata ai sensi delle disposizioni dell'art. 214- bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione dei provvedimento da parte del prefetto. 2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'art. 196 o dell'autore della violazione, determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'art. 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la distruzione. Per le modalita' ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria. 3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetta del ricorso, il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria, la cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio. 4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 1.626,45 a euro 6.506,85. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. 5. (Comma abrogato). 6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. 7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri". Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. 1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato. 2. Il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. 3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia all'interessato. 4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203. 5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. 6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso. 7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria. 8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato". - Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante: "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale" e' il seguente: "Art. 12. - Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate. Il custode puo' anche essere autorizzato dall'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando cio' sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli. La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, e' effettuata dall'autorita' di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali e' consegnato all'interessato. La stessa autorita' puo' disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute. Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1929, n. 827, e successive modificazioni. Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto. Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia. In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorita' di cui al secondo comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso". - Il testo dell'art. 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 49 (Beni mobili registrati sequestrati e confiscati). 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provveda a: a) (lettera abrogata); b) (lettera abrogata); c) (lettera abrogata); d) attribuire all'autorita' amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilita' degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. 2. (Comma abrogato). 3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali.". - Il testo degli articoli 397 e 398 del succitato decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.) Rimozione del veicolo. - 1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'art. 215, comma 1, del codice, e' attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi cosi' attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'art. 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata localita', i depositi sono piu' d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello piu' vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza. 2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito e' effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio e' stato concesso ai sensi dell'art. 159, comma 2, del codice, e dell'art. 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'art. 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, e' consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta. 3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394. 4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione, e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale (modello V.2) sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode. 5. (Comma abrogato). "Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.) Blocco del veicolo. - 1. Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'art. 215, comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'art. 355, con le modalita' di applicazione indicate nello stesso articolo. 2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento e' effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene secondo le modalita' di cui al comma 1. Della rimozione e' redatto verbale, di cui una copia e' rilasciata all'avente diritto. 3. (Comma abrogato). -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 39. Altre disposizioni in materia di entrata 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonche', dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 per cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, e' riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre. 2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalita' di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva. 3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati dell'attivita' di controllo tributario. 4. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.". Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". 5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2004". 6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la durata di ciascuna partita" sono sostituite dalle seguenti: "la durata della partita"; (( le parole: "non e' inferiore a dieci secondi" sono sostituite dalle seguenti: "e' compresa tra sette e tredici secondi"; )) le parole: "a venti volte il costo della singola partita" sono sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le parole: "7.000 partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite"; le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento". (( 7. Il termine del 1o gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e' prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nei casi in cui non e' stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1o maggio 2004, nei casi in cui e' stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931: a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia; c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni 7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali" )) 8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1o gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico.". 9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: "e per ciascuno di quelli successivi". 10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno 2003". 11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in: a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110; b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110; c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.". 12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.". (( 12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato. 13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto: a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1o gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1o giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio; 13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13. 13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi. 13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attivita' produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle, finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attivita'. Il provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono , anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalita' di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma. 13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attivita' richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attivita' di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno. 13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse. )) 14. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui al presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli. (( 14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi mensili," sono inserite le seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine". 14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati gia' definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate. 14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali. 14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprieta", sono inserite le seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto". 14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualita' di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. 14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6". 14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a tre" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque". 14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti. 14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative": "4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari". - Si riporta il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative": "Art. 62 (Imposizione sui bitumi di petrolio). - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I. 2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. 3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. 4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'art. 21, comma 4". - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante: "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni: "Art. 6 (Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti). - 1. E' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE". 2. (Omissis). 3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 5-bis". "Art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis, e' istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attivita' di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica: a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi; b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi; c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume. 4. Obbligato al pagamento del contributo e': a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale; b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria; c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi. 5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica: a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione; c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione. 5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, sono determinati: a) le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1; b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attivita' di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili; c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attivita' di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attivita'; d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione in ragione della qualita' e quantita' dei prodotti ottenuti dalla predetta attivita', fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione; e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1; f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di cui alla lettera e); g) le modalita' da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attivita' di trasformazione di cui al comma 7; h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati; i) le modalita' per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1; l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari. 6. In relazione all'esigenza di assicurare competitivita' all'attivita' di trattamento di rigenerazione puo' essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, l'entita' della parte del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio. 7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'art. 21, comma 2, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta. 8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto. 9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 5-bis, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro. 10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'art. 18 citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche: a) (aggiunge la lettera l-bis) al comma 3 dell'art. 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); b) nell'art. 33, comma 8, e' soppressa la lettera c). - Si riporta il titolo della legge 27 dicembre 2002, n. 289: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)". - Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59": "Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. 3. La convenzione prevede, inoltre: a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; b) le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organiz-zazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attivita' svolta dall'agenzia; c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. 4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per: a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati; c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. 5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa' costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma primo, della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, recante "Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art. 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.". - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, della citata legge 27 dicembre 2003, n. 289, come modificato dalla legge qui pubblicata: "8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427". - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2003, n. 289, come modificato dalla legge qui pubblicata: "1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.". - Si riporta il testo dell'art. 110 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse. 2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88. 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. 6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita e' compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. 7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1o gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1o maggio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi, entro il 31 maggio 2004, devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. A decorrere dal 1o giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima disposizione per un periodo di cinque anni. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro. 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. 8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di anni 18. 9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'art. 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria. 10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.". - Si riporta il testo dell'art. 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante: "Imposta sugli spettacoli", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparechi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1o marzo. A decorrere dal 1o gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'art. 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1o gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato art. 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Ammin istrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo. 2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifi-cazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003. 3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1o gennaio 2001, e' per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino all'anno 2003: a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'art. 110; b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'art. 110; c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'art. 110. 3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in: a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'art. 110; b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'art. 110; c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'art. 110. 4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma. 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfettari di cui ai commi 2 e 3, nonche' stabilita forfettariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.". - Si riporta il testo dell'art. 38, commi 2 e 5, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 40. Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta 1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva, (( ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, )) deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433-bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio. (( 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1o settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 3-bis, 14, comma 1, e 94, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi": "Art. 11. - (Omissis). 3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione". "Art. 14. - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105". "Art. 94. - (Omissis). 1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione". - Si riporta il testo dell'art. 2433-bis del codice civile: "Art. 2433-bis. Acconti sui dividendi. La distribuzione di acconti sui dividendi e' consentita solo alle societa' il cui bilancio e' assoggettato per legge al controllo da parte di societa' di revisione iscritte all'albo speciale. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed e' deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della societa' di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione. Non e' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti. L'ammontare degli acconti sui dividendi non puo' superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa' consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della societa' fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione. Ancorche' sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformita' con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003) 2433-bis. Acconti sui dividendi. La distribuzione di acconti sui dividendi e' consentita solo alle societa' il cui bilancio e' assoggettato per legge alla certificazione da parte di societa' di revisione iscritte all'albo speciale. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed e' deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Non e' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti. L'ammontare degli acconti sui dividendi non puo' superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa' consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della societa' fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione. Ancorche' sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformita' con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede". -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 41. Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari 1. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: "e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis"; b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: "una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera a), si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002. 3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi (( dell'articolo 80 )) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 4. E' abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1o gennaio 2004. 5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998. 6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze in data 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998. 7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva. 8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2004. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 6, comma 1, e 9, comma 2, del citato decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, recante: "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 6. - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.". "Art. 9. - (Omissis). 2. Gli enti e le societa' di cui al comma 1 devono nominare quale rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede: a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della societa' rappresentata; b) alla conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a); c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori". - Si riporta il testo dell'art. 27-ter, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); come modificato dalla legge qui pubblicata: "8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentatnte fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a: a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo; b) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6; d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.". - Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 reca: "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". -

Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo I Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili Art. 41-bis. Altre disposizioni in materia tributaria (( 1. All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1o gennaio 2004. 3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente: "2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute". 4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "ai rivenditori autorizzati e" sono inserite le seguenti: "il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonche' il"; b) al comma 7, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;" sono inserite le seguenti: "i documenti di acquisto loro rilasciati da parte del soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;". 5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo, della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal seguente: "Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima". 6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con uno o piu' decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della societa' di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio anche su richiesta del partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3". 8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati. 9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cul all'articolo 6, comma 1, la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto nel confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gil altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239". 10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2004. 11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1o gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003. 12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attivita' dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data. 13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 26-ter. 1. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 2. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sositututiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio delle Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'art. 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, un dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1 (Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212: a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in societa' non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto: 1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali; 2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili; a-bis) per le partecipazioni in societa' non residenti la deducibilita' fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), e' determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi; c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione e' pari al saggio degli interessi legali. 1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera c), resta salva la possibilita' di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni: a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, e' ridotto in misura corrispondente; b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non puo' essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le societa' di cui all'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento. 2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1o gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare e' pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. 2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis. 2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle societa' e degli enti che esercitano attivita' assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. E considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri. 2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazioni operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurato al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazioni stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiano direttamente agli oblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute. 3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater. 4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile. In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita' prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modifi cato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'art. 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo e' soppresso. 5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, e' precluso ogni accertamento tributario ai sensi dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal predetto art. 6, con il versamento facoltativo di una somma pari al sei per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato art. 6. La somma non e deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ed e' versata in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004. 5-bis. Al comma 1 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda,", sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,".". - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, recante: "Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni", come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 4 (Servizi forniti al pubblico attraverso l'utilizzo di particolari mezzi tecnici, posti ed apparati pubblici di telecomunicazione). - 1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta da corrispondersi dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, secondo il disposto dell'art. 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto gettoni, schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalita' predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti. Per le predette operazioni, l'imposta non deve essere comunque indicata, nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio; in tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Agli effetti del presente articolo, non si considerano mezzi tecnici i codici di accesso assegnati agli utenti che abbiano sottoscritto specifico contratto di abbonamento. 2. I soggetti indicati nel comma 1, possono annotare in apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma precedente. L'annotazione deve evidenziare: a) il numero dei mezzi tecnici consegnati o spediti ai rivenditori autorizzati e il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonche' il relativo prezzo unitario, entro il mese successivo a quello di ciascuna consegna o spedizione; b) il numero dei mezzi tecnici eventualmente restituiti, entro il mese successivo ad ogni restituzione, rilevabile dalle note di restituzione; c) il numero totale dei mezzi tecnici effettivamente ceduti in ciascun mese, entro il mese successivo. Il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale annota su appositi registri oppure su supporti magnetici o di immagini, entro il mese successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore, determinato ai sensi del precedente periodo. 3. Le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma 1, in unica confezione con le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione, possono considerarsi operazioni accessorie alla cessione delle apparecchiature stesse ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. Per i corrispettivi dei servizi soggetti all'aliquota di cui all'art. 123-bis, tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi attraverso posti ed apparati pubblici di telecomunicazione, anche mediante l'uso dei mezzi tecnici indicati nel primo comma, la fattura non deve essere emessa; su eventuali altri documenti rilasciati agli utenti, l'imposta non puo' essere comunque indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione. 5. L'imposta dovuta per i servizi resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico mediante l'utilizzo di gettoni e monete, ancorche' riscossa tramite soggetti terzi, e' assolta dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale sulla base di registrazioni automatizzate appositamente predisposte su supporti cartacei oppure su supporti magnetici o di immagini, riportanti le risultanze fornite periodicamente dagli appositi organi di rilevazione del traffico e recanti l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta. Per i servizi resi attraverso l'uso degli altri mezzi tecnici indicati al comma 1, il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale annota su appositi registri oppure su supporti magnetici o di immagini, entro il mese successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi giornalieri con riferimento alla data dell'incasso. Qualora l'annotazione sia eseguita, anteriormente all'incasso, con riferimento alla data di consegna o spedizione dei suddetti mezzi tecnici, l'operazione si considera effettuata all'atto della consegna o spedizione ma, in tal caso, per successiva riduzione dell'imponibile o dell'imposta le annotazioni precedentemente eseguite possono essere rettificate nei termini previsti dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. Qualora il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale o comunque l'esercente dei servizi di telecomunicazione domiciliato o residente fuori della Comunita' economica europea ovvero domiciliato o residente nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, non abbia nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del medesimo decreto, gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta sono assolti dai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici di cui al comma 1. 7. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi all'esercizio dei posti ed apparati pubblici di telecomunicazione e per le operazioni connesse, nonche' per tutti i compensi per le operazioni di cui al primo comma da chiunque effettuate, l'imposta e' assolta unitariamente dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente ai sensi dell'art. 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i documenti di acquisto rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione; ai soggetti esercenti i posti e gli apparati pubblici di telecomunicazione, nonche' a quelli che effettuano le predette attivita' non si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al presente comma, gli obblighi derivanti dal titolo II del richiamato decreto". - Si riporta il testo dell'art. 1, nota Il-bis), comma 4, della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", come modificato dalla legge qui pubblicata: "4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". - Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, reca: "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2: "2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprieta' dello Stato, nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli gia' attribuiti alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi". - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo: a) all'oggetto dell'investimento; b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote; c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all'eventuale durata minima e massima; d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari. 2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso; b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa' di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi; c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici; d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi; e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5); 2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi' individuale le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delilera in ogni caso sulla sostituzioni della societa' di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento dalle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art. 46, commi 2 e 3.". - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 6 (Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi). - 1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'art. 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le ritenute previste dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. (Comma abrogato). 3. (Comma abrogato). 3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.". -

Capo III Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale Art. 42. Disposizioni in materia di invalidita' civile 1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'economia e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi (( dell'articolo 11 )) del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia e delle finanze e' litisconsorte necessario ai sensi (( dell'articolo 102 )) del codice di procedura civile e puo' essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, (( in base ad apposite convenzioni stipulate con l'I.N.P.S. e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. )) Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della direzione provinciale su richiesta, formulata a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma (( dell'articolo 194 )) del codice di procedura civile. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. 4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche (( di invalidita' civile, cecita' e sordomutismo, )) sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidita' esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidita' non comporti la conferma del beneficio in godimento e' disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono (( definiti )) annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso dell'anno, nonche' i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidita', dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire. 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonche' per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. 6. Le commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilita', sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il comma 2 (( dell'articolo 97 )) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche (( delle aziende sanitarie locali )) qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita". 8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della commissione medica superiore e delle commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il presidente della commissione medica superiore, gia' commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato tra i componenti della commissione stessa. 9. La direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, gia' di competenza del Ministero dell'interno. 10. Per le finalita' del presente articolo, ai fini del potenziamento dell'attivita' delle commissioni mediche di verifica, e' autorizzata la spesa di (( 2 milioni di euro )) per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante (( corrispondente )) riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. L'articolo 152 delle disposizioni (( per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie )) e' sostituito dal seguente: "Art. 152. (( Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali )). Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non puo' essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 (( del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. )) L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del (( citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e' il seguente: "Art. 11. Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio.". - Il testo dell'art. 102 del c.p.c. e' il seguente: "Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo [c.c. 67, 184, 247, 248, 704, 1010, 1012, 2733, 2738, 2900; c.p.c. 784]. Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio [c.p.c. 268, 331, 354] in un termine perentorio da lui stabilito [c.p.c. 307]". - Il testo dell'art. 194 del c.p.c. e' il seguente: "Art. 194 (Attivita' del consulente). - Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali e' invitato dal giudice istruttore [c.p.c. 197, 219, 259]; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'art. 62, da se' solo o insieme col giudice secondo che questi dispone [c.p.c. 260]. Puo' essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi [c.p.c. n. 261]. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se' solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [disp. att. c.p.c. n. 92]. - Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.". - Il testo dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 97 (Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonche' disabili). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalla legge 31 marzo 1980, n 126, e dalla legge 24 gennaio 1986, n. 31.". 2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita'. 3. In attuazione dell'art. 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, e' istituito il Fondo per il riordino dell'indennita' di accompagnamento. Per l'anno 2001 e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.". -

Capo III Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale Art. 43. Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione 1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. 2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45 per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e' applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. 3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni. 4. In caso di contribuzione annua inferiore (( all'importo di cui al comma 3, )) i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. 5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. 7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. 8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all'I.N.P.S. entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e' definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni. Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del codice civile e' il seguente: "Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.". "Art. 2550 (Pluralita' di associazioni). - Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.". "Art. 2551 (Diritti ed obbligazioni dei terzi). - I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.". "Art. 2552 (Diritti dell'associante e dell'associato). - La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta [c.c. 2186]. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto [c.p.c. n. 263] dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno [c.c. 2261, 2320].". "Art. 2553 (Divisione degli utili e delle perdite). - Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto [c.c. n. 2265]". "Art 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite). - Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite [c.c. 2265], e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.". - Il testo dell'art. 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Redditi di lavoro autonomo) e' il seguente: 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) - b) (Omissis); c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.". -

Capo III Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale Art. 44. Disposizioni varie in materia previdenziale 1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui (( al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1o marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6, )) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3o e 4o gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1o gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento puo' essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. (( A decorrere dal 1o gennaio 2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. )) 3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, (( e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto"; )) b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui (( all'articolo 543 del codice di procedura civile )) promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi (( dell'articolo 553 del codice di procedura civile )) l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate". 4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma (( dell'articolo 442 del codice di procedura civile, )) puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per l'identificazione del credito 5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze (( contenuti )) nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. L'articolo unico, (( secondo comma, )) della legge 13 agosto 1980, n. 427, (( e successive modificazioni, )) si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive. 7. E' fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti all'atto dell'avviamento al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonche' il fabbisogno di manodopera occorrente nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. 8. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle imprese artigiane (( nonche' di quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 1, )) comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1o gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1o gennaio 2004. E' abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo (( dell'articolo 1, )) comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali dell'artigianato. 9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (( con riferimento )) ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui (( all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, )) il cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1o gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Istituto. (( 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: "7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unita'. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita' prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". 9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007". 9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. 9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1o gennaio 2002, secondo le modalita' previste dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004. )) Riferimenti normativi: - Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ( Disposizioni per La formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - Legge finanziaria 1988, e' il seguente: 5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1997, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1996. (Omissis). 6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 536.". - Il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1998, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente: "6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilita' fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di L. 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo.". - Il comma 3 dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e' il seguente: "3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1o gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni.". - Il testo dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e' il seguente: "Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli). - 1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo. 2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'art. 48-bis dello Statuto stesso. 3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi. 5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, e' tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio. 6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5. 8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. 9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. 10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento. 11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6. 12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere una anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere una anzianita' contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. 14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di cinquantasette anni nel caso in cui l'eta' dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni. 15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita' contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14. 16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. 17. Con decorrenza dal 1o gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1o gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto. 18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un anzianita' contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. 19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". 20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento dell'indennita'. 21. Per i pensionati di eta' inferiore ai sessantatre anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi. 22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi. 23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. 24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue: a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni, in concorrenza con almeno cinquantasette anni di eta' anagrafica; b) raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni. c) (lettera abrogata dell'art. 1, comma 209, legge 23 dicembre 1996, n. 662.). 26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2. 27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche: a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537; b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto. 28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'. 29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' al 1o luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a cinquantasette anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1o ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a cinquantasette anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1o gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1o aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e' fissata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' contributiva. 30. All'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a trentuno anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei trentacinque anni di contribuzione di cui all'art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, e' fissata al 1o settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto art. 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1o gennaio 1996. 31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quando disposto dall'art. 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresi': a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita'; b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'art. 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento. 33. (Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 11, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). 34.(Sostituisce l'art. 3, decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374). 35. (Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 2, decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374). 36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35. 37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19. 38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. 39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale; b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione; c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi. 40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di eta', al coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi; c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice puo' optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o piu' figli. 41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti. 42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti. 43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti 44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede: a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza; b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative; c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni; d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico; e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11. 45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo e' composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche' da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato, enti ed organi pubblici da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalita' organizzative e di funzionamento. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, nonche' l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. 46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicita' biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.". - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. 2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico. 4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2. 5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2. 6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. 8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo. 9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7.". - Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente: "26. A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.

Capo III Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale Art. 45. Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 1. Con effetto dal 1o gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Riferimenti normativi: - Il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente: "26. A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita". - Il testo del comma 15 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "15. Con effetto dal 1o gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'I.N.P.S. sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1o gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' incrementata rispetto a quella gia' prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi gia' pensionati presso le gestioni dell'I.N.P.S. e con piu' di 65 anni di eta' il contributo previdenziale puo' essere a richiesta applicato nella misura della meta' e per i lavoratori per i quali la pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione e' corrispondentemente ridotto della meta'. Gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attivita' artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica". -

Capo III Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale Art. 46. Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti 1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e' il seguente: "34. Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e' istituita presso ciascun comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte". - Il testo del comma 19 dell'art. 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e' il seguente: "19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati". -

Capo III Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale Art. 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto 1. A decorrere dal 1o ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al (( comma 1, )) sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, (( di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica )) 30 giugno 1965, n. 1124. 4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL. 5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al (( comma 1, )) compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1o ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. 6. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. 6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici prevedenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici prevedenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Riferimenti normativi: - Il testo del comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1992, n. 87, S.O.) e' il seguente: "8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25". - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1965, n. 257. - Il testo del comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: "8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo". -

Capo IV Accordo Stato-regioni in materia sanitaria Art. 48. Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica 1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto gia' previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di prima applicazione, al 16 (( per cento )) come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale puo' essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonche' a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1o gennaio 2004 sulla base di accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati. 2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1o gennaio 2004, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi. 4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute: a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; b) il consiglio di amministrazione costituito da un presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente; c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'articolo 3 (( del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica )) 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, e' affidato il compito di: a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonche' per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri; b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. (( I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze; )) c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001; d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani; e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale e' inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea; f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3 (( del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla )) legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni; g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo; h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attivita' ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo; i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari; l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie (( contro le )) patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 (( per cento. )) 6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN. 7. Dal 1o gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale gia' assegnate agli uffici della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potra' superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa direzione generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unita', ai sensi (( dell'articolo 17, )) comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita', nonche' da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle aziende sanitarie e dagli enti pubblici di ricerca. 8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonche' per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte: a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute; b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 (( per cento )) delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni; c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca. 9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali. 10. Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c), sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 9. 11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale. 12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi (( dell'articolo 11, )) comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. 13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia' svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica. 14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni gia' svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia. 15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui (( agli articoli 8 e 9 )) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 17. Le aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell' ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attivita' di promozione e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute. 18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. 19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia: a) per il 50 (( per cento, )) alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie; b) per il rimanente 50 (( per cento: )) 1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un centro di informazione indipendente sul farmaco; 2) alla realizzazione, di concerto con le regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle regioni, con finalita' di consulenza e formazione continua dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le societa' scientifiche pertinenti e le universita'; 3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonche' sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle universita' ed alle regioni; 4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale. 20. Al fine di garantire (( una migliore )) informazione al paziente, a partire dal 1o gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia. 21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare: a) pubblicita' presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti; b) consegna di campioni gratuiti; c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile; d) definizione delle modalita' con cui gli operatori del Servizio sanitario nazionale comunicano alle regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale. 22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso. E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'agenzia dei farmaci di cui al comma 2. 23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: "non comunica la propria motivata opposizione" sono sostituite dalle seguenti "comunica il proprio parere favorevole, sentita la regione dove ha sede l'evento". Nel medesimo comma sono altresi' soppresse le parole: "o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione". 24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: "otto membri a" fino a: "di sanita" sono sostituite dalle seguenti: "un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'Istituto superiore di sanita', due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome". 25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi. 26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate e' incompatibile con attivita' professionali presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. 27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo capoverso le parole: "all'autorita' competente" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia italiana del farmaco, alla regione sede della sperimentazione"; b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni dell'eventuale interruzione". 28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo. 29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni. 30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. 31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: "tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo". 32. Dal 1o gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base (( all'articolo 1, )) comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialita' o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso cosi' come definito (( dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. )) 33. Dal 1o gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione tra agenzia e produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella delibera CIPE lo febbraio 2001, n. 3 (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. )) 34. Fino all'insediamento degli organi dell'agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute. 35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni. Riferimenti normativi: - Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' il seguente: "1. A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo". - Il testo dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute) e' il seguente: "Art. 3 (Dipartimento dell'innovazione). - 1. Il dipartimento dell'innovazione svolge attivita' e interventi di propulsione e vigilanza per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria e a sostegno di azioni di studio e creazione di reti integrate di servizi sanitari e sociali per l'assistenza a malati acuti, cronici, terminali, ai disabili ed agli anziani. 2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali: a) direzione generale dei farmaci e dispositivi medici; b) direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica; e) direzione generale del personale, organizzazione e bilancio. 3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a: a) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza; b) pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti; e) dispositivi medici; d) prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute; e) biocidi e prodotti cosmetici; f) produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle; g) studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; h) registri della popolazione per la farmacoepidemiologia; i) funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale. 4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le seguenti funzioni relativamente a: a) ricerca scientifica in materia sanitaria e funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; b) promozione della ricerca tecnologica in materia sanitaria; e) disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping; d) rapporti con l'universita' e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali; e) vigilanza sull'Istituto superiore di sanita', sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge; f) informazioni alle regioni e agli operatori a supporto delle decisioni relative all'uso delle tecnologie mediche. 5. La Direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a: a) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali ed alla relativa acquisizione; b) formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilita' compresa quella dipartimentale". - Il testo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al 12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore al lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura par i al 60 per cento". - Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' il seguente: "Art. 4 (Accertamento e copertura dei disavanzi). - 1. Relativamente all'anno 2001, per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di gestione, l'accertamento di detti disavanzi e' effettuato con riferimento ai dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le risultanze dell'accertamento sono comunicate entro i successivi dieci giorni al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali. 2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le risultanze dell'accertamento dei conti consuntivi della spesa sanitaria previsto dall'art. 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell'accordo Stato-regioni di cui all'art. 1, comma 1, sono coperti dalle regioni con le modalita' stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di: a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa; b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente; c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci. 3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalita' previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali di cui all'art. 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 e' determinata con legge regionale. 4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo tra lo Stato e le regioni citato all'art. 1, comma 1, le regioni sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.". - Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 4 (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'art. 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le percentuali stabilite dall'art. 85, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388". - Il testo del comma 14 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e' il seguente: "14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta". - Il testo del comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), e successive modificazioni, e' il seguente: "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti". - Il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e successive modificazioni, e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) (omissis); b) (omissis); c) (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) (omissis)". - Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica". "Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali". - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano) e' il seguente: "Art. 1 (Definizione di pubblicita' dei medicinali e ambito di applicazione del decreto.) - 1. Ai fini del presente decreto s'intende per pubblicita' dei medicinali qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali. 2. La pubblicita' dei medicinali comprende, in particolare: a) la pubblicita' dei medicinali presso il pubblico; b) la pubblicita' dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli. 3. Agli effetti del presente decreto, e' ricompresa nella pubblicita' di cui al comma 2, lettera b), l'informazione scientifica svolta, con qualunque mezzo, a cura e con il contributo delle imprese farmaceutiche, le quali devono attenersi alle disposizioni e ai criteri previsti dagli articoli seguenti. 4. Il presente decreto concerne esclusivamente la pubblicita' e l'informazione relative ai medicinali per uso umano". "Art. 2 (Requisiti generali della pubblicita). - 1. La pubblicita' dei medicinali puo' riferirsi unicamente a medicinali per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 2. Tutti gli elementi della pubblicita' di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 3. La pubblicita' deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo, senza esagerarne le proprieta' e senza indurre in inganno il destinatario". "Art. 3 (Limiti della pubblicita' presso il pubblico). - 1. Possono formare oggetto di pubblicita' presso il pubblico medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista. 2. E' vietata la pubblicita' presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto il Ministero della sanita' puo' autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche. 3. E' vietata la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale. 4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2, e' vietata la pubblicita' presso il pubblico di medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, nonche' dei medicinali di cui agli articoli 1, comma 4, e 25, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, e' vietato menzionare la denominazione di un medicinale in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire diecimilioni a lire sessantamilioni". "Art. 4 (Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicita' presso il pubblico). - 1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, la pubblicita' di un medicinale presso il pubblico: a) e' realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio sia evidente e il prodotto sia chiaramente identificato come medicinale; b) comprende almeno: 1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune del principio attivo; l'indicazione di quest'ultima non e' obbligatoria se il medicinale e' costituito da piu' principi attivi; 2) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella pubblicita' scritta l'invito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto d'osservazione; nella pubblicita' sulla stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo 9. 2. In deroga al comma 1, la pubblicita' puo' limitarsi a contenere la denominazione del medicinale, qualora essa abbia lo scopo esclusivo di rammentarla". "Art. 5 (Contenuti pubblicitari non consentiti). - 1. La pubblicita' presso il pubblico di un medicinale non puo' contenere alcun elemento che: a) faccia apparire superflui la consultazione di un medico o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza; b) induca a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti secondari o superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale; c) induca a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto; d) induca a ritenere che la mancanza del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'art. 3, comma 2; e) si rivolga esclusivamente o prevalentemente ai bambini; f) comprenda una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico; g) assimili il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo; h) induca a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza "naturale"; i) possa indurre ad una errata autodiagnosi; l) faccia riferimento in modo abusivo, impressionante o ingannevole a certificati di guarigione; m) utilizzi in modo abusivo, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte; n) indichi che il medicinale ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio". "Art. 9 (Requisiti e attivita' degli informatori scientifici). - 1. L'informazione sui medicinali puo' essere fornita al medico dagli informatori scientifici. Nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare al Ministero della sanita' il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, specificando il numero medio di visite effettuate. 2. Fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche. Il Ministro della sanita' puo', con decreto, riconoscere come idonei, ai fini del presente articolo, altri diplomi di laurea o altri diplomi di livello universitario. In tutti i casi gli informatori scientifici devono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, cosi' da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto piu' complete sui medicinali presentati. 3. L'attivita' degli informatori scientifici e' svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno. 4. Ad ogni visita, gli informatori devono consegnare al medico, per ciascun medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo delle informazioni sul prezzo e, se del caso, delle condizioni alle quali il prodotto puo' essere prescritto con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. 5. L'adempimento di cui al comma 4 non e' necessario se il medico e' in possesso di una pubblicazione che riproduce i testi dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti autorizzati dal Ministero della sanita' e se, per il medicinale presentato dall'informatore scientifico, il riassunto delle caratteristiche del prodotto non ha subito variazioni rispetto al testo incluso nella pubblicazione predetta. 6. Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all'art. 14, dal quale dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93". "Art. 11 (Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura). - 1. Nel quadro dell'attivita' di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e' vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista. 2. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1. 3. In caso di violazione dei commi 1 e 2 si applicano le pene previste dagli articoli 170, 171 e 172 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati dall'art. 16, comma 1, del presente decreto". "Art. 14 (Servizio scientifico) - 1. A partire dal 1o luglio 1993, ogni impresa titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato. Il servizio e' diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche. 2. Per i medicinali il cui titolare di autorizzazione all'immissione in commercio ha sede all'estero, l'adempimento previsto dal comma 1 deve essere soddisfatto dall'impresa che rappresenta in Italia il titolare dell'autorizzazione o che, comunque, provvede alla importazione e distribuzione dei prodotti. 3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e i soggetti previsti dal comma 2: a) si assicurano che la pubblicita' farmaceutica della propria impresa sia conforme alle prescrizioni del presente decreto; b) verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze siano in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto; c) forniscono al Ministero della sanita' l'informazione e l'assistenza eventualmente richiesta per l'esercizio delle competenze dello stesso; d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero della sanita' ai sensi del presente decreto siano rispettati immediatamente e integralmente. 4. Nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 7, gli adempimenti indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo devono essere soddisfatti sia dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia da chi provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale. 5. Chi viola disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire cinquantamilioni a lire trecentomilioni". "Art. 15 (Pubblicita' presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente). - 1. La violazione delle disposizioni del presente decreto sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. Il Ministero della sanita' adotta, se del caso, i

Capo IV Accordo Stato-regioni in materia sanitaria Art. 49. Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, le maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi, originariamente prodotti all'interno delle predette aziende, e da esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione europea, nonche' quelle attribuite alle Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Le procedure e le modalita' per l'attuazione del presente comma nonche' per la ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e' il seguente: "Art. 2 (Compartecipazione regionale all'IVA). - 1. E' istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA. 2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun anno e' fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 e' attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'art. 7: a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3; b) la quota di concorso alla solidarieta' interregionale; c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale; d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.". -

Capo IV Accordo Stato-regioni in materia sanitaria Art. 50. Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. (( 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1o gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e' sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e' riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario. 4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policliici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessita', e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' della trasmissione telematica. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti. 6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12. 7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche' il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, e' previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta. 8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresi' che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. 9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale. 10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonche' le modalita' di tale trasmissione. 11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1o gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4. 12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. )) Riferimenti normativi: - Il testo del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350 (Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1988, n. 192. - Il testo dell'art. 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' il seguente: "Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale). - 1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identita' dell'interessato solo in caso di necessita' connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. 2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto ministeriale 11 luglio 1988, n. 350 del Ministro della sanita', e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3. 3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalita' e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5. 4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessita' connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco. 5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla legge, quando e' indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalita'. 6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, puo' essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei". - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e' il seguente: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (lettera soppressa dall'art. 1, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis. (Comma soppresso dall'art. 11, decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 452)". - Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e' il seguente: "Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito; e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita; f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio; g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo. 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. 4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10". - Il testo dei commi 4 e 9 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e' il seguente: "Art. 52 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). (Omissis). 4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti: a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalita' definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) l'adozione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicita' nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo 22 novembre 2001 tra Governo, regioni e province autonome, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la relativa verifica avviene secondo modalita' definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalita' di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale fine, la flessibilita' organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilita', potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalita' non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti; d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonche' delle aziende ospedaliere autonome. 9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonche' di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalita' per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti.". -

Capo IV Accordo Stato-regioni in materia sanitaria Art. 51. Interventi per le aree sottoutilizzate 1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e 330 (( milioni )) di euro per l'anno 2006, e' accantonata quale riserva premiale, da destinare alle aree sottoutilizzate delle regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entita' della riserva premiale di ciascuna regione in base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonche' i criteri di assegnazione in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle singole regioni interessate. All'eventuale assegnazione il CIPE provvede con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208. (( 1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, e' riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004. 1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi". 1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' abrogato. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) e' il seguente: "Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche': a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato. 4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento. 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti commissioni. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. 9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento. 11. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). 12. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). 13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale". - Il testo della legge 30 giugno 1998, n. 208 (Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1998, n. 153. - Il testo dell'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 15 (Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica). - (Comma abrogato dall'art. 11, legge 23 agosto 1988, n. 362). Nello stesso mese di settembre, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonche' informazioni sulla parte discrezionale di spesa. La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilita' tra il quadro economico esposto, la entita' e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato. La indicazione del fabbisogno del settore statale e' esposta con riferimento alle stime di cassa del bilancio e alle valutazioni dei flussi di tesoreria. La relazione previsionale e programmatica e' accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonche' da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle quali sara' particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente deve valutare se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione. Analoga dimostrazione deve essere fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore. A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta la Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi". - Il testo dell'art. 20 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 20 (Relazioni sugli interventi nella aree depresse). - 1. E' soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni: a) art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; b) art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; c) art. 3, comma 2, e art. 16, coma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 2. (Comma abrogato).". -

Capo IV Accordo Stato-regioni in materia sanitaria Art. 52. Norma finale 1. Le maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicate nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 e relative note di aggiornamento. -

Capo IV Accordo Stato-regioni in materia sanitaria Art. 52-bis. Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441 (( 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di tre anni". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: - Il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 (Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di tre anni". - Il testo del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario. -

Capo IV Accordo Stato-regioni in materia sanitaria Art. 53. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. -