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Atti Ufficiali

DECRETO LEGISLATIVO 29-03-2004 n. 102
Emettitore -
Data 29/03/2004
Data di Pubblicazione 23/04/2004
Oggetto Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
Testo

- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; Vista la decisione della Commissione europea 2004/89/CE del 9 luglio 2003, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamita' naturali fino al 31 dicembre 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003; Vista la nota n. 1510 dell'11 settembre 2003 con la quale e' stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 10 dicembre 2003; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Titolo I FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE Art. 1. Finalita' 1. Il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. 2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamita' naturali o eventi eccezionali quelli previsti al punto 11.2 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), nonche' le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti orientamenti comunitari. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture; b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota al titolo: - Il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante: "Disposizioni in materia di agricoltura", e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1 della citata legge 7 marzo 2003, n. 38, cosi' recita: "Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste) - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57: a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra' fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati; b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari; c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie; d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999; e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002; f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuita' della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche; g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole; h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie; i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari; l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata; m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa; n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita' all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita' differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione; o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza; p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi' la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci; r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti; s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale; t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001; u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura; v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attivita' di pesca marittima; z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da avversita' meteomarine; aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001; bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche' degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente; cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione; dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001; ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle societa'; ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti; gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine; hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni. 4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3. 6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni. 7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione." - Gli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", cosi' recitano: "Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici. 2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per: a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversita' del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale; b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito; c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente; d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualita' favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari; e) garantire un costante miglioramento della qualita' valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualita'; f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza; g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa; h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo e di turismo rurale; i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa." "Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive; b) definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli; c) definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonche' alla fornitura di beni e servizi; d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo; e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice; f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi boschivi; g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti; h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro; i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione; l) previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione; m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese; n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita' della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita' dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati; o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici; p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima; q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato; r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori; s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista; t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato; u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi; v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche; z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari; aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa; bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale; cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti italiani di qualita' nel mercato internazionale; dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attivita' amministrativa in agricoltura; ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e all'art. 7; ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita' di tali produzioni; gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali. 2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.". - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". - La decisione della Commissione europea 2004/89/CE, del 9 luglio 2003, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamita' naturali fino al 31 dicembre 1999, e' pubblicato nella GUCE n. L031 del 4 febbraio 2004. Nota all'art. 1: - Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), sono pubblicati nella GUCE n. C28 del 1o febbraio 2000.

Capo I Aiuti per il pagamento di premi assicurativi Art. 2. Polizze assicurative 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformita' a quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile. 2. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone. 3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamita' naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato e' ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, il contributo pubblico e' concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. 5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi. Nota all'art. 2: - L'art. 2135 del codice civile, cosi' recita: "Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di in ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.".

Capo I Aiuti per il pagamento di premi assicurativi Art. 3. Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione 1. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea, del 27 febbraio 2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati: a) nel caso di consorzi di coassicurazione, piu' del 20 per cento del mercato rilevante; b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, piu' del 25 per cento del mercato rilevante. 2. I limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione e' valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio. Nota all'art. 3: - Il Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, e' pubblicato nella GUCE n. L 053 del 28 febbraio 2003.

Capo I Aiuti per il pagamento di premi assicurativi Art. 4. Piano assicurativo agricolo annuale 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: "Piano assicurativo", tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. 2. Il Piano assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da: a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede; b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); e) un rappresentante della Cooperazione agricola; f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI); g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA). 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono i nominati i relativi componenti. Ai componenti del commissione tecnica non compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. 4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa; b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) evento climatico avverso, garanzia; d) tipo di coltura e/o strutture. 5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche: a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche. -

Capo II Interventi compensativi Art. 5. Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva 1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. 2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini previsti al punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate; 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7; d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi. 4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale. Nota all'art. 5: - Il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, e' pubblicato nella GUCE n. L 160 del 26 giugno 1999.

Capo II Interventi compensativi Art. 6. Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del FSN 1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso, nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. 3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. -

Capo II Interventi compensativi Art. 7. Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. 2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. 3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. Nota all'art. 7: - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", cosi' recita: "Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".

Capo II Interventi compensativi Art. 8. Disposizioni previdenziali 1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, e' concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento. 2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o piu' anni consecutivi. 3. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia. -

Capo II Interventi compensativi Art. 9. Epizoozie 1. I consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attivita' commerciale. Tale intervento e' previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorita' competenti, purche' gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalita' fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 novembre per l'anno successivo, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento. 3. Lo Stato concorre fino alla meta' della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo. -

Capo II Interventi compensativi Art. 10. Pubblicita' degli interventi 1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonche' gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati. -

Capo III Consorzi di difesa Art. 11. Costituzione e finalita' 1. I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche: a) associazioni persone giuridiche di diritto privato; b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice. 2. Il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' dei consorzi e' concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed e' limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale. 3. Il riconoscimento di idoneita' puo' essere attribuito altresi' alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneita' deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma. 4. I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture. 5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dal comma 1. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro. Note all'art. 11: - L'art. 2612 del codice civile, cosi' recita: "Art. 2612 (Iscrizione nel registro delle imprese). - Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.". - L'art. 2615-ter del codice civile, cosi' recita: "Art. 2615-ter (Societa' consortili). - Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.".

Capo III Consorzi di difesa Art. 12. Statuto e amministrazione 1. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e approvato dalla regione o provincia autonoma in cui hanno la sede legale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facolta' di apportarvi modifiche. 2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non puo' essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio. 3. Lo statuto deve altresi' prevedere: a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione; b) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) una contabilita' separata per i contributi, associativi e pubblici, nonche' per le iniziative mutualistiche; d) la riscossione dei contributi consortili che puo' essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. 4. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture. -

Capo III Consorzi di difesa Art. 13. Vigilanza 1. L'attivita' di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti, e' sottoposta alla vigilanza delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attribuito il riconoscimento di idoneita'. 2. Le regioni provvedono: a) a controllare, con periodicita' almeno biennale, il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dallo statuto dei consorzi; b) ad esprimere il parere di ammissibilita' al contributo, sulla base del riassunto dei ruoli esattoriali o di altra documentazione comprovante la spesa e le modalita' di riscossione della quota di premio a carico delle aziende agricole associate, e, sulla base della relazione del collegio sindacale, sulle verifiche effettuate sulle polizze e sull'attivita' mutualistica. -

Capo III Consorzi di difesa Art. 14. Interventi a favore degli associati 1. I consorzi hanno facolta' di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni nell'interesse degli associati. 2. I consorzi, per il raggiungimento delle finalita' associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con societa' di assicurazione autorizzate. -

Capo IV Altre disposizioni Art. 15. Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale 1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori". 3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Nota all'art. 15: - L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, cosi' recita: "Art. 11 (Legge finanziaria). - Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico finanziaria, come deliberato dal Parlamento.".

Capo IV Altre disposizioni Art. 16. Abrogazione norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme: a) legge 25 maggio 1970, n. 364, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6; b) legge 15 ottobre 1981, n. 590; c) legge 14 febbraio 1992, n. 185; d) articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250; e) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324; f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380; g) articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; i) articoli 1, 1-bis, 2, comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256. Note all'art. 16: - La legge 25 maggio 1970, n. 364, reca "Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale". - La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale". - La legge 14 febbraio 1992, n. 185, reca "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale". - L'art. 7 del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250, recante: "Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 7. - 1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 e' sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185. 1-bis. (Comma abrogato).". - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, reca: "Regolamento concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata.". - L'art. 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, recante: "Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 2. - 1. (Comma abrogato). 2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994. 3. (Soppresso dalla legge di conversione). 4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996. 5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.". - L'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 127 (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate). - 1. (Comma abrogato). 2. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati. 3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo. 4. - 8. (Abrogati). 9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.". - L'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 69 (Misure in materia agricola). - 1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee". 2. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee". 3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' inserito il seguente: "3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande". 4. Al comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni". 5. Dopo il comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' inserito il seguente: "5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'art. 10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno". 6. Al fine di dare attuazione all'art. 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. 7. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "e' prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni". 8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001 n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e' destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. 9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero e' destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228. 10. (Comma abrogato). 11. (Comma abrogato). 12. Le disponibilita' finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 13. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "e' esteso" e' inserita la seguente: "esclusivamente". 14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e' prorogato sino al 31 dicembre 2003. 15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14. 16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14. 17. All'art. 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni". 18. All'art. 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".". - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, recante: "Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici ", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 2 (Contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio). - 1. (Comma abrogato). 2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, sulle strutture e sul reddito complessivo aziendale, il fondo per la riassicurazione dei rischi di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come finanziato dall'art. 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, puo' assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilita' annuali di bilancio. Il predetto contributo e' concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole.".

Capo V Strumenti finanziari Art. 17. Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese 1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. 2. L'ISMEA puo' concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226. 3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA puo' concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di investimento mobiliari. 4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato. Note all'art. 17: - L'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante "Attuazione delle direttive del consiglio delle comunita' europee per la riforma dell'agricoltura", cosi' recita: "Art. 21. - Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni e' istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. La sezione speciale e' amministrata da un comitato direttivo ed e' sottoposta a controllo di un collegio sindacale. Il comitato e' composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale di queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate. Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale. Il collegio sindacale e' composto da tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia. La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanera', entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, reca "Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto". - L'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", cosi' recita: "Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1. L'art. 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita' esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge". 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.". - L'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", cosi' recita: "Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi esercita un'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonche' le attivita' a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici. 2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 3. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo. 4. Ai soggetti che svolgono attivita' di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni.". - L'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, cosi' recita: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.". - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2003, n. 283, reca "Regolamento concernente la sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.".

Capo V Strumenti finanziari Art. 18. Altri interventi 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione e i diritti di reimpianto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Note all'art. 18: - L'art. 2806 del codice civile, cosi' recita: "Art. 2806 (Pegno di diritti diversi dai crediti). - Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali". - L'art. 2786 del codice civile, cosi' recita: "Art. 2786 (Costituzione). - Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore.".