DECRETO 29-01-2004
Emettitore | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
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Data | 29/01/2004 |
Data di Pubblicazione | 5/05/2004 |
Oggetto | Attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001). |
Testo |
- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta una disciplina intesa a favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani dipendenti del settore privato; Visto, in particolare, il comma 5, che riguarda i lavoratori con un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni; Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2001, di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 del richiamato art. 75; Ritenuto, ai sensi del comma 6 di detto art. 75, di stabilire le modalita' di attuazione anche delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo stesso; Decreta: Art. 1. 1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di cui al comma 5, i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima, che abbiano raggiunto un'anzianita' contributiva di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, possono scegliere di continuare l'attivita' lavorativa posticipando l'accesso al pensionamento e rinunciando parzialmente all'accredito contributivo secondo quanto previsto al comma 3. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata a condizione che il lavoratore stipuli con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni ovvero fino al compimento dell'eta' pensionabile di vecchiaia, qualora intervenga prima della scadenza del biennio. 3. La contribuzione relativa al periodo di cui al comma 2 e' destinata, per il 40 per cento, alle regioni di residenza, ai fini del finanziamento di attivita' di assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle famiglie. Il restante 60 per cento concorre, secondo il sistema di calcolo contributivo, ad incrementare l'ammontare della pensione, a decorrere dal compimento dell'eta' di quiescenza. 4. Le modalita' di versamento della contribuzione alle regioni sono stabilite rediante convenzioni da stipulare tra le regioni stesse e gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione. 5. I lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui al presente decreto devono darne comunicazione al competente istituto previdenziale, allegando: a) copia del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2; b) dichiarazione, da rendere in contemporanea al datore di lavoro, di rinuncia, nella misura del 40 per cento, della copertura contributiva per l'invalidita', a vecchiaia ed i superstiti, per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per il medesimo periodo. - - Art. 2. 1. La facolta' di parziale rinuncia alla contribuzione puo' essere esercitata piu' volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia. - - Art. 3. 1. Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facolta' disciplinata dal presente decreto, il diritto alla pensione di anzianita' decorre dal mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato. Il relativo trattamento viene liquidato nella misura maturata anteriormente alla data di inizio dell'attivita' lavorativa a tempo determinato sulla base dei criteri di calcolo all'epoca vigenti ed e' corrisposto maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Dal compimento dell'eta' di quiescenza, sull'importo della pensione di anzianita' in pagamento e' attribuito l'incremento pensionistico di cui all'art. 1, comma 3. 2. In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico decorre a far tempo dal primo giorno del mese successivo all'estinzione stessa e, dal compimento dell'eta' di quiescenza, spetta l'incremento pensionistico di cui al comma 3 dell'art. 1, relativo all'effettiva durata del contratto di lavoro a tempo determinato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 15 - |
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