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Atti Ufficiali

DECRETO 11-06-2004
Emettitore MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Data 11/06/2004
Data di Pubblicazione 19/06/2004
Oggetto Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere, per l'anno 2004, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario per i lavoratori autonomi agricoli.
Testo

- IL DIRETTORE GENERALE per le politiche previdenziali Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'istituzione di quattro fasce di reddito convenzionale individuate nella tabella D allegata alla citata legge n. 233 del 1990, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni; Visto l'art. 7, comma 5, della citata legge n. 233 del 1990 che demanda ad un decreto ministeriale la determinazione del reddito medio convenzionale per ciascuna delle predette fasce con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni; Visto il decreto direttoriale 24 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni, per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2004, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e' determinata nella misura di euro 42,68. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 giugno 2004 Il direttore generale: Ferraro -