ERRATA-CORRIGE
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Data di Pubblicazione | 22/06/2004 |
Oggetto | Comunicato relativo al Testo del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, coordinato con la legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126, recante:"Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento". (Pubblicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 15 maggio 2004). |
Testo |
- Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 25, seconda colonna, all'articolo 1, comma 1, lettera e), dove e' scritto: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ..."", leggasi: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ..."". - |
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