CIRCOLARE 21-07-2004 n. 30
Emettitore | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
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Data | 21/07/2004 |
Data di Pubblicazione | 4/08/2004 |
Oggetto | Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro. |
Testo |
- Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro Loro sedi Alla Regione siciliana - Palermo Assessorato lavoro Ufficio Regionale del lavoro Ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano Assessorato lavoro - Bolzano Alla provincia autonoma di Trento Assessorato lavoro - Trento All'INPS Direzione generale - Roma All'INAIL Direzione generale - Roma Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I. Divisione VII - Sede Al SECIN - Sede Il nuovo regime autorizzatorio in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' operativo dal 2 luglio 2004, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto 5 maggio 2004, con cui sono stati specificati i requisiti di cui devono essere in possesso le agenzie per il lavoro e, segnatamente, la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali. Con la pubblicazione del decreto 5 maggio 2004 prende contestualmente vigore anche il decreto 23 dicembre 2003 relativo alle modalita' di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, dell'art. 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad ogni altro profilo inerente l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro. Ad integrazione dei primi chiarimenti interpretativi e operativi forniti con le circolari n. 25 del 24 giugno 2004 e n. 27 del 2 luglio 2004, in materia di agenzie per il lavoro, si forniscono ora le seguenti e ulteriori precisazioni. 1. Personale qualificato di cui devono disporre le singole unita' organizzative delle agenzie per il lavoro. In relazione al paragrafo 6.1 della circolare n. 25 del 24 giugno 2004, dedicato al personale delle agenzie per il lavoro, preme precisare quanto segue: a) e' soddisfatto quanto stabilito dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la' dove i requisiti di professionalita' dei dipendenti delle agenzie per il lavoro, previsti dal decreto ministeriale 5 maggio 2004 siano posseduti da due dipendenti per regione, fermo restando che tali requisiti debbono essere posseduti da quattro unita' nella sede principale; b) nelle restanti unita' organizzative (filiali) e' invece sufficiente, come indicato dalla circolare 24 giugno 2004, che siano presenti figure professionali "qualificate" nel senso di personale che abbia un profilo professionale adeguato all'esercizio della specifica attivita' oggetto della autorizzazione. Quindi soggetti che abbiano maturato esperienza nel settore della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali ovvero che abbiamo conseguito un titolo di studio (laurea) in una materia inerente a uno dei diversi aspetti della attivita' del settore (giurisprudenza, economia, psicologia, scienze politiche e affini) ovvero che abbiano frequentato corsi di formazioni (master ecc.) relativi a materie inerenti al mercato del lavoro; c) nei casi di cui al punto sub b) e' chiaro che l'assunzione non debba necessariamente avvenire mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma con altro contratto di lavoro dipendente comprese le nuove tipologie del contratto di inserimento e del contratto di apprendistato di alta formazione di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; d) l'espressione "funzionario", che compare all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, non puo' essere che intesa come sinonimo di "impiegato", che abbia svolto una esperienza di almeno due anni nelle posizioni indicate dal citato D.M., avendo acquisito una significativa esperienza nell'attivita' oggetto della autorizzazione. Questo in considerazione del fatto che, la' dove la circolare 24 giugno 2004 parla di funzioni direttive o di responsabilita' non si fa riferimento a nessun livello di inquadramento contrattuale, ma, piu' semplicemente, alla funzione aziendale ricoperta; e) con riferimento esclusivo alle attivita' di ricerca e selezione di personale e di supporto alla ricollocazione professionale - nel ribadire la possibilita', solo per queste attivita', che i requisiti di professionalita' per la sede principale siano posseduti dall'amministratore delegato della societa' e/o dai consiglieri della societa' che siano direttamente attivi all'interno della stessa (Circ. Min. n. 25/04) - in virtu' delle specifiche caratteristiche delle attivita' in oggetto, che come evidenziato dalla definizione che ne danno le lettere c) e d) del comma 1, dell'art. 2, del decreto legislativo n. 276/03, sono a tutti gli effetti attivita' di consulenza di direzione realizzate su incarico delle organizzazioni clienti, per personale qualificato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 maggio 2004 addetto alle specifiche attivita' di ricerca e selezione di personale e ricollocazione professionale devono intendersi: oltre ai dipendenti e agli amministratori e/o consiglieri della societa', anche i lavoratori autonomi, sia professionisti (ovvero iscritti ad appositi albi) sia collaboratori (ossia professionisti non iscritti in albi), dotati di adeguate competenze professionali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 5 maggio 2004, organicamente inseriti nella stessa nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3, comma 2, dello stesso decreto. Si specifica quindi che, in sede di richiesta di iscrizione all'albo e di autorizzazione, tali agenzie possono includere tutte le sopra riportate categorie di personale nel novero del proprio organico, ai fini della realizzazione del "documento analitico attestante il possesso di una adeguata organizzazione tecnico professionale" da allegarsi alla richiesta di iscrizione all'albo. 2. Organizzazione delle agenzie per il lavoro. Ai fini della autorizzazione e' stabilita la redazione di un "documento analitico", sottoscritto dal rappresentante legale della agenzia, attestante che l'agenzia stessa e' dotata di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della attivita' per la quale ha richiesto l'autorizzazione nonche' la conformita' alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. In tale documento dovra' essere descritto in termini analitici e dettagliati il modello organizzativo adottato dalla agenzia. Oltre a quanto precisato nella circolare 24 giugno 2004, nel documento analitico dovra' essere indicata anche l'articolazione delle attivita' oggetto di autorizzazione (ricerca e selezione dei candidati, gestione delle banche dati, stipulazione dei contratti, ecc.), che devono essere gestite e organizzate esclusivamente attraverso le proprie strutture e il proprio personale dipendente secondo quanto sopra specificato. 3. Attivita' di "sportello". Con riferimento esclusivo all'esercizio delle attivita' di ricerca e selezione di personale e di supporto alla ricollocazione professionale, si precisa che, coerentemente con la natura consulenziale della attivita' in oggetto, i locali in cui esse svolgono l'attivita' di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale non sono da considerarsi "sportello", a meno di una esplicita dichiarazione in tale direzione in sede di richiesta di autorizzazione da parte dell'agenzia medesima. Conformemente non si applicano a detti locali quanto previsto relativamente alla apertura al pubblico e alla conseguente accessibilita' alle persone con disabilita'. Essi dovranno viceversa essere conformi alle norme in vigore in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Con riferimento alle attivita' di somministrazione di lavoro non sono invece da considerarsi alla stregua di "sportello", a meno di una esplicita dichiarazione in tale direzione in sede di richiesta di autorizzazione da parte dell'Agenzia, le attivita' riconducibili ai concetti di inhouse, implant e simili e cioe' quelle unita' organizzative che operano in esclusiva per un singolo cliente e che vengono aperte ed attivate in prossimita' o all'interno di locali messi a disposizione dall'azienda cliente per cui l'agenzia opera. Conformemente, anche in questi casi non si applica a detti locali quanto previsto relativamente alla apertura al pubblico, al numero minimo di persone qualificate e alla conseguente accessibilita' alle persone con disabilita'. Essi dovranno viceversa essere conformi alle norme in vigore in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Per tutti i tipi di agenzie e per i soggetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche senza quanto sopra specificato, gli uffici non aperti al pubblico non sono considerati alla stregua di sportelli. Nelle ipotesi di cui sopra resta ovviamente fermo che l'esercizio abusivo della attivita' di intermediazione, di somministrazione o di altra attivita' legata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nei locali non adibiti a sportello dara' luogo alla revoca della autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal decreto 23 dicembre 2003. 4. Interconnessione alla Borsa nazionale continua del lavoro. Ai fini del rilascio della autorizzazione le agenzie per il lavoro rilasciano una dichiarazione di disponibilita' a interconnettersi con la Borsa continua nazionale del lavoro non appena a regime. In attesa della completa messa a regime della Borsa continua nazionale del lavoro gli operatori autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ottemperano all'obbligo di interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro attraverso uno dei nodi regionali che risultano gia' attivi secondo gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio disciplinati con apposito decreto, anche in ragione della interoperabilita' dei sistemi. 5. Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entita' ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro. Il successivo art. 19 precisa, al comma 1, che gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro. Sono dunque vietate le comunicazioni anonime. Sono altresi' vietate le comunicazioni relative ad attivita' di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione che non siano effettuate da parte di soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati. Possono tuttavia effettuare le comunicazioni in oggetto i potenziali datori di lavoro, purche' cio' avvenga in forma non anonima a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e del pieno rispetto delle norme poste a tutela della protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003). A questo fine, se il potenziale datore di lavoro vuole di fatto conservare l'anonimato la comunicazione in oggetto potra' essere veicolata, a titolo oneroso o gratuito, per il tramite un soggetto autorizzato o accreditato ovvero, gratuitamente, per il tramite dei centri dell'impiego della sede/residenza del committente che si faranno garanti nei confronti dei titolari dei dati inviati in risposta all'annuncio, del rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali. In quest'ultimo caso, ai fini del controllo da parte della Amministrazione di vigilanza, gli editori e i gestori di siti sui quali sono pubblicati detti annunci inviano entro 10 giorni dalla pubblicazione al Centro per l'impiego competente, anche per il tramite della concessionaria di pubblicita', il nominativo del committente, con gli estremi del codice fiscale se persona fisica o della partita IVA se persona giuridica, e il testo della relativa ricerca con indicata la posizione di lavoro oggetto della inserzione. 6. Termine iniziale del procedimento amministrativo. Si precisa che, come stabilito nel regolamento attuativo dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato con decreto ministeriale 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del-l'8 giugno 1991, il termine iniziale del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, decorre dal momento in cui la domanda, presentata all'Amministrazione, perviene all'ufficio competente completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia. Roma, 21 luglio 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni - |
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