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Atti Ufficiali

DECRETO 27-10-2004
Emettitore MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Data 27/10/2004
Data di Pubblicazione 12/11/2004
Oggetto Tariffe minime per i lavori di facchinaggio.
Testo

- IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di Ancona Visto l'art. 2, comma 7 della legge n. 537/1993; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994; Vista la lettera circolare ministeriale V/25137/70-Doc. della direzione generale dei rapporti di lavoro; Visti i verbali delle riunioni tenutesi presso la direzione provinciale del lavoro di Ancona in data 10 marzo 2004 e 13 settembre 2004 fra le parti sociali in merito all'aumento delle tariffe di facchinaggio; Visto il precedente tariffario per lavori di facchinaggio in vigore dal 1o ottobre 2001; Considerato che si e' ritenuto necessario provvedere all'aumento delle tariffe di cui trattasi tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo in conformita' alle prescrizioni del protocollo sul costo del lavoro del 2 luglio 1993; Considerati gli indicatori economici quali la percentuale di scostamento tra il tasso di inflazione programmata dal Governo rispetto al tasso reale; Ritenuto opportuno limitare il periodo di vigenza delle nuove tariffe di facchinaggio al 31 dicembre 2005 in attesa dell'assestamento del quadro normativo di riferimento attinente il settore cooperativo ed in via generale di quello relativo alla riforma del mercato del lavoro; Considerata la necessita' di promuovere nel corso della vigenza delle nuove tariffe altri incontri con le organizzazioni sociali interessate per un'opportuna verifica delle situazioni normative, contrattuali e di mercato; Decreta di determinare l'aumento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura del 10,1% rispetto a quelle in vigore dal 1o ottobre 2001, per cui il nuovo tariffario risulta stabilito come da prontuario allegato ed avra' vigore dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. Avverso il provvedimento potra' essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR delle Marche entro sessanta giorni. Nei due casi i termini decorrono dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Ancona, 27 ottobre 2004 Il direttore: Formentini -