CIRCOLARE 17-11-2004 n. 8453
Emettitore | ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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Data | 17/11/2004 |
Data di Pubblicazione | 16/12/2004 |
Oggetto | Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Richiesta dati al 31 dicembre 2004. |
Testo |
N.B. Si omettono gli ALLEGATI da pag. 7 a pag. 320 della "Gazzetta Ufficiale" n. 294 del 16 dicembre 2004 - Suppl. ord. n. 181. - Alle Amministrazioni dei Comparti: Agenzie fiscali Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo Enti pubblici non economici Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione Ministeri Presidenza del Consiglio dei Ministri Regioni ed Autonomie locali Servizio Sanitario Nazionale Scuola Universita' Ai Comitati di Settore Ai Commissari di Governo nelle Regioni a statuto ordinario Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda Al Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana Ai Prefetti della Repubblica Alle Regioni All'ANCI All'UPI All'UNCEM All'UNIONCAMERE Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento della Funzione Pubblica e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato Generale - Palazzo del Quirinale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Al Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia Al Presidente della Commissione di coordinamento nella Regione Valle d'Aosta Al Commissario del Governo nella Provincia di Trento Al Commissario del Governo nella Provincia di Bolzano Alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano I criteri per l'accertamento del requisito della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico sono disciplinati dall'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali. In applicazione delle norme suddette l'Aran procede biennalmente all'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali, in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale che, nel caso di specie, e' il quadriennio normativo 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007. L'accertamento della rappresentativita', per il biennio suddetto, avverra' sulla base della media tra i voti riportati nelle ultime elezioni generali delle RSU come gia' effettuate nei vari comparti (dato elettorale) e le deleghe (dato associativo) - per le aree dirigenziali sulle sole deleghe - rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2004. La presente rilevazione riguarda, pertanto, il dato associativo. I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del Comitato Paritetico previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001. Data la complessita' della procedura, che consente all'Aran di accertare la rappresentativita' solo dopo la predetta certificazione, la tempestivita' con la quale questa Agenzia puo' adempiere al proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei tempi, dal grado di celerita' e di collaborazione di codeste Amministrazioni ed Enti nell'invio dei dati richiesti. Riveste anche particolare importanza la cura nella compilazione delle schede di rilevazione appositamente elaborate da questa Agenzia per l'acquisizione dei dati (allegate). La presente nota e' pubblicata sul sito internet dell'Aran all'indirizzo: www.aranagenzia.it nella sezione "Relazioni sindacali" alla voce "Deleghe 2004". Per le Amministrazioni e gli Enti, oltre alla presente nota, saranno pubblicati i singoli "files" con le schede di comparto, in modo che ciascuno di essi possa scaricare solo quelle di propria pertinenza, nonche' le istruzioni per procedere alla compilazione ed alla trasmissione all'Aran delle stesse. Si precisa che la stampa delle schede e' immediatamente disponibile per l'uso. Le schede, accompagnate da una lettera formale di trasmissione, dovranno essere inviate, debitamente compilate, unicamente per posta. Vengono di seguito riportate le modalita' per la trasmissione dei dati e per la compilazione delle schede, evidenziando che ogni indicazione proveniente da soggetti diversi dall'Aran non dovra' essere presa in considerazione. La trasmissione dei dati all'Aran deve avvenire secondo le seguenti indicazioni: a) Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo trasmettono i dati delle deleghe ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2005 utilizzando le apposite schede allegate. b) La trasmissione avviene esclusivamente tramite posta con RRR. Tale modalita' costituisce la prova documentale dei dati trasmessi in caso di contestazione da parte delle organizzazioni sindacali interessate nel corso della certificazione dei dati per la rappresentativita', affidata, come sopra menzionato, al Comitato Paritetico di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001. La trasmissione per posta deve avvenire, con lettera di accompagnamento a firma del dirigente del servizio, tramite RRR all'indirizzo: ARAN - Ufficio relazioni sindacali - Via del Corso n. 476 - 00186 Roma. Non saranno prese in considerazione comunicazioni che non abbiano tali caratteristiche. c) La ricognizione delle deleghe deve riferirsi a tutte quelle in essere alla data del 31 dicembre 2004; per tale ragione la rilevazione e' effettuata al 31 gennaio 2005 in quanto, solo a tale data, sono rilevabili anche le deleghe rilasciate (o revocate) alle organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre 2004 e, pertanto, seppure non contabilizzate, gia' attive a tale ultima data (art. 19, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998). d) La ricognizione delle deleghe deve riferirsi a quelle rilasciate dai dipendenti per le ritenute del contributo sindacale; vanno pertanto indicate le sole iscrizioni ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e non anche le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione. e) A tutela del diritto alla segretezza e riservatezza devono essere inviati esclusivamente dati numerici in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi dei dipendenti che hanno sottoscritto la delega. f) Contestualmente alla trasmissione all'Aran le schede, debitamente compilate e sottoscritte dal rappresentante sindacale, devono essere inviate alla organizzazione sindacale di pertinenza. Di detto invio deve essere data contezza nella apposita sezione delle schede. g) Le Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex Ipab) che si sono privatizzate, le ONLUS, e piu' in generale le istituzioni e le fondazioni di natura assistenziale di carattere privato o che hanno personalita' giuridica di diritto privato, a prescindere dal CCNL applicato al personale ivi operante, non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti. Devono, invece, trasmettere i dati le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab) di cui al decreto legislativo n. 207/2001 che hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. h) Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti ne' a dipendenti di altri comparti, ai quali, in base ai vigenti statuti regionali, non si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran per i rispettivi comparti. I dati dei dipendenti che non sono ricompresi in tale eccezione, devono, invece, essere regolarmente inviati. i) Le Aziende e gli Enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 non devono trasmettere i dati in quanto, ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 27 gennaio 1999, provvedono direttamente all'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali, secondo le regole delle Amministrazioni pubbliche. Indicazioni per la compilazione delle schede Le schede da compilare riprendono il modello di rilevazione gia' noto a codeste Amministrazioni e Enti, salvo alcune semplificazioni e aggiornamenti delle notizie utili. 1. Le schede sono gia' predisposte per comparto ed, all'interno, per categoria di personale e, pertanto, ogni Amministrazione ed Ente dovra' compilare esclusivamente le schede relative al comparto di appartenenza, non utilizzando modelli attinenti a precedenti rilevazioni. 2. Per ogni comparto la scheda n. 1 e' di carattere riepilogativo e non puo' essere omessa; essa riporta i dati relativi al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2004 (altrimenti non rilevabili), al numero delle deleghe complessivamente rilasciate alla stessa data, nonche' l'indicazione delle relative schede per categoria di dipendenti da compilare: - nella denominazione "a tempo determinato" rientra esclusivamente il personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2004 a qualsiasi titolo (compresi stagionali, contrattisti, etc). Sono, quindi, esclusi i lavoratori socialmente utili (LSU), i lavoratori con contratti di lavoro di tipo privatistico, i lavoratori interinali, le collaborazioni coordinate e continuative e, in generale, i titolari di rapporto di lavoro autonomo o altre forme che non rientrano nel rapporto di pubblico impiego. Le deleghe dei dipendenti a tempo determinato vengono rilevate ai soli fini statistici; - con la finalita' del punto precedente viene rilevato il dato di tutto il personale docente e ricercatore non contrattualizzato del comparto Universita'; - nel caso in cui non vi siano deleghe sottoscritte in favore di sindacati la scheda n. 1 va, comunque, compilata nelle rimanenti parti. Si raccomanda la puntuale e scrupolosa osservanza di questa indicazione in quanto, solo in tal modo, questa Agenzia non attendera' l'invio di ulteriori schede e potra' completare la rilevazione; - nello specifico riquadro "Personale del comparto a tempo indeterminato di cui:" viene indicata, accanto alla posizione giuridica, la dizione "indipendentemente dallo sviluppo economico attribuito" o dizione simile. Cio' sta a significare che nella casella in cui deve essere riportato il numero dei dipendenti interessati vanno compresi tutti coloro che appartengono alla posizione giuridica di base indicata, indipendentemente dallo sviluppo economico raggiunto, ed a prescindere dalla denominazione utilizzata nei vari comparti di contrattazione (ora essendo indicata come fascia, posizione economica, super o in altra maniera). Infatti, trattandosi di sviluppi economici orizzontali, per ogni posizione giuridica prevista, va indicata la somma complessiva tanto dei dipendenti che vi si trovano in posizione iniziale che di quelli che hanno gia' iniziato il percorso economico orizzontale. Ad esempio nella scheda dei Ministeri laddove e' indicato "area C posizione giuridica C3 indipendentemente dallo sviluppo economico attribuito" va riportata la somma C3+C3super. Il totale del riquadro del personale del comparto a tempo indeterminato relativo all'insieme delle posizioni giuridiche indicate deve, pertanto, corrispondere alla somma dei dipendenti del comparto a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2004; - la somma del numero dei dipendenti riportata nel totale generale della scheda n. 1 deve essere uguale al totale complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2004; - la somma delle deleghe riportata nel totale generale della scheda n. 1 deve essere uguale alla somma delle deleghe indicate nell'insieme delle schede successive; - la scheda n. 1 deve essere firmata dal dirigente del servizio. 3. Le schede successive, numerate per ogni comparto in ordine progressivo (n. 2, n. 3, n. 4, etc), riportano, nella intestazione, il comparto e la categoria di dipendenti a cui si riferiscono: - deve essere compilata una scheda per ogni organizzazione sindacale a cui sono state rilasciate deleghe con la indicazione della esatta denominazione della stessa, per esteso e per sigla, in modo che possa essere chiaramente individuata; - ai fini di una corretta rilevazione dei dati associativi, nel caso di Federazioni sindacali formate da piu' sigle (costituenti o affiliate), la denominazione della Federazione sindacale dovra' essere riportata indicandone il nome prima della singola sigla costituente o affiliata (es: nel caso delle Regioni-Autonomie locali CSA/..., nel caso dei Ministeri FLP/.........). Dovranno, pertanto, essere compilate tante schede distintamente per quante sono le sigle costituenti e/o affiliate evitando di sommare le deleghe sotto la sola denominazione della Federazione sindacale (es: solo CSA, solo FLP, etc.), rispettando scrupolosamente la intestazione della delega sottoscritta dal lavoratore, anche ai fini dell'entita' del contributo sindacale e della rilevazione delle doppie deleghe. Nel caso in cui non risulti che le deleghe siano intestate alla Federazione di appartenenza, ma alla singola componente, tale circostanza deve essere anche evidenziata nelle annotazioni in calce alla scheda; - devono essere inviati dati relativi a deleghe rilasciate dai dipendenti in favore di organizzazioni che abbiano natura sindacale. Pertanto, non devono essere trasmessi dati relativi ad altre associazioni non aventi tale natura (ad es: associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni che si occupano della formazione professionale, etc). Sara' cura delle Amministrazioni ed Enti verificare detta circostanza; - qualora risulti che un dipendente sia, alla data del 31 dicembre 2004, contemporaneamente iscritto a piu' sindacati (caso di deleghe doppie o triple) tale circostanza dovra' necessariamente risultare nella compilazione delle schede utilizzando l'apposito spazio collocato immediatamente dopo il numero delle deleghe relativo all'organizzazione sindacale a cui la scheda si riferisce e contrassegnato dalla dicitura "di cui deleghe espresse anche in favore di altre organizzazioni sindacali". A titolo esemplificativo: nel caso in cui si stia compilando la scheda del sindacato X, dopo avere indicato il numero complessivo di deleghe espresse in suo favore (ad esempio n. 10) va specificato se i medesimi 10 dipendenti abbiano rilasciato, alla stessa data (31 dicembre 2004), deleghe anche in favore di altre organizzazioni sindacali. In tale circostanza va indicato il numero delle deleghe espresse in favore delle altre organizzazioni sindacali (pari a n.... in favore del sindacato Y, n.... in favore del sindacato Z e cosi' di seguito). In sostanza cio' consente di rilevare che tra i 10 dipendenti iscritti al sindacato X alcuni o tutti sono contemporaneamente iscritti anche ad altri sindacati. Nelle schede dei sindacati Y e Z dovra', a sua volta, trovarsi il corrispettivo numero di deleghe rilasciate al sindacato X. Nel caso in cui lo spazio relativo alle deleghe doppie o triple non sia riempito cio' stara' a significare che il/i dipendente/i e/sono iscritto/i ad un solo sindacato; - qualora la delega in favore di una organizzazione sindacale risulti, invece, frazionata - cioe' versata divisa in quote tutte intestate alla medesima organizzazione sindacale ma riferite alle varie strutture in cui la stessa e' articolata (ad esempio parte alla struttura sindacale provinciale, parte a quella regionale e parte a quella nazionale) - la delega va ritenuta unitaria e conteggiata una sola volta. Di detta circostanza deve essere data notizia nello spazio delle annotazioni. Pertanto, in questo caso, deve essere compilata una sola scheda intestata alla medesima organizzazione sindacale il cui contributo risulti frazionato; - ogni scheda deve essere controfirmata da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata a cio' abilitato, con modalita' che garantiscano la riservatezza della scheda stessa. Ove la scheda non sia controfirmata dalla organizzazione sindacale interessata, il funzionario responsabile della compilazione dovra' sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti detta circostanza, specificando il motivo della mancata sottoscrizione. In caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, qualora l'Amministrazione/Ente non ritenga di dover apportare modifiche al dato, le schede dovranno essere ugualmente inviate all'Aran indicando i motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda. Nel caso in cui la scheda non sia controfirmata dalla organizzazione sindacale interessata e non sia motivata detta omissione, l'Aran richiedera' la regolarizzazione; - ogni scheda deve essere inviata all'organizzazione sindacale interessata. La data di invio deve essere riportata nella scheda stessa (vedi lettera f); - in ogni scheda deve essere indicata, nell'apposita voce, l'entita' del contributo sindacale mensile (art. 15, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998) che deve essere espresso in euro, in valore unitario medio mensile, escludendo valori percentuali. Nel caso in cui il contributo sindacale sia versato per 13 mensilita', il valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilita'; - la distribuzione provinciale delle deleghe dovra' essere compilata dalle sole Amministrazioni/Enti distribuite sul territorio (Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Aziende autonome dello Stato, Enti pubblici non economici, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Scuola, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale). 4. Nella Scheda n. 1 deve essere indicato il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati cui compete la sottoscrizione di tutte le Schede successive per la quale e' predisposto un apposito spazio. I Ministeri, le Amministrazioni, gli Enti, le Associazioni, le Unioni, i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province Autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono pregati di portare a conoscenza degli Enti e degli organismi vigilati o associati, con l'urgenza che il caso richiede, la presente circolare, tenendo presente l'importanza e la finalita' della rilevazione che, qualora non vengano rispettati i termini, non consentira' a questa Agenzia di accertare la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione nazionale nel biennio 2006-2007. Roma, 17 novembre 2004 Il presidente: Fantoni - |
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