DECRETO 14-09-2005
Emettitore | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
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Data | 14/09/2005 |
Data di Pubblicazione | 5/10/2005 |
Oggetto | Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere, riferito al mese di luglio 2005. |
Testo |
- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto"; Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; Considerata la necessita' di determinare il costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere; Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere, stipulato il 19 luglio 2003 tra Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con la partecipazione di Confcommercio e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTTuCS UIL, nonche' il CCNL del 23 luglio 2003 tra Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con la partecipazione di Confcommercio e UGL - terziario; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attivita'; Decreta: Art. 1. Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere, riferito al mese di luglio 2005, e' determinato a livello nazionale nell'unita tabella che fa parte integrante del presente decreto. - - Art. 2. La tabella prescinde: a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire; b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello; c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2005 Il Ministro: Maroni - |
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