Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
1. Premessa
Come noto, per effetto dell’ art. 10 comma 3 del decreto legge 76/2013 convertito con modificazioni dalla legge 99/2013, a far data dal 1° gennaio 2014 l’Inps gestisce direttamente le attività relative all’accertamento e riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale assicurato presso le Casse marittime dapprima, successivamente presso l’ex IPSEMA e, da ultimo, presso l’Inail settore navigazione.
Facendo seguito alle istruzioni operative fornite con circolare n. 179 del 23 dicembre 2013, successivamente con circolare n. 93 del 17 luglio 2014 e, da ultimo, con messaggio n. 166 del 9 gennaio 2015, l’Istituto è impegnato nelle attività volte a consentire l’armonizzazione delle lavorazioni per tale categoria a quelle già in uso per la generalità dei lavoratori assicurati Inps.
La categoria degli assicurati ex Ipsema presenta peculiarità normative relativamente alla tutela per gli eventi di malattia dei lavoratori marittimi, per cui sono previste quattro distinte prestazioni (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune- c.d. legge Focaccia).
Diversamente, per la tutela della maternità/paternità obbligatoria, congedi parentali, riposi giornalieri per allattamento, congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24,lett.a), legge 28 giugno 2012, n.92 (misura sperimentale per il triennio 2013-2015), permessi per assistenza disabili ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave e donazione sangue e/o midollo osseo si applica anche ai lavoratori in parola la medesima normativa applicata alla generalità degli assicurati.
In linea generale, in materia di pagamento delle prestazioni, il quadro normativo di riferimento, rinvenibile nelle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 663 del 30 dicembre 1979, prevede che le indennità di malattia e di maternità nonché le prestazioni ai donatori di sangue e/o midollo osseo siano corrisposte a cura del datore di lavoro secondo le modalità ivi descritte. Viene previsto altresì che, conseguentemente, il datore di lavoro comunichi nella denuncia contributiva i dati relativi, ponendo a conguaglio detti trattamenti con i contributi e con le altre somme dovute all’Istituto.
L’Istituto provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per alcune categorie di lavoratori.
In particolare, con riguardo alle prestazioni a favore dei lavoratori assicurati dapprima presso le Casse marittime, poi presso l’Ipsema e da ultimo presso l’Inail, settore navigazione, l’ultimo comma del medesimo articolo 1 citato dispone che ” Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia (…) e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse (….)”.
Per quanto sopra, nell’ambito del processo di progressiva armonizzazione delle lavorazioni, si è ritenuto di procedere ad una prima integrazione delle modalità di erogazione delle prestazioni diverse dalla malattia con quelle previste per la generalità dei lavoratori.
2. Modalità di erogazione delle prestazioni ai lavoratori assicurati ex-IPSEMA
Riguardo alla gestione delle attività inerenti la prestazioni a carico dell’Inps, le prime istruzioni operative sono state fornite con circolare congiunta Inps/Inail- n. 179 del 23 dicembre 2013, alla quale hanno fatto seguito ulteriori istruzioni afferenti a specifici aspetti gestionali delle lavorazioni.
In particolare, per i pagamenti di tutte le prestazioni previdenziali del personale assicurato ex-IPSEMA, in una prima fase transitoria si è determinato di adottare le modalità già in uso presso l’Ipsema dapprima e l’Inail successivamente, che prevedevano l’erogazione diretta da parte dell’Inps delle prestazioni, con eccezione del Gruppo Ferrovie dello Stato, di Crociere Mercurio Srl e di Air Sea Holiday GmbH, datori di lavoro con i quali erano stati stipulati specifici protocolli d’intesa per l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.
Nell’ambito delle attività di progressiva razionalizzazione ed armonizzazione delle varie gestioni per l’erogazione delle prestazioni previdenziali, l’Istituto ha realizzato le opportune implementazioni informatiche per consentire, ai datori di lavoro del personale assicurato ex-IPSEMA che ne facciano richiesta, di anticipare ai lavoratori le prestazioni diverse dalla malattia e di procedere al conguaglio delle stesse.
2.1 Prestazioni per le quali è possibile procedere all’anticipazione ed al conguaglio
L’Istituto, procedendo nell’ottica della sopradescritta armonizzazione ha effettuato le necessarie implementazioni procedurali al fine di consentire, a partire dalle denunce di competenza ottobre 2015, ai datori di lavoro che ne facciano richiesta e sul presupposto della ricorrenza delle condizioni di seguito illustrate, la possibilità di erogare in via di anticipazione le prestazioni diverse dalle indennità di malattia e porle a conguaglio unitamente al versamento dei contributi previdenziali correnti.
Le prestazioni conguagliabili sono le seguenti:
-- congedo di maternità; -- congedo di paternità; -- congedo parentale; -- congedo parentale su base oraria; -- riposi giornalieri per allattamento; -- permessi per assistenza disabili ex art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104; -- congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave; -- donazione sangue; -- donazione di midollo osseo; -- congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24, lett.a) legge 28 giugno 2012, n.92 (misura sperimentale per il triennio 2013-2015 - conguagliabile se fruito entro il 31 dicembre 2015).
2.2 Datori di lavoro interessati
Ai fini della individuazione dei datori di lavoro in epigrafe si rinvia a quanto indicato nei punti 4 e seguenti della circolare 179/2013. Al riguardo si precisa quanto segue:
le aziende armatoriali e della pesca potranno effettuare le operazioni di conguaglio esclusivamente sulle posizioni contributive aventi le seguenti caratteristiche:
Le aziende di navigazione aerea e quelle che utilizzano personale obbligatoriamente iscritto al Fondo volo potranno effettuare le operazioni di conguaglio esclusivamente sulle posizioni contributive aventi le seguenti caratteristiche:
2.3 Lavoratori interessati
I lavoratori per i quali può operare l’anticipazione datoriale sono in linea generale quelli già individuati al punto 3 della citata circolare.
Tuttavia, per quanto riguarda i lavoratori marittimi si precisa che l’anticipazione delle predette prestazioni riguarderà solo i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro nonché i marittimi in relazione ai quali l’evento tutelato si verifichi durante la vigenza del rapporto di lavoro.
2.4 Voci retributive
Attese le peculiarità e la varietà delle voci retributive corrisposte ai lavoratori in argomento, si rammenta che l’Istituto in presenza di elementi retributivi non adeguatamente documentati, non potrà riconoscerne validità per l’erogazione delle prestazioni.
Pertanto, onde agevolare l’istruttoria e le eventuali verifiche amministrative, i datori di lavoro dovranno, all’occorrenza, esibire all’Istituto copia dei contratti integrativi aziendali e/o individuali ovvero lettera di incarico o convenzione di imbarco.
3. Istruzioni operative per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro. Codifica Aziende
A decorrere dal periodo di paga ottobre 2015, le aziende che, ricorrendone i presupposti sopra illustrati, intendono anticipare ai propri dipendenti le prestazioni in parola, dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative.
Tutti i datori di lavoro interessati, ivi comprese le aziende stipulanti protocolli d’intesa di pari oggetto, dovranno richiedere alla competente Struttura territoriale dell’Istituto tramite cassetto previdenziale l’attribuzione del codice di “CA 2G” avente il nuovo significato di “Azienda autorizzata al conguaglio prestazioni diverse dalla malattia erogate ai lavoratori assicurati ex Ipsema”.
La richiesta del codice di autorizzazione al conguaglio implica l’anticipazione di tutte le prestazioni diverse dalla malattia da parte del datore di lavoro e non potrà, pertanto, riguardare soltanto talune delle prestazioni a tutela di maternità, disabilità, donazione di sangue e/o midollo osseo.
Si rammenta che per le aziende armatoriali e della pesca il predetto codice dovrà essere attribuito alle matricole aventi le caratteristiche di cui al punto 2.2.
Laddove le aziende già stipulanti i protocolli d’intesa ex IPSEMA (Gruppo Ferrovie dello Stato, Crociere Mercurio S.r.l. e Air Sea Holiday Gmbh) facessero richiesta del codice di autorizzazione al conguaglio, le competenti Sedi concorderanno con la DC Entrate l’individuazione delle matricole contributive sulle quali attribuire il predetto codice.
Per l’esposizione nel flusso Uniemens delle somme da porre a conguaglio dovranno essere utilizzate le modalità attualmente in uso (di cui al documento tecnico).
Si ricorda che sulle posizioni inquadrate con CSC 1.15.02 e CA 2N e 1.21.01, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro continueranno ad essere esposti nel flusso Uniemens utilizzando anche il codice <TipoLavoratore> “EM” e la <qualifica3> uguale a “D” se il rapporto di lavoro è a tempo determinato; con riferimento agli altri lavoratori marittimi indicati al precedente punto 2.4 dovrà essere utilizzato il nuovo codice <TipoLavoratore> “MS” avente il significato di “Personale marittimo sbarcato”.
Si ribadisce che nelle denunce riferite alle suddette posizioni dovranno essere esposti sia le informazioni relative agli eventi in parola che quelle relative ai connessi conguagli.
3.1 Recupero somme arretrate
Per il recupero di anticipazioni non conguagliate nel mese di competenza, per eventi intervenuti a decorrere da giugno 2015, le aziende utilizzeranno la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.
4. Modalità di presentazione da parte del lavoratore delle domande di prestazione diverse dalle indennità di malattia e relativa competenza territoriale
La modalità di presentazione delle domande per le prestazioni elencate al precedente paragrafo 2.1 e le sedi INPS competenti territorialmente saranno differenti a seconda che il datore di lavoro abbia optato o meno per l’anticipazione delle prestazioni ed il relativo conguaglio.
a) I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano optato per il pagamento a conguaglio e siano stati conseguentemente autorizzati con l’attribuzione del codice “CA 2G”, per le sole prestazioni tra quelle elencate al paragrafo 2.1 che prevedono una richiesta all’Istituto, devono presentare la domanda per via telematica secondo le istruzioni già fornite per la generalità dei lavoratori. In tali casi, anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori.
b) Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non optanti per il conguaglio, vengono mantenute le modalità attualmente in uso che prevedono la presentazione da parte del lavoratore della domanda in modalità cartacea e la conseguente erogazione della prestazione in modalità diretta allo stesso lavoratore da parte dell’INPS.
In tali casi, la competenza territoriale alla gestione delle pratiche - operativa a far data dalla pubblicazione della presente circolare - è illustrata al successivo paragrafo 5, che annulla e sostituisce le istruzioni in materia di cui alla circolare n. 93/2014 ed al messaggio n. 166/2015 e che fa riferimento a tutte le attività ex Ipsema, ivi compresa l’erogazione delle indennità a tutela della malattia.
Ai lavoratori cessati o sospesi da contratti con aziende autorizzate al conguaglio è ammesso il solo pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’ Istituto e la relativa competenza territoriale è quella di cui al successivo paragrafo 5.
4.1 Gestione delle prestazioni in corso di fruizione
Per le domande di prestazioni già in corso di fruizione, presentate da lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano optato per il pagamento a conguaglio, si precisa quanto segue:
5. Cristallizzazione competenze territoriali per i lavoratori dipendenti da aziende non optanti per il conguaglio e per le indennità a tutela della malattia.
Come detto, con la circolare n. 93 del 17 luglio 2014 e con successivo messaggio n. 166 del 9.1.2015 è stata stabilita la nuova competenza territoriale per la gestione delle attività per i lavoratori assicurati ex Ipsema, tenendo conto sia del criterio generale della residenza degli assicurati sia dell’allocazione degli Uffici S.A.S.N. (ovvero dei medici fiduciari del Ministero della Salute) e delle Capitanerie di porto, coinvolti nel flusso di lavorazione delle prestazioni in virtù delle rispettive competenze istituzionali.
Successivamente, in seguito alle proposte di modifica pervenute dalle Direzioni regionali, istruite ed approvate dalle competenti Direzioni centrali come previsto nella stessa Circolare n. 93/2014, si è pervenuti all’attuale ripartizione dei bacini di utenza come illustrato nella tabella seguente.
Per i lavoratori stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, è stata confermata la competenza territoriale determinata con Circolare n. 179/2013, mantenendo il criterio del compartimento marittimo di iscrizione della nave.
A far data dalla pubblicazione della presente circolare, l’attribuzione della competenza territoriale come sopra descritta è riferita alla tutela per eventi di malattia per la totalità dei lavoratori assicurati exIPSEMA; per le prestazioni diverse dalla malattia ed elencate al paragrafo 2.1 è riferita ai soli lavoratori dipendenti da datori di lavoro non optanti per il metodo del pagamento a conguaglio.
Inoltre, al fine di agevolare l’utenza nel corretto invio della certificazione medica e della documentazione necessaria alla lavorazione della pratica fornendo un quadro certo e stabile delle competenze territoriali delle Strutture INPS deputate a lavorare le prestazioni ex-IPSEMA, ragioni di opportunità inducono a cristallizzare le competenze territoriali sopra riportate.
Quanto sopra, anche alla luce del consolidamento della situazione per effetto dell’articolato cronoprogramma formativo effettuato sulla base della rideterminazione della competenza territoriale, comunicato da ultimo con messaggio Hermes n. 1756 dell’11/03/2015.
Pertanto si informa che, fino a diversa comunicazione a riguardo, non potranno essere prese in considerazione eventuali ulteriori modifiche dei bacini di utenza sopra indicati, sia in termini di diversa ripartizione delle regioni/province fra i Poli sia in termini di diversa individuazione delle Strutture Polo.
All.1 (comunicazione all'utente) All. 2 (tabella competente regione Campania)
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