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Circolare numero 89 del 24-05-2016


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 24/05/2016
Circolare n. 89
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016. Incentivo all’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016, prevede un incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

 

INDICE

 

Premessa

  1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo.
  2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
  3. Rapporti incentivati.
  4. Misura dell’incentivo.
  5. Condizioni di spettanza dell’incentivo.
  6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.
  7. Coordinamento con altri incentivi.
  8. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.
  9. Fruizione dell’incentivo.
    9.1. Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.
    9.2. Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro agricoli.
  10. Istruzioni contabili.

 

Allegati:

  1. Decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16/II/2016.
  2. Decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79/II/2016.
  3. Variazioni al piano dei conti.

 

 

 

PREMESSA

 

Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, con il decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16, pubblicato il 26 febbraio 2016 nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e rettificato dal decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” una integrazione alla misura “Bonus Occupazionale”, istituendo un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.

Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano; pertanto, possono legittimamente fruirne anche i datori di lavoro con sede di lavoro nelle Regioni in cui il bonus occupazionale di cui al decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni non sia stato attivato.

Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.

 

 

1.   Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo.

 

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

 

 

2.   Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.

 

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.

Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

 

3.   Rapporti incentivati.

 

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

 

L’agevolazione, come espressamente previsto dall’art. 2 del decreto direttoriale  16/II/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.

 

Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

 

Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

 

Precisazioni riguardanti il Super Bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

 

Come è noto, l’art. 44 del d.lgs. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

 

Al riguardo, si fa presente che, come espressamente previsto dal suddetto articolo 44, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Inoltre, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

 

Il Super Bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

 

Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

 

In proposito, si forniscono i seguenti esempi:

 

ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.03.2016 al 31.03.2017. ALFA sarà ammesso all’incentivo nella misura di euro 9.000 (poiché il rapporto ha durata superiore a 12 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il rapporto a tempo indeterminato);

 

ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.05.2016 al 31.10.2016. ALFA sarà ammesso all’incentivo nella misura di euro 4.500 (poiché il rapporto ha durata di 6 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il contratto a tempo indeterminato ma ridotto di sei quote mensili).

 

 

4.   Misura dell’incentivo.

 

L’incentivo è riconoscibile nei limiti delle risorse specificatamente stanziate indicate nell’articolo 1, comma 3, del Decreto Direttoriale n. 16/II/2016, pari ad euro 50.000.000.

 

L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema (cfr. art. 4 e allegato n. 1 del decreto direttoriale n. 16/II/2016):

 

RAPPORTO DI LAVORO

Classe di profilazione

1

BASSA

2

MEDIA

3

ALTA

4

MOLTO ALTA

Rapporto a tempo indeterminato

€ 3.000

€ 6.000

€ 9.000

€ 12.000

 

 

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

 

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.

 

L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

 

Si ribadisce, infine, che l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane.

 

5.   Condizioni di spettanza dell’incentivo.

 

L’incentivo è subordinato:

 

♦ alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

 

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 

♦ all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono:

 

  • l’incentivo non spetta qualora l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);
  • l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
  • l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150/2015);
  • l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);
  • ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2, d.lgs. n. 150/2015);
  • l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2015).

 

6.   Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.

 

Il Super Bonus può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

 

Più specificamente, il Super Bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

 

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

 

Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime “de minimis”, è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni in capo al lavoratore:

 

  • non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
  • non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat ed appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013)[1].

 

Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

 

Sempre con riferimento all’incremento occupazionale, si precisa che l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa; è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, secondo il quale il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

 

Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.); l’incremento è realizzato qualora, in riferimento al singolo mese, il numero medio di unità lavoro - annuo dell’anno precedente l’assunzione sia inferiore al numero medio di unità lavoro – annuo dell’anno successivo all’assunzione[2].

 

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti del “de minimis”- deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del Super bonus occupazionale.

 

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

 

L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di:

 

- dimissioni volontarie;

- invalidità;

- pensionamento per raggiunti limiti d’età;

- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

- licenziamento per giusta causa.

 

Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.

 

La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si beneficia dell’incentivo.

 

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

 

 

7.           Coordinamento con altri incentivi.

 

 

L’incentivo, come previsto dall’articolo 7 del decreto direttoriale n. 16/II/2016, è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

 

L’incentivo è, inoltre, cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.

 

Come ribadito dall’articolo 2, paragrafo 31, del Regolamento CE 651/2014, per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

 

Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse, il predetto Super Bonus è cumulabile, senza limitazioni, con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell'articolo unico, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Il Super Bonus è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore, tra cui si ricordano:

 

  1. l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012; 
  2. l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010; 
  3. l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, al 20% dell’indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto; 
  4. l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

 

 

8. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro.

 

 

Per l’ammissione all’incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto.

 

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato - “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

 

Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • consulta gli archivi informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l’incentivo abbia avviato un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016 e se sia registrato al “Programma Garanzia Giovani”, nonché quale sia la sua classe di profilazione;
  • determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla classe di profilazione attribuita;
  • verifica la disponibilità residua della risorsa;
  • in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

 

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta. Si invita, pertanto, l’interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.

 

Si specifica, inoltre, che nel caso in cui il giovane, a seguito dell’effettuazione del tirocinio, non sia stato cancellato dal Programma “Garanzia Giovani”, il datore di lavoro avrà diritto al Super Bonus proporzionale alla classe di profilazione originariamente assegnata; se, invece, il giovane, a seguito della conclusione del tirocinio, sia stato cancellato dal Programma e, successivamente, si sia nuovamente iscritto e sia stato nuovamente profilato, il Super Bonus verrà riconosciuto tenendo in considerazione la nuova classe di profilazione attribuitagli.

 

Si fa, infine, presente che nelle ipotesi in cui, dalla consultazione degli archivi del Ministero del Lavoro, dovesse risultare che per l’assunzione del giovane non spetti il Super Bonus, in quanto non tutti i requisiti in capo al lavoratore risultano esistenti, l’Istituto si riserva, in via residuale, la possibilità di riconoscere il bonus ordinario, qualora ne siano sussistenti tutti i presupposti legittimanti.

 

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.

 

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

 

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

 

Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell’istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell’Unilav/Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).

 

Più specificamente, è necessario che corrispondano:

  • il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’INPS);
  • la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici;
  • il codice fiscale del lavoratore.

 

L’Istituto, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuirà un esito positivo o negativo all’istanza di conferma definitiva di ammissione al beneficio.

 

L’Istituto, inoltre, effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

 

 

9. Fruizione dell’incentivo.

 

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l’indicazione – all’interno del modulo di conferma dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito, in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

 

L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).

 

9.1. Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

 

A decorrere dal mese di competenza maggio 2016, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

 - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DD16” avente il significato di “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016”;

 - nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);

-  nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

-  nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

 

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con:

 

-il codice “L456” avente il significato di “conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016”;

- il codice “L457” avente il significato di “conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016”.

 

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M310” avente il significato di “Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016”;

 - nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.

 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” e che rispettino il requisito dell’incremento occupazionale netto, a decorrere dal mese di competenza maggio 2016, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

 - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DDSB” avente il significato di “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016”;

 - nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);

-  nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

-  nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

 

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con:

 

-il codice “L458” avente il significato di “conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016”;

- il codice “L459” avente il significato di “conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016”.

 

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M311” avente il significato di “Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”) , previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016”;

 - nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.

 

 

9.2. Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro agricoli.

 

A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2016.

 

A tal fine sono istituiti i seguenti nuovi Codici di Autorizzazione (CA).

 

  • A7 avente il significato di: “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”;

 

  • A8 avente il significato di: “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”.

 

Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo all’istanza di conferma e in considerazione delle dichiarazioni rese nella domanda definitiva di ammissione all’incentivo.

 

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S) con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

 

  • per il Tipo Retribuzione, il valore Y;

 

  • nel campo CODAGIO, il valore: CA A7 o A8;

 

  • nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

 

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I trimestre 2016, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

 

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

 

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e, pertanto, l'eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

 

L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo note, che si tratta di “Incentivo GAGI – Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.

 

 

10. Istruzioni contabili.

 

L’incentivo “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”, posto a conguaglio dai datori di lavori, per le assunzioni di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, effettuate dal 01/03/2016 al 31/12/2016, ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016, è a carico dello Stato. Ai fini della rilevazione contabile della fruizione degli incentivi da parte dei datori di lavoro con riguardo ai limiti e oltre ai limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”, si istituiscono nuovi continell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive (GAW):

 

GAW32154 – Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” - nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis” (c.d. “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”) - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016;

 

GAW32155 - Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” – oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” (c.d. “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”) - Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 79 del 08 aprile 2016;

 

Al conto GAW32154, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UNIEMENS con i codici “L456” e “L457” (per gli arretrati), e al conto GAW32155 verranno rilevati gli importi evidenziati ai codici “L458” e “L459” (per gli arretrati).

 

Ai medesimi conti e con le stesse modalità saranno rilevati gli oneri per gli incentivi spettanti ai datori di lavoro agricoli i quali, per le dichiarazioni contributive, si avvalgono dei flussi DMAG.

 

Per la registrazione contabile degli eventuali recuperi di incentivi, in ragione di conguagli effettuati indebitamente dai datori di lavoro si istituiscono i nuovi conti GAW24154 da associare al codice UNIEMENS “310” e GAW24155 da associare al codice “M311”.

 

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in esame.

 

Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi  


[1] Per l’anno 2016 si veda il Decreto Interministeriale 13 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro e dell’Economia, con il quale vengono individuati i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

[2] Sul punto è intervenuta la giurisprudenza comunitaria, Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07.