Direzione Centrale Pensioni
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” composta da un unico articolo.
Si rinvia alla circolare n. 74 del 10 aprile 2015 per gli effetti sui trattamenti pensionistici dei commi 113 e da 707 a 709.
Il comma 113 ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni; questa disposizione ha riflessi anche sui termini di pagamento del TFS e TFR in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici prevista dall’art. 72, comma 11, del DL 112/2008.
Il comma 258 abroga gli articoli del codice dell’amministrazione militare e altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, con effetti sul calcolo dei trattamenti sia pensionistici che di fine servizio.
Il comma 623 prevede l’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR.
Come approfondito nella circolare summenzionata, i commi da 707 a 709 recano nuove norme relativamente all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
Per questi lavoratori, la pensione è messa in pagamento nell’importo meno favorevole tra quello determinati con il metodo di calcolo misto e quello determinato con il metodo di calcolo retributivo vigente prima del DL 201/2011. Il comma 708 precisa che, anche in caso di erogazione della prestazione calcolata esclusivamente con il metodo retributivo, non cambiano i termini di pagamento del TFS e TFR.
Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Spesa Sociale reso con nota prot. 59633 del 23/07/2015, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.
1. Art. 1, comma 113 della c.d. legge di stabilità 2015 in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni - Effetti sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni
L’articolo 1, comma 113, della citata legge dispone che le pensioni anticipate, di cui all’art. 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non sono soggette in ogni caso a penalizzazioni anche se liquidate prima del compimento del 62° anno, a condizione che il requisito di anzianità contributiva sia maturato entro il 31 dicembre 2017.
Questa esclusione delle riduzioni percentuali per le pensioni anticipate liquidate nel periodo prima individuato determina una modifica delle regole sui termini di pagamenti dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione ed associate al pensionamento anticipato.
Per il personale delle pubbliche amministrazioni per il quale opera la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto possono variare in ragione della data di maturazione del diritto a pensione, della decorrenza della pensione e della circostanza che alla stessa pensione siano applicate le penalizzazioni.
Fino al 18 agosto 2014, le risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro operate dalle amministrazioni avevano come unico presupposto l’avvenuto conseguimento del diritto alla pensione anticipata (ovvero alla pensione con 40 anni, con diritto maturato secondo le regole antecedenti alla disciplina introdotta dall’art. 24 del DL 201/2011) a prescindere dall’eventuale applicazione delle riduzioni percentuali del trattamento pensionistico di cui al citato comma 10 dell’art. 24 del dl 201/2011, anche se il dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, aveva raccomandato alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione qualora ciò avesse determinato l’applicazione delle predette penalizzazioni sulla pensione.
Per le cessazioni dal servizio conseguenti alle risoluzioni unilaterali operate fino al 18 agosto 2014, il termine di pagamento è stato di 105 giorni ovvero 6 mesi ovvero 12 mesi a seconda della data di maturazione del diritto a pensione (si vedano in proposito la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e la circolare n. 73 del 5 giugno 2014). Dal 19 agosto 2014 - data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 5, introdotto a modifica dell’art. 72, comma 11 del DL 112/2008, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del DL 24 giugno 2014 n. 90 - ai fini dell’esercizio della risoluzione unilaterale era stata prevista l’ulteriore condizione del raggiungimento dell’età anagrafica ovvero di un’anzianità contributiva composta da periodi di servizio e contribuzione con caratteristiche tali da escludere l’applicazione delle riduzioni percentuali alla prestazione pensionistica.
Conseguentemente, per le cessazioni dal servizio derivanti da atti unilaterali del datore di lavoro associate ad accessi alla pensione con penalizzazioni (non configurabili come risoluzioni a norma dell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008, come modificato dalla legge 114/2014), ha trovato applicazione il termine generale di 24 mesi, per il pagamento dei Tfs e dei Tfr, invece dei termini di 105 giorni ovvero di 6 o 12 mesi (cfr. messaggio n. 8680 dell’12 novembre 2014).
Dopo la modifica introdotta dal comma 113 in esame, che ha disposto la neutralizzazione delle riduzioni percentuali per le pensioni con decorrenza dal 2015 e con il requisito di anzianità contributiva maturato in ogni caso entro il 2017, l’esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione rimane temporaneamente sottoposto alla sola condizione connessa “alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi” .
In considerazione della modifica normativa appena esposta, venendo temporaneamente meno il vincolo dell’età anagrafica, in precedenza associato alla possibilità per le amministrazioni e gli enti datori di lavoro di utilizzare la risoluzione del rapporto di lavoro, con riferimento alle risoluzioni unilaterali che hanno determinato e determineranno accessi alla pensione con decorrenza successiva al 2014 e con requisiti pensionistici maturati entro il 31/12/2017, sono sospese le indicazioni circa i termini di pagamento date con il messaggio 8680 del 12 novembre 2014.
Pertanto, per le risoluzioni che intervengono dal 01/01/2015 fino al 31/12/2017, poiché le prestazioni pensionistiche collegate sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane fermo il termine di pagamento di 12 mesi oltre alle possibili deroghe, ove applicabili.
Rimane altresì fermo il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto conseguenti a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla pensione di anzianità anticipata.
I termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr collegati a cessazioni dal servizio conseguenti a risoluzioni unilaterali da parte dell’amministrazione sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.
2. Effetti e sui trattamenti pensionistici e di fine servizio derivanti dell’abrogazione di articoli del codice dell’amministrazione militare e di altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
Il comma 258, ha abrogato gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del Codice dell’amministrazione militare contenuto nel d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, nonché l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali abrogazioni hanno effetti sia nei confronti del personale militare che nei confronti del personale della Polizia di Stato.
Per quanto riguarda il personale militare, l’abrogazione degli articoli 1076, 1082 e 1083 del Codice dell’amministrazione militare comporta che non può essere più concessa la promozione al grado superiore nell’ultimo giorno di servizio ad ufficiali che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- cessano per raggiungimento del limite di età; - iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento e che non possono conseguire la promozione o essere valutati perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti; - cessano per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.
Analogamente, l’abrogazione dell’articolo 1077 disposta dal citato comma 258, determina il venir meno della promozione nell’ultimo giorno di servizio per sottufficiali e graduati in servizio permanente che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- giudicati idonei e iscritti in quadro di avanzamento e non promossi o che non possono essere valutati per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti; - giudicati idonei, avendo maturato l’anzianità per essere compresi nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento, e che non possono esservi inclusi perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti; - inclusi nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento e che si vengono a trovare nelle stesse condizioni sopra ricordate anteriormente all’iscrizione ai quadri di avanzamento.
Il venir meno della promozione ai sensi dell’abrogato art. 1077 del codice vale anche per appuntati e carabinieri che, avendo maturato l’anzianità prescritta, non possono essere valutati per l’avanzamento o per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare o perché deceduti.
Per quanto riguarda la Polizia di Stato, la conseguenza dell’abrogazione dell'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è che non può più essere attribuita ai dirigenti superiori (con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica) la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
Conseguentemente, le prestazioni pensionistiche e l’indennità di buonuscita per cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2014 vanno liquidate escludendo il beneficio della promozione al grado o alla qualifica superiore nell’ultimo giorno di servizio, perché non più spettante.
3. Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR con riferimento a redimenti maturati dal 2015
Il comma 623 della legge di stabilità per il 2015, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, ha innalzato dall’11% al 17% l’aliquota dell’imposta sostituiva delle imposte sui redditi che si applica sui redditi derivanti dalle rivalutazioni operate sugli accantonamenti. L’innalzamento opera con effetto sui rendimenti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Si fa riserva di successive istruzioni in relazione alle procedure applicative non appena saranno stati rilasciati gli aggiornamenti.
4. Termini dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo
L’articolo 1, commi 707 e 708, ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma Monti Fornero). Le disposizioni in esame prevedono che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo con il metodo retributivo, antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 24 della citata riforma Monti Fornero.
Per effetto di quanto sopra, la pensione di chi ha maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 va determinata con il calcolo misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011; contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012. A determinate condizioni, la misura della pensione calcolata con il metodo misto può essere superiore a quella determinata con il metodo retributivo.
Tenendo conto di questa circostanza, il legislatore ha stabilito che per i destinatari del metodo di calcolo misto in base alla riforma Monti Fornero, il trattamento debba essere liquidato con il metodo di calcolo che determina l’importo di minor favore. Il comma 708 dispone che il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti dal 2 gennaio 2012.
Nell’ipotesi in cui la pensione venga liquidata con il metodo di calcolo retributivo, il predetto comma 708 precisa che resta in ogni caso fermo il termine di pagamento di 24 mesi dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici qualora la cessazione dal servizio sia anteriore al raggiungimento del limite di età ordinamentale e non dipenda da inabilità o decesso.
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