PREMESSA
L’articolo 13-bis, comma
1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n.80 (allegato 1) ha aggiunto tre
nuovi comma all’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, con i quali ha
dettato una disciplina intesa a consentire ai pensionati la stipula di
contratti di prestito estinguibili con cessione fino ad un quinto della
pensione.
In particolare, il comma
2-bis del predetto articolo 1 ha stabilito che “I pensionati pubblici e
privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui
all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, prestiti da
estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della
stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non
superiori a dieci anni”.
Il successivo comma 2-ter
ha disposto che “Possono essere cedute le pensioni o le indennità che
tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli
assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e
gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto Nazionale
di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di
istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro”.
Il comma 2-quater ha
previsto che “I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla
vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del
mutuatario”.
Il secondo comma
dell’articolo 13-bis ha, in ultimo, demandato ad un decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze il compito di dettare le disposizioni per
l’attuazione della normativa sui prestiti in parola.
L’articolo 1, comma 346,
lettera a), della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (allegato 2), ha aggiunto
il comma 3 all’articolo 1 del D.P.R. n.180 del 1950 con cui è stato
stabilito che le cessioni aventi ad oggetto le pensioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (tra cui l’Inps), in deroga alle
disposizioni generali in materia di cessione del credito, non hanno effetto
dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti ma
secondo modalità che si è riservato al decreto definire. E’ stata, inoltre
sancita la salvaguardia del trattamento minimo.
Sulla Gazzetta Ufficiale
n.32 dell’8 febbraio 2007 è stato, da ultimo, pubblicato il decreto
ministeriale 27 dicembre 2006, n.313 (allegato 3) con il quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni di categoria degli
operatori professionali interessati ha dettato, come prescritto dal secondo
comma dell’articolo 13-bis, le disposizioni attuative della norma in esame.
Con i messaggi n.9086 del
6 aprile 2007 e n.10537 del 26 aprile 2007 sono state date alle Sedi le
prime indicazioni per la gestione dei contratti di prestito notificati
prima dell’entrata in vigore del predetto decreto n.313 del 2006 (23
febbraio 2007).
Con la presente circolare
si forniscono le istruzioni cui le Sedi dovranno attenersi per la
definizione delle richieste di cessione del quinto della pensione
notificate successivamente all’entrata in vigore del citato decreto n.313
del 2006.
Al riguardo, si premette
che tenuto conto dell’estrema frammentarietà che caratterizza la normativa
in materia, snodatasi, come sopra brevemente illustrato, attraverso diverse
disposizioni, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha approvato
con la deliberazione n.46 del 9 maggio 2007 le disposizioni per la cessione
del quinto (di seguito “Disposizioni” – allegato 4), che rappresentano una
sintesi delle modalità di applicazione delle operazioni di finanziamento in
questione.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Pensioni cedibili e pensioni non cedibili
(Art. 5 delle “Disposizioni”)
L’ articolo 1, comma 2
ter, del D.P.R. n.180 del 1950 , nell’individuare i trattamenti
pensionistici che possono essere oggetto di cessione, fa esplicito
riferimento a “pensioni e assegni di invalidità e pensioni di vecchiaia”.
Con
la predetta indicazione il legislatore non ha voluto fornire un’elencazione
esaustiva delle prestazioni cedibili ma ha, piuttosto, voluto indicare come
cedibili i trattamenti di natura previdenziale.
Sono,
pertanto, da considerarsi cedibili, oltre a quelle esplicitamente
individuate, anche le pensioni di anzianità, le pensioni di inabilità,
nonché i trattamenti privilegiati di invalidità e inabilità.
Non possono, invece,
formare oggetto della cessione i seguenti trattamenti erogati dall’Istituto
di natura prettamente assistenziale:
·
pensioni e assegni sociali;
·
trattamenti di invalidità civile;
·
assegno mensile per l’assistenza personale e
continuativa ai pensionati per inabilità di cui all’articolo 5 della legge
12 giugno 1984, n.222.
Non possono, altresì,
essere oggetto di “cessione del quinto” le seguenti prestazioni perché
erogate per conto di soggetti diversi dall’Istituto:
·
assegni di sostegno al reddito (cat. VOCRED-VOCOOP-VOESO);
·
pensioni a carico degli Enti creditizi (cat. VOBANC-IOBANC-SOBANC).
Inoltre:
·
assegni al nucleo familiare, in quanto il soggetto creditore non è il
pensionato, ma il nucleo familiare di appartenenza;
·
pensioni ai superstiti, soltanto allorché siano in pagamento delle
quote di contitolarità. Pertanto, nel caso di pensione ai superstiti
corrisposta ad un solo titolare, il calcolo della quota cedibile deve
essere effettuata anche su tale prestazione sia nel caso in cui sia la sola
pensione di riferimento sia nel caso in cui sia abbinata ad uno o più trattamenti
cedibili.
I trattamenti
pensionistici integrati al minimo, ovvero di importo inferiore a tale
limite, non possono formare oggetto di cessione in quanto la quota cedibile
è pari zero.
In accordo con quanto
previsto dall’articolo 52 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, nel caso in cui
oggetto del contratto di cessione sia un assegno ordinario di invalidità non definitivo, il contratto di
cessione non può avere una durata superiore al periodo rimanente di
validità dell’assegno.
In caso di conferma dell’assegno
ordinario di invalidità, ove le parti contraenti intendano addivenire ad un
nuovo accordo, dovrà essere notificato alla Sede competente un nuovo
contratto di cessione con l’adempimento di tutte le formalità prescritte
per i prestiti in parola.
Possono essere oggetto di
cessione le pensioni liquidate in via provvisoria.
1.2. Quota di pensione cedibile (Art. 6 delle
“Disposizioni”)
Al di fuori delle ipotesi
di assoluta incedibilità illustrate al precedente paragrafo, il trattamento
pensionistico è cedibile fino ad un quinto del suo importo, fatto salvo il
trattamento minimo.
L’articolo 5, comma 2, del
D.M. n.313 del 2007 ha, peraltro, specificato che, nel caso in cui il
contraente il prestito goda di più trattamenti pensionistici, il calcolo
della quota cedibile, che fa salvo il trattamento minimo, va effettuato
tenendo conto della somma dei trattamenti medesimi.
Nel calcolo complessivo
non rientrano i trattamenti non cedibili, nonché l’assegno ordinario di
invalidità non ancora definitivo.
Nella determinazione della
quota cedibile sono, invece, computate le quote di maggiorazione della
pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, nonché le maggiorazioni sociali e altre somme
aggiuntive della pensione, ancorché le predette concorrano a formare la
quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.
La
quota di pensione cedibile, individuata con le predette modalità, va
valutata al netto delle ritenute sia fiscali che previdenziali che
insistono sulla pensione al momento del rilascio della comunicazione di
cedibilità di cui al successivo paragrafo 4 della presente circolare.
Peraltro,
incidono sulla quota cedibile, riducendone il relativo importo, anche le
ritenute fiscali e previdenziali che eventualmente sopravvengano al
rilascio della sopraddetta comunicazione e che l’Istituto è tenuto ad
applicare per disposizione di legge.
Per il calcolo della quota
cedibile si richiamano le istruzioni fornite con il messaggio n.9086 del 6
aprile 2007.
1.3.
Intermediari finanziari autorizzati a concedere il finanziamento (Art. 1
delle “Disposizioni”)
Sono autorizzati alla
concessione dei prestiti in parola le Banche e gli Intermediari Finanziari
iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385 ed il cui “oggetto sociale preveda,
anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio
dell'attività di concessione di finanziamenti”.
2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA NOTIFICA DEL
CONTRATTO DI
CESSIONE
2.1. Adempimenti preliminari a carico del
pensionato: richiesta della comunicazione
di
cedibilità
Ai sensi dell’articolo 3
delle “Disposizioni”, il pensionato, prima della stipula del contratto di
cessione, deve richiedere alla
Sede Inps che ha in carico la sua pensione il rilascio della “comunicazione
di cedibilità”.
La predetta richiesta deve
essere effettuata personalmente dal pensionato, non potendo, in
nessun caso, essere presentata da un soggetto diverso.
Sulla “comunicazione di
cedibilità” viene indicato l’importo cedibile della/e pensione/i di cui è
beneficiario il richiedente.
L’espletamento della
formalità appena descritta è essenziale affinché la Sede possa dare esecuzione al contratto di
finanziamento notificato.
Gli intermediari
finanziari, pertanto, prima di notificare i contratti, dovranno assicurarsi
che, all’atto della stipula, il pensionato abbia esibito la predetta
comunicazione.
Si
precisa, inoltre, che se è già in corso una cessione del quinto della
pensione, la Sede non può rilasciare al pensionato ulteriori comunicazioni
di cedibilità.
2.2.
Adempimenti a carico delle Banche/Intermediari Finanziari: richiesta di
accreditamento
Tutte le Banche e gli
Intermediari finanziari interessati alla concessione dei prestiti contro
cessione del quinto e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla
legge devono, preliminarmente
alla stipula dei contratti, richiedere un ACCREDITAMENTO presso l’INPS con
le modalità che saranno esposte nel paragrafo seguente.
Si precisa che la predetta
formalità deve essere assolta anche dalle Banche e Intermediari Finanziari
che hanno notificato contratti di prestito estinguibili con cessione di
quote di pensione prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo n.313
del 2006 e che, in seguito agli accertamenti effettuati in base alle
istruzioni fornite con messaggi n.9086 del 6 aprile 2007 e 10537 del 26
aprile 2007, siano risultate autorizzate ai sensi di legge.
2.3. Modalità di accreditamento
Al
fine di ottenere l’accreditamento presso l’Istituto, le Banche e gli
Intermediari finanziari devono compilare l’apposito modulo (allegato 5),
reperibile sul sito INTERNET dell’Istituto, indicando obbligatoriamente i
seguenti dati:
1.
ragione sociale
ed indirizzo della sede legale;
2.
numero di
iscrizione UIC o codice ABI;
3.
partita IVA o
Codice Fiscale;
4.
nominativo del
rappresentante legale;
5.
nominativo del
funzionario preposto ai rapporti con l’Istituto, con relativo riferimento
telefonico, fax ed e-mail;
6.
coordinate
bancarie dell’UNIVOCO conto
corrente scelto per l’effettuazione del versamento mensile delle quote di
pensione oggetto di cessione.
Il
modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della Banca o
dell’Intermediario Finanziario con firma autenticata.
In
alternativa a tale modalità, la Banca/Intermediario Finanziario può
presentare la richiesta di accreditamento, tramite il suo legale
rappresentante, anche ad una qualsiasi struttura Inps dislocata sul
territorio.
In
tale ipotesi, l’impiegato che riceve la richiesta di accreditamento,
procederà, in qualità di pubblico ufficiale, ad autenticare la firma del
legale rappresentante dell’Intermediario finanziario istante ed a
trasmettere tempestivamente la richiesta alla Direzione Centrale
Prestazioni.
Si precisa che la
sottoscrizione del modulo per la richiesta di accreditamento, rappresenta formale accettazione, da parte
della Banca/Intermediario Finanziario delle “Disposizioni” approvate dal
Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n.46 del 9 maggio
2007, di cui si può prendere visione sul sito internet dell’Istituto.
Il
modulo dovrà essere poi inviato, tramite POSTA PRIORITARIA, al seguente
indirizzo:
Direzione
Generale I.N.P.S. – Direzione Centrale Prestazioni –
Area
Procedure e Gestione banche dati
Via
Ciro il Grande, 21 – 00144 ROMA (RM)
La Direzione Centrale
Prestazioni, accertata con visura presso la Camera di Commercio la
rispondenza del legale rappresentante, procederà ad accreditare la
Banca/Intermediario Finanziario nell’archivio centrale delle persone
giuridiche di nuova costituzione (“Data-Base delle persone giuridiche”).
Tutte le Sedi Inps
potranno consultare l’archivio delle Banche/Intermediari Finanziari
accreditati tramite INTRANET, cliccando su – Assicurato Pensionato – Gestione
Data-Base delle persone giuridiche.
I soggetti accreditati,
salvo modifiche dei requisiti posseduti (di cui hanno peraltro obbligo di
fornire notizia), non dovranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti.
3. NOTIFICA DEI CONTRATTI DI CESSIONE
3.1.
Forma della notifica e Sedi competenti a riceverla (Art. 4 delle
“Disposizioni”)
Ai sensi degli articoli 2
e 3 del D.M. n.313 del 2006 la notifica della cessione può essere
effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa, e con modalità
che consentano all’amministrazione che deve operare la ritenuta di
identificare la provenienza della notifica stessa.
La notifica deve essere
inviata alla Sede Inps che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del
cedente.
L’Istituto non sarà
responsabile per ritardi nell’esecuzione dei contratti dovuti a notifiche
erroneamente indirizzate a strutture Inps non competenti in base al
criterio sopra individuato.
I contratti notificati
alle Sedi Inps dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia
di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto
dall’articolo 1, comma 346, della legge n.266 del 2005, nonché
dall’articolo 7 del Decreto ministeriale.
3.2. Notifiche successive:criterio di
prevalenza
Si chiarisce, preliminarmente,
che, quando è ancora in corso di estinzione un prestito rimborsabile con
quote di pensione, non è possibile stipulare con una diversa
Banca/Intermediario Finanziario, un altro contratto della stessa specie,
ancorché residui in capo al pensionato una quota di pensione cedibile
(articolo 11, comma 4, delle “Disposizioni”).
Pertanto, ove pervengano
in tempi successivi notifiche di contratti stipulati dallo stesso
pensionato con Banche/Intermediari Finanziari diversi, le Sedi
dovranno dare seguito (ai sensi dell’art. 1265 c.c.) ai contratti
notificati in DATA PIU’ REMOTA e che risultino eseguibili al termine
dell’istruttoria, dandone contestuale comunicazione alle altre Banche/Intermediari
Finanziari che hanno notificato contratti (allegato 6).
Si fa presente, altresì,
che ai sensi dell’articolo 1231 cod. civ. “il rilascio di un documento o la
sua rinnovazione, l’apposizione o eliminazione di un termine e ogni altra
modificazione accessoria all’obbligazione non producono novazione.”
Pertanto, ove pervengano
da parte della stessa Banca/Intermediario Finanziario che ha erogato
il prestito al pensionato notifiche successive del medesimo contratto
con l’intento di comunicare una modificazione accessoria del contratto che
non comporta, ai sensi di legge, una novazione dello stesso, il contratto
dovrà sempre considerarsi notificato alla data in cui è arrivata
all’Istituto la prima notificae non dovrà essere
sottoposto ad ulteriore istruttoria.
3.3. Cessione del credito ad altra
Banca/Intermediario Finanziario
Può verificarsi il caso
che la Banca/Intermediario Finanziario che ha erogato il prestito, prima
ancora che lo stesso sia completamente ammortizzato, ceda ad altro soggetto
il credito residuo vantato nei confronti del pensionato.
In tal caso, la
Banca/Intermediario Finanziario che acquisisce il credito non deve
notificare all’Inps un nuovo contratto, ma è sufficiente una lettera con la
quale comunichi l’avvenuta cessione, in proprio favore, del credito già
vantato nei confronti del pensionato dalla società cedente e per il quale è
in corso il piano di ammortamento. Contestualmente alla suddetta
comunicazione, qualora non sia già accreditato, deve presentare la domanda
di accreditamento.
A fronte della
comunicazione di acquisizione del credito, presupponendo non modificati
tutti gli altri elementi contrattuali non accessori, la Sede dovrà
procedere all’istruttoria del contratto secondo il procedimento previsto
nel successivo punto 4.
Se l’istruttoria ha esito
positivo, la Sede proseguirà le trattenute in favore del nuovo cessionario.
In tale ipotesi, la data
di notifica cui la Sede dovrà far riferimento nel caso in cui pervengano
altri contratti prima della comunicazione della Banca cessionaria, permane
quella del contratto stipulato tra il pensionato e la Banca/Intermediario
Finanziario che, in origine, ha erogato il finanziamento.
Può verificarsi anche il
caso in cui la Banca/Intermediario Finanziario, anziché acquisire il
credito dal soggetto che ha erogato il finanziamento in corso di estinzione,
stipuli con il pensionato un contratto avente ad oggetto un prestito di importo corrispondente al debito
residuo del precedente finanziamento
finalizzato alla sua estinzione.
In tal caso, si è di
fronte non ad una cessione del credito da un ente finanziario ad un altro,
ma ad un nuovo contratto di prestito avente una nuova data di notifica e
che, pertanto, concorre con eventuali altri contratti di finanziamento che
dovessero essere stati sottoscritti dal pensionato secondo i criteri di
prevalenza illustrati al paragrafo 3.2.
La
Sede Inps procederà a dare esecuzione al nuovo contratto solo dopo aver
ricevuto, da parte del primo cessionario, la comunicazione dell’avvenuta
estinzione del prestito per il quale è in corso il piano di recupero. (cfr.
punto 6.1).
4. ISTRUTTORIA DEL CONTRATTO
4.1
Verifica del rilascio della comunicazione di cedibilità della pensione
All’atto della notifica del contratto la Sede
deve verificare che il pensionato abbia preventivamente richiesto la
“comunicazione di cedibilità”. In caso negativo, non dovrà essere data
esecuzione al contratto di finanziamento, informando le parti interessate
della ragione ostativa (allegato 7).
4.2. Accertamento su Banche/Società finanziarie
eroganti il prestito
Al punto 2.2 è stato esplicitato
che le Banche/Intermediari Finanziari interessati alla concessione dei
prestiti in parola, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge,devono preliminarmente alla
stipula dei contratti richiedere l’ ACCREDITAMENTO presso l’Inps.
L’esecuzione del
contratto è, quindi, subordinato alla verifica del:
·
possesso da parte
del soggetto finanziatore dei requisiti richiesti dalla legge;
·
avvenuto
accreditamento presso l’Istituto.
Per quanto riguarda il
primo accertamento, si fa presente che nel “Data Base delle persone
giuridiche” rinvenibile sul sito dell’Istituto vi è l’elenco delle
Banche/Intermediari Finanziari aventi i requisiti richiesti dalla legge per
la concessione dei prestiti in parola.
La Sede, pertanto,
all’atto della notifica del contratto deve consultare il predetto Data Base
e qualora il soggetto finanziatore non risulti nell’elenco dovrà inviare la
lettera di cui all’allegato 7 con la quale si comunica al pensionatoe, per conoscenza, all’intermediario
finanziario, l’impossibilità di procedere alle trattenute del quinto della
pensione in quanto la società stessa non rientra tra quelle autorizzate
dalla legge a stipulare i contratti di finanziamento in oggetto.
Qualora, invece, la
Banca/Intermediario Finanziario sia presente nel “Data Base delle persone
giuridiche” e risulti già accreditato presso l’Istituto, la Sede dopo aver
effettuato tutti gli adempimenti connessi all’istruttoria potrà, in caso di
esito positivo, procedere all’avvio del piano di recupero.
Se la
Banca/Intermediario Finanziario, pur presente nel citato Data Base, non
risulti ancora accreditato presso l’Istituto dovrà essergli inviata la
lettera (allegato 8) con la quale si comunica l’impossibilità di procedere
all’esecuzione del contratto per il difetto di accreditamento e si invita
il cessionario a provvedere a tale formalità.
In quest’ultima
ipotesi la Sede dovrà contestualmente inviare una e-mail alla casella di
posta elettronica “CessioneQuinto@inps.it” per informare l’Ufficio
competente alle operazioni di accredito che è stata contattata la
Banca/Intermediario Finanziario per invitarla ad eseguire l’accreditamento
presso l’Istituto.
Ricevuta l’e-mail il
suddetto Ufficio segnala la circostanza nel campo “ATTESA ACCREDITAMENTO”.
In presenza di questa segnalazione, le Sedi cui dovessero essere notificati
dei contratti da parte del medesimo soggetto finanziatore non dovranno
inviare alcuna comunicazione allo stesso, ma limitarsi a tenere i contratti
notificati in evidenza in attesa dell’accreditamento.
4.3.
Compatibilità quota di pensione cedibile e piano di ammortamento del
prestito
All’atto
della notifica del contratto, le Sedi, pur in presenza della comunicazione
di cedibilità già rilasciata al pensionato, devono effettuare la verifica della congruenza tra la rata di
ammortamento del prestito e la quota di cedibilità della pensione.
Infatti, nel lasso di
tempo intercorso tra il rilascio della “comunicazione di cedibilità” e la
notifica del contratto può essersi verificata una modifica della quota
cedibile.
In tal caso, qualora la
quota cedibile dovesse risultare inferiore sia all’importo segnalato nella
comunicazione di cedibilità sia alla rata di ammortamento, ne dovrà essere
data immediata notizia al pensionato e al cessionario (allegato 9), avviando contestualmente il piano di recupero
nei limiti della nuova quota cedibile.
Si precisa, in merito, che
nella valutazione della compatibilità tra rata del prestito e quota
cedibile non è previsto alcun margine di tolleranza. Pertanto, anche
nell’ipotesi in cui la rata di ammortamento dovesse eccedere in misura
molto ridotta la quota di cedibilità, quest’ultima non potrà essere
adattata, per nessuna ragione, all’importo della rata di ammortamento
stessa.
4.4. Accertamento dei tassi di interesse
applicati al finanziamento (Art. 7 delle
“Disposizioni”)
Le Sedi devono
verificare che il tasso d’interesse applicato al prestito non superi il
cosiddetto “tasso soglia” anti-usura che si calcola aumentando del 50% il
tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo alla categoria di operazioni
alla quale appartiene il finanziamento effettuato.
Tutti i TEGM sono
indicati nell’apposita “tabella di rilevazione”, aggiornata e pubblicata
ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e reperibile sul sito dell’UIC con le
modalità indicate nel messaggio n.9086 del 6.04.2007.
Ai fini
dell’istruttoria, la Sede dovrà prendere a parametro di riferimento il
tasso rilevato nel trimestre di stipula del contratto, per la categoria
“prestiti contro cessione del quinto dello stipendio”, corrispondente alla
classe di importo del finanziamento concesso.
In merito al predetto
accertamento si forniscono alcuni chiarimenti.
Si osserva,
preliminarmente, che il tasso applicato al finanziamento deve
necessariamente essere indicato nel contratto di prestito. In mancanza di
tale dato, il contratto sarebbe ineseguibile per violazione delle norme
sulla trasparenza e dovrà essere inviata la lettera di cui all’allegato 7.
Qualora nel
contratto di prestito siano, al contrario, indicati
due TAEG: uno al netto ed uno comprensivo del premio assicurativo, ai fini
della valutazione in esame deve essere considerato il tasso al netto del
premio assicurativo.
Nei
contratti in cui, invece, dovesse essere riportato il TAEG ed il TEG
applicati al finanziamento è quest’ultimo valore che deve essere utilizzato
in quanto corrispondente al TAEG al netto del costo del premio
assicurativo.
Si precisa, altresì,
che ai fini dell’individuazione della classe di importo cui appartiene il
prestito stipulato, bisogna far riferimento, sul contratto notificato, non
alla somma indicata nel riquadro “Retribuzione/pensione globale ceduta” ma
a quella rilevata sotto il termine “Netto Ricavo” o “Saldo al cedente”, che
individua, in concreto l’importo del finanziamento erogato al pensionato al
netto di tutte le spese.
Qualora il TAEG, come
sopra determinato, ovvero il TEG eccedano il “tasso soglia” anti-usura
(indipendentemente dall’entità di tale eccedenza)
dovrà essere inviata al pensionato la lettera di cui all’allegato 7.
Considerato, altresì, che
il reato di usura è perseguibile d’ufficio (art. 644 c.p.), la Sede è
tenuta a segnalare, ai sensi dell’articolo 331 c.p., il fatto all’autorità
giudiziaria per le necessarie verifiche.
5.
DECORRENZA TRATTENUTE (Art. 8 delle “Disposizioni”)
Al termine
dell’istruttoria, conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 4
del decreto ministeriale, la Sede avvia il piano di recupero, secondo le
istruzioni che saranno rese note con specifico messaggio, non oltre il
terzo mese successivo alla data di notifica.
Ai
sensi del comma 3 del predetto articolo 4 “le eventuali rate già scadute
vengono recuperate” , a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene
effettuata la trattenuta corrente, “mediante l'applicazione di una ritenuta
aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per
il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati”.
Il richiamo operato
dall’articolo 4 è da intendersi soltanto all’ultimo capoverso dell’articolo
2 e, pertanto, i limiti di ricuperabilità delle rate di pensione già
scadute, sono gli stessi previsti, nel titolo V, per gli stipendi in caso
di concorso di cessioni e pignoramenti (cfr. art. 68 Titolo V del D.P.R.
n.180 del 1950).
Ne consegue che, nel caso
in cui sia necessario procedere, ai sensi dell’art. 4 del decreto, al
recupero di rate di cessione già scadute, la ritenuta aggiuntiva mensile
sulla pensione non potrà essere fatta se non limitatamente alla differenza
tra i due quinti della pensione, valutati al netto delle ritenute, e la
rata di cessione di competenza del mese.
6. MODIFICHE CHE POSSONO INTERVENIRE IN
CORSO DI ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
Si chiarisce, in premessa,
che l’Istituto si impegna a comunicare agli interessati (pensionato-cedente
ed istituto cessionario) ogni evento che possa incidere sulla normale
prosecuzione dell’ammortamento del prestito.
Pari
impegno è richiesto anche alle Banche/Intermediati Finanziari con cui il
pensionato ha stipulato il contratto.
6.1. Modifica della quota di pensione cedibile
(art. 9 delle “Disposizioni”)
La quota cedibile è
determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all’atto della
comunicazione di cedibilità.
La quota cedibile può
variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni.
L’Inps è esonerato da
responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.
Fatto salvo quanto
contenuto nel precedente punto 4.3, qualora si verifichi una riduzione
della quota cedibile nel corso dell’ammortamento del prestito, il nuovo
importo deve essere comunicato al pensionato-cedente e all’ente cessionario
attraverso l’emissione di una nuova comunicazione di cedibilità.
La quota rideterminata
continua, comunque, ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a
diversa comunicazione da parte del cedente e/o del cessionario.
6.2. Eliminazione della pensione (art. 10 delle
“Disposizioni”)
In caso di eliminazione
della pensione l’Istituto ne dà tempestiva comunicazione alla Banca/Intermediario
finanziario erogante il prestito.
L’Istituto provvederà
d’ufficio, per compensazione, al recupero, nei confronti del cessionario,
delle quote di pensione corrisposte, e non dovute, successivamente alla
decorrenza dell’eliminazione.
6.3. Estinzione anticipata (art. 11 delle
“Disposizioni”)
Il cessionario deve
comunicare tempestivamente alla Sede Inps competente l’eventuale estinzione
anticipata del prestito da parte del cedente.
L’Inps provvede
all’interruzione delle trattenute sulla pensione entro i 60 giorni
successivi alla predetta comunicazione.
Il cessionario sarà tenuto
al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione che siano
state ad esso corrisposte dall’Istituto a partire dal mese successivo alla
comunicazione dell’estinzione del prestito.
Qualora l’estinzione del
prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un’ulteriore
contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, per
l’esecuzione del nuovo contratto, i contraenti dovranno nuovamente
adempiere a tutte le formalità illustrate con la presente circolare.
Il Direttore generale
Crecco
ALLEGATO 1
Legge 14 maggio 2005, n.80
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali"
Art. 13-bis.
(Modifiche
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180)
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole:
"salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli" sono
inserite le seguenti: "ed in altre disposizioni di legge";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"I pensionati pubblici e privati
possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al
quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi
non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del
precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione
corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a
carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di
invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in
dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia
dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo
credito in caso di decesso del mutuatario";
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: "per
il periodo di cinque o di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti:
"per un periodo non superiore ai dieci anni"; e sono soppresse le
parole: "ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale,
almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di
servizio utile per l'indennità di anzianita";
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i
seguenti:
"Nei confronti dei medesimi
impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione
del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di
tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la
scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine
rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si
applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di
cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli
enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente
testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un
quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché
questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere
il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti
a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui
all'articolo 545 del codice di procedura civile";
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola:
"13," e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo,
e' soppressa la parola: "Non" e le parole: "Istituto
nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali" sono
sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le
parole: "Lo stesso divieto vale per" sono sostituite dalle
seguenti: "Non si possono perseguire".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori
professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per
l'attuazione del presente articolo.
ALLEGATO 2
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria per il 2006 )"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211
346.
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al
presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti
dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può
essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa.
Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma
è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo»;
b)
all’articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono
essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed
assicurativi»;
c) all’articolo 5, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e
alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri
emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da
emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge
n. 80 del 2005»;
d)
all’articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese
successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite
dalle seguenti: «nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;
e)
all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;
f)
all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e
secondo comma,».
ALLEGATO 3
DECRETO 27 dicembre 2006, n. 313.
Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ed in particolare gli articoli 1, 5, 28, 52 e 55, come modificati
dall'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 346 dell'articolo
unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del predetto
decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria
degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni
occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;
Visto il comma 346, lettera c), dell'articolo
unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all'articolo 5 del
testo unico un ulteriore comma in base al quale qualora il debitore ceduto
sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova
applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale, per gli atti relativi ai prestiti e alle
operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del
citato decreto-legge n. 35 del 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data
di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005;
Ritenuta l'opportunità di sentire
preventivamente il Ministero delle comunicazioni e di procedere quindi con
separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma
346 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005;
Visto il comma 347 dell'articolo unico della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di
cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresì stabilite le modalità
di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già
dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni
pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione
unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai
fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse
dall'INPDAP;
Ritenuta l'opportunità di procedere con
separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma
347 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito
l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica;
Ritenuto opportuno tenere conto dei tempi
tecnici necessari alle Amministrazioni debitrici per effettuare il
pagamento;
Visto il combinato disposto dell'articolo 28,
comma 2 e dell'articolo 1, comma 6 del testo unico, come modificati
dall'articolo unico, comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base al
quale le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti
hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori
ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto opportuno applicare all'efficacia
delle cessioni di pensioni erogate dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
termine previsto dall'articolo 28, comma 2 del testo unico nel testo
anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 266 del 2005, ovvero il
primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la
notifica; ciò al fine di evitare disparità di trattamento rispetto alle
cessioni effettuate dal personale in servizio;
Considerato che le modifiche all'articolo 52
del testo unico apportate dall'articolo 13-bis, comma 1, del predetto
decreto-legge n. 35 del 2005, hanno fatto venir meno la distinzione tra
cessioni quinquennali e decennali, e pertanto hanno riflesso sulla
disciplina del rinnovo della cessione, di cui all'articolo 39 del testo
unico;
Visto l'articolo 106, comma 1 e 2, del decreto
legislativo l° settembre 1993, n. 385, in base ai quali l'esercizio nei
confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato a intermediari iscritti in un apposito elenco
tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, i quali, tra l'altro, devono avere
un oggetto sociale che preveda l'esclusivo svolgimento di attività
finanziarie;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6
luglio 1994 che, tra l'altro, definisce il contenuto dell'attività di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
Sentite le organizzazioni di categoria
degli operatori professionali
interessati, che hanno fornito pareri con lettera del 31 ottobre 2005,
dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) d'intesa con l'Associazione
Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN), l'Unione
Finanziarie Italiane (UFI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici (ANIA), e con lettera del 28 ottobre 2005 dell'Associazione
Finanziarie Italiane (AFIN);
Sentite altresì la Banca d'Italia e l'Ufficio
Italiano dei Cambi, che hanno fornito osservazioni con note del 16 novembre
2005 della Banca d'Italia e del 30 novembre 2005 dell'Ufficio Italiano dei
Cambi;
Sentiti altresì l'Istituto nazionale previdenza
sociale (INPS), l'Istituto
Nazionale di Previdenza per
i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), l'Ispettorato generale
di finanza del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del
Tesoro e la Direzione V del Dipartimento del tesoro che hanno fornito
osservazioni con note rispettivamente del 20 dicembre 2005, del 27 dicembre
2005, del 3 febbraio 2006, del 7 febbraio 2006 e del 16 febbraio 2006;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in
data 5 ottobre 2006;
Vista la nota n. 110060 in data 8 novembre 2006
con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400
del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del
Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Intermediari finanziari autorizzati
1. I prestiti da estinguersi con cessione di
quote della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni (di seguito testo unico), possono essere concessi da
intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a
condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad
altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di
finanziamenti.
Art. 2.
Notifica della cessione
1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed
altri emolumenti di cui al testo unico sono notificate all'ufficio
competente ad ordinare il pagamento. Per le pensioni erogate dalle
Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle
finanze, la notifica e' effettuata alla Direzione provinciale dei servizi
vari competente.
Art. 3.
Modalità di notifica
1. La notifica della cessione alle
Amministrazioni terze cedute può essere effettuata in qualsiasi forma,
purché recante data certa con modalità che consentano all'Amministrazione
che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica
stessa.
Art. 4.
Efficacia della cessione
1. La cessione ha effetto immediato a decorrere
dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni
erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali l'effetto decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.
2. L'Amministrazione debitrice effettua le
ritenute entro il terzo mese successivo alla notifica.
3. Le eventuali rate già scadute vengono
recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei
limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al
recupero dei mesi arretrati.
Art. 5.
Quota cedibile
1. Ai fini del calcolo della quota cedibile si
tiene conto del trattamento pensionistico comprensivo del trattamento
minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico.
2. Nel caso in cui il contraente il prestito
goda di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile che
fa salvo il trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo
periodo del testo unico, va effettuato tenendo conto della somma dei
medesimi trattamenti".
Art. 6.
Rinnovo
1. Con riferimento ai dipendenti di cui
all'articolo 52 del testo unico, il rinnovo della cessione e' consentito
dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima.
Art. 7.
Trasparenza delle condizioni contrattuali
1. Alle operazioni di prestito concesse ai
sensi del testo unico, si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI,
Capo I e II del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, in materia di trasparenza e pubblicità delle condizioni
contrattuali, e le relative disposizioni di attuazione, e le disposizioni
di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 8.
Convenzioni
1.
Gli enti previdenziali stipulano apposite
convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai
pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie
di mercato.
ALLEGATO
4
DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DEL QUINTO.
(Approvate dal
Consiglio di Amministrazione dell’Inps con delibera n.46 del 9 maggio 2007)
Articolo 1
Ambito di applicazione
Con le presenti disposizioni si definiscono le
modalità applicative delle disposizioni in materia di prestiti ai
pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione
contenute nell’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come
modificato e integrato dall’articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge
14 maggio 2005, n. 80 e dall’articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 (di seguito
“Decreto”). Le succitate disposizioni vengono integralmente richiamate
nelle seguenti Disposizioni.
Articolo 2
Intermediari finanziari autorizzati
L’Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del
quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli intermediari individuati
dall’articolo 1 del Decreto.
L’esecuzione dei contratti di cessione è altresì
subordinata all’accettazione delle
presenti Disposizioni da parte dei predetti intermediari finanziari.
Con lo stesso modulo di accettazione devono essere
comunicati all’’Istituto i seguenti dati:
·
Codice ABI e CAB
·
numero e data di iscrizione UIC;
·
ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;
·
partita IVA;
·
coordinate bancarie di un unico conto corrente
scelto per l’effettuazione del versamento mensile delle quote di pensione oggetto
di cessione.
Articolo 3
Richiesta e rilascio della comunicazione di cedibilità
Il pensionato, prima della stipula del contratto di
cessione, richiede alla Sede INPS che ha in carico la propria pensione,
attraverso le modalità stabilite dall’Istituto, la comunicazione di
cedibilità.
La Sede rilascia la predetta comunicazione di
cedibilità in accordo con quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 9.
Articolo 4
Notifica della cessione
La notifica della cessione può essere effettuata in
qualsiasi forma, purché avente data certa alla Sede dell’Istituto che ha la
gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.
L’istituto non sarà responsabile per ritardi,
nell’esecuzione dei contratti, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate
a strutture Inps non competenti in base al criterio individuato al precedente comma, ovvero
con modalità diverse da quelle stabilite dall’Istituto nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
I contratti notificati alle Sedi Inps dovranno
risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di
pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall’articolo 1,
comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dall’articolo 7 del Decreto.
Il piano di ammortamento del finanziamento deve
avvenire a rate mensili costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai
sensi del successivo articolo 8.
Articolo 5
Trattamenti non cedibili
Non possono formare oggetto della cessione di cui alle
presenti disposizioni i seguenti trattamenti erogati dall’Istituto:
·
pensioni e assegni sociali;
·
trattamenti di invalidità civile;
·
assegno mensile per
l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui
all’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
·
assegni straordinari di sostegno al reddito;
·
pensioni a carico degli Enti creditizi;
·
assegni al nucleo familiare.
In accordo con quanto previsto dall’articolo 52 del
D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nel caso in cui oggetto del contratto di
cessione sia un assegno ordinario di invalidità non definitivo il contratto
di cessione non può avere una durata superiore al periodo rimanente di
validità dell’assegno.
In caso di conferma dell’assegno dovrà essere
notificato alla Sede competente un nuovo contratto di cessione.
Sono cedibili
le pensioni liquidate in via provvisoria.
Articolo 6
Quota cedibile
Fatte salve le disposizioni di cui al presente
articolo e quelle richiamate dagli articoli, 8 e 9, la quota cedibile è
pari ad un quinto della pensione, calcolato al netto delle ritenute fiscali
e previdenziali anche sopravvenute.
L’importo così determinato deve essere tale che se
sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali e
previdenziali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo.
Qualora l’importo di cui al comma 1 ecceda la
differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo la quota
cedibile deve essere ridotta fino a concorrenza delle predetta differenza.
Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti
pensionistici la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento
minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.
I trattamenti pensionistici di cui all’articolo 5,
comma 1, delle presenti disposizioni non sono computabili neppure ai fini
della determinazione della quota cedibile ai sensi del precedente comma 4.
Nella determinazione della quota cedibile sono
computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposti ai
pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Nella
determinazione della quota cedibile vanno ricomprese anche le maggiorazioni sociali e altre somme
aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché
concorrano a formare la quota di pensione
eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.
Articolo 7
T.E.G. applicato al finanziamento
Il T.E.G. applicato ai contratti di finanziamento non
può superare la soglia di usura rilevata trimestralmente ai sensi della
legge n. 108 del 1996.
Per l’applicazione del comma precedente viene preso a
riferimento il “tasso soglia” del trimestre di sottoscrizione del contratto
di finanziamento.
Articolo 8
Trattenute sulla pensione
L’Istituto avvia le trattenute sulla pensione e la
conseguente erogazione della quota ceduta al cessionario non oltre il terzo
rateo successivo alla notifica del contratto di cessione.
Le rate già scadute verranno recuperate a partire dal
primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente,
per il tempo necessario al recupero delle rate arretrate.
Articolo 9
Modifiche della quota cedibile
La quota cedibile è determinata sulla base delle
prestazioni erogate al cedente all’atto della comunicazione di cedibilità.
La quota cedibile può variare in relazione a
successive modifiche delle prestazioni. L’INPS è esonerata da
responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.
Il nuovo importo della quota cedibile è comunicato al
cedente e al cessionario attraverso l’emissione di una nuova comunicazione
di cedibilità e la quota così rideterminata continua ad essere trattenuta
sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni da parte del
cedente e/o del cessionario.
Articolo 10
Eliminazione della pensione
In caso di eliminazione della
pensione l’Istituto ne dà tempestiva comunicazione al cessionario.
Il cessionario si impegna a
restituire all’Istituto entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione
eventuali quote di pensione corrisposte dopo l’avvenuta eliminazione.
Il mancato rispetto di quanto
stabilito al comma precedente comporta la revoca dell’accettazione
all’esecuzione dei contratti di cessione da parte dell’Istituto concessa ai
sensi di quanto stabilito all’articolo 2.
Articolo 11
Estinzione anticipata di prestiti
Il cessionario dovrà comunicare
tempestivamente alla Sede INPS competente l’eventuale estinzione anticipata
del prestito da parte del cedente.
L’INPS provvede all’interruzione
delle trattenute sulla pensione entro i 60 giorni successivi alla
comunicazione di cui al comma precedente.
Il cessionario sarà tenuto al
rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione ad esso
corrisposte dall’Istituto a partire dal mese successivo alla notifica
dell’estinzione del prestito.
Qualora l’estinzione del
prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un’ulteriore
contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione si
applicano gli articoli 3 e 4 delle presenti Disposizioni.
Articolo
12
Rimborso
oneri
Il cessionario si impegna a corrispondere
all’Istituto un onere annuo per l’attività prestata.
Nei confronti degli intermediari finanziari che
hanno sottoscritto la convenzione di cui all’articolo 8 del D.M. n. 313 del
2006 l’onere, da corrispondersi annualmente in via anticipata per dodici
mensilità, per ciascun contratto di cessione, è pari a 1,5 volte l’importo
applicato dalle Poste Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in
c/c postale (attualmente € 1,00X12 mensilitàX1,5), oltre gli oneri di
legge.
Nei confronti degli intermediari finanziari che
non hanno sottoscritto la citata convenzione l’onere, da corrispondersi
annualmente in via anticipata per dodici mensilità, sarà pari a euro 65
(sessantacinque) per ciascun contratto di cessione.
Articolo 13
Pubblicazione
Alle
presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà data
pubblicazione, sul sito internet dell’Istituto e nelle altre forme che
verranno decise dagli Organi dell’Istituto.
ALLEGATO
5
All’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione
Centrale Prestazioni
Area
Procedure e Gestione Banche Dati
Via
Ciro il Grande, 21
00144
R O M A
Oggetto: accreditamento ai fini dell’erogazione di
prestiti con cessione del quinto della
pensione (D.P.R. n.180/50). Trasmissione dei dati
attestanti il possesso dei
requisiti di cui al Decreto
Ministero dell’Economia e delle Finanze n.313/2006.
Al
fine di consentire all’Inps di dar corso ai prestiti estinguibili con
cessione del quinto della pensione stipulati da titolari di prestazioni di
questo Istituto, si forniscono le seguenti informazioni relative alla
posizione anagrafica:
Ragione Sociale
_____________________________________________________
Indirizzo sede legale
_________________________________________________
Codice U.I.C.
_______________________________________________________
Codice ABI (Banca d’Italia)
____________________________________________
partita IVA/Codice Fiscale
_____________________________________________
Legale Rappresentante
_______________________________________________
Funzionario informatico
_______________________________________________
Telefono _____________ Fax
______________ e-mail ______________________
Si
chiede l’accreditamento da parte dell’INPS delle quote trattenute ai
pensionati tramite utilizzazione delle seguenti coordinate:
ABI ___________ CAB _____________ C/C
________________________________
Codice IBAN __________________________________________________________
La
sottoscrizione del presente modulo rappresenta formale accettazione del regolamento approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’INPS in data 9 maggio 2007, di cui si può prendere
visione sul sito internet dell’Istituto
IL
LEGALE RAPPRESENTANTE
SPAZIO
PER L’AUTENTICA DELLA FIRMA
Il
presente modulo, debitamente compilato, deve essere inviato tramite posta
prioritaria.
ALLEGATO 6
Istituto Nazionale
Previdenza Sociale
Direzione provinciale
RACC A.R.
Roma,
Alla
Società Finanziaria
……………………………………….………
Via ………….………………………….…
C.a.p. città
Oggetto: Contratto di prestito estinguibile con cessione fino ad
un quinto di quote di pensione sottoscritto dal Sig. ……………………………………..……
Si comunica che la
scrivente Sede non potrà dare esecuzione al contratto di prestito in
oggetto notificato in data …………… poiché il Sig. ……….……….…………………………………. ha
sottoscritto un altro contratto di prestito della medesima specie notificato precedentemente alla data sopra
indicata per il quale è in corso il piano di recupero sulla pensione delle
rate di ammortamento.
Cordiali saluti.
Il direttore
fax 06 12346789
ALLEGATO 7
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione provinciale
RACC A.R.
Roma,
Al signor/a…………………………..
Via……………………………………….
C.a.p.
città
e, p.c. Alla Società Finanziaria
…………………..……………….………
Via ……………………………………..
C.a.p. città
Gentile
Signore/a,
in merito all’esecuzione del
contratto di finanziamento da lei stipulato con la Società Finanziaria
…………………………………….…………………………………………… e notificato all’Istituto in data
……………………… si comunica quanto segue.
In base agli accertamenti
effettuati l’Inps non può dare seguito al contratto notificato per i motivi
indicati al sottostante punto ……
- Lei non ha richiesto alla scrivente Sede la
“comunicazione di cedibilità”;
- La banca/intermediario finanziario con la
quale lei ha stipulato il contratto di finanziamento non risulta tra
quelle autorizzate dalla legge a concedere prestiti da estinguere con
cessione di quote di pensione;
- Il contratto viola le norme sulla
trasparenza non essendo riportato il TEG/TAEG applicato;
- Il tasso applicato al finanziamento è
superiore al “tasso soglia” di usura.
Cordiali
saluti.
Il
direttore
Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore
informazione; può trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi
telefonici o sul sito internet www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al numero gratuito del
Contact Center 803-164:un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e
notizie dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 20 e il sabato
dalle ore 8 alle ore 14.
Se preferisce, può infine rivolgersi agli Enti
di patronato riconosciuti dalla legge, che le forniranno assistenza
gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le
informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a portata di mano,
insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Codice
fiscale xxxxxxxxxxxx
- Pensione Inps n. XXXX
– Categoria XXX
– Sede XXXXX
fax 06 12346789
ALLEGATO 8
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione
provinciale
RACC A.R.
Roma,
Alla
Società Finanziaria
………………………………………………
Via
…………..……………..……………
C.a.p. città
Oggetto:
contratti di prestito estinguibile con cessione fino ad un quinto di quote
di
pensione. Richiesta
accreditamento.
In relazione ai contratti di prestito estinguibili con
cessione fino ad un quinto della pensione notificati alla scrivente Sede si
segnala che dagli accertamenti effettuati, risulta checodesta società non ha ancora provveduto
all’accreditamento” presso l’Istituto.
Si fa presente, al riguardo, che l’espletamento di
tale formalità è necessario affinché l’Inps possa dare esecuzione ai
contratti pervenuti, con il versamento, a favore di codesto Società
finanziaria delle quote di pensione cedute dai pensionati contraenti.
Pertanto, si invita codesta Società a provvedere
tempestivamente all’accreditamento secondo le modalità illustrate al punto
2.2 della circolare n.91 del 31 maggio 2007 consultabile sul sito INTERNET
dell’Istituto sotto la voce “INPS comunica”.
Cordiali
saluti.
Il
direttore
fax 06 12346789
ALLEGATO 9
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione
provinciale
RACC A.R.
Roma,
Al Signor/a
…………………………….…………….
Via………………..………..……….
C.a.p. città
Alla
Società Finanziaria
……………….……………………..…
Via ……….………………….………
C.a.p. città
Oggetto: Contratti di
prestito estinguibile con cessione fino ad un quinto di quote di
pensione. Incapienza della
quota cedibile.
In base agli accertamenti
effettuati la misura della quota cedibile, alla data della notifica del
prestito, è pari a € …………………………………….. ed è inferiore all’importo indicato
nella comunicazione di cedibilitàn.
prot ..……………..……………………………………………….. rilasciata al Sig …………..…………………………………….
in data ………………..……..
Ai sensi dell’articolo 9
delle “Disposizioni sulla cessione del quinto” approvate dal Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n.46 del 9 maggio 2007, vi
comunico che l’Istituto inizierà le trattenute sulla sua pensione non oltre
il terzo mese successivo alla data di notifica, nei limiti dell’importo
cedibile sopra indicato.
Qualora intendiate rinegoziare il piano di ammortamento del prestito
vi invito a
comunicare tempestivamente il nuovo importo da trattenere sulla
pensione.
Cordiali
saluti.
Il
direttore
Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore
informazione; può trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi
telefonici o sul sito internet www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al numero gratuito del
Contact Center 803-164:un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e
notizie dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 20 e il sabato
dalle ore 8 alle ore 14.
Se preferisce, può infine rivolgersi agli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le forniranno assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere
le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a portata di mano,
insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Codice fiscale xxxxxxxxxxxx - Pensione Inps n. XXXX – Categoria XXX – Sede XXXXX
fax 06 12346789
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