Direzione Generale
PREMESSA
Come noto, l’art. 20, co. 1, D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 6, comma secondo, della legge n. 138/1943 stabilendo che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo, restando, peraltro, acquisite alla gestione e conservando la propria efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009. Successivamente, con l’art. 18, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema, novellando il testo dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, ed inserendo un comma 1-bis. Per effetto delle modifiche il testo della norma è risultato il seguente: “1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis. 1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.” I criteri di applicazione della predetta normativa sono stati illustrati con la circolare n. 122/2011 In particolare si è chiarito che:
La sentenza della Corte Costituzionale n. 82 del 9 maggio 2013
L’impianto legislativo, divenuto particolarmente complesso, ha generato numerose perplessità sia di carattere ermeneutico che inerenti a taluni profili di legittimità della norma. Recentemente, con sentenza 9 maggio 2013, n. 82, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sul merito -ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, co. 1, secondo periodo, del DL n. 112/08 convertito con modificazioni in legge n. 133/08, il quale disponeva che “Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009”. Inoltre, in base all’art. 27 della legge n. 87/1953, la predetta Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, co.1, secondo periodo, DL n. 112/08, nel testo modificato dall’art. 18, co. 16, lett. b), del DL 98/201, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, secondo cui “Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis (cioè al 1° maggio 2011)”. Stante la conseguente cessazione dell’efficacia delle norme sopra richiamate, la contribuzione di malattia versata - relativamente i periodi anteriori al 1° maggio 2011 - dai datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia, è suscettibile di ripetizione, ai sensi delle disposizioni contenute nell‘art. 2033 cod.civ. (indebito oggettivo), nei limiti del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.. Tanto premesso - a modifica delle istruzioni di cui al p. 5 della circolare n. 122/2011 in ordine alla irripetibilità della contribuzione di malattia già disposta dalle norme abrogate - con il presente messaggio si illustrano i criteri per la gestione dei rimborsi della contribuzione in argomento.
Rimborso contributo di malattia. Condizioni. Limiti.
La contribuzione di malattia suscettibile di rimborso è quella versata per i periodi anteriori alla data del 1° maggio 2011. Legittimati a chiederne il rimborso sono i datori di lavoro che, in tali periodi, hanno contestualmente assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico di malattia – con conseguente esonero dell’Istituto dall’erogazione dell’indennità giornaliera di malattia - in quanto a ciò obbligati in forza di norma di legge o di disposizione del contratto collettivo, anche di diritto comune, di primo ovvero secondo livello. A tal fine, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere apposita istanza, specificando, in particolare:
La domanda, corredata dagli elementi richiesti, dovrà essere veicolata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando l’apposita sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “versamenti F24”.
Le Sedi - verificata la sussistenza in capo ai richiedenti del diritto alla ripetizione dei contributi versati - provvederanno alla esatta quantificazione delle somme da rimborsare. A tal fine, si osserva che:
Laddove nella richiesta di rimborso fossero ricompresi periodi in cuirisulti che il datore di lavoro ha posto a conguaglio importi a titolo di indennità di malattia, anticipata per conto dell’Istituto, le Sedi provvederanno a non riconoscere la relativa contribuzione versata. Per la quantificazione degli importi contributivi non rimborsabili, le Sedi – per ogni evento – prenderanno a riferimento la retribuzione lorda del mese precedente l’astensione e vi applicheranno l’aliquota pro tempore vigente.
In relazione alle possibili complessità delle operazioni sopra descritte, le Sedi attiveranno le più ampie sinergie ritenute necessarie.
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