Direzione Centrale Pensioni
Com’è noto l’art. 24, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, incorso di conversione, dispone che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima dell’entrata in vigore del predetto decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Alcune Sedi hanno segnalato che, per effetto dell’entrata in vigore della normativa in oggetto, presso gli sportelli del territorio si presentano numerosi utenti per verificare la propria posizione contributiva ai fini pensionistici, nonché, per ottenere la certificazione richiamata dalla norma.
A tal proposito si sottolinea che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del decreto in oggetto è subordinato alla maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla predetta normativa, a prescindere dall’avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.
Pertanto, alla luce della vigente normativa, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
Si invitano le Sedi a comunicare all’utenza, con le consuete modalità, quanto sopra evidenziato.
Si fa riserva di illustrare i contenuti del decreto in oggetto non appena completato l’iter di conversione in legge.
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