Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 13279 del 25-05-2007.htm
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 25-05-2007
Messaggio n. 13279
OGGETTO:
chiarimenti
in merito all’istituto della flessibilità del congedo di maternità ex art. 20
del D.Lgs. 151/2001.
In
risposta alle richieste di chiarimenti pervenute dalla Sedi in merito
all’istituto della flessibilità del congedo di maternità (introdotto
dall’art. 12 della legge 53/2000 ed oggi disciplinato dall’ art. 20 del
D.Lgs. 151/2001),si forniscono le seguenti precisazioni.
E’ noto
che, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità
(ordinariamente 5 mesi), la flessibilità consente alla lavoratrice in
gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto (cioè dal 9° mese di gravidanza) fino ai quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il ginecologo del SSN (o con esso
convenzionato) e, ove previsto, il medico competente preposto in azienda alla
tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che la permanenza al
lavoro nel corso dell’8° mese di gravidanza non sia pregiudizievole alla
salute della gestante e del nascituro (art. 20 D.Lgs.151/2001).
Con
circolari
n. 109/2000 e
n.
152/2000, sono state fornite le prime istruzioni dirette ad attuare
l’istituto in esame, anche sulla base delle disposizioni impartite dal
Ministero del Lavoro con circolare n. 43 del 7.7.2000 (allegata alla
circolare 152/2000); in particolare, il Ministero, individuati i presupposti
in presenza dei quali è possibile la permanenza al lavoro della lavoratrice durante
l’8° mese di gravidanza, ha precisato che l’interessata “
deve presentare
apposita domanda
di flessibilità
al datore di lavoro ed all
’Inps,
quale
ente erogatore dell’indennità di maternità, corredata della o delle
certificazioni sanitarie attestanti i predetti presupposti,
acquisite nel
corso del 7° mese di gravidanza”
.
In fase di
prima attuazione dell’istituto in esame, questa Direzione, nella
circolare
8/2003, aveva ritenuto totalmente accoglibili le domande di flessibilità
presentate oltre il 7° mese di gravidanza, sul presupposto che le
attestazioni sanitarie fossero state comunque acquisite dalla lavoratrice
entro la fine del 7° mese; diversamente, nell’ipotesi in cui fosse stato
impossibile acquisire anche le attestazioni sanitarie entro il 7° mese, la
flessibilità veniva riconosciuta, ai fini della relativa indennità, soltanto
per l’eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni
stesse.
Superata
la fase transitoria, si ritiene opportuno operare alcuni correttivi diretti a
rendere l’attuazione della flessibilità più conforme al quadro normativo di
riferimento.
E’ noto
che, secondo quanto disposto dall’art. 16, lett.
a
, D.Lgs. 151/2001, è
fatto divieto al datore di lavoro di adibire al lavoro le donne a partire dai
due mesi precedenti la data presunta del parto (ossia a partire dall’inizio
dell’8° mese di gravidanza); a tal fine, l’art. 21, del citato decreto,
prevede che la lavoratrice in gravidanza, prima dell’inizio del periodo
“ordinario” di congedo, cioè
entro la fine del 7° mese
, consegni al
datore di lavoro ed all’Inps, quale ente erogatore dell’indennità, il
certificato medico attestante la data presunta del parto.
Pertanto,
a partire dall’8° mese di gravidanza, la lavoratrice ha il diritto/dovere di
astenersi dall’attività lavorativa, salvo che la stessa non abbia esercitato l’opzione per la
flessibilità , comprovando tempestivamente (cioè sempre entro la fine del 7°
mese) con onere a suo caricosia al datore di lavoro, ai fini del
differimento dell’astensione, sia all’Inps, ai fini del correlativo diritto
all’indennità, che, sulla base delle specifiche certificazioni sanitarie di
cui al citato art. 20, la prosecuzione dell’attività nell’8° mese è
compatibile con l’avanzato stato di gravidanza.
D’altronde,
com’è noto, nell’ipotesi in cui la predetta compatibilità non fosse
tempestivamente e sufficientemente provata per carenza di documentazione
oppure per tardiva esibizione della stessa, il datore di lavoro che
consentisse, comunque, la prosecuzione dell’attività da parte
dell’interessata durante l’8° mese, incorrerebbe nella violazione di cui
all’art. 16 del T.U. e, conseguentemente, nell’applicazione della sanzione di
cui al successivo art. 18 (arresto fino a sei mesi) .
Inoltre,
sotto il profilo del trattamento economico, l’indebita permanenza al lavoro
della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all’indennità per le
relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post
partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall’art. 22 del
d.p.r. 1026/1976.
Tutto ciò
premesso a far data dalla pubblicazione delle presenti disposizioni potranno
essere accolte, ai fini del diritto all’indennità,
le sole domande di
flessibilità
( presentate in carta semplice oppure attraverso la
compilazione dello specifico riquadro presente nel modello Mod.Mat) alle
quali siano
allegate le certificazioni sanitarie
che, sulla base delle
indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 43/2000, rechino una
data
non successiva alla fine del 7° mese
ed attestino la
compatibilità
dell’avanzato stato di gravidanza
con la permanenza al lavoro fin dal
primo giorno dell’8° mese
.
All’opposto,
le
domande di flessibilità cui
siano allegate certificazioni sanitarie con data che va oltre la fine del 7°
mese
, dovranno essere
integralmente
respinte
, considerato che, in base alle norme di legge ed alle
indicazioni ministeriali, non appare compatibile con la
ratio legis
di
assoluta tutela della salute della madre e del nascituro la fruizione
“parziale” della flessibilità (ossia “
per l’eventuale residuo di giorni
decorrenti dal rilascio delle attestazioni
” acquisite nell’8° mese) a suo
tempo prevista in via transitoria nella circolare 8/2003 (punto 4, 3°
capoverso).
Rimane
fermo, invece, quanto precisato nella circolare 152/2000 circa la riduzione
del periodo di flessibilità, correttamente esercitata, su istanza della
lavoratrice o per fatti sopravvenuti (es. evento morboso); in tale ipotesi,
il periodo post partum si prolungherà non per un mese intero, ma per un
numero di giornate pari a quelle lavorate durante l’8° mese.
IL COORDINATORE GENERALE IL DIRETTORE CENTRALE
PRESTAZIONI
MEDICO LEGALE A SOSTEGNO DEL REDDITO
PICCIONI GOLINO