920810 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 197. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 23 luglio 1991, n. 223: versamento somme per i lavoratori collocati in mobilita'. Contratti a termine art. 8, comma 2. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 30 luglio 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 197. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 23 luglio 1991, n. 223: versamento somme per i lavoratori collocati in mobilita'. Contratti a termine art. 8, comma 2. A seguito delle precedenti circolari, diramate in tema di applicazione della legge 23.7.1991, n. 223, si imparti- scono le seguenti ulteriori istruzioni. 1) Versamento somme ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, legge n. 223/1991 L'art. 5, commi 4 e 6, della legge 23.7.1991, n. 223 prescrive che per ogni lavoratore posto in mobilita' l'im- presa e' tenuta a versare, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte (tre volte, in caso di accordo sindacale) il trattamento mensile iniziale di mobilita', spettante al lavoratore. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' nel periodo intercorrente tra la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completa- mento del programma nell'unita' produttiva di cui il lavo- ratore era occupato, la somma che l'impresa e' tenuta a versare e' aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni compreso tra l'inizio del tredice- simo mese e la data di completamento del programma. Questa Direzione Generale si era riservata di impartire le istruzioni sull'effettuazione dei versamenti rateali degli importi di cui sopra, dopo l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 7, comma 5, mentre erano stati dettati nella circolare n. 212 del 9.8.1991 i criteri operativi per il versamento dell'anticipazione di cui all'art. 4, comma 3 e nella circolare n. 36 del 10.2.1992, quelli per il conguaglio a favore dell'impresa di cui all'art. 4, comma 10. Il citato decreto interministeriale, tuttavia, non e' ancora stato emesso, il che ha comportato una riconside- razione della riserva a suo tempo formulata, dal momento che il notevole lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore della legge n. 223/91 e l'attuazione dei processi di mobi- lita' possono determinare l'accumularsi per le aziende di consistenti esposizioni debitorie. Inoltre, piu' di una Sede ha segnalato che le stesse imprese, proprio per ovviare a tale situazione, hanno dato corso ai pagamenti rateali utilizzando il conto corrente di cui alla circ. n. 212 del 9.8.1991 o il DM10/2. Pertanto, anche ai fini di una uniformita' di compor- tamenti, nelle more dell'emanazione del DM ex art. 7, comma 5, si rende necessario invitare i datori di lavoro a versare le rate scadute e quelle correnti utilizzando il mod. DM10/2. Le aziende interessate provvederanno pertanto a calco- lare l'importo dovuto che e' rapportato, come e' noto, a sei volte (o tre volte, in caso di accordo sindacale) il trat- tamento mensile iniziale di mobilita', spettante al lavora- tore, considerando quindi anche la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986. L'importo cosi' calcolato e' aumentato di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni compreso tra l'inizio del tredicesimo mese - successivo a quello di emanazione del decreto di ammissione alla C.I.G. - e la data di completamento del programma, qualora il lavoratore sia collocato in mobilita' nel periodo intercorrente tra la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto dianzi citato e la fine del dodicesimo mese successivo a quello di completamento del programma dell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato. Dall'importo globale cosi' determinato va sottratta l'anticipazione gia' versata nella fase di avvio della procedura di mobilita'. Si pone in evidenza che detta anticipazione e' rappor- tata ad una mensilita' del trattamento massimo di integra- zione salariale moltiplicato il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti, numero che puo' quindi essere superiore 2 a quello dei dipendenti, poi, effettivamente collocati in mobilita'. Inoltre, mentre in sede di versamento dell'anticipa- zione (circ. n. 212 del 9.8.1991) deve farsi riferimento al trattamento massimo integrabile senza considerare la ridu- zione di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986, tale riduzione va applicata nella determinazione della somma dovuta ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, dal momento che la legge espressamente stabilisce che detta somma va determi- nata sulla base del trattamento mensile iniziale di mobili- ta' spettante al lavoratore. Per la determinazione di detto trattamento di mobili- ta', le Sedi forniranno alle aziende tutti i chiarimenti necessari, in base alle disposizioni impartite con circ. n. 82 del 17 marzo 1992. A seconda quindi del numero dei lavoratori effettiva- mente collocati in mobilita', rispetto a quelli ritenuti eccedenti nella fase di avvio della procedura, il risultato aritmetico dell'operazione puo' essere a credito o a debito dell'azienda. Nel caso in cui l'importo sia a credito, sara' congua- gliato sulla prima denuncia contributiva utile, secondo le istruzioni gia' impartite con circolare n. 36 del 10.2.1992. Nel caso sia a debito, l'azienda dividera' l'importo residuale in trenta rate mensili, senza aggravio di inte- ressi. ISTRUZIONI OPERATIVE A) Per i collocamenti in mobilita' effettuati a decorrere dal mese in corso alla data di emanazione della presente circolare, le imprese inizieranno immediatamente a pagare gli importi rateizzati dovuti, versando la prima rata con la denuncia contributiva relativa al mese nel corso del quale e' stato comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilita' (art. 4, comma 9, legge n. 223/1991). L'importo delle rate deve essere indicato in ciascuna denuncia mensile utilizzando uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "ART 5, c.4/6 L.223/91" e dal codice di nuova istituzione "M000". Nella casella "numero dipendenti" deve essere riportato il numero dei dipendenti posti in mobilita' cui si riferisce la rata versata. Nessun dato deve, invece, essere riportato nelle caselle "numero giornate" e "retribuzioni". Ove i datori di lavoro intendano versare l'importo in unica soluzione (esiguita' della somma dovuta, cessazione di attivita', altri motivi) gli stessi utilizzeranno uno dei 3 righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "ART 5, c.4/6 L.223/91" e dal codice di nuova istituzione "M001". Nella casella "numero dipendenti" deve essere riportato il numero dei dipendenti posti in mobilita' cui si riferisce la somma versata a saldo. Nessun dato deve, invece, essere riportato nelle caselle "numero giornate" e "retribuzioni". B) Con le stesse modalita' le aziende, che abbiano collocato in mobilita' lavoratori nei mesi precedenti quello in corso alla data di emanazione della presente circolare - ferma restando la decorrenza del pagamento rateale dal mese nel corso del quale e' stato comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilita' - provvederanno a pagare le rate ancora dovute ad incominciare dalla denuncia contributiva relativa al mese di emanazione delle presenti istruzioni. Le rate gia' scadute, maturate dal mese nel corso del quale e' stato comunicato il recesso ai lavoratori collocati in mobilita', vanno versate con la denuncia contributiva relativa al mese di agosto 1992, da effettuare entro il 20 settembre 1992, ovvero con quella relativa al mese di settembre 1992, da effettuare entro il 20 ottobre 1992. A tal fine i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "ARR. ART 5, c.4/6 L.223/91" e dal codice di nuova istituzione "M002". Nella casella "numero dipendenti" deve essere riportato il numero dei dipendenti posti in mobilita' cui si riferisce la somma versata. Nessun dato deve, invece, essere indicato nelle caselle "numero gior- nate" e "retribuzioni". Nella fase di avvio della nuova procedura, le imprese eventualmente impossibilitate ad effettuare alla prevista scadenza il versamento della rata relativa al mese in corso alla data della presente circolare possono, entro la sca- denza del 20 ottobre 1992, utilizzando il medesimo codice "M002", provvedere al versamento della rata stessa. Si fa ovviamente riserva di integrare le presenti istruzioni dopo l'emanazione del DM interministeriale gia' citato di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 223/91. 2) Contratti a termine ex art. 8, comma 2 Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 260 del 12.11.1991, si comunica che il Mini- stero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - ha emanato in data 4 23.4.1992 la circolare n. 55/92, nella quale ha esaminato la portata dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, con riguardo al problema se il legislatore, con la norma in parola, abbia configurato un'ulteriore ipotesi legale di rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero abbia voluto solamente introdurre un'incentivazione contributiva da applicarsi nei casi previsti dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad avviso del Ministero, con la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223/91, il legislatore ha inteso configurare una fattispecie ulteriore rispetto alla legge 230/62 e successive modificazioni ed integrazioni di appo- sizione lecita di un termine finale al contratto di lavoro per ampliare la possibilita' di assunzioni a tempo determi- nato dei lavoratori in mobilita', al fine di incentivare il reimpiego sia pure in occupazioni temporanee e di agevolare la successiva trasformazione di tali contratti in rapporti a tempo indeterminato con la previsione di ulteriori agevola- zioni contributive in favore del datore di lavoro. Secondo il Ministero, quindi, la legge attribuisce ai datori di lavoro una facolta' nuova, esercitabile anche al di fuori dei casi previsti dalla legge 230 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotta nel quadro delle disposizioni che mirano ad agevolare il reimpiego dei lavoratori eccedenti. Preso atto del citato parere e fatte salve eventuali successive precisazioni ministeriali, le Sedi, con riferi- mento alla fattispecie in esame, provvederanno all'assegna- zione del codice "5Q", previsto al punto 2 della circolare n. 260 del 12.11.1991, dietro presentazione di copia del contratto a termine (di durata non superiore a dodici mesi) e della copia del nulla-osta rilasciato dalla sezione circoscrizionale dell'impiego ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991. Per l'esposizione dei dati sul mod. DM10/2 si rinvia alle modalita' gia' indicate al punto 2.2 della citata circ. n. 260 del 12.11.1991. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA 5