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910827
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 211
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Norme in materia di Cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' Europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 9 agosto 1991      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 211         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Norme in materia di Cassa integrazione, mobilita',
         trattamenti di disoccupazione, attuazione di
         direttive della Comunita' Europea, avviamento al
         lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
         del lavoro.
     La Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27.7.1991  supplemento
ordinario  n.  43 - ha pubblicato la legge del 23.7.1991, n.
223  che entra in vigore dall'11.8.1991, avente per oggetto:
norme  in  materia di Cassa Integrazione, mobilita', tratta-
menti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della
Comunita'  Europea,  avviamento  al lavoro ed altre disposi-
zioni in materia di mercato del lavoro.
     Il complesso di norme  introduce  profonde  innovazioni
nelle  materie  citate  sia  sul  piano delle erogazioni dei
trattamenti sia sul versante delle contribuzioni,  argomento
quest'ultimo oggetto delle presenti disposizioni.
     Infatti  al  contributo dello 0,90% gia' previsto dalla
legge 29 dicembre 1990, n.  407  per  le  finalita'  di  cui
all'art.  2 della legge n. 1115/68, si aggiungono nuove con-
tribuzioni per finanziare l'estensione  agli  impiegati  del
trattamento  ordinario di Cassa Integrazione (art. 14, comma
2) e l'erogazione delle indennita'  di  mobilita'  (art.  7,
comma 11 ed art. 16, comma 2 lett. a).
1)  CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO
    ORDINARIO DI CASSA INTEGRAZIONE
     L'art. 14, comma 2, della legge in esame  estende  agli
impiegati  ed  ai quadri il trattamento di cui trattasi gia'
vigente  per  gli  operai  dell'industria,  per  gli  operai
agricoli,  per  gli operai delle aziende industriali e arti-
giane dell'edilizia ed affini, nonche' delle  aziende  eser-
centi l'attivita' di escavazione di materiali lapidei.
     Pertanto,  a  decorrere  dall'1.8.1991, e' dovuto anche
per gli impiegati (compresi i viaggiatori e piazzisti) ed  i
quadri  di  tali  settori il contributo CIG gia' versato per
gli operai ed attualmente ammontante per  le  imprese  indu-
striali  al  2,20%  della  retribuzione  imponibile,  ovvero
all'1,90 % per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti;
al  5,20 % per le imprese industriali ed artigiane dell'edi-
lizia; al 3,70 % per le  imprese  industriali  ed  artigiane
esercenti  l'attivita'  di escavazione di materiali lapidei;
all'1,50 % per le aziende agricole, fatta eccezione  per  le
cooperative  agricole  che trasformano, manipolano e commer-
cializzano prodotti agricoli e zootecnici per  i  dipendenti
con  contratto  a  tempo indeterminato per i quali, ai sensi
dell'art. 3 della legge 11 giugno 1984, n. 240, si applicano
le disposizioni del settore industriale.
2) CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO
   STRAORDINARIO DI CASSA INTEGRAZIONE
     La legge in esame modifica il campo di  intervento  del
trattamento  straordinario  della  Cassa  Integrazione, gia'
illustrato nella circolare n. 19 del 25 gennaio 1991: da  un
lato  infatti  estende  (art.  12)  tale intervento sia alle
imprese commerciali con  piu'  di  duecento  dipendenti  (il
limite occupazionale era di 1000 ai sensi dell'art. 23 della
legge n. 155/81), sia all'imprese artigiane dell'indotto che
abbiano,  nel  biennio  precedente  la  domanda, un influsso
gestionale prevalente da parte  di  una  impresa  rientrante
nella  disciplina  dell'intervento straordinario di integra-
zione salariale; dall'altro lato ridimensiona  il  campo  di
intervento,  perche'  introduce  all'art. 1, primo comma, un
limite occupazionale - temporale di piu'  di  15  dipendenti
nel  semestre precedente la domanda di ammissione al tratta-
mento straordinario di intervento salariale.
     Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati
vanno   ricompresi  i  lavoratori  di  qualunque  qualifica,
(lavoranti a  domicilio,  dirigenti,  ecc.)  ed  anche,  per
espressa  previsione  legislativa  di  cui all'art. 1, primo
comma, gli  apprendisti  e  gli  assunti  con  contratti  di
formazione  (salvo  quanto  in  prosieguo  precisato  per le
imprese commerciali) che sono invece esclusi  -  per  fatti-
specie  diverse da quella contemplata dalla norma in esame -
dal computo dei limiti numerici previsti  da  legge  o  con-
tratti  collettivi di lavoro, per l'applicazione di partico-
lari normative od istituti. Il lavoratore assente  ancorche'
non  retribuito  (es.  per  servizio  militare, gravidanza e
puerperio) e' escluso dal computo dei  dipendenti  solo  nel
caso  in  cui  in  sua  sostituzione sia stato assunto altro
lavoratore;  ovviamente  in  tal  caso  sara'  computato  il
sostituto.
     Quanto  sopra esposto comporta una riconsiderazione dei
soggetti tenuti all'obbligo di corrispondere  il  contributo
dello  0,90%  previsto dall'art. 9 della legge n. 407/90, in
quanto parte delle imprese (gia' elencate nella circolare n.
19  del 25 gennaio 1991) cessano di essere contemplate dalla
disciplina dell'intervento straordinario della  Cassa  Inte-
grazione, mentre altre categorie entrano a farne parte.
     Si  evidenzia  in  primo luogo che il requisito occupa-
zionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi,  puo'
comportare  una  fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel
caso di oscillazione del numero  delle  unita'  occupate  in
piu'  o meno di quindici: in tal caso la decorrenza dell'ob-
bligo sussiste dal  primo  periodo  di  paga  successivo  al
semestre  nel  quale  sono stati occupati, in media, piu' di
quindici dipendenti, compresi, come gia'  chiarito,  appren-
disti ed assunti con contratti di formazione.
     La  norma  di cui all'art. 1, primo comma, considera il
requisito occupazionale (piu' di  quindici  dipendenti)  nel
semestre  precedente  la  data della richiesta di intervento
straordinario di integrazione salariale;  specifica  inoltre
che,  nel  caso che detta richiesta sia presentata prima che
siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda,  tale
requisito  deve  sussistere,  per il datore di lavoro suben-
trante, nel  periodo  decorrente  dalla  data  del  predetto
trasferimento.
     La   precisa   indicazione  del  riferimento  temporale
comporta che, nel determinare la media occupazionale, devono
essere  ricompresi  nel semestre anche i periodi di sosta di
attivita' e di sospensioni stagionali;  per  le  aziende  di
nuova  costituzione  il  requisito,  analogamente ai casi di
trasferimento di azienda, si determinera'  in  relazione  ai
mesi di attivita', se inferiori al semestre.
     Per  il  primo  mese  di attivita' si fara' riferimento
alla forza occupazionale di detto mese.
     Pertanto, a decorrere dal periodo di paga in corso alla
data  dell'11.8.1991 (dall'1.4.1991 per le imprese di cui al
successivo  punto  c)  il  contributo  dello  0,90%  di  cui
all'art. 9 della legge n. 407/90 e' dovuto:
a)  dalle  aziende  industriali,  comprese  quelle  edili ed
affini, con forza occupazionale media  nel  semestre  prece-
dente  superiore  a 15 dipendenti, individuate con i criteri
gia' esposti nella circolare n. 19 del 25 gennaio 1991;
b) dalle cooperative agricole che trasformano, manipolano  e
commercializzano   prodotti  agricoli  e  zootecnici  per  i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato (ai fini  del
requisito occupazionale dei 15 dipendenti si computano anche
i soci lavoratori);
c) a decorrere dal 1 .4.1991 (cfr. art.  12)  dalle  imprese
artigiane,  comprese  quelle  edili, con forza occupazionale
media nel semestre precedente superiore alle 15 unita',  che
abbiano  nel  biennio precedente superato il 50 % del fattu-
rato nei confronti di un'impresa rientrante nella disciplina
dell'intervento   straordinario  della  Cassa  Integrazione,
secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e  dei  forni-
tori  di  cui  all'art.  29 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633,
come sostituito dall'art. 11 del DPR 30  dicembre  1980,  n.
897.
Ai fini dell'identificazione delle imprese  artigiane  inte-
ressate,  occorre  tenere presente (art. 12, 2 comma) che le
commesse devono avere per oggetto l'esecuzione di opere
o  la  prestazione  di  servizi  o  la  produzione di beni o
semilavorati costituenti l'oggetto dell'attivita' produttiva
o  commerciale  dell'impresa  committente; inoltre il 50% di
cui sopra deve essere fatturato nei confronti  di  una  sola
impresa.
Quanto alla determinazione del requisito  occupazionale,  si
precisa  che  devono essere compresi anche i dipendenti che,
ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (cfr.
circolare  C e V n. 731 del 29.9.87) sono invece esclusi dal
computo dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana;
d) dalle aziende con forza occupazionale media nel  semestre
precedente  superiore  ai  15  dipendenti,  appaltatrici  di
servizi di mensa o ristorazione presso imprese  industriali,
ai sensi dell'art. 23 della legge n. 155/81.
Il requisito occupazionale  deve  sussistere  per  l'azienda
appaltatrice;  e'  quindi ininfluente la coesistenza di piu'
appalti presso aziende appartenenti a settori  di  attivita'
interessati  o  meno all'intervento straordinario dell'inte-
grazione guadagni (es. industria e credito);
e) dalle imprese commerciali in senso stretto, vale  a  dire
le  imprese  contraddistinte dai codici statistico - contri-
butivi 7.01.XX e 7.02.XX che occupino piu' di 200  dipenden-
ti.
Per tali categorie di imprese,  il  superamento  del  limite
occupazionale  dei  200  dipendenti determina l'obbligo con-
tributivo per  ciascun  mese  nel  quale  si  realizza  tale
condizione.
Al riguardo si precisa che a dette imprese - non  destinata-
rie dell'art. 1, primo comma - non e' applicabile la deroga,
in tale comma contenuta, sulla computabilita' degli  appren-
disti  e degli assunti con contratto di formazione e lavoro,
nella quantificazione dei dipendenti occupati.
Pertanto tali categorie di lavoratori non saranno  calcolati
ai  fini  del  limite  dimensionale dei 200 dipendenti (cfr.
anche circolare n. 19 del 25 gennaio 1991).
3) CONTRIBUZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI
   MOBILITA'
     La legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede la costituzione
della lista di mobilita' (art. 6) nella quale sono  iscritti
-  esperite le procedure di cui agli artt. 4 e 5 - i lavora-
tori che, dopo l'ammissione al trattamento straordinario  di
Cassa  Integrazione,  non possono essere reimpiegati, ovvero
che siano stati licenziati, nei casi previsti dall'art.  24,
per  riduzione  o  trasformazione  di attivita' o cessazione
della stessa.
     L'art. 7, comma 11, e l'art.  16,  comma  2,  lett.  a,
introducono,  a decorrere dal periodo di paga in corso all'-
11.8.1991,  due  contributi  finalizzati  al   finanziamento
dell'indennita'  corrisposte  ai lavoratori posti in mobili-
ta'; con la stessa  decorrenza  non  e'  piu'  dovuto  dalle
imprese  industriali  diverse  da quelle edili il contributo
dello 0,30% di cui all'art. 9, 2  comma, lett. a della legge
n.  1115/68,  abrogato  dal  quarto  comma dell'art. 16 gia'
citato. Continua a sussistere l'obbligo del versamento della
somma  di  cui all'art. 9, 2  comma, lett. b, della legge n.
1115/68 per i licenziamenti intimati  prima  della  data  di
entrata in vigore della presente legge.
     Il  contributo  di  cui  all'art.  16, comma 2, lett. a
(0,30 %) e' stabilito in via permanente, mentre  il  contri-
buto  di  cui all'art. 7, comma 11, e' un contributo transi-
torio ed e' dovuto nella misura dello 0,35%, fino al periodo
di  paga  in corso al 31 dicembre 1991, e nella misura dello
0,43 %, fino al periodo di paga  in  corso  al  31  dicembre
1992.
     Il  comma  11  del  citato  articolo  7 esonera contem-
poraneamente i datori di lavoro, tenuti  al  versamento  del
suddetto  contributo  transitorio,  per i periodi corrispon-
denti e per i corrispondenti punti di aliquota  percentuale,
dal  versamento del contributo a loro carico (0,70 %) per la
GESCAL;  conseguentemente  i  datori  di  lavoro  tenuti  al
versamento  del contributo GESCAL verseranno fino al periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1991, per la quota a proprio
carico,  un contributo pari allo 0,35 %, e per il periodo di
paga in corso fino al 31 dicembre 1992, un  contributo  pari
allo  0,27 %. Rimane ovviamente invariata nella misura dello
0,35 % la contribuzione a carico del lavoratore.
- Campo di applicazione
     I contributi di cui all'art. 7, comma 11 e all'art. 16,
comma   2,   lett.a   sono   calcolati   sulle  retribuzioni
assoggettate al contributo integrativo  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  la  disoccupazione involontaria e sono
dovuti dalle imprese, diverse da quelle edili,  destinatarie
dell'intervento straordinario di Cassa Integrazione.
     Le  aziende  obbligate sono pertanto quelle elencate al
paragrafo 2 (contribuzione per il finanziamento del  tratta-
mento  straordinario di Cassa Integrazione), con l'eccezione
delle imprese edili sia industriali che artigiane.
     I contributi in  discorso  vanno  calcolati  sul  monte
retributivo   complessivo   assoggettato   all'assicurazione
contro  la  disoccupazione  involontaria,  nel  quale  vanno
quindi  comprese  anche le retribuzioni corrisposte ai diri-
genti, lavoranti a domicilio, ecc,  indipendentemente  dalla
circostanza  che,  in  ragione della qualifica o delle pecu-
liarita' che contraddistinguono il  rapporto,  i  lavoratori
possano o meno beneficiare dei relativi trattamenti.
     In  particolare,  si  rileva  che  sono  esclusi  dalle
contribuzioni in discorso: gli apprendisti; i lavoratori con
contratto  di formazione e lavoro limitatamente a quelli per
i quali, secondo le norme  in  vigore,  la  contribuzione  a
carico  del  datore  di  lavoro  e' assolta nella misura del
contributo settimanale previsto per gli  apprendisti;  altre
categorie particolari per le quali sia previsto parimenti il
beneficio del contributo ridotto per gli apprendisti.
4) CODIFICA DELLE AZIENDE E ADEMPIMENTI DA PARTE DEI DATORI
   DI LAVORO
     La modifica introdotta dalla nuova normativa in materia
di intervento straordinario di integrazione salariale ed  il
conseguente  assoggettamento  al  nuovo  regime contributivo
comportano la necessita' di individuare, ai  fini  del  con-
trollo  delle denunce aziendali, anche nell'ambito di appar-
tenenza dello stesso settore, le  aziende  soggette  o  meno
alla nuova disciplina.
     In   particolare  assume  rilevanza  il  controllo  del
requisito occupazionale di oltre 15 dipendenti, da  valutare
con   riferimento  ai  lavoratori  occupati  mediamente  nel
semestre precedente il mese cui  si  riferisce  la  denuncia
contributiva  ovvero,  per le imprese commerciali, il requi-
sito occupazionale di 200 dipendenti, da valutare in ciascun
mese cui si riferisce la denuncia.
     Al  fine di semplificare gli adempimenti in ordine alla
determinazione del requisito  occupazionale,  l'accertamento
dello  stesso  sara' effettuato dalla procedura di controllo
delle denunce aziendali sulla base del "numero di dipendenti
occupati"  denunciati  dalle aziende nel quadro "A" del mod.
DM10/2.  Al riguardo e' necessario che le aziende,  ai  fini
della  compilazione  del  campo "numero dipendenti occupati"
del quadro "A",  si  attengano  scrupolosamente  ai  criteri
illustrati  nel precedente punto 2. Peraltro, per le imprese
commerciali, il dato da indicare nel citato campo del quadro
"A"  deve  comunque  comprendere  anche gli apprendisti ed i
lavoratori assunti con contratto di formazione.
     Le aziende strutturate in piu' cantieri, stabilimenti o
filiali  dislocati  nella  stessa  provincia  o  in province
diverse ovvero le aziende  che  operano  comunque  con  piu'
posizioni  contributive,  qualora il requisito occupazionale
si realizzi con il  computo  dei  lavoratori  denunciati  su
altra  posizione,  dovranno comunicare la circostanza stessa
alla Sede dell'INPS di competenza, ai fini dell'attribuzione
sulla  posizione  con  numero  di  dipendenti  inferiore  al
limite, del codice di autorizzazione "3Y" di  nuova  istitu-
zione.
     Le  aziende artigiane dell'indotto, per le quali ricor-
rono i requisiti di cui alla lettera c) del precedente punto
2,  dovranno presentare apposita dichiarazione attestante la
sussistenza delle condizioni richieste.
     Per quanto riguarda la codifica  da  apportare  a  cura
delle  Sedi si forniscono le seguenti precisazioni sull'uti-
lizzo dei codici di autorizzazione riguardanti la  contribu-
zione CIG.
4.1.  I codici di autorizzazione 1D, 1E e 1F assumono dal 1
agosto 1991    anche  il  significato  di  esclusione  dalla
contribuzione  prevista in materia di intervento straordina-
rio di integrazione salariale e di mobilita'.  Detti  codici
continueranno   ad  essere  utilizzati  nelle  sole  ipotesi
previste nel "Manuale di istruzioni in materia di iscrizione
e  classificazione  delle  aziende", allegato alla circolare
n.218 del 28 ottobre 1988.
4.2. Alle aziende industriali potenzialmente  soggette  alla
CIG  straordinaria  e alla mobilita', ma escluse dall'appli-
cazione della normativa stessa per effetto del mancato  rag-
giungimento  del  requisito  occupazionale di cui all'art. 1
della L. 223/91, non deve essere attribuito alcun codice  di
esclusione  in  quanto,  sulla  base  del dato occupazionale
indicato dall'azienda, saranno disattivati i contributi  per
la CIG straordinaria e per la mobilita'.
4.3.  Alle  aziende  industriali dell'edilizia soggette alla
CIG straordinaria, ma escluse  per  legge  dall'applicazione
dei  contributi  per  le  indennita'  di mobilita', non deve
essere attribuito alcun codice di esclusione, in  quanto  la
stringa  contributiva di dette aziende non prevede i contri-
buti per la mobilita', ne', analogamente a quanto  precisato
al  punto  4.2.,  deve  essere  attribuito  alcun  codice di
esclusione  per  il  mancato  raggiungimento  del  requisito
occcupazionale di cui all'art. 1 della L. 223/91.
4.4.  Il  codice  di  autorizzazione "3X", che assume dal 1
agosto 1991 il nuovo significato di "Azienda  soggetta  alla
disciplina  in  materia di intervento straordinario di inte-
grazione salariale e di mobilita'", deve  essere  attribuito
alle  aziende  inquadrate  in  rami diversi dall'industria e
rientranti nelle fattispecie elencate alle lettere  b),  c),
d)  ed e) del precedente punto 2. Relativamente alle imprese
artigiane edili dell'indotto  il  codice  "3X"  ha  il  solo
significato  di  "obbligo del contributo per CIG straordina-
ria". In presenza del codice di autorizzazione "3X" il  con-
trollo  del  requisito  occupazionale viene effettuato sulla
base dei dati indicati nel quadro "A" del mod. DM10/2.
4.5. Il codice di autorizzazione "3X", peraltro, deve essere
attribuito  anche  alle  Compagnie  e  Gruppi  portuali,  in
aggiunta al codice 1D  ovvero  1E.  Tali  aziende,  infatti,
mentre  sono  escluse  dalla contribuzione per CIG ordinaria
sono, invece, da assoggettate  alla  contribuzione  per  CIG
straordinaria  (cfr.  circolare  n. 19 del 25 gennaio 1991),
sempreche' ricorrano i requisiti  occupazionali  di  cui  al
citato art. 1.
4.6.  E'  stato  istituito  il codice di autorizzazione "3Y"
avente il significato di "Azienda soggetta  alla  disciplina
in  materia  di  intervento  straordinario  di  integrazione
salariale e di mobilita', senza  limiti  occupazionali".  Il
nuovo codice deve essere attribuito con decorrenza 1  agosto
1991 in tutti i casi in cui deve essere  escluso,  da  parte
della  procedura  automatizzata,  il controllo sul requisito
occupazionale (l'ipotesi ricorre, come gia'  precisato,  per
le aziende che operano con piu'  posizioni contributive).
     L'estensione  agli  impiegati ed ai quadri delle dispo-
sizioni  in  materia  di  integrazioni  salariali  ordinarie
previste  per  gli  operai  dell'industria,  dell'edilizia e
lapidei, non comporta, in linea di massima, la necessita' di
rivedere la codifica delle aziende.
     Per  quanto  riguarda, invece, l'estensione del contri-
buto per CIG ordinaria  agli  impiegati  ed  ai  quadri  con
contratto  a  tempo  indeterminato dell'agricoltura, occorre
distinguere, nell'ambito delle aziende classificate con  CSC
5.01.XX, le cooperative agricole che trasformano, manipolano
e commercializzano i prodotti agricoli e  zootecnici,  dalle
altre aziende agricole.
     Alle  prime  sara'  attribuito oltre al codice di auto-
rizzazione "3X"  ove  ricorra  il  requisito  occupazionale,
anche  il  codice di nuova istituzione "5R" avente il signi-
ficato di "Cooperativa agricola soggetta alla normativa  CIG
del settore industriale"; inoltre se l'azienda occupa fino a
50 dipendenti, alla stessa sara' attribuito anche il  codice
"1S"   ai  fini  dell'applicazione  del  contributo  ridotto
dell'1,90% anziche' 2,20% (cfr. circ. n. 57684 G.S. ed altri
del 27.6.1975).
     Per  le altre aziende agricole non e' necessaria alcuna
codifica particolare, in quanto la  procedura  automatizzata
applichera'   agli   impiegati   e   quadri  l'aliquota  CIG
dell'1,50% prevista per gli operai agricoli.
5) MODALITA' DI VERSAMENTO
     I  contributi  di  cui  ai  precedenti  punti  1, 2 e 3
dovranno essere versati a partire  dalla  denuncia  di  mod.
DM10/2  relativa al mese di agosto 1991 (da presentare entro
il 20 settembre 1991) unitamente  agli  altri  contributi  e
secondo le previste modalita'.
     Nel  caso  in  cui  l'azienda, soggetta al nuovo regime
contributivo per CIG  straordinaria,  debba  esporre,  nelle
ipotesi  previste,  i contributi previdenziali separatamente
da quelli assistenziali, la contribuzione Gescal  dovuta  in
misura  ridotta pari allo 0,70% dal 1 .8.91 e allo 0,62% dal
1 .1.92 (di cui 0,35% a carico del lavoratore) sara'   indi-
cata  con il codice di nuova istituzione "P530" anziche' con
il codice "P500". Ovviamente anche  il  codice  "P530"  deve
essere preceduto dal numero dei dipendenti, dal numero delle
giornate retribuite e dall'importo delle retribuzioni.
     Lo stesso codice "P530" sara'  utilizzato  anche  dalle
aziende  aventi alle dipendenze giornalisti iscritti all'IN-
PGI, per il  versamento  della  GESCAL  dovuta  all'INPS  in
misura  ridotta per effetto del versamento del contributo di
mobilita' all'INPGI.
     La procedura automatizzata di acquisizione  e  gestione
delle  denunce aziendali sara' adeguata, in conformita' alle
disposizioni introdotte dalla legge n. 223/1991  in  materia
di  contribuzione per la Cassa integrazione guadagni ordina-
ria e strordinaria e  per  la  mobilita',  a  partire  dalle
denunce aventi periodo di competenza agosto 1991.
6) OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
     Le aziende che non avranno potuto adeguarsi per il mese
di  agosto  1991  al nuovo regime contributivo in materia di
CIG ordinaria, straordinaria e mobilita' potranno effettuare
la regolarizzazione relativa a tale mese con la denuncia del
mese di settembre 1991 (da presentare entro  il  20  ottobre
1991),  maggiorando  l'importo da versare degli interessi al
tasso legale del 10% annuo a decorrere dal 21 settembre alla
data del versamento.
     Le imprese artigiane di cui alla lettera c) del  prece-
dente  punto  2,  alle  quali la normativa in materia di CIG
straordinaria e' stata estesa  con  effetto  dal  1   aprile
1991,  calcoleranno  separatamente  gli  interessi  al tasso
legale del 10% annuo sulle  somme  dovute,  in  ragione  del
periodo cui le stesse si riferiscono e cioe':
-  sulle  differenze  dovute dal 1 .4.91 al 30.6.91, dall'11
agosto 1991 alla data del versamento;
- sulle differenze dovute per il  mese  di  luglio,  dal  21
agosto alla data del versamento;
-  infine,  sulle  differenze  dovute per il mese di agosto,
dal 21 settembre alla data del versamento.
     Le imprese artigiane potranno effettuare la  regolariz-
zazione  per  i  mesi  pregressi anche con la prima denuncia
utile di mod. DM10 precedente quella  relativa  al  mese  di
settembre  1991,  adeguando  il calcolo degli interessi alla
data del versamento.
     Per la generalita' delle aziende che  effettueranno  la
regolarizzazione  di  cui  sopra, si chiarisce che le stesse
dovranno  chiedere  l'annullamento  di  eventuali  note   di
addebito   emesse  allo  stesso  titolo  relativamente  alla
denuncia contributiva di pertinenza del mese di agosto 1991.
     Ai fini delle operazioni di conguaglio, le aziende, che
non  sono  state in grado di adeguarsi per il mese di agosto
1991 alla nuova normativa, dovranno attenersi alle modalita'
di seguito illustrate, per ciascun settore di appartenenza.
6.1.  Imprese  industriali,  con  piu'  di 15 dipendenti nel
semestre, diverse da quelle edili e lapidee
6.1.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria
     Le imprese in  epigrafe  calcoleranno  l'importo  delle
differenze  dovute  a  titolo  di  contributo  CIG ordinaria
dell'1,90%, ovvero del 2,20% per le  imprese  con  oltre  50
dipendenti,  riferite  a tutti i lavoratori aventi qualifica
di impiegato e quadro (compresi  i  lavoratori  assunti  con
contratto  di formazione e lavoro e altre categorie partico-
lari di lavoratori con qualifica impiegatizia con esclusione
in  ogni  caso dei lavoratori per i quali la contribuzione a
carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura  prevista
per  l'apprendista)  e  lo  esporranno  in  uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C"  del  mod.  DM10/2  preceduto  dalla
dicitura  "CIG  ORD.  L.  223/91" e dal nuovo codice "M150".
Nessun dato dovra' essere  indicato  nelle  caselle  "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
6.1.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria
     Tale contributo per le  imprese  industriali  era  gia'
dovuto  in  base  alla precedente normativa e, pertanto, non
costituisce oggetto di conguaglio.
6.1.3. Conguaglio dei contributi per le indennita' di  mobi-
lita' e per la Gescal
     Tale  operazione di conguaglio non dovrebbe interessare
le aziende in epigrafe  in  quanto,  in  linea  di  massima,
l'aliquota complessiva da versare per il mese di agosto 1991
non subisce variazioni.
     Infatti:
- il contributo per le indennita' di mobilita'  dello  0,30%
trova  compensazione  con  l'abolizione del contributo addi-
zionale  DS  dello  0,30%  di  cui  all'art.9  della   legge
1115/1968, fatta, ovviamente, eccezione per i lavoratori con
contratto a termine e per i dirigenti;
- il contributo transitorio per le indennita'  di  mobilita'
dello  0,35% trova compensazione con l'analoga riduzione del
contributo Gescal, fatta eccezione per i  dirigenti,  per  i
quali  il  contributo  Gescal,  come  e'  noto,  e'  versato
all'INPDAI.
     Ai fini della regolarizzazione  delle  differenze  con-
tributive  non  rientranti nella compensazione di cui sopra,
le  aziende calcoleranno,  separatamente,  gli  importi  dei
contributi  di mobilita' dello 0,35% e dello 0,30%, riferiti
ai lavoratori interessati  e li esporranno in uno dei  righi
in  bianco  dei  quadri  "B-C"  del  mod.  DM10/2 preceduti,
rispettivamente,  dalle  diciture  "CONTR.   MOB.   ART.   7
L.223/91"  e  "CONTR.  MOB.  ART.  16  L.223/91" e dai nuovi
codici "M151" e "M152".  Nessun dato dovra' essere  indicato
nelle  caselle  "numero  dipendenti",  "numero  giornate"  e
"retribuzioni".
6.2.  Imprese  industriali  esercenti l'attivita' di escava-
zione di materiali lapidei, con piu' di  15  dipendenti  nel
semestre
6.2.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria
     Le  imprese  in  epigrafe  calcoleranno l'importo delle
differenze dovute  a  titolo  di  contributo  CIG  ordinaria
del'3,70%  riferite a tutti i lavoratori aventi qualifica di
impiegato  e  quadro  (compresi  i  lavoratori  assunti  con
contratto  di formazione e lavoro e altre categorie partico-
lari di lavoratori con qualifica impiegatizia con esclusione
in  ogni  caso dei lavoratori per i quali la contribuzione a
carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura  prevista
per  l'apprendista)  e  lo  esporranno  in  uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C"  del  mod.  DM10/2  preceduto  dalla
dicitura  "CIG  ORD.  L.  223/91" e dal nuovo codice "M150".
Nessun dato dovra' essere  indicato  nelle  caselle  "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
6.2.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria
     Tale  contributo per le imprese industriali del settore
lapideo era gia' dovuto in base alla precedente normativa e,
pertanto, non costituisce oggetto di conguaglio.
6.2.3.  Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi-
lita' e per la Gescal
     Tale operazione di conguaglio non dovrebbe  interessare
le  aziende  in esame per le considerazioni svolte al prece-
dente punto 6.1.3., se non per le situazioni particolari ivi
evidenziate,  ricorrendo  le quali si osserveranno le stesse
modalita' procedurali.
6.3. Imprese industriali edili con piu' di 15 dipendenti nel
semestre
6.3.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria
     Le  imprese  in  epigrafe  calcoleranno l'importo delle
differenze dovute a titolo di contributo CIG  ordinaria  del
5,20%  riferite  a  tutti  i  lavoratori aventi qualifica di
impiegato  e  quadro  (compresi  i  lavoratori  assunti  con
contratto  di formazione e lavoro e altre categorie partico-
lari di lavoratori con qualifica impiegatizia con esclusione
in  ogni  caso dei lavoratori per i quali la contribuzione a
carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura  prevista
per  l'apprendista)  e  lo  esporranno  in  uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C"  del  mod.  DM10/2  preceduto  dalla
dicitura  "CIG  ORD.  L.  223/91" e dal nuovo codice "M150".
Nessun dato dovra' essere  indicato  nelle  caselle  "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
6.3.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria
     Tale contributo per le imprese edili era gia' dovuto in
base alla precedente normativa e, pertanto, non  costituisce
oggetto di conguaglio.
6.3.3.  Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi-
lita' e per la Gescal
     Tale operazione di conguaglio non interessa le  aziende
edili  in  quanto  espressamente  escluse  dalla  legge  dai
contributi per la mobilita'.
6.4. Imprese industriali comprese quelle del settore edile e
lapideo con meno di 15 dipendenti nel semestre
     Tali  aziende,  a  decorrere  dal  1  agosto 1991, sono
tenute al pagamento  del  contributo  CIG  ordinaria  per  i
dipendenti  con  qualifica di impiegato e quadro. Le stesse,
peraltro, dalla stessa data non sono piu' tenute  al  versa-
mento  del  contributo dello 0,90% per la CIG straordinaria,
ne' al contributo dello 0,30% previsto per le aziende  indu-
striali  dall'art. 9 della legge 1
5/1968; inoltre non sono                   destinatarie  dei  contributi  per
il  finanziamento  delle                   indennita' di mobilita'.
                                                Per  le  aziende  in questione
i programmi di controllo                   provvederanno alla rilevazione  dell
e  eventuali  differenze                   contributive,   ferma restando la po
ssibilita' per le stesse
aziende di avvalersi della procedura di regolarizzazione  di
cui alla circolare n. 267 del 13 dicembre 1990.
     Il  ricorso a quest'ultima procedura e', invece, obbli-
gatorio per le aziende che, in conseguenza della  ridetermi-
nazione  della  capienza  contributiva,  debbano  restituire
importi conguagliati a titolo di sgravi degli oneri  sociali
per il Mezzogiorno.
6.5. Imprese commerciali con oltre 200 dipendenti
6.5.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria
     Tale operazione di conguaglio non interessa le  imprese
commerciali  in  questione, in quanto le stesse sono escluse
dal contributo per la CIG ordinaria.
6.5.2 Conguaglio del contributo per CIG straordinaria
     Le imprese  commerciali  interessate  sono  quelle  con
forza  occupazionale  nel  mese da 201 a 1000 dipendenti; le
stesse calcoleranno  l'importo  delle  differenze  dovute  a
titolo  di contributo CIG straordinaria di cui al precedente
punto 2, riferite a tutti i lavoratori  secondo  le  indica-
zioni  fornite con la circolare n. 19 del 25 gennaio 1991  e
lo esporranno in uno dei righi in bianco  dei  quadri  "B-C"
del  mod.  DM10/2  preceduto  dalla  dicitura  "CIG STRAORD.
L.407/90"  e dal codice "M149". Nessun  dato  dovra'  essere
indicato  nelle caselle "numero dipendenti", "numero giorna-
te" e "retribuzioni".
6.5.3 Conguaglio dei contributi per le indennita'  di  mobi-
lita'
     Le  imprese  commerciali  con  piu'  di  200 dipendenti
calcoleranno, separatamente, gli importi dei contributi  per
le  indennita'  di  mobilita'  dello  0,35%  e  dello 0,30%,
riferiti a tutti i lavoratori secondo le indicazioni fornite
al  precedente  punto  3 e li esporranno in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2  preceduti,  rispet-
tivamente,  dalle  diciture  "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e
"CONTR. MOB. ART. 16 L.223/91" e dai nuovi codici  "M151"  e
"M152".    Nessun  dato dovra' essere indicato nelle caselle
"numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
6.5.4 Conguaglio del contributo Gescal
     Le imprese commerciali  di  cui  trattasi  calcoleranno
l'importo  delle  differenze  da recuperare a titolo di con-
tributo Gescal per effetto  del  versamento  del  contributo
transitorio per le indennita' di mobilita' dello 0,35%  e lo
esporranno in uno dei righi in bianco  del  quadro  "D"  del
mod. DM10/2 preceduto  dalla dicitura "REC. GESCAL L.223/91"
e dal nuovo codice "P501".
6.6.  Imprese,  con oltre 15 dipendenti nel semestre, appal-
tatrici di servizi di mensa o  ristorazione  presso  aziende
industriali
6.6.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria
     Tale  operazione di conguaglio non interessa le imprese
in questione in quanto le stesse sono escluse dal contributo
per la CIG ordinaria.
6.6.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria
     Tale  contributo  per  le imprese in questione era gia'
dovuto in base alla precedente normativa  e,  pertanto,  non
costituisce oggetto di conguaglio.
6.6.3  Conguaglio  dei contributi per le indennita' di mobi-
lita'
     Le imprese appaltatrici di servizi di mensa o  ristora-
zione  calcoleranno,  separatamente, gli importi dei contri-
buti per le indennita' di  mobilita'  dello  0,35%  e  dello
0,30%,  riferiti a tutti i lavoratori secondo le indicazioni
fornite al precedente punto 3 e li  esporranno  in  uno  dei
righi  in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduti,
rispettivamente,  dalle  diciture  "CONTR.   MOB.   ART.   7
L.223/91"  e  "CONTR.  MOB.  ART.  16  L.223/91" e dai nuovi
codici "M151" e "M152".  Nessun dato dovra' essere  indicato
nelle  caselle  "numero  dipendenti",  "numero  giornate"  e
"retribuzioni".
6.6.4. Conguaglio del contributo Gescal
     Le imprese stesse calcoleranno l'importo  delle  diffe-
renze  da  recuperare  a  titolo  di  contributo  Gescal per
effetto del versamento del  contributo  transitorio  per  le
indennita  di  mobilita' dello 0,35%  e lo esporranno in uno
dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto
dalla  dicitura  "REC  GESCAL  L.223/91"e  dal  nuovo codice
"P501".
6.7. Imprese artigiane dell'indotto, con oltre 15 dipendenti
nel semestre, diverse da quelle edili e lapidee
6.7.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria
     Tale operazione di conguaglio non interessa le  imprese
artigiane in questione, in quanto le stesse sono escluse dal
contributo per la CIG ordinaria.
6.7.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria
     Le imprese artigiane in epigrafe calcoleranno l'importo
delle  differenze  dovute a titolo di contributo CIG straor-
dinaria di cui al precedente punto 2,  riferite  a  tutti  i
lavoratori  secondo  le  indicazioni  fornite nei precedenti
paragrafi e lo esporranno in uno dei  righi  in  bianco  dei
quadri  "B-C"  del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG
STRAORD. L.407/90"  e dal codice "M149". Nessun dato  dovra'
essere  indicato  nelle caselle "numero dipendenti", "numero
giornate" e "retribuzioni".
6.7.3 Conguaglio dei contributi per le indennita'  di  mobi-
lita'
     Le  imprese  artigiane  di  cui  trattasi calcoleranno,
separatamente, gli importi dei contributi per le  indennita'
di  mobilita'  dello 0,35% e dello 0,30%, riferiti a tutti i
lavoratori secondo  le  indicazioni  fornite  al  precedente
punto  3  e  li  esporranno  in  uno dei righi in bianco dei
quadri "B-C" del  mod.  DM10/2  preceduti,  rispettivamente,
dalle  diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e "CONTR. MOB.
ART. 16 L.223/91"  e  dai  nuovi  codici  "M151"  e  "M152".
Nessun  dato  dovra'  essere  indicato nelle caselle "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
6.7.4 Conguaglio del contributo Gescal
     Le  imprese  artigiane  di  cui  trattasi  calcoleranno
l'importo  delle  differenze  da recuperare a titolo di con-
tributo Gescal per effetto  del  versamento  del  contributo
transitorio  per le indennita' di mobilita' dello 0,35% e lo
esporranno in uno dei righi in bianco  del  quadro  "D"  del
mod. DM10/2 preceduto  dalla dicitura "REC. GESCAL L.223/91"
e dal nuovo codice "P501".
6.8. Imprese artigiane dell'indotto esercenti l'attivita' di
escavazione  di  materiali  lapidei, con oltre 15 dipendenti
nel semestre
6.8.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria
     Le  imprese  in  epigrafe  calcoleranno  le  differenze
dovute  a  titolo  di  contributo  CIG  ordinaria  del 3,70%
riferite a tutti i lavoratori aventi qualifica di  impiegato
e  quadro,  con  esclusione  dei  lavoratori  per i quali la
contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta  nella
misura prevista per l'apprendista, ed esporranno il relativo
importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod.
DM10/2  preceduto  dalla dicitura "CIG ORD. L. 223/91" e dal
nuovo codice "M150".  Nessun  dato  dovra'  essere  indicato
nelle  caselle  "numero  dipendenti",  "numero  giornate"  e
"retribuzioni".
6.8.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria
     Le imprese artigiane in epigrafe calcoleranno l'importo
delle  differenze  dovute a titolo di contributo CIG straor-
dinaria di cui al precedente punto 2,  riferite  a  tutti  i
lavoratori  secondo  le  indicazioni  fornite nei precedenti
paragrafi  e lo esporranno in uno dei righi  in  bianco  dei
quadri  "B-C"  del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG
STRAORD. L.407/90"  e dal codice "M149". Nessun dato  dovra'
essere  indicato  nelle caselle "numero dipendenti", "numero
giornate" e "retribuzioni".
6.8.3. Conguaglio dei contributi per le indennita' di  mobi-
lita'
     Le  imprese  artigiane  di  cui  trattasi calcoleranno,
separatamente, gli importi dei contributi per le  indennita'
di  mobilita'  dello 0,35% e dello 0,30%, riferiti a tutti i
lavoratori secondo  le  indicazioni  fornite  al  precedente
punto  3  e  li  esporranno  in  uno dei righi in bianco dei
quadri "B-C" del  mod.  DM10/2  preceduti,  rispettivamente,
dalle  diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e "CONTR. MOB.
ART. 16 L.223/91"  e  dai  nuovi  codici  "M151"  e  "M152".
Nessun  dato  dovra'  essere  indicato nelle caselle "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
6.8.4. Conguaglio del contributo Gescal
     Le  imprese  artigiane  di  cui  trattasi  calcoleranno
l'importo  delle  differenze  da recuperare a titolo di con-
tributo Gescal per effetto  del  versamento  del  contributo
transitorio  per le indennita' di mobilita' dello 0,35% e lo
esporranno in uno dei righi in bianco  del  quadro  "D"  del
mod. DM10/2 preceduto  dalla dicitura "REC. GESCAL L.223/91"
e dal nuovo codice "P501".
6.9. Imprese artigiane  edili  dell'indotto,  con  oltre  15
dipendenti nel semestre
6.9.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria
     Le  imprese  in  epigrafe  calcoleranno  le  differenze
dovute a  titolo  di  contributo  CIG  ordinaria  del  5,20%
riferite  a tutti i lavoratori aventi qualifica di impiegato
e quadro, con esclusione  dei  lavoratori  per  i  quali  la
contribuzione  a carico del datore di lavoro e' dovuta nella
misura prevista per l'apprendista, ed esporranno il relativo
importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod.
DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG ORD. L. 223/91"  e  dal
nuovo  codice  "M150".  Nessun  dato  dovra' essere indicato
nelle  caselle  "numero  dipendenti",  "numero  giornate"  e
"retribuzioni".
6.9.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria
     Le   imprese  artigiane  in  epigrafe  calcoleranno  le
differenze dovute a titolo di contributo  CIG  straordinaria
di  cui al precedente punto 2, riferite a tutti i lavoratori
secondo le indicazioni fornite ai precedenti paragrafi    ed
esporranno  il  relativo  importo in uno dei righi in bianco
"CIG  STRAORD.  L.407/90"   e dal codice "M149". Nessun dato
dovra' essere indicato nelle  caselle  "numero  dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni".
6.9.3.  Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi-
lita' e per la Gescal
     Tale operazione di conguaglio non interessa le  aziende
edili,  in  quanto  espressamente  escluse  dalla  legge dai
contributi per la mobilita'.
6.10.  Imprese  artigiane lapidee ed edili diverse da quelle
dell'indotto e imprese artigiane lapidee ed  edili  dell'in-
dotto con meno di 15 dipendenti nel semestre.
     Le  aziende  in  epigrafe,  con  le modalita' indicate,
rispettivamente, ai punti 6.8.1 e  6.9.1,  provvederanno  al
conguaglio del solo contributo per CIG ordinaria.
6.11 Cooperative  agricole  che  trasformano,  manipolano  e
commercializzano  prodotti  agricoli e zootecnici, con oltre
15 dipendenti nel semestre.
6.11.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria
     Le cooperative in questione calcoleranno le  differenze
dovute  a  titolo  di  contributo  CIG ordinaria dell'1,90%,
ovvero del 2,20% per le imprese  con  oltre  50  dipendenti,
riferite  a  tutti  i  lavoratori,  con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, aventi qualifica di impiegato e quadro,
ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco
dei quadri "B-C" del mod. DM10/2  preceduto  dalla  dicitura
"CIG  ORD. L. 223/91" e dal nuovo codice "M150". Nessun dato
dovra' essere indicato nelle  caselle  "numero  dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni".
6.11.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria
     Tale  contributo  per  le  cooperative  agricole di cui
trattasi era gia' dovuto in base alla  precedente  normativa
e, pertanto, non costituisce oggetto di conguaglio.
6.11.3  Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi-
lita'
     Le  cooperative  agricole  in  questione  calcoleranno,
separatamente,  gli importi dei contributi per le indennita'
di mobilita' dello 0,35% e dello 0,30%, riferiti a  tutti  i
lavoratori  secondo  le  indicazioni  fornite  al precedente
punto 3 e li esporranno in  uno  dei  righi  in  bianco  dei
quadri  "B-C"  del  mod.  DM10/2 preceduti, rispettivamente,
dalle diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e "CONTR.  MOB.
ART.  16  L.223/91"  e  dai  nuovi  codici  "M151" e "M152".
Nessun dato dovra' essere  indicato  nelle  caselle  "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
6.11.4. Conguaglio del contributo Gescal
     Tale  conguaglio  non  interessa  il  settore agricolo,
escluso dalla contribuzione Gescal.
6.12. Aziende agricole in genere
     Le  aziende  in  questione  calcoleranno  le differenze
dovute a titolo  di  contributo  CIG  ordinaria  dell'1,50%,
riferite  ai  lavoratori  con  rapporto  di  lavoro  a tempo
indeterminato ed aventi qualifica di impiegato e quadro,  ed
esporranno  il  relativo  importo in uno dei righi in bianco
dei quadri "B-C" del mod. DM10/2  preceduto  dalla  dicitura
"CIG  ORD. L. 223/91" e dal nuovo codice "M150". Nessun dato
dovra' essere indicato nelle  caselle  "numero  dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni".
7. Regolarizzazioni da parte delle  aziende  aventi  diritto
agli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno
     Le  regolarizzazioni  di  cui  al precedente punto 6, -
effettuate dalle aziende  destinatarie  dell'art.  14  della
legge  n.  183/1976  e successive modifiche e integrazioni -
comportano un aumento degli importi che  possono  costituire
oggetto  di sgravio ai sensi del citato art. 14 che, come e'
noto, prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro.
     Pertanto,  ai  fini  del  versamento  delle  differenze
contributive, le  aziende  interessate  si  atterranno  alle
modalita'  descritte  al punto 6, senza operare alcuna ridu-
zione a titolo di sgravio; per quanto riguarda,  invece,  il
recupero  delle  maggiori  somme spettanti a tale titolo, le
aziende calcoleranno - limitatamente  al  personale  per  il
quale  spetta  lo sgravio ex art. 14 - il relativo importo e
lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D"  del
mod.   DM10/2,   preceduto  dalla  dicitura  "CONG.  SGRAVIO
L.183/76" e dal codice "L164".
     Restano ferme le particolari modalita' di  regolarizza-
zione  previste  per le aziende industriali di cui al prece-
dente punto 6.4.
8.  Aziende  agricole beneficiarie della riduzione contribu-
tiva di cui all'art. 1 della legge  n.48/1988  ovvero  delle
agevolazioni previste dall'art. 9 della legge n.67/1988
     Le  aziende  in epigrafe, interessate alle regolarizza-
zioni di cui ai precedenti punti 6.11 e 6.12, si atterranno,
per   il  versamento  delle  differenze  contributive,  alle
modalita' ivi illustrate, senza  operare  alcuna  riduzione;
per  quanto  riguarda,  invece,  il  recupero delle maggiori
somme spettanti ex. art.  1  L.  48/88,  ovvero  ex  art.  9
L.67/88 le aziende si atterranno alle seguenti modalita':
-  calcoleranno la riduzione del 60% (L. 48/88) delle diffe-
renze contributive a carico del datore di lavoro  ed  espor-
ranno  il  relativo  importo  in uno dei righi in bianco del
quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla  dicitura  "CONG.
FISC. 60%" e dal codice "V866";
-  calcoleranno  lo sgravio dell'85% (aziende operanti nelle
zone montane) ovvero del 60% (aziende  operanti  nelle  zone
agricole  svantaggiate)  o  dell'80% (aziende operanti nelle
zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno) della differenza
contributiva da versare ed esporranno il relativo importo in
uno dei righi in bianco  del  quadro  "D"  del  mod.  DM10/2
preceduto  dall  dicitura  "CONG.  SGRAVI AGR." e dal codice
"V867".
     Le  aziende  interessate  alle  operazioni  di  regola-
rizzazione di cui ai precedenti punti sono tenute ad  appli-
care,  come  sopra  precisato, gli interessi al tasso legale
annuo del 10% sulla differenza a proprio  debito  risultante
dal conguaglio operato.
     L'importo  degli  interessi  deve essere esposto in uno
dei righi in  bianco  dei  quadri  "B-C"  del  mod.  DM10/2,
preceduto  dall  dicitura  "VERS.  ONERI  ACC." e dal codice
"Q900". Nessun dato dovra'  essere  indicato  nelle  caselle
"numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
     Le  regolarizzazioni  effettuate  oltre  la data del 20
ottobre 1991  ricadranno  sotto  la  disciplina  vigente  in
materia di ritardati pagamenti e dovranno essere effettuate
con la procedura di cui alla circolare n. 267 del 13  dicem-
bre 1990.
                               PER IL DIRETTORE GENERALE
                                     F.to MANZARA