910827 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 211 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Norme in materia di Cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 9 agosto 1991 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 211 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Norme in materia di Cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. La Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27.7.1991 supplemento ordinario n. 43 - ha pubblicato la legge del 23.7.1991, n. 223 che entra in vigore dall'11.8.1991, avente per oggetto: norme in materia di Cassa Integrazione, mobilita', tratta- menti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' Europea, avviamento al lavoro ed altre disposi- zioni in materia di mercato del lavoro. Il complesso di norme introduce profonde innovazioni nelle materie citate sia sul piano delle erogazioni dei trattamenti sia sul versante delle contribuzioni, argomento quest'ultimo oggetto delle presenti disposizioni. Infatti al contributo dello 0,90% gia' previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 per le finalita' di cui all'art. 2 della legge n. 1115/68, si aggiungono nuove con- tribuzioni per finanziare l'estensione agli impiegati del trattamento ordinario di Cassa Integrazione (art. 14, comma 2) e l'erogazione delle indennita' di mobilita' (art. 7, comma 11 ed art. 16, comma 2 lett. a). 1) CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI CASSA INTEGRAZIONE L'art. 14, comma 2, della legge in esame estende agli impiegati ed ai quadri il trattamento di cui trattasi gia' vigente per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli, per gli operai delle aziende industriali e arti- giane dell'edilizia ed affini, nonche' delle aziende eser- centi l'attivita' di escavazione di materiali lapidei. Pertanto, a decorrere dall'1.8.1991, e' dovuto anche per gli impiegati (compresi i viaggiatori e piazzisti) ed i quadri di tali settori il contributo CIG gia' versato per gli operai ed attualmente ammontante per le imprese indu- striali al 2,20% della retribuzione imponibile, ovvero all'1,90 % per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti; al 5,20 % per le imprese industriali ed artigiane dell'edi- lizia; al 3,70 % per le imprese industriali ed artigiane esercenti l'attivita' di escavazione di materiali lapidei; all'1,50 % per le aziende agricole, fatta eccezione per le cooperative agricole che trasformano, manipolano e commer- cializzano prodotti agricoli e zootecnici per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato per i quali, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 giugno 1984, n. 240, si applicano le disposizioni del settore industriale. 2) CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI CASSA INTEGRAZIONE La legge in esame modifica il campo di intervento del trattamento straordinario della Cassa Integrazione, gia' illustrato nella circolare n. 19 del 25 gennaio 1991: da un lato infatti estende (art. 12) tale intervento sia alle imprese commerciali con piu' di duecento dipendenti (il limite occupazionale era di 1000 ai sensi dell'art. 23 della legge n. 155/81), sia all'imprese artigiane dell'indotto che abbiano, nel biennio precedente la domanda, un influsso gestionale prevalente da parte di una impresa rientrante nella disciplina dell'intervento straordinario di integra- zione salariale; dall'altro lato ridimensiona il campo di intervento, perche' introduce all'art. 1, primo comma, un limite occupazionale - temporale di piu' di 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda di ammissione al tratta- mento straordinario di intervento salariale. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) ed anche, per espressa previsione legislativa di cui all'art. 1, primo comma, gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione (salvo quanto in prosieguo precisato per le imprese commerciali) che sono invece esclusi - per fatti- specie diverse da quella contemplata dalla norma in esame - dal computo dei limiti numerici previsti da legge o con- tratti collettivi di lavoro, per l'applicazione di partico- lari normative od istituti. Il lavoratore assente ancorche' non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) e' escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sara' computato il sostituto. Quanto sopra esposto comporta una riconsiderazione dei soggetti tenuti all'obbligo di corrispondere il contributo dello 0,90% previsto dall'art. 9 della legge n. 407/90, in quanto parte delle imprese (gia' elencate nella circolare n. 19 del 25 gennaio 1991) cessano di essere contemplate dalla disciplina dell'intervento straordinario della Cassa Inte- grazione, mentre altre categorie entrano a farne parte. Si evidenzia in primo luogo che il requisito occupa- zionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, puo' comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unita' occupate in piu' o meno di quindici: in tal caso la decorrenza dell'ob- bligo sussiste dal primo periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, piu' di quindici dipendenti, compresi, come gia' chiarito, appren- disti ed assunti con contratti di formazione. La norma di cui all'art. 1, primo comma, considera il requisito occupazionale (piu' di quindici dipendenti) nel semestre precedente la data della richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale; specifica inoltre che, nel caso che detta richiesta sia presentata prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro suben- trante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. La precisa indicazione del riferimento temporale comporta che, nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attivita' e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinera' in relazione ai mesi di attivita', se inferiori al semestre. Per il primo mese di attivita' si fara' riferimento alla forza occupazionale di detto mese. Pertanto, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data dell'11.8.1991 (dall'1.4.1991 per le imprese di cui al successivo punto c) il contributo dello 0,90% di cui all'art. 9 della legge n. 407/90 e' dovuto: a) dalle aziende industriali, comprese quelle edili ed affini, con forza occupazionale media nel semestre prece- dente superiore a 15 dipendenti, individuate con i criteri gia' esposti nella circolare n. 19 del 25 gennaio 1991; b) dalle cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato (ai fini del requisito occupazionale dei 15 dipendenti si computano anche i soci lavoratori); c) a decorrere dal 1 .4.1991 (cfr. art. 12) dalle imprese artigiane, comprese quelle edili, con forza occupazionale media nel semestre precedente superiore alle 15 unita', che abbiano nel biennio precedente superato il 50 % del fattu- rato nei confronti di un'impresa rientrante nella disciplina dell'intervento straordinario della Cassa Integrazione, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei forni- tori di cui all'art. 29 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 11 del DPR 30 dicembre 1980, n. 897. Ai fini dell'identificazione delle imprese artigiane inte- ressate, occorre tenere presente (art. 12, 2 comma) che le commesse devono avere per oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti l'oggetto dell'attivita' produttiva o commerciale dell'impresa committente; inoltre il 50% di cui sopra deve essere fatturato nei confronti di una sola impresa. Quanto alla determinazione del requisito occupazionale, si precisa che devono essere compresi anche i dipendenti che, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (cfr. circolare C e V n. 731 del 29.9.87) sono invece esclusi dal computo dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana; d) dalle aziende con forza occupazionale media nel semestre precedente superiore ai 15 dipendenti, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 155/81. Il requisito occupazionale deve sussistere per l'azienda appaltatrice; e' quindi ininfluente la coesistenza di piu' appalti presso aziende appartenenti a settori di attivita' interessati o meno all'intervento straordinario dell'inte- grazione guadagni (es. industria e credito); e) dalle imprese commerciali in senso stretto, vale a dire le imprese contraddistinte dai codici statistico - contri- butivi 7.01.XX e 7.02.XX che occupino piu' di 200 dipenden- ti. Per tali categorie di imprese, il superamento del limite occupazionale dei 200 dipendenti determina l'obbligo con- tributivo per ciascun mese nel quale si realizza tale condizione. Al riguardo si precisa che a dette imprese - non destinata- rie dell'art. 1, primo comma - non e' applicabile la deroga, in tale comma contenuta, sulla computabilita' degli appren- disti e degli assunti con contratto di formazione e lavoro, nella quantificazione dei dipendenti occupati. Pertanto tali categorie di lavoratori non saranno calcolati ai fini del limite dimensionale dei 200 dipendenti (cfr. anche circolare n. 19 del 25 gennaio 1991). 3) CONTRIBUZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' La legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede la costituzione della lista di mobilita' (art. 6) nella quale sono iscritti - esperite le procedure di cui agli artt. 4 e 5 - i lavora- tori che, dopo l'ammissione al trattamento straordinario di Cassa Integrazione, non possono essere reimpiegati, ovvero che siano stati licenziati, nei casi previsti dall'art. 24, per riduzione o trasformazione di attivita' o cessazione della stessa. L'art. 7, comma 11, e l'art. 16, comma 2, lett. a, introducono, a decorrere dal periodo di paga in corso all'- 11.8.1991, due contributi finalizzati al finanziamento dell'indennita' corrisposte ai lavoratori posti in mobili- ta'; con la stessa decorrenza non e' piu' dovuto dalle imprese industriali diverse da quelle edili il contributo dello 0,30% di cui all'art. 9, 2 comma, lett. a della legge n. 1115/68, abrogato dal quarto comma dell'art. 16 gia' citato. Continua a sussistere l'obbligo del versamento della somma di cui all'art. 9, 2 comma, lett. b, della legge n. 1115/68 per i licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo di cui all'art. 16, comma 2, lett. a (0,30 %) e' stabilito in via permanente, mentre il contri- buto di cui all'art. 7, comma 11, e' un contributo transi- torio ed e' dovuto nella misura dello 0,35%, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991, e nella misura dello 0,43 %, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992. Il comma 11 del citato articolo 7 esonera contem- poraneamente i datori di lavoro, tenuti al versamento del suddetto contributo transitorio, per i periodi corrispon- denti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo a loro carico (0,70 %) per la GESCAL; conseguentemente i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo GESCAL verseranno fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991, per la quota a proprio carico, un contributo pari allo 0,35 %, e per il periodo di paga in corso fino al 31 dicembre 1992, un contributo pari allo 0,27 %. Rimane ovviamente invariata nella misura dello 0,35 % la contribuzione a carico del lavoratore. - Campo di applicazione I contributi di cui all'art. 7, comma 11 e all'art. 16, comma 2, lett.a sono calcolati sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e sono dovuti dalle imprese, diverse da quelle edili, destinatarie dell'intervento straordinario di Cassa Integrazione. Le aziende obbligate sono pertanto quelle elencate al paragrafo 2 (contribuzione per il finanziamento del tratta- mento straordinario di Cassa Integrazione), con l'eccezione delle imprese edili sia industriali che artigiane. I contributi in discorso vanno calcolati sul monte retributivo complessivo assoggettato all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel quale vanno quindi comprese anche le retribuzioni corrisposte ai diri- genti, lavoranti a domicilio, ecc, indipendentemente dalla circostanza che, in ragione della qualifica o delle pecu- liarita' che contraddistinguono il rapporto, i lavoratori possano o meno beneficiare dei relativi trattamenti. In particolare, si rileva che sono esclusi dalle contribuzioni in discorso: gli apprendisti; i lavoratori con contratto di formazione e lavoro limitatamente a quelli per i quali, secondo le norme in vigore, la contribuzione a carico del datore di lavoro e' assolta nella misura del contributo settimanale previsto per gli apprendisti; altre categorie particolari per le quali sia previsto parimenti il beneficio del contributo ridotto per gli apprendisti. 4) CODIFICA DELLE AZIENDE E ADEMPIMENTI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO La modifica introdotta dalla nuova normativa in materia di intervento straordinario di integrazione salariale ed il conseguente assoggettamento al nuovo regime contributivo comportano la necessita' di individuare, ai fini del con- trollo delle denunce aziendali, anche nell'ambito di appar- tenenza dello stesso settore, le aziende soggette o meno alla nuova disciplina. In particolare assume rilevanza il controllo del requisito occupazionale di oltre 15 dipendenti, da valutare con riferimento ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente il mese cui si riferisce la denuncia contributiva ovvero, per le imprese commerciali, il requi- sito occupazionale di 200 dipendenti, da valutare in ciascun mese cui si riferisce la denuncia. Al fine di semplificare gli adempimenti in ordine alla determinazione del requisito occupazionale, l'accertamento dello stesso sara' effettuato dalla procedura di controllo delle denunce aziendali sulla base del "numero di dipendenti occupati" denunciati dalle aziende nel quadro "A" del mod. DM10/2. Al riguardo e' necessario che le aziende, ai fini della compilazione del campo "numero dipendenti occupati" del quadro "A", si attengano scrupolosamente ai criteri illustrati nel precedente punto 2. Peraltro, per le imprese commerciali, il dato da indicare nel citato campo del quadro "A" deve comunque comprendere anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione. Le aziende strutturate in piu' cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in province diverse ovvero le aziende che operano comunque con piu' posizioni contributive, qualora il requisito occupazionale si realizzi con il computo dei lavoratori denunciati su altra posizione, dovranno comunicare la circostanza stessa alla Sede dell'INPS di competenza, ai fini dell'attribuzione sulla posizione con numero di dipendenti inferiore al limite, del codice di autorizzazione "3Y" di nuova istitu- zione. Le aziende artigiane dell'indotto, per le quali ricor- rono i requisiti di cui alla lettera c) del precedente punto 2, dovranno presentare apposita dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste. Per quanto riguarda la codifica da apportare a cura delle Sedi si forniscono le seguenti precisazioni sull'uti- lizzo dei codici di autorizzazione riguardanti la contribu- zione CIG. 4.1. I codici di autorizzazione 1D, 1E e 1F assumono dal 1 agosto 1991 anche il significato di esclusione dalla contribuzione prevista in materia di intervento straordina- rio di integrazione salariale e di mobilita'. Detti codici continueranno ad essere utilizzati nelle sole ipotesi previste nel "Manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende", allegato alla circolare n.218 del 28 ottobre 1988. 4.2. Alle aziende industriali potenzialmente soggette alla CIG straordinaria e alla mobilita', ma escluse dall'appli- cazione della normativa stessa per effetto del mancato rag- giungimento del requisito occupazionale di cui all'art. 1 della L. 223/91, non deve essere attribuito alcun codice di esclusione in quanto, sulla base del dato occupazionale indicato dall'azienda, saranno disattivati i contributi per la CIG straordinaria e per la mobilita'. 4.3. Alle aziende industriali dell'edilizia soggette alla CIG straordinaria, ma escluse per legge dall'applicazione dei contributi per le indennita' di mobilita', non deve essere attribuito alcun codice di esclusione, in quanto la stringa contributiva di dette aziende non prevede i contri- buti per la mobilita', ne', analogamente a quanto precisato al punto 4.2., deve essere attribuito alcun codice di esclusione per il mancato raggiungimento del requisito occcupazionale di cui all'art. 1 della L. 223/91. 4.4. Il codice di autorizzazione "3X", che assume dal 1 agosto 1991 il nuovo significato di "Azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di inte- grazione salariale e di mobilita'", deve essere attribuito alle aziende inquadrate in rami diversi dall'industria e rientranti nelle fattispecie elencate alle lettere b), c), d) ed e) del precedente punto 2. Relativamente alle imprese artigiane edili dell'indotto il codice "3X" ha il solo significato di "obbligo del contributo per CIG straordina- ria". In presenza del codice di autorizzazione "3X" il con- trollo del requisito occupazionale viene effettuato sulla base dei dati indicati nel quadro "A" del mod. DM10/2. 4.5. Il codice di autorizzazione "3X", peraltro, deve essere attribuito anche alle Compagnie e Gruppi portuali, in aggiunta al codice 1D ovvero 1E. Tali aziende, infatti, mentre sono escluse dalla contribuzione per CIG ordinaria sono, invece, da assoggettate alla contribuzione per CIG straordinaria (cfr. circolare n. 19 del 25 gennaio 1991), sempreche' ricorrano i requisiti occupazionali di cui al citato art. 1. 4.6. E' stato istituito il codice di autorizzazione "3Y" avente il significato di "Azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', senza limiti occupazionali". Il nuovo codice deve essere attribuito con decorrenza 1 agosto 1991 in tutti i casi in cui deve essere escluso, da parte della procedura automatizzata, il controllo sul requisito occupazionale (l'ipotesi ricorre, come gia' precisato, per le aziende che operano con piu' posizioni contributive). L'estensione agli impiegati ed ai quadri delle dispo- sizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie previste per gli operai dell'industria, dell'edilizia e lapidei, non comporta, in linea di massima, la necessita' di rivedere la codifica delle aziende. Per quanto riguarda, invece, l'estensione del contri- buto per CIG ordinaria agli impiegati ed ai quadri con contratto a tempo indeterminato dell'agricoltura, occorre distinguere, nell'ambito delle aziende classificate con CSC 5.01.XX, le cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici, dalle altre aziende agricole. Alle prime sara' attribuito oltre al codice di auto- rizzazione "3X" ove ricorra il requisito occupazionale, anche il codice di nuova istituzione "5R" avente il signi- ficato di "Cooperativa agricola soggetta alla normativa CIG del settore industriale"; inoltre se l'azienda occupa fino a 50 dipendenti, alla stessa sara' attribuito anche il codice "1S" ai fini dell'applicazione del contributo ridotto dell'1,90% anziche' 2,20% (cfr. circ. n. 57684 G.S. ed altri del 27.6.1975). Per le altre aziende agricole non e' necessaria alcuna codifica particolare, in quanto la procedura automatizzata applichera' agli impiegati e quadri l'aliquota CIG dell'1,50% prevista per gli operai agricoli. 5) MODALITA' DI VERSAMENTO I contributi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 dovranno essere versati a partire dalla denuncia di mod. DM10/2 relativa al mese di agosto 1991 (da presentare entro il 20 settembre 1991) unitamente agli altri contributi e secondo le previste modalita'. Nel caso in cui l'azienda, soggetta al nuovo regime contributivo per CIG straordinaria, debba esporre, nelle ipotesi previste, i contributi previdenziali separatamente da quelli assistenziali, la contribuzione Gescal dovuta in misura ridotta pari allo 0,70% dal 1 .8.91 e allo 0,62% dal 1 .1.92 (di cui 0,35% a carico del lavoratore) sara' indi- cata con il codice di nuova istituzione "P530" anziche' con il codice "P500". Ovviamente anche il codice "P530" deve essere preceduto dal numero dei dipendenti, dal numero delle giornate retribuite e dall'importo delle retribuzioni. Lo stesso codice "P530" sara' utilizzato anche dalle aziende aventi alle dipendenze giornalisti iscritti all'IN- PGI, per il versamento della GESCAL dovuta all'INPS in misura ridotta per effetto del versamento del contributo di mobilita' all'INPGI. La procedura automatizzata di acquisizione e gestione delle denunce aziendali sara' adeguata, in conformita' alle disposizioni introdotte dalla legge n. 223/1991 in materia di contribuzione per la Cassa integrazione guadagni ordina- ria e strordinaria e per la mobilita', a partire dalle denunce aventi periodo di competenza agosto 1991. 6) OPERAZIONI DI CONGUAGLIO Le aziende che non avranno potuto adeguarsi per il mese di agosto 1991 al nuovo regime contributivo in materia di CIG ordinaria, straordinaria e mobilita' potranno effettuare la regolarizzazione relativa a tale mese con la denuncia del mese di settembre 1991 (da presentare entro il 20 ottobre 1991), maggiorando l'importo da versare degli interessi al tasso legale del 10% annuo a decorrere dal 21 settembre alla data del versamento. Le imprese artigiane di cui alla lettera c) del prece- dente punto 2, alle quali la normativa in materia di CIG straordinaria e' stata estesa con effetto dal 1 aprile 1991, calcoleranno separatamente gli interessi al tasso legale del 10% annuo sulle somme dovute, in ragione del periodo cui le stesse si riferiscono e cioe': - sulle differenze dovute dal 1 .4.91 al 30.6.91, dall'11 agosto 1991 alla data del versamento; - sulle differenze dovute per il mese di luglio, dal 21 agosto alla data del versamento; - infine, sulle differenze dovute per il mese di agosto, dal 21 settembre alla data del versamento. Le imprese artigiane potranno effettuare la regolariz- zazione per i mesi pregressi anche con la prima denuncia utile di mod. DM10 precedente quella relativa al mese di settembre 1991, adeguando il calcolo degli interessi alla data del versamento. Per la generalita' delle aziende che effettueranno la regolarizzazione di cui sopra, si chiarisce che le stesse dovranno chiedere l'annullamento di eventuali note di addebito emesse allo stesso titolo relativamente alla denuncia contributiva di pertinenza del mese di agosto 1991. Ai fini delle operazioni di conguaglio, le aziende, che non sono state in grado di adeguarsi per il mese di agosto 1991 alla nuova normativa, dovranno attenersi alle modalita' di seguito illustrate, per ciascun settore di appartenenza. 6.1. Imprese industriali, con piu' di 15 dipendenti nel semestre, diverse da quelle edili e lapidee 6.1.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria Le imprese in epigrafe calcoleranno l'importo delle differenze dovute a titolo di contributo CIG ordinaria dell'1,90%, ovvero del 2,20% per le imprese con oltre 50 dipendenti, riferite a tutti i lavoratori aventi qualifica di impiegato e quadro (compresi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e altre categorie partico- lari di lavoratori con qualifica impiegatizia con esclusione in ogni caso dei lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura prevista per l'apprendista) e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG ORD. L. 223/91" e dal nuovo codice "M150". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.1.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria Tale contributo per le imprese industriali era gia' dovuto in base alla precedente normativa e, pertanto, non costituisce oggetto di conguaglio. 6.1.3. Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi- lita' e per la Gescal Tale operazione di conguaglio non dovrebbe interessare le aziende in epigrafe in quanto, in linea di massima, l'aliquota complessiva da versare per il mese di agosto 1991 non subisce variazioni. Infatti: - il contributo per le indennita' di mobilita' dello 0,30% trova compensazione con l'abolizione del contributo addi- zionale DS dello 0,30% di cui all'art.9 della legge 1115/1968, fatta, ovviamente, eccezione per i lavoratori con contratto a termine e per i dirigenti; - il contributo transitorio per le indennita' di mobilita' dello 0,35% trova compensazione con l'analoga riduzione del contributo Gescal, fatta eccezione per i dirigenti, per i quali il contributo Gescal, come e' noto, e' versato all'INPDAI. Ai fini della regolarizzazione delle differenze con- tributive non rientranti nella compensazione di cui sopra, le aziende calcoleranno, separatamente, gli importi dei contributi di mobilita' dello 0,35% e dello 0,30%, riferiti ai lavoratori interessati e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduti, rispettivamente, dalle diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e "CONTR. MOB. ART. 16 L.223/91" e dai nuovi codici "M151" e "M152". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.2. Imprese industriali esercenti l'attivita' di escava- zione di materiali lapidei, con piu' di 15 dipendenti nel semestre 6.2.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria Le imprese in epigrafe calcoleranno l'importo delle differenze dovute a titolo di contributo CIG ordinaria del'3,70% riferite a tutti i lavoratori aventi qualifica di impiegato e quadro (compresi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e altre categorie partico- lari di lavoratori con qualifica impiegatizia con esclusione in ogni caso dei lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura prevista per l'apprendista) e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG ORD. L. 223/91" e dal nuovo codice "M150". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.2.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria Tale contributo per le imprese industriali del settore lapideo era gia' dovuto in base alla precedente normativa e, pertanto, non costituisce oggetto di conguaglio. 6.2.3. Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi- lita' e per la Gescal Tale operazione di conguaglio non dovrebbe interessare le aziende in esame per le considerazioni svolte al prece- dente punto 6.1.3., se non per le situazioni particolari ivi evidenziate, ricorrendo le quali si osserveranno le stesse modalita' procedurali. 6.3. Imprese industriali edili con piu' di 15 dipendenti nel semestre 6.3.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria Le imprese in epigrafe calcoleranno l'importo delle differenze dovute a titolo di contributo CIG ordinaria del 5,20% riferite a tutti i lavoratori aventi qualifica di impiegato e quadro (compresi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e altre categorie partico- lari di lavoratori con qualifica impiegatizia con esclusione in ogni caso dei lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura prevista per l'apprendista) e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG ORD. L. 223/91" e dal nuovo codice "M150". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.3.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria Tale contributo per le imprese edili era gia' dovuto in base alla precedente normativa e, pertanto, non costituisce oggetto di conguaglio. 6.3.3. Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi- lita' e per la Gescal Tale operazione di conguaglio non interessa le aziende edili in quanto espressamente escluse dalla legge dai contributi per la mobilita'. 6.4. Imprese industriali comprese quelle del settore edile e lapideo con meno di 15 dipendenti nel semestre Tali aziende, a decorrere dal 1 agosto 1991, sono tenute al pagamento del contributo CIG ordinaria per i dipendenti con qualifica di impiegato e quadro. Le stesse, peraltro, dalla stessa data non sono piu' tenute al versa- mento del contributo dello 0,90% per la CIG straordinaria, ne' al contributo dello 0,30% previsto per le aziende indu- striali dall'art. 9 della legge 1 5/1968; inoltre non sono destinatarie dei contributi per il finanziamento delle indennita' di mobilita'. Per le aziende in questione i programmi di controllo provvederanno alla rilevazione dell e eventuali differenze contributive, ferma restando la po ssibilita' per le stesse aziende di avvalersi della procedura di regolarizzazione di cui alla circolare n. 267 del 13 dicembre 1990. Il ricorso a quest'ultima procedura e', invece, obbli- gatorio per le aziende che, in conseguenza della ridetermi- nazione della capienza contributiva, debbano restituire importi conguagliati a titolo di sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno. 6.5. Imprese commerciali con oltre 200 dipendenti 6.5.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria Tale operazione di conguaglio non interessa le imprese commerciali in questione, in quanto le stesse sono escluse dal contributo per la CIG ordinaria. 6.5.2 Conguaglio del contributo per CIG straordinaria Le imprese commerciali interessate sono quelle con forza occupazionale nel mese da 201 a 1000 dipendenti; le stesse calcoleranno l'importo delle differenze dovute a titolo di contributo CIG straordinaria di cui al precedente punto 2, riferite a tutti i lavoratori secondo le indica- zioni fornite con la circolare n. 19 del 25 gennaio 1991 e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG STRAORD. L.407/90" e dal codice "M149". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giorna- te" e "retribuzioni". 6.5.3 Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi- lita' Le imprese commerciali con piu' di 200 dipendenti calcoleranno, separatamente, gli importi dei contributi per le indennita' di mobilita' dello 0,35% e dello 0,30%, riferiti a tutti i lavoratori secondo le indicazioni fornite al precedente punto 3 e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduti, rispet- tivamente, dalle diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e "CONTR. MOB. ART. 16 L.223/91" e dai nuovi codici "M151" e "M152". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.5.4 Conguaglio del contributo Gescal Le imprese commerciali di cui trattasi calcoleranno l'importo delle differenze da recuperare a titolo di con- tributo Gescal per effetto del versamento del contributo transitorio per le indennita' di mobilita' dello 0,35% e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. GESCAL L.223/91" e dal nuovo codice "P501". 6.6. Imprese, con oltre 15 dipendenti nel semestre, appal- tatrici di servizi di mensa o ristorazione presso aziende industriali 6.6.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria Tale operazione di conguaglio non interessa le imprese in questione in quanto le stesse sono escluse dal contributo per la CIG ordinaria. 6.6.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria Tale contributo per le imprese in questione era gia' dovuto in base alla precedente normativa e, pertanto, non costituisce oggetto di conguaglio. 6.6.3 Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi- lita' Le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristora- zione calcoleranno, separatamente, gli importi dei contri- buti per le indennita' di mobilita' dello 0,35% e dello 0,30%, riferiti a tutti i lavoratori secondo le indicazioni fornite al precedente punto 3 e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduti, rispettivamente, dalle diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e "CONTR. MOB. ART. 16 L.223/91" e dai nuovi codici "M151" e "M152". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.6.4. Conguaglio del contributo Gescal Le imprese stesse calcoleranno l'importo delle diffe- renze da recuperare a titolo di contributo Gescal per effetto del versamento del contributo transitorio per le indennita di mobilita' dello 0,35% e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC GESCAL L.223/91"e dal nuovo codice "P501". 6.7. Imprese artigiane dell'indotto, con oltre 15 dipendenti nel semestre, diverse da quelle edili e lapidee 6.7.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria Tale operazione di conguaglio non interessa le imprese artigiane in questione, in quanto le stesse sono escluse dal contributo per la CIG ordinaria. 6.7.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria Le imprese artigiane in epigrafe calcoleranno l'importo delle differenze dovute a titolo di contributo CIG straor- dinaria di cui al precedente punto 2, riferite a tutti i lavoratori secondo le indicazioni fornite nei precedenti paragrafi e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG STRAORD. L.407/90" e dal codice "M149". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.7.3 Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi- lita' Le imprese artigiane di cui trattasi calcoleranno, separatamente, gli importi dei contributi per le indennita' di mobilita' dello 0,35% e dello 0,30%, riferiti a tutti i lavoratori secondo le indicazioni fornite al precedente punto 3 e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduti, rispettivamente, dalle diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e "CONTR. MOB. ART. 16 L.223/91" e dai nuovi codici "M151" e "M152". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.7.4 Conguaglio del contributo Gescal Le imprese artigiane di cui trattasi calcoleranno l'importo delle differenze da recuperare a titolo di con- tributo Gescal per effetto del versamento del contributo transitorio per le indennita' di mobilita' dello 0,35% e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. GESCAL L.223/91" e dal nuovo codice "P501". 6.8. Imprese artigiane dell'indotto esercenti l'attivita' di escavazione di materiali lapidei, con oltre 15 dipendenti nel semestre 6.8.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria Le imprese in epigrafe calcoleranno le differenze dovute a titolo di contributo CIG ordinaria del 3,70% riferite a tutti i lavoratori aventi qualifica di impiegato e quadro, con esclusione dei lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura prevista per l'apprendista, ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG ORD. L. 223/91" e dal nuovo codice "M150". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.8.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria Le imprese artigiane in epigrafe calcoleranno l'importo delle differenze dovute a titolo di contributo CIG straor- dinaria di cui al precedente punto 2, riferite a tutti i lavoratori secondo le indicazioni fornite nei precedenti paragrafi e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG STRAORD. L.407/90" e dal codice "M149". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.8.3. Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi- lita' Le imprese artigiane di cui trattasi calcoleranno, separatamente, gli importi dei contributi per le indennita' di mobilita' dello 0,35% e dello 0,30%, riferiti a tutti i lavoratori secondo le indicazioni fornite al precedente punto 3 e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduti, rispettivamente, dalle diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e "CONTR. MOB. ART. 16 L.223/91" e dai nuovi codici "M151" e "M152". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.8.4. Conguaglio del contributo Gescal Le imprese artigiane di cui trattasi calcoleranno l'importo delle differenze da recuperare a titolo di con- tributo Gescal per effetto del versamento del contributo transitorio per le indennita' di mobilita' dello 0,35% e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. GESCAL L.223/91" e dal nuovo codice "P501". 6.9. Imprese artigiane edili dell'indotto, con oltre 15 dipendenti nel semestre 6.9.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria Le imprese in epigrafe calcoleranno le differenze dovute a titolo di contributo CIG ordinaria del 5,20% riferite a tutti i lavoratori aventi qualifica di impiegato e quadro, con esclusione dei lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura prevista per l'apprendista, ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG ORD. L. 223/91" e dal nuovo codice "M150". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.9.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria Le imprese artigiane in epigrafe calcoleranno le differenze dovute a titolo di contributo CIG straordinaria di cui al precedente punto 2, riferite a tutti i lavoratori secondo le indicazioni fornite ai precedenti paragrafi ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco "CIG STRAORD. L.407/90" e dal codice "M149". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.9.3. Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi- lita' e per la Gescal Tale operazione di conguaglio non interessa le aziende edili, in quanto espressamente escluse dalla legge dai contributi per la mobilita'. 6.10. Imprese artigiane lapidee ed edili diverse da quelle dell'indotto e imprese artigiane lapidee ed edili dell'in- dotto con meno di 15 dipendenti nel semestre. Le aziende in epigrafe, con le modalita' indicate, rispettivamente, ai punti 6.8.1 e 6.9.1, provvederanno al conguaglio del solo contributo per CIG ordinaria. 6.11 Cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, con oltre 15 dipendenti nel semestre. 6.11.1. Conguaglio del contributo per CIG ordinaria Le cooperative in questione calcoleranno le differenze dovute a titolo di contributo CIG ordinaria dell'1,90%, ovvero del 2,20% per le imprese con oltre 50 dipendenti, riferite a tutti i lavoratori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aventi qualifica di impiegato e quadro, ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG ORD. L. 223/91" e dal nuovo codice "M150". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.11.2. Conguaglio del contributo per CIG straordinaria Tale contributo per le cooperative agricole di cui trattasi era gia' dovuto in base alla precedente normativa e, pertanto, non costituisce oggetto di conguaglio. 6.11.3 Conguaglio dei contributi per le indennita' di mobi- lita' Le cooperative agricole in questione calcoleranno, separatamente, gli importi dei contributi per le indennita' di mobilita' dello 0,35% e dello 0,30%, riferiti a tutti i lavoratori secondo le indicazioni fornite al precedente punto 3 e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduti, rispettivamente, dalle diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L.223/91" e "CONTR. MOB. ART. 16 L.223/91" e dai nuovi codici "M151" e "M152". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 6.11.4. Conguaglio del contributo Gescal Tale conguaglio non interessa il settore agricolo, escluso dalla contribuzione Gescal. 6.12. Aziende agricole in genere Le aziende in questione calcoleranno le differenze dovute a titolo di contributo CIG ordinaria dell'1,50%, riferite ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed aventi qualifica di impiegato e quadro, ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG ORD. L. 223/91" e dal nuovo codice "M150". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". 7. Regolarizzazioni da parte delle aziende aventi diritto agli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno Le regolarizzazioni di cui al precedente punto 6, - effettuate dalle aziende destinatarie dell'art. 14 della legge n. 183/1976 e successive modifiche e integrazioni - comportano un aumento degli importi che possono costituire oggetto di sgravio ai sensi del citato art. 14 che, come e' noto, prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Pertanto, ai fini del versamento delle differenze contributive, le aziende interessate si atterranno alle modalita' descritte al punto 6, senza operare alcuna ridu- zione a titolo di sgravio; per quanto riguarda, invece, il recupero delle maggiori somme spettanti a tale titolo, le aziende calcoleranno - limitatamente al personale per il quale spetta lo sgravio ex art. 14 - il relativo importo e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "CONG. SGRAVIO L.183/76" e dal codice "L164". Restano ferme le particolari modalita' di regolarizza- zione previste per le aziende industriali di cui al prece- dente punto 6.4. 8. Aziende agricole beneficiarie della riduzione contribu- tiva di cui all'art. 1 della legge n.48/1988 ovvero delle agevolazioni previste dall'art. 9 della legge n.67/1988 Le aziende in epigrafe, interessate alle regolarizza- zioni di cui ai precedenti punti 6.11 e 6.12, si atterranno, per il versamento delle differenze contributive, alle modalita' ivi illustrate, senza operare alcuna riduzione; per quanto riguarda, invece, il recupero delle maggiori somme spettanti ex. art. 1 L. 48/88, ovvero ex art. 9 L.67/88 le aziende si atterranno alle seguenti modalita': - calcoleranno la riduzione del 60% (L. 48/88) delle diffe- renze contributive a carico del datore di lavoro ed espor- ranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CONG. FISC. 60%" e dal codice "V866"; - calcoleranno lo sgravio dell'85% (aziende operanti nelle zone montane) ovvero del 60% (aziende operanti nelle zone agricole svantaggiate) o dell'80% (aziende operanti nelle zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno) della differenza contributiva da versare ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dall dicitura "CONG. SGRAVI AGR." e dal codice "V867". Le aziende interessate alle operazioni di regola- rizzazione di cui ai precedenti punti sono tenute ad appli- care, come sopra precisato, gli interessi al tasso legale annuo del 10% sulla differenza a proprio debito risultante dal conguaglio operato. L'importo degli interessi deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dall dicitura "VERS. ONERI ACC." e dal codice "Q900". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Le regolarizzazioni effettuate oltre la data del 20 ottobre 1991 ricadranno sotto la disciplina vigente in materia di ritardati pagamenti e dovranno essere effettuate con la procedura di cui alla circolare n. 267 del 13 dicem- bre 1990. PER IL DIRETTORE GENERALE F.to MANZARA