930107 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 296. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 8.11.1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 29 dicembre 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 296. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 8.11.1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali. All. 1 La legge 8 novembre 1991, n. 381 (G.U. - Serie Generale - n. 283 del 3.12.1991) ha introdotto disposizioni che disciplinano le Cooperative sociali, dettando, altresi', norme aventi riflessi nel campo della contribuzione previ- denziale ed assistenziale. Sull'argomento, il Ministero del Lavoro e della Previ- denza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione - ha diramato in data 9.10.1992 la circolare n. 116/92, che si allega alla presente, fornendo chiarimenti sugli aspetti della legge che avevano formato oggetto di vari quesiti. Con la presente circolare si impartiscono le istruzioni dirette a regolare gli adempimenti contributivi degli organismi cooperativi interessati, con riserva di integrar- le, sulla base anche delle ulteriori chiarificazioni che potranno intervenire in sede ministeriale, al fine di sciogliere altri eventuali dubbi che potranno determinarsi in sede applicativa. 1) Cenni sulle Cooperative sociali - Definizione e regolamentazione L'art. 1 della legge qualifica cooperative sociali quelle che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'in- serimento di persone svantaggiate. Sui tratti che connotano le due diverse tipologie si rinvia alle delucidazioni contenute nella citata circolare ministeriale. Alle cooperative sociali, la cui denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale", si applicano, in quanto compatibili con la legge in esame, le norme relative al settore in cui le stesse operano. Esse sono iscritte nell'Albo prefettizio, oltre che nella sezione cui afferisce l'attivita' svolta, nella "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'art. 13 del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c) della stessa legge n. 381/91; e' prevista, inoltre, l'iscrizione di esse nell'Albo regionale delle cooperative sociali la cui istituzione e' prescritta dall'art. 9 della legge n. 381/91. Della cooperativa sociale possono far parte anche soci volontari, purche' il loro numero non superi la meta' del numero complessivo dei soci (art. 2 della legge). Ai soci volontari, che prestano la loro attivita' gratuitamente, non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione di quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali. 2) Art. 4 della legge n. 381/1991. Esonero dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale L'art. 4, comma 3, prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive dell'assicurazione obbligatoria previ- denziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle persone svantaggiate contemplate dallo stesso articolo. In merito alla portata di tale agevolazione si chiari- sce quanto appresso. 2.1. - Ambito di applicazione dell'esonero ex art. 4 L'art. 4, comma 1, agli effetti delle agevolazioni contributive, prende in considerazione le persone svantaggiate inserite nelle cooperative di cui alla lettera b) dello stesso comma. L'esonero contributivo, che comprende anche la quota a carico del lavoratore, si applica, quindi, dalla data di decorrenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del Regi- stro Prefettizio, ai soci svantaggiati delle cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, caratteristica che deve emergere specifica- mente dall'oggetto sociale definito dallo statuto in alter- nativa a quello di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, che determina l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria sub lettera a) dell'art. 1. I soci di quest'ultima categoria non sono, quindi, interessati dall'esonero contributivo in epigrafe. 2.2. - Identificazione delle persone svantaggiate L'art. 4, comma 2, pone, come condizione per l'appli- cazione delle agevolazioni contributive, che almeno il trenta per cento della cooperativa sia costituito da persone svantaggiate. Agli effetti del computo del predetto numero occorre fare riferimento al numero complessivo dei "lavoratori", soci e non soci, esclusi i soci volontari. Le persone svantaggiate verranno considerate tali sulla base dei criteri appresso indicati, tenendo presente che la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie indicate nella legge deve espressamente risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazio- ne, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 2.2.1. - Invalidi fisici, psichici o sensoriali Nulla dettando la norma in merito al grado di invalidita', sara' assunta come soglia di invalidita', quella stabilita per l'avviamento obbligatorio al lavoro dalla legge 2.4.1968, n. 482 e dal Decreto Legislativo 23.11.1988, n. 509, ossia un grado di invalidita' superiore al 45% (sul punto specifico cfr. allegata circolare del Ministero del Lavoro). La condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale e di persona svantaggiata dovra' risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente e cioe' dalle Unita' Sanitarie Locali previo accertamento sanitario delle commisioni mediche operanti presso le stesse (legge 15.10.1990, n. 295 e D.M. 5.8.1991, n. 387 in G.U. n. 286 del 6.12.1991). Occorre inoltre tenere presente che l'art. 19 della legge 5.2.1992, n. 104 (G.U. 17.2.1992, n. 39 legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha esteso l'applicazione delle dispo- sizioni della citata legge 2.4.1968, n. 482, e successive modificazioni, a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacita' lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica e la capacita' lavorativa e' accertata dalle Commissioni mediche predette integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neuro- logiche, psichiatriche o psicologiche. 2.2.2. - Ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di alcolisti, di tossicodipendenti La condizione di ex degente di istituti psichiatrici, di soggetto in trattamento psichiatrico, di alcolista, di tossicodipendente e della loro situazione di persone svantaggiate dovra' risultare dalla documentazione prove- niente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (1) da cui risulti la condizione di persona svantaggiata e la categoria di appartenenza. 2.2.3. - Minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare Verranno considerati tali i minori che dalla documen- tazione rilasciata da Pubblica Amministrazione competente risultino persone svantaggiate in quanto versino in situa- zioni di difficolta' familiare. 2.2.4. - Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26.7.1975, n. 354 come modificati dalla legge 10.10.1986, n. 663 L'appartenenza alle categorie in epigrafe e la condi- zione di persona svantaggiata dovra' risultare dalla docu- mentazione proveniente dalla competente Amministrazione della Giustizia. 2.2.5. - Altre categorie Altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3) Esenzione contributiva e retribuzione imponibile. Come gia' detto, per i soci che risultino persone svantaggiate la norma prescrive l'abbattimento totale delle aliquote relative alla contribuzione previdenziale ed assistenziale. Il Ministero del Lavoro ha precisato che l'esenzione si applica anche alla quota contributiva a carico del lavora- tore. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi teoricamente dovuti per i soci svantaggiati e da accreditare a favore degli stessi e' quella ad essi corrisposta determinata negli elementi imponibili definiti dall'art. 12 della legge 30.5.1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni. Le retribuzioni stesse non vanno adeguate ai minimali. Per le categorie e settori per i quali sono stabilite retribuzioni convenzionali come, ad esempio, per i soci delle cooperative regolate dal D.P.R. 30.4.1970, n. 602, qualora le retribuzioni corrisposte risultino superiori a quelle convenzionali, verranno assunte ai fini predetti le retribuzioni convenzionali previste per i soci non appar- tenenti a categorie svantaggiate. Nel caso in cui le retri- buzioni effettive risultino inferiori a quelle convenzionali saranno riconosciute le retribuzioni effettive. Per le cooperative ex D.P.R. 602/1970 resta ferma la possibilita' dell'opzione per la retribuzione effettiva, ai fini dell'assicurazione I.V.S., ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. medesimo. In ogni caso, anche per le persone svantaggiate desti- natarie dell'esonero contributivo, agli effetti dell'accre- dito dei contributi obbligatori trova applicazione il limite retributivo di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7.12.1989, n. 389. 4) Adempimenti contributivi ed amministrativi delle Cooperative sociali Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 3, le cooperative sociali interessate, in aggiunta all'ordinaria documentazione di cui e' gia' prevista la presentazione ai fini dell'iscrizione delle cooperative, devono produrre alla competente Sede dell'INPS: a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'og- getto dell'attivita' sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell'art. 1; b) certificato di iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali non appena sara' stato istituito; c) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa ed in partico- lare: - numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, soci e dipendenti, esclusi i soci volontari; - numero e nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate; - possesso da parte della Cooperativa della documenta- zione proveniente dalla competente pubblica amministrazione comprovante la condizione di persone svantaggiate dei soci per i quali si intende applicare l'agevolazione contributiva e l'appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie indicate nella legge; - impegno della cooperativa a comunicare le variazioni e circostanze che possano incidere sulle condizioni che danno titolo all'esonero contributivo. Le Sedi, inoltre, provvederanno in occasione della classificazione o riclassificazione della cooperativa od in qualsiasi altro momento a verificare mediante diretti accertamenti la sussistenza delle condizioni per l'accesso della stessa alle agevolazioni previste dalla legge. Alle cooperative cui spettano tali agevolazioni sara' attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5V" avente il significato di "Azienda avente titolo alle agevolazioni contributive di cui all'art. 4, comma 3 della L. 8 novembre 1991, n. 381". Per la compilazione della denuncia contributiva mensile di mod. DM10/2 le cooperative si atterranno alle seguenti modalita': a) determineranno i contributi teoricamente dovuti per i lavoratori svantaggiati in base all'INTERA ALIQUOTA CON- TRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore prevista per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati rela- tivi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "19", avente il si- gnificato di "lavoratori svantaggiati art. 4 L.381/91" ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previden- ziali e assistenziali. In particolare, le cooperative esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportando: - nella casella "COD" i codici 119 preceduto dalla dicitura "OP. SVANTAG.", per gli operai; 219 preceduto dalla dicitura "IMP. SVANTAG.", per gli impiegati; - nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori svantaggiati; - nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; per le categorie e settori per i quali sono stabilite retribu- zioni convenzionali andranno indicate le retribuzioni minori tra quelle convenzionali e quelle effettive; per i soci di cooperative ex D.P.R. 602/1970, le quali hanno optato per la retribuzione effettiva ai fini dell'assicurazione I.V.S., ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. medesimo, saranno indicate le retribuzioni effettive; - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite; - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l'importo dei contributi come sopra determinato; b) calcoleranno l'importo pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota a carico del lavoratore e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Eso- nero art. 4 L. 381/91" e dal codice di nuova istituzione "L190". Qualora, per eventi che ne comportino la necessita', i datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale se- paratamente da quelli relativi alla contribuzione assi- stenziale, questi ultimi dati, per i lavoratori svantaggiati devono essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre saranno esposti con i codici "119" e "219" i contributi previdenziali. Per quanto concerne la denuncia annuale delle retribu- zioni di mod. O1/M i lavoratori in questione saranno evi- denziati con il codice tipo contribuzione "19" da riportare nella casella "TIPO RAPP.". Nelle caselle relative alle competenze andranno riportate le retribuzioni determinate secondo i criteri indicati alla lettera a). IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA ----------------------- (1) Per i tossicodipendenti e' istituito presso le USL il servizio per la tossicodipendenza (D.P.R. 9.10.1990, n. 309). ALLEGATO 1 Roma, 9 ottobre 1992 CIRCOLARE 116/92 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Generale della Cooperazione Divisione II Prot. n. 534/F.21 ALLE PREFETTURE AGLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI AI COMMISSARI DEL GOVERNO PRESSO LE REGIONI LORO SEDI OGGETTO: Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali". Chiarimenti. Per una corretta applicazione della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), pubblicata sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991, in merito alla quale sono stati avanzati vari quesiti interpretativi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti: 1. L'art. 1 della legge in oggetto opera una netta di- stinzione tra le cooperative - entrambe appartenenti alla tipologia "sociale" - che svolgono attivita' di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (comma 1, lett. a) e quelle volte - attraverso attivita' in settori di tipo diverso dei quali viene data un'elencazione da intendersi come esemplificativa e non tassativa - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (comma 1, lett. b). Da tale distinzione, come anche dal tenore delle altre norme della legge, in particolare quelle contenute negli artt. 4 e 5 che riconoscono un regime speciale alle coope- rative sociali di cui al comma 1. lettera b), si evince che ciascuna cooperativa sociale puo' operare nell'uno o nell'altro campo ma non in entrambi, per cui l'atto costi- tutivo e lo statuto debbono espressamente indicare in quale di essi la societa' intenda operare. Questo trova applicazione sia per le cooperative di nuova costituzione che per quelle gia' costituite all'en- trata in vigore della legge: quest'ultime sono tenute, pertanto a rivedere lo statuto al fine di renderlo operativo specificando l'oggetto dell'attivita' sociale che deve rientrare alternativamente o nella tipologia sub a) o in quella sub b); cosi' le cooperative con oggetto sociale plurimo dovranno operare una scelta di inquadramento. 2. Si rammenta che la denominazione sociale voluta dalla legge (art. 1, comma 3) deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale", non avendo valore nessuna altra dicitura, anche se di contenuto analogo. 3. Le agevolazioni contributive di cui all'art. 4 comma 3 della legge sono riservate esclusivamente alle cooperative di cui al comma 1, lettera b, dell'art. 1 (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate). Di tali agevolazioni non beneficiano, per- tanto, le cooperative di cui alla lettera a) dello stesso articolo (cooperative di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi). Nell'esenzione dal pagamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assisten- ziale (art. 4, comma 3, cooperative di inserimento lavora- tivo di persone svantaggiate) va ricompresa anche la quota a carico del lavoratore. 4. Circa i servizi socio-sanitari ed educativi che possono essere gestiti dalle cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), si osserva che gli stessi debbono essere fina- lizzati alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunita'. In concreto si ritiene che questa funzione sia svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza costitu- zionale (art. 32 comma 1, art. 34, art. 35 comma 2, art. 38 della Costituzione). Ne consegue che questi possono essere i settori di attivita' delle cooperative sociali. Riguardo invece i destinatari dei servizi dovra' trattarsi di persone bisognose di intervento sociale. Tale intervento trova la sua origine in motivazioni connesse sia all'eta', sia alla condizione personale o familiare, che alla condizione sociale. 5. Le persone svantaggiate interessate all'inserimento lavorativo devono appartenere alle categorie indicate all'articolo 4: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolis- ti, i minori in eta' lavorativa in situazione di difficolta' familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. La condizione di appartenenza alle suddette categorie deve risultare da documentazione proveniente dalle competenti autorita'. In caso di persone caratterizzate da menomazioni temporanee, in condizione di trattamento riabilitativo, la documentazione dovra' constatare il perdurare della condi- zione di soggetto svantaggiato, condizione che dovrebbe venir meno con la fine del trattamento. 6. In questa prima fase di applicazione della legge viene presa in considerazione come soglia minima di invalidita' quella del 45%, stabilita per il collocamento obbligatorio (L. 2.4.1968 n. 482; D.L. 23.11.1988 n. 509). Considerato, pero', che la legge intende favorire l'avviamento al lavoro di coloro che si trovano in situa- zioni di piu' grave svantaggio, rispetto alla generalita' degli invalidi per i quali la disciplina del collocamento obbligatorio gia' appresta una sufficiente tutela, appare opportuno dare priorita' ai casi piu' evidenti di svantag- gio, cioe' ai soggetti che pur avendo una residua capacita' lavorativa presentano percentuali di invalidita' superiori (oltre il 45%). 7. Le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, devono costituire almeno il trenta per cento di coloro che lavorano nella cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, devono essere soci della stessa; questa percentuale, cioe', deve calcolarsi in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari. Si tratta di una percentuale minima che costituisce la condizione perche' la cooperativa possa essere definita "sociale": essa deve essere presente al momento dell'iscri- zione nel registro prefettizio e deve mantenersi anche in caso di variazione del numero complessivo dei soci. 8. Accanto ai soci previsti per la generalita' delle cooperative, la legge 381 consente che gli statuti delle cooperative prevedano la presenza dei soci volontari. Si tratta di soci che insieme agli altri partecipano al raggiungimento dello scopo sociale attraverso il loro apporto lavorativo. Pertanto, anche per i soci volontari, condizione per essere socio della cooperativa e' la presta- zione lavorativa, che in questo caso e' resa gratuitamente. Ad essi infatti puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art. 2, comma 4. I soci volontari non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci (art. 2, comma 2), ed in quanto soci a tutti gli effetti, concorrono alla formazione del numero minimo per costituire la base sociale della cooperativa, secondo la normativa in atto per le diverse tipologie di societa' cooperative. Si confida che gli uffici e gli enti in indirizzo si adopereranno, unitamente a questo ministero, per la migliore attuazione della legge in oggetto, che, oltre a rappresen- tare una novita' nella normativa di settore, merita un'at- tenzione tutta particolare per l'alto valore sociale che riveste. IL MINISTRO