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900316
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
CIRCOLARE N. 30
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
E, PER CONOSCENZA,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
IMPRESE DI SPEDIZIONE E IMPRESE DI TRASPORTO -
SPEDIZIONIERI-VETTORI  - INQUADRAMENTO.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 10 febbraio 1988
                              AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                              E, PER CONOSCENZA,
CIRCOLARE N. 30               AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                              AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                              AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: IMPRESE DI SPEDIZIONE E IMPRESE DI TRASPORTO -
         SPEDIZIONIERI-VETTORI  - INQUADRAMENTO.
          CON LA CIRCOLARE N. 508 RCV, DEL 29 DICEMBRE 1979  (1),  E'
STATO, COME NOTO, PRECISATO CHE, NELL'IPOTESI DI IMPRESE CHE SVOLGONO
ATTIVITA'  SIA  DI  SPEDIZIONE  CHE   DI   TRASPORTO,   DEBBA   FARSI
RIFERIMENTO, OVE LE DUE ATTIVITA' SIANO TRA LORO CONNESSE IN RAPPORTO
DI COMPLEMENTARIETA', AL CRITERIO DELLA PREVALENZA E CHE, QUINDI,  LE
IMPRESE  STESSE  DEBBANO ESSERE CLASSIFICATE NEL COMMERCIO IN CASO DI
PREVALENTE  ATTIVITA'  DI  SPEDIZIONE  (ARTT.  1737   E   SEGG.C.C.),
NELL'INDUSTRIA  NELL'IPOTESI  DI  PREVALENTE  ATTIVITA'  DI TRASPORTO
(ART. 1678 E SEGG.C.C.).
          L'ESPERIENZA ACQUISITA ATTRAVERSO L'ESAME DI UNA  SERIE  DI
RICORSI PROPOSTI DALLE IMPRESE IN ARGOMENTO HA, PERALTRO, EVIDENZIATO
CHE, NELLA REALTA' ECONOMICA, ACCANTO ALLA FIGURA DELLO SPEDIZIONIERE
"PURO",  COSI'  COME  DEFINITO  DALL'ART.  1737 DEL CODICE CIVILE, SI
CONFIGURA, CON FREQUENZA, LA FATTISPECIE DISCIPLINATA DAL  SUCCESSIVO
ART.  1741 (SPEDIZIONIERE-VETTORE) IN QUANTO LO SPEDIZIONIERE ASSUME,
ANCHE, CON MEZZI PROPRI O DI TERZI (AD ESEMPIO, I  C.D.  PADRONCINI),
LA ESECUZIONE DEL TRASPORTO IN TOTO O IN PARTE.
          SI HA,IN SOSTANZA, NELLA IPOTESI DI CUI AL CITATO ART. 1741
C.C.,  UN  CONTRATTO  MISTO,  ANCHE  SE  TIPICAMENTE   PREVISTO   DAL
LEGISLATORE,  IN  CUI  SI ASSOMMANO IN UNICO SOGGETTO LE FIGURE DELLO
SPEDIZIONIERE O DEL VETTORE.
          LA VALUTAZIONE  DELL'ATTIVITA'  DI  CUI  TRATTASI  AI  FINI
DELL'INQUADRAMENTO  PREVIDENZIALE HA SUSCITATO TALUNE PERPLESSITA' ED
INCERTEZZE, SI' DA CONSIGLIARE L'OPPORTUNITA' DI ACQUISIRE IL  PARERE
DEL  COMITATO  SPECIALE  PER  GLI ASSEGNI FAMILIARI PER UN PRECISO ED
UNIFORME ORIENTAMENTO SULLA MATERIA.
          IL COMITATO PREDETTO, HA,  ANZITUTTO,  RITENUTO  CHE,  AGLI
EFFETTI   DELLA   CLASSIFICAZIONE  PREVIDENZIALE,  NON  POSSA  ESSERE
CONSIDERATO DETERMINANTE IL SOLO ELEMENTO DELL'ASSUNZIONE,  DA  PARTE
DELLO  SPEDIZIONIERE,  DEGLI  OBBLIGHI  E DEI DIRITTI DEL VETTORE, IN
QUANTO ELEMENTO ATTINENTE  ALL'ASPETTO  NEGOZIALE  DEI  RAPPORTI  FRA
MANDANTE E SPEDIZIONIERE STESSO E NON GIA' ALLE CONCRETE MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.
          IL COMITATO MEDESIMO, PERTANTO, HA FORMULATO IL PARERE CHE,
IN  VIA  DI  MASSIMA,  DEBBA  ESSERE CONFERMATO L'INQUADRAMENTO DEGLI
SPEDIZIONIERI-VETTORI NEL  RAMO  "COMMERCIO",  CONSIDERATO  CHE,  PUR
ASSUMENDO  L'OBBLIGO DI UN RISULTATO FINALE ED UNITARIO DI TRASPORTO,
PERSISTE NEL MANDATARIO, PER  IL  NOSTRO  ORDINAMENTO  GIURIDICO,  LA
VESTE  DI  SPEDIZIONIERE  E CHE L'ASSUNZIONE DEL SUDDETTO OBBLIGO NON
MODIFICA LO SCHEMA CAUSALE TIPICO  DELLA  SPEDIZIONE  MA  RAPPRESENTA
SOLO UNO DEI POSSIBILI MODI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO.
          IL   C.S.A.F.   HA,  INOLTRE,  ESPRESSO  L'AVVISO  CHE  GLI
SPEDIZIONIERI-VETTORI DEBBANO ESSERE,  INVECE,  INQUADRATI  NEL  RAMO
"INDUSTRIA"  ESCLUSIVAMENTE  QUANDO,  OLTRE  AD ASSUMERE, IN PROPRIO,
TUTTI I  RISCHI  E  LE  RESPONSABILITA'  CONNESSI  CON  LA  MATERIALE
ESECUZIONE  DEL  TRASPORTO,  PROVVEDANO,  ALTRESI',  A  SCEGLIERE  ED
ORGANIZZARE,  DIRETTAMENTE  ED  AUTONOMAMENTE,  OGNI   CONDIZIONE   E
MODALITA'  DEL  TRASPORTO STESSO (MEZZI, ITINERARI, PERSONALE, TEMPI,
ECC.) PUR SE EFFETTUATO CON MEZZI DI TERZI.
          LE SEDI SONO INVITATE AD ADEGUARSI AI  CRITERI  SUINDICATI,
ED  A  PROVVEDERE,  DI  CONSEGUENZA,  ALLA  SISTEMAZIONE "EX TUNC" DI
EVENTUALI INQUADRAMENTI NON RISPONDENTI AI CRITERI SUDDETTI.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
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(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1979, PAG. 2669.