920211 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 36. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Procedura di dichiarazione di mobilita'. Recupero, ai sensi dell'art. 4, comma 10, delle somme pagate in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6 della legge 23.7.1991, n. 223. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 10 febbraio 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 36. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Procedura di dichiarazione di mobilita'. Recupero, ai sensi dell'art. 4, comma 10, delle somme pagate in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6 della legge 23.7.1991, n. 223. L'art.5, comma 4, della legge 23.7.1991, n. 223 pre- scrive che per ogni lavoratore posto in mobilita' l'impresa e' tenuta a versare, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte (tre volte, in caso di accordo sindacale) il trattamento mensile iniziale di mobilita', spettante al lavoratore. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e la fine del dodicesimo mese suc- cessivo a quello del completamento del programma nell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa e' tenuta a versare e' aumentata di cinque punti percentuale per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. In attesa dell'emanazione del Decreto interministeriale previsto dall'art. 7, comma 5, per determinare, fra l'altro, le modalita' per la riscossione di tale somma, con la circolare n. 212 del 9.8.91 sono state impartite le disposizioni per il versamento - da parte delle imprese che attivano la procedura per la dichiarazione di mobilita'- delle somme a titolo di anticipo corrispondente al tratta- mento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. Rimane ferma la riserva, gia' espressa nella citata circolare, relativamente alle disposizioni che dovranno essere impartite in merito agli adempimenti successivi nei confronti dell'INPS circa il saldo della somma globalmente dovuta, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, per i lavoratori posti in mobilita'. Nel frattempo, pero', alcune Sedi hanno segnalato il verificarsi di situazioni di saldo a credito dell'impresa, determinate dal fatto che la stessa ha rinunciato a collo- care in mobilita' i lavoratori, o ne ha collocato un numero inferiore rispetto a quello comunicato nella fase di avvio della procedura di mobilita'. A tale proposito, giova sottolineare che mentre l'an- ticipo e' pari ad una mensilita' di trattamento massimo di integrazione salariale (nel 1991 L. 1.191.783), la somma globale dovuta e' commisurata a sei volte (o tre) il trat- tamento mensile iniziale di mobilita' spettante al lavora- tore, che, quindi, puo' variare, a seconda del livello retributivo di quest'ultimo; peraltro, sull'importo versato a titolo di anticipo non va effettuata la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/86. L'ipotesi di saldo a credito dell'impresa e' discipli- nata dall'art.4, comma 10, il quale prevede espressamente che nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobi- lita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello comunicato, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile, successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'. La fattispecie di cui all'art. 4, comma 10, si realizza in pratica - oltre che ovviamente nel caso in cui l'azienda rinunci totalmente a mettere in mobilita' i lavoratori - anche quando ne collochi un numero talmente limitato ri- spetto all'esubero precedentemente dichiarato che le sei (o tre) mensilita' dovute pur con la maggiorazione di cui all'art. 5, comma 6, sono comunque inferiori all'anticipo gia' versato all'avvio della procedura di mobilita'. Cio' premesso, al fine di realizzare il predetto recupero le imprese si atterranno alle seguenti istruzioni: - determineranno le somme versate in eccedenza ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM 10/2, preceduto dalla dicitura REC. ART. 4, C.10 L. 223/91 e dal codice "G800"; - trasmetteranno all'Ufficio Riscossione Contributi della Sede INPS presso la quale vengono svolti gli adempi- menti contributivi copia della comunicazione inviata all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupa- zione sul risultato della consultazione sindacale (cfr. art. 4, comma 6) e dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilita' inviato all'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione (cfr. art. 4, comma 9). Invieranno, inoltre, copia della documentazione atta a dimostrare l'intervenuto accordo sindacale (qualora quest'ultimo sia stato raggiunto dopo l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro) ed, in ogni caso, una dichiarazione attestante: a) gli estremi del versamento dell'anticipo gia' effettuato (nel caso di azienda che usufruisca di accentramento il versamento va eseguito presso la Sede ove e' accesa la posizione contributiva); b) gli estremi del versamento del DM10/2 con il quale l'importo a credito e' stato conguagliato; c) l'importo globale dovuto ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6. Ovviamente, nel caso in cui l'azienda receda totalmente dal collocare in mobilita' i lavoratori, non dovra' tra- smettere la copia della comunicazione inviata all'Ufficio Regionale del Lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 9, ne' dovra' comunicare l'importo globalmente dovuto ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6. Il programma di ripartizione contabile emettera' una lista contenente le partite conguagliate con il codice "G800" indispensabile affinche' l'Ufficio Riscossione Contributi effettui le opportune verifiche sui conguagli effettuati che non potranno essere convalidati in assenza dei dovuti riscontri. A modifica di quanto disposto con circ. n. 212 del 9.8.1991, si precisa che anche il bollettino di versamento dell'anticipazione della somma di cui all'art. 5, comma 4, dovra' essere trasmesso dall'Ufficio per la Contabilita' all'Ufficio Riscossione Contributi che lo conservera' nell'apposito fascicolo predisposto per ciascuna impresa. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA