Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 115 del 10-11-2005.htm
Nuove modalità di esposizione della contribuzione sul DM10/2 al netto di eventuali benefici e/o agevolazioni contributive: “Nettizzazione dei contributi”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 10 Novembre 2005
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
115
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
4
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Nuove modalità di esposizione della
contribuzione sul DM10/2 al netto di eventuali benefici e/o agevolazioni
contributive: “Nettizzazione dei contributi”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Istruzioni operative cui i datori di lavoro che
operano con il DM10/2 dovranno attenersi a partire dal periodo di paga
“gennaio 2006”.
Premessa.
Al fine di
semplificare gli adempimenti contributivi per i datori di lavoro che operano
con il DM10/2, si è giunti nella determinazione di modificare le modalità di
esposizione della contribuzione con riferimento alla riduzione contributiva
CUAF ex art. 120, legge 23.12.2000, n. 388 ed alla generalità delle
assunzioni agevolate.
Attualmente,
per il versamento della contribuzione riferita alla generalità dei lavoratori
per i quali operano riduzioni contributive, ai datori di lavoro è richiesto
di esporre la contribuzione in misura intera nei quadri "B-C" del
DM10/2 con determinati codici tipo contribuzione e, contestualmente, di recuperare
l'importo dell'agevolazione spettante, con specifici codici del quadro
"D".
Tale prassi,
dettata principalmente da esigenze gestionali e contabili, nel tempo ha
comportato, a causa del costante proliferare della legislazione che regola le
assunzioni agevolate, un graduale aumento di ricicli e note di rettifica.
L’avvenuta
introduzione di nuovi strumenti tecnologici, quali il Sistema integrato di
controlli (S.I.C.), consente adesso di superare la predetta modalità e di
introdurre, a partire dal prossimo anno, un nuovo sistema di esposizione
della contribuzione sul DM10/2: la "
nettizzazione
dei contributi
".
Questa modalità
di assolvimento della contribuzione, peraltro, è già stata sperimentata con
successo, per il versamento della contribuzione riferita a lavoratori assunti
con contratto di inserimento/reinserimento ex articoli da 54 a 59 del Dlgs.
n. 276/2003 (1).
A partire dalla denuncia
contributiva di competenza “
gennaio
2006
” (2), il sistema della
“nettizzazione
dei contributi”,
sarà esteso:
·
alla riduzione contributiva CUAF ex lege n. 388/2000
per quanto riguarda la totalità dei lavoratori dipendenti (agevolati e non),
ad eccezione dei lavoratori occupati in Paesi esteri parzialmente
convenzionati;
·
alla generalità delle assunzioni agevolate, eccezion
fatta per quelle fattispecie che presentano una struttura tale da non
consentirne l’applicazione, quali: lavoratori con contratto di formazione e
lavoro di tipologia B (3), quelli per i quali l’agevolazione viene fruita
secondo la regola ”de minimis”, lavoratori diversamente abili nei cui
confronti trovano applicazione le agevolazioni previste dalla legge n.
68/1999 a carico delle Regioni o Province autonome, nonché lavoratori
destinatari delle disposizioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 276/2003 (4).
Appare utile far presente altresì
che non subiranno gli effetti della nettizzazione le disposizioni in materia
di sgravi contributivi (es. sgravi per il settore agricolo, sgravi per il
settore marittimo e/o della pesca, sgravio per i lavoratori dell’edilizia ex
lege n. 341/1995, sgravio per i lavoratori occupati all’estero ex lege n.
398/1987), nonché le agevolazioni contributive disposte da leggi regionali
con oneri posti a carico delle Regioni medesime (5).
1. Modalità operative connesse alla
nettizzazione.
1.1 Nettizzazione della riduzione contributiva CUAF ex art. 120,
legge 23.12.2000, n. 388.
A decorrere dal periodo di paga “
gennaio 2006
”, i datori di lavoro
aventi titolo all’esenzione contributiva CUAF ex lege n. 388/2000, ai fini
della determinazione dell’aliquota da versare, porteranno direttamente in
detrazione dalla contribuzione complessivamente dovuta la quota di esonero
spettante. Conseguentemente, non dovranno più essere utilizzati i codici
“R600, R601, R602, R603” istituiti con la circolare n.
52 del 6.3.2001.
Tale nettizzazione riguarderà la
generalità dei lavoratori dipendenti (agevolati e non), eccezion fatta, per
quelli occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
Con riferimento ai suddetti
lavoratori, quindi, ai fini della fruizione dell’esonero CUAF ex lege n.
388/2000, dovrà continuare ad essere utilizzato il previsto codice “R600”.
Esempio n. 1.
Operaio
dipendente da impresa del settore Terziario con Cuaf intera, periodo di paga
“gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti.
Per tale lavoratore, l’aliquota
complessiva, pari al 39,67%, dovrà essere ridotta nella misura dello 0,80%,
attestandosi così al 38,87% (6). Tale sarà la percentuale che i datori di
lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione imponibile per il
calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori di cui all’esempio.
Esempio n. 2.
Operaio
dipendente da impresa Commerciale fino a 50 dipendenti con Cuaf ridotta,
periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti.
Per tale lavoratore, l’aliquota
complessiva, pari al 37,62%, dovrà essere ridotta nella misura dello 0,80%,
attestandosi così al 36,82% (7). Tale sarà la percentuale che i datori di
lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione imponibile per il
calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori di cui all’esempio.
1.2 Nettizzazione delle
assunzioni agevolate.
Come sopra anticipato, la
contribuzione riferita alla generalità dei lavoratori per i quali operano
riduzioni contributive, è stata fino ad oggi assolta dai datori di lavoro
attraverso una doppia esposizione:
·
contribuzione intera, nei quadri “B-C”;
·
riduzione contributiva nel quadro “D”.
Innovando rispetto a tale prassi,
da “
gennaio 2006
”, i datori di
lavoro dovranno indicare la contribuzione riferita ai lavoratori agevolati,
con esclusione delle tipologie elencate in premessa, direttamente nei quadri
“B-C” del DM10/2, al netto dell’agevolazione spettante e dell’eventuale
riduzione CUAF ex art. 120, legge 23.12.2000, n. 388. Pertanto non dovranno
essere più utilizzati i codici del quadro “D” di cui all’allegato n. 1.
Si osserva, inoltre, che in taluni
residuali casi, l’agevolazione contributiva comprende anche, in tutto o in
parte, la quota a carico del dipendente (es. lavoratore svantaggiato assunto
da cooperativa sociale ex lege n. 381/1991). In tali ipotesi, per effetto
delle nuove modalità di assolvimento della contribuzione (nettizzazione),
l’importo dei contributi da indicare nell’apposito campo potrà essere pari a
“0” (zero).
Rimane fermo l’obbligo di
esposizione dei dati relativi al numero dei dipendenti, alle giornate, ovvero
alle ore, ed alle retribuzioni.
Di seguito si riportano alcuni
esempi.
a)
Disoccupato da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, legge n. 407/1990)
Operaio
dipendente da impresa del centro-nord appartenente al settore Terziario con
Cuaf intera, alla quale compete la riduzione del 50% dei contributi a carico
del datore di lavoro, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate
rispetto alle vigenti.
Aliquota complessiva = 39,67%
Riduzione Cuaf = 0,80%
Aliquota al netto della riduzione
Cuaf = 38,87%
Quota a carico del dipendente =
8,89%
Aliquota contributiva nettizzata
= 23,88%
L’aliquota nettizzata è stata così
determinata:
39,67 – 0,80 = 38,87%
38,87 – 8,89 = 29,98%
29,98 * 50% = 14,99%
(Riduzione spettante)
14,99% (Aliquota residua a carico
del datore di lavoro) + 8,89% (quota a carico del lavoratore) = 23,88%.
Tale sarà la percentuale che i
datori di lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori in esempio.
Operaio
dipendente da impresa Industriale con numero di dipendenti superiore a 15
operante nel Mezzogiorno, alla quale compete l’esonero totale dei contributi
a carico del datore di lavoro, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote
invariate rispetto alle vigenti.
Le modalità di calcolo riportate
nell’esempio precedente evidenziano che nel caso specifico l’aliquota
contributiva nettizzata è pari al 9,19% (8) e si riferisce alla sola quota a
carico del dipendente.
A corredo delle presenti istruzioni
e come parte integrante della circolare, nell’allegato n. 2 viene riportato
uno stralcio del manuale di compilazione del DM10/2, di prossima
pubblicazione, contenente le modalità espositive cui i datori di lavoro
dovranno attenersi a partire dal periodo di paga “
gennaio 2006
” per l’assolvimento della contribuzione riferita ai
lavoratori agevolati ivi indicati.
Al riguardo si fa presente che, ai
fini di ottimizzare le operazioni gestionali e contabili connesse al nuovo
sistema di esposizione della contribuzione, è stato necessario istituire
nuovi codici tipo contribuzione che, per comodità, sono riepilogati
nell’allegato n. 3.
2. Istruzioni
contabili.
A seguito della diversa esposizione
nei modd. DM 10/2 da parte dei datori di lavoro della contribuzione dovuta in presenza di
lavoratori per i quali operano riduzioni contributive, cosiddetta
“nettizzazione”, a decorrere dal periodo di paga di competenza “gennaio
2006”, all’atto della ripartizione contabile di detti modelli la procedura
imputa ai vari conti …21/… delle gestioni interessate l’importo dei
contributi così come riportato dal datore di lavoro nei quadri B-C e,
contestualmente, rileva l’onere, a seconda della tipologia delle
agevolazioni, a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno delle gestioni previdenziali - in applicazione dell’art. 37, comma
3), lett. d), della legge 9 marzo 1989, n. 88 - e la rifusione alle suddette
Gestioni interessate con la seguente scrittura in P.D.:
GAW 32/… a … 22/055
(onere a carico della GIAS per i (a seconda della
gestione o contabilità
benefici contributivi) separata interessata)
Peraltro, si fa presente che tale
rilevazione, al momento, viene effettuata dalla Direzione Generale alla fine
dell’esercizio sulla base dei dati desunti dalle denunce contributive di mod.
DM 10/2 ripartite nell’anno.
Le gestioni previdenziali a favore
delle quali può avvenire la rifusione del mancato gettito da parte della GIAS
sono le seguenti:
-
Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (
ESR 22/055
);
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestione ordinaria (
FPR 22/055
);
- le contabilità separate nell’ambito del FPLD:
-
Gestione assicurativa per il personale dell’ENEL e delle
aziende elettriche private iscritto al
soppresso Fondo
di previdenza (
FPU 22/055
);
-
Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto (
FPV 22/055
);
-
Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia già iscritto al soppresso Fondo di previdenza (
FPX 22/055
);
-
Gestione speciale
degli Enti pubblici creditizi ex
D.Lgs. n. 357/1990 (
FPZ 22/151… FPZ
-
21/160
);
- Fondo integrativo
dell’assicurazione
generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende
private del gas (
GSR 22/055
);
- Gestione
speciale di previdenza per i dipendenti da
imprese esercenti miniere, cave e
torbiere
(
MNR 22/055
);
- Fondo di previdenza per il personale di volo delle aziende
di navigazione aerea (
VLR 22/055
);
- Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti con riguardo alle
seguenti contabilità
separate:
-
Trattamenti di famiglia (
PTD 22/055
);
-
Trattamenti CIG del settore dell’edilizia (
PTE 22/055
);
-
Trattamenti CIG lapidei del settore industria (
PTF 22/055
);
-
Trattamenti CIG lapidei del settore artigianato(
PTG 22/055
);
-
Trattamenti CIG del settore industria (
PTH 22/055
);
-
Trattamenti sostitutivi della retribuzione ai lavoratori del
settore agricolo (
PTI 22/055
);
-
Trattamenti di disoccupazione (
PTN 22/055
);
-
Trattamento di fine rapporto (
PTO 22/055
);
-
Trattamenti economici di malattia e maternità (
PTP 22/055
).
L’onere per il minor gettito
contributivo, in presenza nei quadri B-C dei vari codici che distinguono i
contributi già “nettizzati”, viene imputato dalla procedura, a seconda della
tipologia dell’agevolazione della quale usufruisce il datore di lavoro, ai
conti che seguono:
-
contratti di formazione lavoro:
GAW 32/001
;
-
contratti di formazione lavoro trasformati in contratti a
tempo indeterminato:
GAW 32/103
;
-
contratti di solidarietà:
GAW 32/002
;
-
agevolazioni per l’assunzione di disoccupati o sospesi in
CIGS, compresi i lavoratori assunti presso aziende minerarie (legge
407/1990):
GAW
32/011
;
-
contratti di reinserimento art. 20, legge 223/1991:
GAW 32/013
;
-
assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità, artt. 8 e
25, legge n. 223/1991:
GAW 32/012
;
-
assunzione lavoratori dalle liste di mobilità ex lege n.
52/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con contratto a tempo
indeterminato:
GAW 32/104
;
-
cooperative sociali finalizzate all’inserimento di persone
svantaggiate, legge n. 381/1991:
GAW
32/015
;
-
assunzione lavoratori in cassa integrazione straordinaria ex
lege n. 236/1993:
GAW 32/014
;
-
apprendisti qualificati e lavoratori in possesso di diploma
di qualifica:
GAW 32/009
.
Si precisa, inoltre, che per i
lavoratori sottoelencati era già stata prevista l’esposizione nei modd. DM
10/2 del contributo dovuto al netto delle agevolazioni, ma non l’imputazione
tramite la procedura dell’onere a carico della GIAS né la rifusione alle
gestioni interessate. Pertanto, a partire da “gennaio 2006”, anche per tali
lavoratori la procedura DM deve provvedere alla scrittura contabile sopra indicata (
GAW 32/… a … 22/055
):
-
apprendisti dipendenti da aziende artigiane:
GAW 32/003
;
-
apprendisti dipendenti da aziende non artigiane:
GAW 32/004
;
-
lavoratori dipendenti non agricoli:
GAW 32/007
.
Per quanto concerne, in
particolare, le agevolazioni contributive relative a tali ultimi lavoratori
(lavoratori dipendenti non agricoli), si tratta dell’onere derivante dalla
differenza tra l’aliquota ordinaria stabilita per le diverse forme
assicurative e quella dovuta, per le medesime forme, in misura ridotta dai
datori di lavoro appartenenti a specifici settori produttivi, quali la pesca
locale, la piccola pesca, cantieri scuola, ecc., indipendentemente
dall’esistenza o meno dei benefici contributivi sopra elencati.
La stessa considerazione vale per
gli apprendisti artigiani e non artigiani ma con esclusione
dell’assicurazione per la disoccupazione, dell’assicurazione per le indennità
economiche di malattia e della cassa integrazione guadagni in quanto tali
lavoratori non rientrano nel campo dell’applicazione delle citate forme
assicurative.
Anche per le suddette agevolazioni
la relativa rilevazione, al momento, viene effettuata dalla Direzione
Generale alla fine dell’esercizio.
I conti GAW 32/… sopra citati, già
movimentati dalla Direzione Generale, vengono resi movimentabili da parte delle Sedi ad eccezione dei conti
GAW 32/103 e GAW 32/104 che sono di nuova istituzione.
Il conto GAW 32/104 sostituisce il
conto GAW 37/045 che continua ad essere imputato per gli stessi oneri
relativamente a periodi fino al 31 dicembre 2005.
Per quanto riguarda, infine, le
categorie di lavoratori sottoriportati per i quali, sempre a decorrere da
“gennaio 2006”, è prevista nelle denunce mensili la nuova esposizione dei
contributi al netto delle agevolazioni contributive, la rilevazione dei
relativi oneri, aventi natura di sgravi contributivi, continua ad essere
effettuata secondo le disposizioni vigenti e precisamente:
- lavoratori
frontalieri:
DFR 37/010
(cfr.
circolare n.
65 del
23 marzo 1998)
;
-
incentivo per il reimpiego dei dirigenti:
GAW 37/041
(cfr. circolare n.
2 dell’8 gennaio 1997); -
assunzione lavoratori in sostituzione di lavoratori in
maternità/congedo parentale:
GAW
37/051
(competenza anni precedenti) e
GAW 37/072
(competenza anno in
corso)(cfr. circolare n.
117
del 20 giugno 2000);
-
benefici per l’impiego di persone detenute o internate:
GAW 37/024
(competenza anni
precedenti) e
GAW 37/064
(competenza anno in corso) (cfr. circolare n.
134 del 25 luglio 2002).
Naturalmente la procedura DM deve
imputare, come contropartita ai suddetti conti, i conti … 21/… delle gestioni
interessate.
Si precisa che l’onere
dell’eventuale esenzione CUAF ex art. 120 della legge n. 388/2000 continua ad
essere contabilmente rilevato secondo le modalità indicate nel messaggio
2001/0014/000147 del 20 giugno 2001.
Nell’allegato n. 4 vengono
riportati i conti GAW 32/103 e GAW 32/104 di nuova istituzione, nonché i
rimanenti conti GAW 32/… ed i conti ESR 22/055, FPU 22/055, FPV 22/055, FPX
22/055, GSR 22/055 e VLR 22/055 resi movimentabili da parte delle Sedi.
I restanti conti … 22/055 delle gestioni interessate ed i
conti FPZ 22/151 … FPZ 22/160 della Gestione speciale degli Enti creditizi dianzi indicati sono
stati, rispettivamente, resi movimentabili ed istituiti con il messaggio n.
032961 del 15 ottobre 2004 concernente la rilevazione contabile delle
agevolazioni contributive derivanti dai contratti di inserimento e di
reinserimento.
Il
Direttore Generale
V.
Crecco
(1) Cfr. Circolare n.
51 del 16.3.2004.
(2) Si ricorda che l’obbligo di
pagamento scade il 16 febbraio 2006 mentre il termine di trasmissione
telematica è fissato al 28 febbraio 2006.
(3) Articolo 16 del D.L. 16 maggio
1994, n. 299
, c
onvertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
(4) Circolare in corso di
emanazione.
(5) L.R Sicilia n. 30/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni e L.R. Sardegna n. 36/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
(6) Aliquota contributiva
nettizzata.
Qualifica
Operaio
Voci contributive
%
Fondo
pensioni
32,70
DS
DS
ordinaria
1,31%
1,61
Contr. ex art 25 L.n.845/1978
0,30%
T.F.R.
0,20
Contributo ANF (
2,48%
– 0,80%
)
1,68
Indennità Economica
Malattia
2,44
Indennità Economica Maternità
0,24
Totale
38,87
carico lavoratore
8,89
(7) Aliquota contributiva
nettizzata.
Qualifica
Operaio
Voci contributive
%
Fondo
pensioni
32,70
DS
DS
ordinaria (***)
1,18%
1,48
Contr. ex art 25 L.n.845/1978
0,30%
T.F.R.
0,20
Contributo ANF (*)
0
Indennità Economica
Malattia
2,44
Indennità Economica Maternità (**)
0
Totale
36,82
carico lavoratore
8,89
(*) aliquota 0,43% –
0,43% (rid. art. 120 L. 388/2000)
= 0
(**) aliquota 0,24% –
0,24% (rid. art. 120 L. 388/2000) = 0
(***)
aliquota 1,31% – 0,13% (rid.
art. 120 L. 388/2000) = 1,18%
(8) Aliquota a carico
lavoratore
Voci contributive
%
Fondo pensioni
8,89
CIGS
0,30
Totale
9,19
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4