Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 117 del 28-9-2007.htm
art. 15-bis, c. 4 e 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n.127. Variazione dell’aliquota contributiva di maternità per i settori del credito e delle assicurazioni. Modalità operative.
Direzione centrale delle Entrate contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 28 Settembre 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
117
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
art. 15-bis, c. 4 e 5, del decreto-legge 2
luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007,
n.127. Variazione dell’aliquota contributiva di maternità per i settori del
credito e delle assicurazioni. Modalità operative.
SOMMARIO:
istruzioni operative per il versamento del
contributo di maternità da parte delle aziende dei settori del credito e
delle assicurazioni nella nuova misura prevista.
Premessa
normativa.
La legge 3 agosto 2007, n.127, in sede di
conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, ha tra l’altro previsto,
all’art. 15-bis, una modifica testuale al disposto di cui all’art. 79, c. 1,
del D. Lgs. n.151/2001 (“
Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n.53
”).
Nello
specifico, infatti, i commi 4 e 5 del sopra citato art. 15-bis recitano:
“
4. All’articolo 79, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole:
"dell'industria, " sono inserite le seguenti: "del credito,
dell'assicurazione,";
b) alla lettera c), le parole:
"del credito, assicurazione e" sono sostituite dalla seguente:
"dei".
5. Le disposizioni di cui al comma
4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007”
.
Per
effetto della modifica legislativa, con decorrenza dal 1 luglio 2007, il
contributo di maternità per i settori del credito e delle assicurazioni viene
fissato nella misura dello 0,46 per cento delle retribuzioni di tutti i
lavoratori dipendenti, in luogo della precedente misura dello 0,13% (1).
Quest’ultima
misura resta invece vigente nei confronti del settore dei servizi tributari.
Con
la presente circolare si forniscono le modalità operative necessarie ai fini
del rispetto della nuova previsione legislativa.
Modalità
operative e istruzioni alle Sedi.
Le
aziende potranno effettuare la regolarizzazione dei periodi pregressi, a
partire dal mese di luglio 2007, per i quali non abbiano tenuto conto
dell’aumento contributivo in parola, entro il giorno 16 del terzo mese
successivo all’emanazione della presente circolare senza aggravio di somme
aggiuntive.
A
tal fine, opereranno come segue:
-
determineranno
l’ammontare complessivo delle somme arretrate da versare;
-
riporteranno il
relativo importo nel quadro “B-C” del mod. DM10/2, utilizzando il già
esistente codice
“M232”
avente
il significato di “Diff. Ctr maternità L.127/2007”
Nessun
dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero
giornate” e “retribuzioni”.
Con
successivo messaggio sarà portato a conoscenza delle Sedi l’avvenuto
aggiornamento della procedura di controllo delle denunce con la nuova misura del contributo di
maternità dello 0,46% e saranno fornite istruzioni per la definizione di
eventuali note di rettifica.
Il Direttore Generale
Crecco
(1)
Questo è infatti il testo
dall’art. 79, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, coordinato con l’art. 15-bis
della legge n.127/2007:
Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto
di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di
cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle
retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a)
dello 0,46 per cento
sulla retribuzione
per il settore
dell'industria,
del credito, dell’assicurazione,
dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b)
dello 0,24 per cento sulla
retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di
fabbricati e servizi di culto;
c)
dello 0,13 per cento sulla
retribuzione per il settore dei servizi tributari appaltati;
d)
dello 0,03 per cento per gli
operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il
contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito
dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, per gli operai agricoli a tempo
determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997,
n.146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a
riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488;
e)
dello 0,01 per cento per gli
allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n.418.