950603 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 155 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art 6, comma 1, lett.c della legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 2,3 comma della legge 20 maggio 1993,n. 151, art. 18, c. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451. Fiscalizzazione degli oneri sociali. Dipendenti da imprese commerciali con contratti di lavoro a part-time verticale. Chiarimenti. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 3 giugno 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 155 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Art 6, comma 1, lett.c della legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 2,3 comma della legge 20 maggio 1993,n. 151, art. 18, c. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451. Fiscalizzazione degli oneri sociali. Dipendenti da imprese commerciali con contratti di lavoro a part-time verticale. Chiarimenti. SOMMARIO: Il requisito occupazionale, stabilito in piu' di 15 dipendenti dall'art. 6, comma 1 lett. c della legge n. 389/1989, tra gli 8 e i 15 dall'art. 2, comma 3 della legge 151/93, successivamente confermato dall'art. 18,comma 1 della legge n. 451/1994, affinche' le aziende, considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali, possano accedere alla fiscalizzazione degli oneri sociali, si intende perfezionato ancorche' la richiesta consistenza numerica venga raggiunta con il computo dei dipendenti assunti con regolare contratto a part-time verticale, caratterizzato da periodi a zero ore di retribuzione. ******* Pervengono, da parte delle SAP, quesiti in merito alla valutazione del requisito occupazionale posseduto da imprese, considerate commerciali agli effetti previden- ziali e assistenziali, ai fini del godimento dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, nei casi in cui la consistenza numerica, stabilita in piu' di 15 dipendenti o tra gli 8 e i 15 a seconda del periodo di validita' della norme cui si fa riferimento, e'la risul- tante di uno organico costituito da unita'impiegatizie a tempo pieno e da dipendenti assunti, rispettivamente, con contratti di lavoro a part-time orizzontale e/o a part- time verticale. Con le circolari n. 70 del 17. 4. 1989 e n. 153 del 17. 7. 1989, sono state impartite istruzioni circa le modalita' di computo dei dipendenti per il raggiungimento del numero minimo, ai fini dell' applicazione dell'art 6,comma 1,lett. c del d. l. 9. 10. 1989, n. 338,convertito, con modifi- cazioni, nella legge n. 389 del 7. 12. 1989, senza disci- plinare la fattispecie particolare della presenza di lavoratori con contratto di lavoro a part-time verticale. La ricorrenza,tuttavia, di situazioni segnalate dalle SAP, di aziende commerciali, che hanno in forza dipendenti assunti con regolari contratti di lavoro part-time verti- cale che prevedono periodi di lavoro non retribuiti, con possibile perdita, durante tali periodi medesimi, del diritto alla fiscalizzazione rende necessario un esame della questione. In proposito, considerato che la legge dispone, generica- mente, che la fiscalizzazione spetta ad imprese " con piu' di quindici dipendenti considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali" si ritiene, che la veri- fica del requisito occupazionale, ai fini di cui trattasi, possa essere fatta con riferimento al personale in forza presso l'azienda e non a quello effettivamente presente e indicato sui modelli DM 10/1 e DM 10/2, che potrebbe risultare inferiore per l'assenza, nel periodo cui si riferisce la denuncia, dei lavoratori con contratto di part time verticale a zero ore retribuite. Di conseguenza, ai fini dell'accesso alle predette agevo- lazioni, la condizione occupazionale richiesta deve consi- derarsi raggiunta computando come personale presente, in quanto comunque in forza all'azienda, quello a part-time verticale, proprio per il carattere continuativo di tale prestazione di lavoro, anche se ovviamente non avente titolo ai benefici nei periodi retribuiti a zero ore. Le disposizioni a suo tempo impartite con le circ. n. 826 R. C. V.- n. 1132 E. A. D.del 30 gennaio 1987, parte 1 comma 6 e n. 834 R. C. V. - n. 1143 E. A. D., parte 1 comma 7 del 17 marzo 1987, relativamente alle denunzie e modalita' di computo dell'importo della fiscalizzazione per lavoratori a part- time orizzontale, si devono intendere, pertanto, estese anche a quelli con contratto di lavoro a part-time di tipo verticale. In relazione a quanto sopra precisato, si conferma che il numero dei dipendenti da indicare nella casella " N. DIPEND. OCCUPATI" del quadro "A" del Mod. DM10/2 deve comprendere anche il numero dei dipendenti in forza all'a- zienda con contratto di lavoro part-time verticale. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO