Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 4 del 14-1-2008.htm
Art. 8 del DL 30/9/2005, n. 203. Misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR. Operatività. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 14 Gennaio 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
4
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 8 del DL 30/9/2005, n. 203. Misure
compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche
complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR. Operatività. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Caratteristiche dell’esonero contributivo ex art.
8 del DL n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005,
previsto come misura compensativa per lo sviluppo della previdenza
complementare. Modalità operative.
Premessa.
Nel quadro degli interventi disposti dal
legislatore in relazione allo sviluppo della previdenza complementare, dal 1°
gennaio 2008, è prevista
l’operatività di una nuova misura compensativa, aggiuntiva rispetto a quella
disposta dall’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
come modificato dall'articolo 1, c. 764, della legge n. 296/2006 (1).
A decorrere dal 1° gennaio 2008, infatti,
l’articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nel testo novellato dal comma 766 della
legge finanziaria 2007 – riconosce, a favore dei datori di lavoro, l'esonero
dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (allegato 1), per ciascun
lavoratore, nella misura dei seguenti punti percentuali:
Anno
percentuale
2008
0,19%
2009
0,21%
2010
0,23%
2011
0,25%
2012
0,26%
2013
0,27%
dal 2014
0,28%
Caratteristiche della misura compensativa.
L’esonero contributivo presenta le seguenti
caratteristiche:
§
compete in funzione
della stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari e/o al Fondo di Tesoreria;
§
si applica
prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni
familiari, per maternità e per disoccupazione.
Nel caso di impossibilità ad esaurire la misura
spettante, l'esonero si estende alle altre assicurazioni della "Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", fino ad esaurimento
delle singole aliquote interessate (Cassa per l'integrazione guadagni degli
operai dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori
dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori
agricoli, trattamenti economici di malattia). Per espressa previsione
legislativa, restano in ogni caso esclusi dalla riduzione contributiva il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297 (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali), nonché il
contributo di cui all'articolo 25, c. 4
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (0,30%).
In caso di ulteriore incapienza, i datori di
lavoro potranno trattenere l'importo differenziale - a titolo di esonero
contributivo -
dall'ammontare
complessivo dei contributi dovuti all'Inps
.
Come anticipato, la riduzione in argomento è una
misura prevista per compensare le aziende dalla perdita delle quote di TFR
che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, sono destinate al Fondo
di previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria. La stessa, quindi,
riguarda tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni sopra
descritte e compete in misura totale o parziale in ragione dell’ammontare
delle quote di TFR conferite.
Modalità operative.
I datori di lavoro che destinano, in tutto o in
parte, TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, a decorrere
dal periodo di paga “gennaio 2008”, potranno fruire della quota di esonero
spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i
dipendenti.
A
tal fine, opereranno come segue:
-
continueranno ad esporre i
contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10;
-
determineranno la
percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR
destinate alla previdenza complementare e/o versate al Fondo di Tesoreria;
-
riporteranno il relativo
importo nel quadro "D" del DM10 con i seguenti codici di nuova
istituzione:
Codice
Significato
TF13
Rec. Contr. DL 203/2005 – Prev. complementare
TF14
Rec. Contr. DL 203/2005 – Fondo di Tesoreria
Ai
fini dell'accesso alla misura compensativa, si conferma che rileva la
destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorché
l'effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze
fissate dai singoli statuti.
Regolarizzazioni.
Le
aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di “gennaio e
febbraio 2008”, non fossero nella condizione pratica di fruire delle misure
compensative sopra illustrate, potranno recuperare i corrispondenti importi
ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
A tal fine i datori di lavoro, dopo aver
calcolato gli importi relativi ai periodi pregressi, provvederanno a sommarli
alle misure spettanti nel mese in cui si effettua il recupero.
Le somme così determinate saranno portate a
conguaglio utilizzando i medesimi codici sopra indicati.
Le
operazioni di recupero predette dovranno essere effettuate entro il giorno 16
del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Istruzioni contabili
Per
la rilevazione contabile dell’ulteriore misura compensativa in argomento a
favore dei datori di lavoro che conferiscono il TFR a forme di previdenza
complementare e/o al Fondo di Tesoreria, vengono istituiti, nell’ambito della
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, i seguenti conti:
GAW
37/184
per
sgravi di contributi dovuti alla Gestione delle prestazioni temporanee a
seguito di conferimento del TFR a previdenza complementare, di competenza
dell’anno in corso, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF13;
GAW
37/114
per
sgravi di contributi dovuti alla Gestione delle prestazioni temporanee a
seguito di conferimento del TFR a previdenza complementare, di competenza
degli anni precedenti, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF13;
GAW
37/185
per
sgravi di contributi dovuti alla Gestione delle prestazioni temporanee a
seguito di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, di competenza
dell’anno in corso, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF14;
GAW
37/115
per
sgravi di contributi dovuti alla Gestione delle prestazioni temporanee a
seguito di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, di competenza degli
anni precedenti, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice TF14.
In
considerazione che tali benefici decorrono dall’anno 2008, i conti relativi
alla competenza degli anni precedenti devono essere movimentati a partire
dall’esercizio 2009.
Inoltre,
per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme
derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM 10, si
dispone che i citati conti debbano essere movimentati, con il codice
documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione
dei modelli DM 10.
Gli
stessi conti, tutti di nuova istituzione, vengono riportati nell’allegato n.
2.
Il Direttore generale
Crecco
(1)
Cfr. circolari n.
23 del 24 gennaio 2007 e n. 70 del 3
aprile 2007.
Allegato 1
Legge 9 marzo 1989, n. 88 (G.U. 13 marzo 1989, n. 60, S.O.)
"
Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro
"
(...)
Art. 24
(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti)
A decorrere dal 1
gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per
l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per
l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per
l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli
assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli
impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di
malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di
previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una
unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti".
Allegato 2
VARIAZIONI
AL PIANO DEI CONTI
Tipo
variazione
I
Codice
conto
GAW
37/114
Denominazione
completa
Sgravi
di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori
di lavoro che conferiscono il TFR a previdenza complementare, di competenza
degli anni precedenti – Art. 1,
comma 766, lett. a), della legge n. 296/2006
Denominazione
abbreviata
SGR.ON.CTR.TFR
PREV.COMPL.ART.1 C.766 L.296/06-A.P.
Tipo
variazione
I
Codice
conto
GAW
37/115
Denominazione
completa
Sgravi
di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori
di lavoro che conferiscono il TFR al Fondo ex art. 1, comma 755, della
legge 296/2006, di competenza degli anni precedenti – Art. 1, comma 766, lett. a), della legge
n. 296/2006
Denominazione
abbreviata
SGR.ON.CTR.TFR
F.TESOR.ART.1 C.766 L.296/06-A.P.
Tipo
variazione
I
Codice
conto
GAW
37/184
Denominazione
completa
Sgravi
di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori
lavoro che conferiscono il TFR a previdenza complementare, di competenza
dell’anno in corso – Art. 1, comma
766, lett. a), della legge n. 296/2006
Denominazione
abbreviata
SGR.ON.CTR.TFR
PREV.COMPL.ART.1 C.766 L.296/06-A.C.
Tipo
variazione
I
Codice
conto
GAW
37/185
Denominazione
completa
Sgravi
di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee a favore dei datori
di lavoro che conferiscono il TFR al Fondo ex art. 1, comma 755, della
legge 296/2006, di competenza dell’anno in corso – Art. 1, comma 766, lett. a), della legge
n. 296/2006
Denominazione
abbreviata
SGR.ON.CTR.TFR
F.TESOR.ART.1 C.766 L.296/06-A.C.