Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 76 del 23-5-2006.htm
Tutela della maternità ai dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati.
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 23 Maggio 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
76
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Tutela della maternità ai dirigenti dipendenti
di datori di lavoro privati.
SOMMARIO:
Estensione della tutela previdenziale relativa
alla maternità e alla paternità, di cui al D.Lgs. 26.03.2001, n.151, alle
lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che
prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati.
L’art.
1 della legge n. 104 del 24 febbraio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 64 del
17.03.2006 ed entrata in vigore il 1° aprile 2006, ha esteso, a decorrere da
tale data, la tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità
di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità) alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei
dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro
privati.
Ai
fini dell’attuazione della predetta disposizione legislativa si forniscono le
seguenti istruzioni operative.
1.
INDENNITA’ DI MATERNITA’ E/O PATERNITA’
Premesso
che, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità e/o paternità in
favore delle/ei lavoratrici/ori in oggetto, trovano applicazione i criteri e
le modalità previsti, per la generalità dei lavoratori dipendenti, dagli
artt. 16 e ss. del sopracitato Testo Unico, la corresponsione dei suddetti trattamenti economici sarà
effettuata dall’Istituto limitatamente a
quei periodi di congedo di maternità e/o paternità che si collochino
dal 1° aprile 2006, ancorchè riferibili ad eventi (parto o ingresso in famiglia del minore)
verificatisi anteriormente alla suddetta data.
Restano,
pertanto, a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti
collettivi, i trattamenti economici
a titolo retributivo dovuti per i periodi di astensione obbligatoria
antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame. (1)
2.
CONGEDO PARENTALE E RIPOSI GIORNALIERI
Per
quanto concerne il congedo parentale e i riposi giornalieri, vanno
applicati i criteri e le
modalità previsti per la generalità
dei lavoratori dipendenti dagli artt. 32 e ss.del T.U sulla maternità,
tenendo conto che, ai fini della determinazione dei periodi di riposo
giornalieri e della relativa indennità, nel caso in cui la contrattazione
individuale o collettiva non preveda espressamente la durata della
prestazione lavorativa del/la dirigente, l’orario lavorativo da prendere a
riferimento è quello in vigore per gli impiegati di massima categoria
dipendenti dall’azienda cui il dirigente appartiene.
I
trattamenti economici di cui all’oggetto sono erogabili dall’Istituto
relativamente ai periodi di congedo parentale e alle ore di riposo
giornaliero fruite dal 1° aprile 2006.
Restano
a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, le
retribuzioni relative ai periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale
e per riposi giornalieri la cui fruizione si collochi antecedentemente alla
data di entrata in vigore della legge.
3.
DOMANDA DI PRESTAZIONE
L’istituto
provvederà al più presto all’aggiornamento dei modelli “MOD MAT” e
“MOD AST FAC” curandone l’inserimento anche su “modulistica on line”.
Fino
a tale momento le/i dirigenti del settore privato potranno inoltrare le
domande relative alle prestazioni di maternità obbligatoria e facoltativa
utilizzando i modelli già in uso per
la generalità dei lavoratori dipendenti, avendo cura di specificare la
propria qualifica.
Si
fa presente che, ai fini della liquidazione delle suddette prestazioni,
dovranno essere prese in considerazione anche le domande presentate
anteriormente al 1° aprile 2006, purchè
riferite, anche solo parzialmente, a periodi rientranti nella tutela
di cui alla legge n. 104/2006.
5..
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI e ISTRUZIONI PROCEDURALI.
In
relazione a quanto sopra esposto, a decorrere dal periodo di paga
aprile
2006
i datori di lavoro privati sono tenuti al versamento della
contribuzione di maternità per i lavoratori con la qualifica di dirigente
nelle misure previste per i settori di appartenenza.
Settore
Aliquota %
Industria e Coop. L.240/84
0,46
Credito- assicurazioni e Tributi
0,13
Commercio e terziario
0,24
Per
i dirigenti di aziende private iscritti all’Inpdap, l’aliquota relativa alla
contribuzione di maternità è pari all’1,03% per le aziende esercenti attività
di natura industriale e 0,81% per le aziende
esercenti
attività di natura commerciale.
Si
fa presente che per alcuni settori le suddette aliquote potranno risultare
essere ridotte o azzerate per effetto delle disposizioni di cui all’articolo
120 della legge n. 388/2000 e a seguito della riduzione del costo del lavoro
ex art. 1, commi 361 e 362 della legge n. 266/2005.
Per
le prestazioni a conguaglio andranno utilizzati i codici e le modalità già
previste per gli altri lavoratori.
La
procedura di controllo delle denunce sarà aggiornata per richiedere, a
partire dal mese di aprile 2006, la contribuzione di maternità per i
dirigenti.
Eventuali
note di rettifica emesse a tale titolo potranno essere regolarizzate entro il
terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, senza
aggravio di somme aggiuntive.
Ai
fini della composizione del flusso EMens i datori di lavoro dovranno
attenersi alle istruzioni previste per gli impiegati.
NOTA (1)
ESEMPIO.
Parto avvenuto in data 20
marzo 2006.
Il trattamento economico
previdenziale per maternità obbligatoria sarà erogabile dall’Istituto per il
periodo compreso tra il 1 aprile e
il 20 giugno.
Sarà onere del datore di
lavoro corrispondere eventuali trattamenti in favore della lavoratrice per il
periodo di astensione antecedente alla data del 1° aprile.
Il Direttore Generale
Crecco