Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 25 del 4-2-2003.htm
Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia firmata il 7 luglio 1997, ratificata con legge n. 199 del 27 maggio 1999 e relativo Accordo amministrativo firmato in data 11 settembre 2001.
Studio
e Ricerca per lo Sviluppo
delle
Attività delle
Convenzioni
Internazionali
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 4
Febbraio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 25
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Slovenia firmata il 7 luglio 1997, ratificata con legge n. 199
del 27 maggio 1999 e relativo Accordo amministrativo firmato in data 11
settembre 2001.
SOMMARIO
:
Dal 1 agosto 2002 sono in vigore la Convenzione di sicurezza sociale
con la Slovenia ed il relativo Accordo amministrativo di applicazione. La convenzione italo-slovena sostituisce
integralmente la convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di
Jugoslavia, già applicata alla Slovenia.
Disposizioni in materia di determinazione della legislazione
assicurativa applicabile, di prestazioni pensionistiche, familiari e di
disoccupazione.
1
-
Premessa.
A seguito dello scambio degli
strumenti di ratifica, dal 1° agosto 2002 è entrata in vigore la Convenzione
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia, firmata a Lubiana il
7 luglio 1997 e ratificata con legge 27 maggio 1999, n. 199, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999. Con medesima decorrenza, è
entrato in vigore anche il relativo Accordo amministrativo di applicazione.
La Convenzione con la Slovenia
sostituisce integralmente, a decorrere dal 1 agosto 2002, la Convenzione con
la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 4 novembre 1957,
applicata alla Slovenia dall’8 ottobre 1991, data della sua indipendenza.
La Convenzione con la
Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia continua ad essere in vigore tra
la Repubblica italiana ed i seguenti Stati:
- Repubblica di Bosnia-Erzegovina
- Repubblica Federale
di Jugoslavia
- Repubblica di Croazia
- Repubblica di
Macedonia.
PARTE PRIMA: CAMPO
DI APPLICAZIONE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
2-
Campo di applicazione
soggettivo ed oggettivo
.
Secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, la Convenzione con la Slovenia si applica:
a)
ai
cittadini italiani ed ai cittadini sloveni, assicurati in uno o in entrambi
gli Stati contraenti;
b)
ai
profughi - ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione del 28 luglio 1951,
concernente lo status dei profughi, e dal relativo Protocollo del 31 gennaio
1967 - residenti in Italia o in Slovenia, che siano o siano stati assicurati
in uno o in entrambi gli Stati contraenti;
c)
agli
apolidi - ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo
status degli apolidi stessi - residenti sul territorio di uno dei due Stati
contraenti e che siano o siano stati assicurati in uno di essi o in entrambi;
d)
ai
familiari ed ai superstiti delle persone indicate alle lettere a, b, c., a
prescindere dalla cittadinanza.
In ambito oggettivo la Convenzione si applica, per
l'Italia, alle legislazioni concernenti:
- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e le
gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i regimi speciali di assicurazione sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria;
- l'assicurazione per malattia, maternità e tubercolosi
- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali
- l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
- le prestazioni familiari.
Sono
espressamente escluse dal campo di applicazione (articolo 2, comma 4), le
legislazioni concernenti la pensione sociale, le altre prestazioni non
contributive a carico dei fondi pubblici e l'integrazione al trattamento
minimo, salvo quanto previsto dall'articolo 21 in ordine all'integrazione al
trattamento minimo per coloro che sono residenti in Italia.
La Convenzione in questione,
infine, si applica, in ambito oggettivo, per la Slovenia, alle legislazioni
concernenti:
-
l'assicurazione per le pensioni e l'invalidità
-
l'assicurazione sanitaria
-
gli assegni per i figli e la tutela della maternità
-
l’assicurazione per la disoccupazione
3 -
Determinazione della legislazione
applicabile
Alcune disposizioni della
Convenzione italo-slovena e del relativo Accordo amministrativo concernenti
la determinazione della legislazione assicurativa applicabile, nel confermare
il principio generale della territorialità, secondo il quale il lavoratore,
cittadino di uno dei due Stati contraenti, è soggetto alla legislazione dello
Stato contraente in cui svolge l'attività lavorativa, modificano, a decorrere
dal 1 agosto 2002, quanto disposto dalla Convenzione con la Jugoslavia. Si
tratta in particolare dell'articolo 6, lettere a, b, c, d, dell'articolo 7
della Convenzione e degli articoli. 4 e 5 dell'Accordo amministrativo di
applicazione.
3.1 - Lavoratori dipendenti ed autonomi.
L'articolo 6, lettera a, della
Convenzione prevede che il lavoratore, cittadino italiano o sloveno,
dipendente da un'azienda con sede in uno dei due Stati contraenti
temporaneamente distaccato nell'altro Stato, può continuare ad essere
soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda per un
periodo massimo di 36 mesi. Al lavoratore viene rilasciato un attestato dal
quale risulta fino a quale data il lavoratore stesso resta soggetto alla
legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda. L'attestato è rilasciato
dalle Sedi dell'Istituto al lavoratore che sia distaccato temporaneamente in
Slovenia e dall'Istituto sloveno per l'assicurazione sanitaria al lavoratore
che sia distaccato temporaneamente in Italia.
Se il distacco deve protrarsi
oltre 36 mesi, il datore di lavoro, col consenso del lavoratore, può chiedere
l'autorizzazione alla proroga per ulteriori 36 mesi all'Autorità dello Stato
in cui svolge temporaneamente la sua attività che è:
- per l'Italia: il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali, Dipartimento per le Politiche Sociali e
Previdenziali, Via Flavia, 6 - 00100 ROMA;
- per la Slovenia: il Ministero
del Lavoro, della Famiglia e degli Affari Sociali (Ministrstvo Za Delo,
Druzino In Socialne Zadeve Kotnikova, 5 - 1000 LUBIANA, Slovenia).
L'autorizzazione è rilasciata
in quattro copie: due sono inviate al datore di lavoro e due all'Autorità
dell'altro Stato che ne informa l'Istituzione competente.
Secondo le disposizioni
dell'articolo 6, lettera b, anche il lavoratore autonomo che esercita
abitualmente la sua attività in uno Stato contraente e che temporaneamente va
ad esercitarla sul territorio dell'altro Stato, continua ad essere soggetto
alla legislazione dello Stato di provenienza per un periodo massimo di 24
mesi, prorogabile per ulteriori 24. Anche il lavoratore autonomo deve
chiedere l'attestato e l'autorizzazione alla proroga con le medesime modalità
precisate per il lavoratore dipendente.
Rispetto alla Convenzione con
la Jugoslavia la durata massima del distacco del lavoratore dipendente è
passata da 12 a 36 mesi mentre la durata della proroga, prima non
determinata, è ora prevista in ulteriori 36 mesi. Per il lavoratore autonomo
la durata è stata aumentata da 12 a 24 mesi di distacco e da 12 a 24 mesi di
proroga.
I periodi di distacco e le
proroghe che hanno data iniziale precedente al 1 agosto 2002 continuano ad
essere disciplinati in base a quanto previsto al punto 4 della circolare 1501
del 31 agosto 1970.
3.2 - Lavoratori dipendenti di imprese di
telecomunicazioni e di trasporto.
L'articolo 6, lettera d,
prevede che i lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale
esercenti servizi di telecomunicazioni e da imprese di trasporto per
ferrovia, strada, via aerea o marittima, aventi la loro sede in uno Stato
contraente e la succursale o rappresentanza permanente nell'altro Stato, che
siano inviati a lavorare temporaneamente sul territorio dell'altro Stato
rimangano soggetti alla legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la Sede
principale.
Le disposizioni dell'articolo
6, lettera d, derogano ai principi generali della normativa internazionale in
materia di distacchi in quanto non
prevedono alcun limite massimo di assoggettamento alla legislazione
dello Stato in cui ha sede l'azienda.
Le stesse disposizioni potranno inoltre essere applicate ad altre
tipologie di imprese individuate con scambio di note tra i due Stati
contraenti.
3.3 - Personale viaggiante delle imprese di trasporto
aereo, su strada e per ferrovia.
Il personale viaggiante delle
imprese di trasporto è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede
l'impresa (articolo 6, lettera c).
3.4 - Personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli
Uffici consolari non appartenenti ai ruoli.
Secondo quanto disposto
dall'articolo 7 della Convenzione e dall'articolo 5 dell'Accordo
amministrativo, coloro che prestano attività lavorativa alle dipendenze delle
Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari non appartenenti ai
ruoli ed il personale domestico al servizio dei membri delle predette
rappresentanze ed uffici, sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui
si trova la Rappresentanza o l'Ufficio consolare.
Possono optare per
l'assoggettamento alla legislazione dello Stato di invio coloro che sono
cittadini del predetto Stato ed a condizione che esercitino l'opzione entro 3
mesi dalla data di inizio dell'attività lavorativa ovvero dalla data di
entrata in vigore della Convenzione dandone comunicazione tramite la
Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare alle Istituzioni competenti
dei due Stati contraenti.
3.5 - Altre categorie di lavoratori.
Restano invariate rispetto alla
precedente Convenzione con la Jugoslavia le disposizioni relative:
- ai membri dell'equipaggio di
navi battenti bandiera di uno dei due Stati contraenti;
- al personale occupato nelle
operazioni di verifica, carico e scarico della nave in porto;
- al personale degli uffici
pubblici e membri delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari.
3.6 - Accordi in
deroga al principio di territorialità
L'articolo 8 della Convenzione
con la Slovenia conferma la possibilità già prevista dalla convenzione
italo-jugoslava, che le Autorità italiane e slovene si accordino sulla deroga
al principio della territorialità in favore di alcuni lavoratori, in presenza
di particolari condizioni (frequenza o eccezionalità dei trasferimenti, età
dei lavoratori).
3.7 - Prestazioni per malattia, maternità e tubercolosi.
Il diritto alle prestazioni in
denaro per malattia, maternità e tubercolosi, è accertato in base alla
legislazione dello Stato di provenienza alla quale il lavoratore continua ad
essere assoggettato, applicando, ove occorra, la totalizzazione dei periodi
assicurativi italiani e sloveni. Le
prestazioni in questione sono corrisposte direttamente dall'Istituzione dello
Stato di provenienza come se il lavoratore svolgesse la sua attività sul
territorio di questo Stato (articolo 12, 1° comma).
4 -
Parità di trattamento
.
All'articolo 4 della
Convenzione viene confermato il principio della parità di trattamento secondo
il quale i lavoratori italiani in Slovenia ed i lavoratori sloveni in Italia,
come pure i loro familiari, avranno pari diritti e obblighi dei cittadini
dell'altro Stato contraente.
5 -
Esportabilità delle prestazioni
L'articolo 9 prevede che
le prestazioni in denaro spettanti al
lavoratore a carico di uno Stato siano esportabili nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo e non potranno
diversificarsi, salvo quanto espressamente disposto dalla Convenzione, da
quelle percepite dai cittadini dello Stato erogante, richiamando così il
principio della parità di trattamento
6 -
Totalizzazione dei periodi assicurativi
per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
In base a quanto previsto
dall'articolo 10.2 della Convenzione e dall'articolo 6 dell'Accordo
amministrativo i periodi assicurativi italiani che siano complessivamente
uguali o superiori a 52 settimane sono totalizzati, se necessario, con i periodi sloveni per il
perfezionamento dei requisiti assicurativi per l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria. Quindi, per le domande presentate dal 1° agosto
2002, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è condizionata alla
presenza di periodi assicurativi italiani pari ad almeno 52 settimane.
PARTE
SECONDA: PENSIONI
7 -
Totalizzazione dei periodi assicurativi
per il diritto a pensione
7.1 - Condizioni generali di totalizzazione per il
raggiungimento del diritto a pensione.
I periodi assicurativi italiani
che non siano sufficienti al raggiungimento del diritto a pensione, possono
essere a tal fine totalizzati con quelli sloveni non sovrapposti. Il periodo
di contribuzione minimo per procedere alla totalizzazione è pari a 52
settimane.
Rispetto alla precedente
Convenzione italo-jugoslava, il periodo di contribuzione minimo viene
modificato da 1 a 52 settimane.
I periodi assicurativi italiani
complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione
nell'assicurazione slovena sia per il raggiungimento del diritto sia per la
misura della pensione. Anche i periodi assicurativi sloveni pari o superiori
a 52 settimane possono essere totalizzati con quelli italiani non sovrapposti
per il raggiungimento del diritto a pensione. I periodi assicurativi sloveni
complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione
nell'assicurazione italiana sia per il raggiungimento del diritto sia per la
misura della pensione (articolo 11, articolo 19.1, articolo 19.5).
Il limite di 52 settimane
previsto dalla nuova Convenzione non comporta variazioni sulle pensioni
aventi decorrenza anteriore al 1 agosto 2002. A queste pensioni continuano ad
applicarsi le norme della Convenzione italo-jugoslava.
In relazione a quanto previsto
dall'art. 19, comma 2, in presenza dei requisiti assicurativi per il diritto
a pensione nell’ambito del solo regime nazionale, non è possibile procedere alla totalizzazione dei periodi
italiani ed esteri a fini pensionistici.
7.2 - Totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti nei
regimi speciali
Conformemente a quanto già
previsto dalla Convenzione italo –
jugoslava l’articolo 19, lettera c,
della convenzione con la Slovenia stabilisce che, al fine del raggiungimento del diritto a pensione a carico di un regime speciale italiano
rientrante nel campo di applicazione della convenzione, i periodi assicurativi del regime
speciale sono totalizzati, se
necessario, con i periodi assicurativi del corrispondente regime speciale
sloveno oppure - qualora in Slovenia non esista il corrispondente regime
speciale - con i periodi assicurativi sloveni relativi ad attività lavorativa
analoga a quella prevista dal regime speciale italiano.
Qualora con la totalizzazione dei periodi
suindicati non sia raggiunto il diritto a pensione a carico del regime
speciale italiano, i periodi sloveni
potranno essere totalizzati con i periodi assicurativi italiani risultanti nel regime generale.
7.3 - Totalizzazione di periodi assicurativi di Stati
terzi.
Nei casi in cui non sia
raggiunto il diritto a pensione con la totalizzazione dei soli periodi
assicurativi italiani e sloveni è possibile, in applicazione dell'articolo
19, punto 1, lettera c, totalizzare i periodi italiani e sloveni con quelli compiuti negli Stati terzi che siano vincolati all'Italia
ed alla Slovenia da accordi di sicurezza sociale che prevedano la
totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici. In relazione a
quanto comunicato dall'Istituzione slovena, gli Stati in questione sono: Austria, Belgio,
Canada e Québec, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Macedonia,
Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Al
fine di consentire la predetta totalizzazione multipla, l'Istituzione che
riceve la domanda di pensione è tenuta a trasmettere all'Istituzione
dell'altro Stato il prospetto dei periodi assicurativi risultanti nello Stato
terzo.
7.4 - Totalizzazione dei periodi assicurativi non
collocabili temporalmente.
Secondo quanto previsto dall'articolo 16, punto c,
dell'Accordo amministrativo, i periodi assicurativi relativi ad uno Stato contraente non collocabili
temporalmente si presumono non sovrapposti ai periodi assicurativi compiuti
secondo la legislazione dell'altro Stato.
Pertanto le Sedi potranno procedere alla totalizzazione
dei periodi in questione soltanto a condizione che si tratti di periodi assicurativi sloveni equiparabili ai fini pensionistici a
quelli italiani.
7.5
- Totalizzazione dei periodi
assicurativi per lavoro svolto fino al 4 ottobre 1956 nei territori della ex
Zona B.
I
periodi di assicurazione obbligatoria compiuti fino al 4 ottobre 1956 nei
territori della ex Zona B di Trieste sono totalizzabili per il diritto a
pensione con effetto dal 1° agosto 2002, secondo quanto disposto
dall’articolo 45, comma 3°.
I
periodi in questione non erano totalizzabili in base alla Convenzione italo –
jugoslava.
8 - Periodi di assicurazione
obbligatoria effettuati fino al 4.10.56
indicati al punto 1 del Protocollo
Generale di cui alla Convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di
Jugoslavia (articolo 45, comma 3° della Convenzione).
Coloro che hanno svolto
attività lavorativa nei territori ai quali fu estesa definitivamente
l'amministrazione jugoslava ai sensi del Memorandum di intesa firmato a
Londra il 5 ottobre 1954, (ex Zona B del Territorio Libero di Trieste) che
fanno parte attualmente del territorio della Repubblica di Slovenia, sono
stati soggetti alla legislazione assicurativa italiana fino al 1 maggio 1945
e, successivamente, a quella jugoslava.
I periodi assicurativi per
lavoro svolto nella predetta Zona B fino al 4 ottobre 1956, secondo quanto
già indicato al precedente punto 7.5,
non potevano essere totalizzati con quelli italiani per l'accertamento
del diritto a pensione in applicazione di quanto disposto al punto 1 del
Protocollo Generale che è parte integrante della Convenzione con la
Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.
Al riguardo la Convenzione italo-slovena, all'articolo
45, comma 3°, prevede che i periodi di assicurazione obbligatoria per lavoro
svolto nei territori della suddetta ex Zona B che fanno parte attualmente del
territorio della Repubblica di Slovenia, possono essere riconosciuti ed
accreditati nell'assicurazione dello
Stato di cui il lavoratore era cittadino alla data del 3 aprile 1978. Il
riconoscimento ha effetto dal 1 agosto 2002.
Secondo quanto già indicato al
precedente punto 7, l'articolo 45
della Convenzione con la Slovenia prevede che i periodi per lavoro svolto nei territori della Zona B fino al 4 ottobre 1956 sono totalizzabili per il diritto a
pensione. Tali periodi sono ovviamente
totalizzabili sia nel caso in cui restino acquisiti nell’assicurazione
originaria, sia nel caso in cui siano riconosciuti nell’assicurazione
dell’altro Stato contraente.
I comuni sloveni facenti parte
della ex Zona B del Territorio Libero di Trieste sono: Capodistria, Isola
d'Istria, Maresego, Monte di Capodistria, Pirano.
Il riconoscimento dei periodi
assicurativi in questione può essere inquadrato nelle fattispecie che
seguono.
8.1 - Accreditamento dei
periodi assicurativi che ancora non siano stati considerati per la pensione.
I periodi assicurativi in
oggetto che ancora non siano stati considerati per il diritto o la
determinazione dell'importo di una prestazione pensionistica possono essere
accreditati, su specifica domanda dell'interessato, nell'assicurazione
italiana in favore del lavoratore che era cittadino italiano alla data del 3
aprile 1978 e nell'assicurazione slovena in favore del lavoratore che era
cittadino jugoslavo alla stessa data.
Le Sedi dell’Istituto, dopo
aver esaminato le domande di accreditamento nell’assicurazione italiana dei
periodi assicurativi sloveni in oggetto e dopo aver accertato il requisito
della cittadinanza italiana al 3 aprile 1978, devono chiedere all'Istituzione slovena:
- il prospetto dei periodi
assicurativi;
- l’indicazione delle
corrispondenti località di lavoro;
- la dichiarazione dell'Istituzione slovena stessa
attestante che i periodi assicurativi in questione non
siano stati
utilizzati per il raggiungimento del diritto o per la determinazione della
misura della
pensione slovena.
Se pervengono da parte
dell’Istituzione slovena domande di accreditamento nell’assicurazione
slovena dei periodi italiani precedenti al 1° maggio 1945 le
Sedi dell’Istituto trasmettono all’Istituzione slovena i dati da questa
richiesti e, accertato l’avvenuto accreditamento nell’assicurazione
slovena, provvedono a cancellare dalla posizione assicurativa
i periodi italiani.
8.2 - Periodi assicurativi che
siano stati considerati per la pensione ovvero siano stati coperti da versamenti volontari o abbiano formato
oggetto di riscatto.
La contribuzione relativa a periodi
assicurativi che abbiano già dato luogo alla liquidazione di una pensione
ovvero abbiano formato oggetto di
riscatto o derivino da versamenti volontari, resta acquisita
nell'assicurazione nella quale è stata liquidata la pensione o nella quale sono
stati versati i contributi volontari o da riscatto e non può essere
riconosciuta nell'assicurazione dell'altro Stato.
8.3 - Periodi
assicurativi riconosciuti al pensionato deceduto
I periodi assicurativi in
questione che siano stati considerati per il diritto o per la determinazione
dell'importo di una prestazione pensionistica diretta a carico di uno Stato
in favore di un pensionato deceduto possono essere riconosciuti
nell'assicurazione dell'altro Stato di cui il lavoratore deceduto era cittadino
alla data del 3 aprile 1978 con effetto dal 1 agosto 2002 o da data
successiva, su specifica domanda del superstite.
Pertanto le Sedi possono, su
domanda del superstite, accreditare i periodi assicurativi sloveni per lavoro
svolto nella ex Zona B del Territorio di Trieste compresi tra il 1° maggio 1945
ed il 4 ottobre 1956 sulla
posizione del pensionato deceduto che era cittadino italiano al 3.4.1978. Il
riconoscimento di tali contributi non può avere effetto da data precedente
al 1.8.2002 ed opera soltanto sulle
pensioni di reversibilità che hanno decorrenza dal 1 agosto 2002 o da data
successiva.
Anche in questo caso le Sedi, dopo aver accertato la
cittadinanza italiana al 3 aprile
1978 del pensionato deceduto, devono
chiedere all'Istituzione slovena:
-
il prospetto dei periodi assicurativi;
-
l’indicazione delle corrispondenti località di lavoro
-
la dichiarazione che i periodi di cui è il superstite ha
chiesto il riconoscimento nell’assicurazione italiana non hanno dato luogo a
pensione di reversibilità slovena.
Se pervengono da parte
dell’Istituzione slovena domande di accreditamento nell’assicurazione
slovena dei periodi italiani precedenti al 1° maggio 1945 le
Sedi dell’Istituto trasmettono all’Istituzione slovena i dati da questa richiesti
e, accertato l’avvenuto accreditamento nell’assicurazione slovena, provvedono a cancellare dalla posizione assicurativa del pensionato
deceduto i periodi italiani.
I periodi di assicurazione di
cui trattasi non possono essere considerati in favore di superstiti di
persone che alla data del 3 aprile 1978 erano decedute oppure avevano
acquisito cittadinanza diversa da quella italiana o jugoslava.
Per l'applicazione delle
disposizioni del presente paragrafo, l'articolo 33 dell'Accordo
amministrativo impegna le Istituzioni competenti allo scambio delle
necessarie informazioni.
9 -
Integrazione al trattamento minimo
In base all'articolo 21.1 della
Convenzione con la Slovenia la pensione il cui diritto sia stato raggiunto
con il cumulo dei contributi è integrabile al trattamento minimo previsto
dallo Stato di residenza, a condizione che siano soddisfatti i requisiti
previsti dalla legislazione dello Stato di residenza.
Pertanto le pensioni spettanti in applicazione della Convenzione italo – slovena al beneficiario che è residente in Italia
sono integrabili al trattamento minimo qualora risultino soddisfatti i
requisiti reddituali e contributivi previsti dalla legislazione italiana.
L'importo dell'integrazione,
diversamente da quanto stabiliva la convenzione con la Jugoslavia, è
totalmente a carico dello Stato di residenza (articolo 21, comma 2).
L'integrazione stessa è, inoltre inesportabile e non può quindi essere
corrisposta a coloro che risiedono in un altro Stato.
La convenzione italo-slovena,
quindi, modifica sostanzialmente quanto già previsto dalla convenzione
italo-jugoslava che, all'articolo 21, disponeva l'integrabilità nello Stato
di residenza e la ripartizione del carico finanziario dell'importo
dell'integrazione stessa tra i due Stati contraenti, proporzionalizzando le
due quote alle entità dei periodi assicurativi dei singoli Stati.
10 - P
ensioni
liquidate con decorrenza anteriore al 1.8.2002
Alle pensioni liquidate con
decorrenza anteriore al 1.8.2002 devono applicarsi le norme della convenzione
con la Jugoslavia.
11 - Trattazione delle domande
di pensione
Secondo quanto previsto
dall'articolo 17, commi 1° e 4°, dell'Accordo amministrativo, le domande di
pensione possono essere presentate indifferentemente all'Istituzione dello
Stato di residenza oppure all'Istituzione dell'altro Stato. La data di
presentazione della domanda all'Istituzione di uno Stato deve considerarsi
come data di presentazione della domanda all'Istituzione dell'altro Stato
(articolo 41, comma 1).
Le attestazioni rilasciate
dalle Autorità, dalle Istituzioni assicurative e pensionistiche e dagli
Organismi di collegamento di uno Stato concernenti l'autenticità di un
certificato o di un documento debbono essere considerate valide dalle
Istituzioni, Autorità ed Organismi corrispondenti dell'altro Stato. Inoltre
gli atti, i documenti e le scritture da presentare in allegato alle domande
sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari (articolo 39 punti n. 2 e 3).
Le domande di pensione
presentate dal 1 agosto 2002 alle quali debba attribuirsi decorrenza
originaria non anteriore al 1 agosto
stesso vanno esaminate applicando le
norme della convenzione italo - slovena.
Le domande di pensione presentate
dal 1 agosto 2002 alle quali debba attribuirsi decorrenza originaria anteriore a tale data vanno esaminate
continuando ad applicare le norme
della convenzione italo - jugoslava e non subiscono alcuna variazione alla
data del 1° agosto 2002.
Tale disposizione costituisce
una deroga ai principi generali della normativa internazionale secondo i quali sarebbe possibile
attribuire, in presenza dei requisiti
per il diritto a pensione autonoma italiana, un trattamento
pensionistico in regime convenzionale qualora questo sia più favorevole per l’interessato.
PARTE TERZA: PRESTAZIONI TEMPORANEE
12 - Prestazioni per disoccupazione
12.1 - Stato debitore,
totalizzazione dei periodi assicurativi, durata dell'erogazione.
Le prestazioni per
disoccupazione sono a carico dell'assicurazione dello Stato nella quale il
lavoratore è stato iscritto da ultimo, a condizione che risultino soddisfatti
i requisiti previsti dalla legislazione di questo Stato. Per l'accertamento
dei requisiti si totalizzano, se necessario, i periodi assicurativi italiani
e sloveni (articolo 31, punti 1 e 2).
L'Istituzione che eroga
l'indennità di disoccupazione determina il periodo di erogazione della
prestazione in base alla legislazione che essa applica tenendo conto anche
del periodo durante il quale l'indennità è stata già erogata dall'Istituzione
dell'altro Stato nel corso dell'anno precedente la data della domanda
(articolo 31.3)
12.2 - Esportabilità delle
prestazioni di disoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore, che ha diritto
all'indennità di disoccupazione a carico dell'assicurazione dello Stato di ultima occupazione, si
trasferisca sul territorio dell'altro Stato contraente, l'indennità continua ad essere erogata per un periodo non superiore a sei
mesi, ridotto del periodo in cui il lavoratore ha percepito le prestazioni di
disoccupazione a carico dello Stato in cui si è trasferito.
12.3 - Regolazione finanziaria
tra le Istituzioni.
Le prestazioni sono corrisposte
al lavoratore dall'Istituzione dello Stato in cui il lavoratore si è
trasferito e vengono rimborsate dall'Istituzione dell'altro Stato
(articolo31.4).
La regolazione finanziaria
relativa ai rimborsi di quanto ciascuna Istituzione ha corrisposto per conto
dell'altra, seguirà il medesimo iter procedurale previsto dai Regolamenti
comunitari. Pertanto gli adempimenti
delle Sedi sono riportati nella circolare n. 36 del 18 febbraio 1999,
che dispone il trasferimento degli adempimenti stessi dalla Direzione
Generale alla Sede Regionale per il Lazio e nella circolare n. 151 del 29
agosto 2000, che riepiloga le
modalità di compilazione dei formulari e l'iter delle operazioni di
rendicontazione.
12.4 - Lavoratori frontalieri
I lavoratori frontalieri hanno
diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dell'assicurazione dello
Stato di residenza abituale, in base alla legislazione che questo applica.
Per accertare il diritto all'indennità di disoccupazione si totalizzano, se
necessario, i periodi assicurativi italiani e sloveni (v. articolo n. 32, comma
1°, della Convenzione).
Tale disposizione è conforme al
principio ampiamente applicato per cui le prestazioni a sostegno del reddito
sono a carico dello Stato di residenza del lavoratore
12.5 - Lavoratori
frontalieri in disoccupazione parziale
I lavoratori frontalieri che sono
parzialmente occupati alle dipendenze di un'impresa hanno diritto alle
prestazioni di disoccupazione parziale come se fossero residenti nello Stato
in cui svolgono la loro attività soltanto a condizione che la legislazione
dell'altro Stato preveda questo tipo di prestazione (v. articolo 32,
comma 2).
Sull’argomento si fa
riserva di fornire le relative disposizioni
applicative dopo aver chiarito, anche con la parte slovena,
alcuni punti relativi alla sussistenza
ed ai contenuti delle legislazioni nazionali in materia di disoccupazione
parziale.
13 -
Prestazioni familiari
.
13.1 Prestazioni familiari per i lavoratori
L'articolo 33 della Convenzione
prevede che i lavoratori che svolgono la loro attività sul territorio di uno
Stato contraente hanno diritto, a
ricevere le prestazioni per i familiari anche se questi risiedono sul
territorio dell'altro Stato contraente.
La disposizione dell’articolo 33 non è applicabile ai
disoccupati ed ai pensionati.
I lavoratori debbono presentare
domanda di prestazioni familiari all'Istituzione competente allegando un
certificato relativo ai familiari residenti nell'altro Stato. I lavoratori
sono tenuti, altresì, a presentare
tale certificato ogni anno e ad informare l'Istituzione in merito alle
successive variazioni della loro situazione familiare che possano influire
sul diritto alle prestazioni (articolo 27 dell'Accordo amministrativo).
E' sospeso il diritto alle
prestazioni per i familiari residenti
nell'altro Stato contraente qualora sorga il diritto a prestazioni
familiari in relazione ad altra
attività lavorativa dello stesso
lavoratore o di altro familiare, in
applicazione della legislazione dello Stato di residenza dei familiari.
Pertanto l'Istituzione dello
Stato di residenza dei familiari è tenuta a comunicare all'Istituzione
dell'altro Stato le informazioni relative alle prestazioni familiari che essa
eroga (articolo 34 della Convenzione e articolo 28 dell'Accordo
amministrativo).
13.2
Prestazioni
familiari ai pensionati
In assenza di norme
convenzionali specifiche il diritto alle prestazioni familiari in favore di
colui che è beneficiario di pensione in convenzione italo – slovena e risiede
in Italia viene attribuito secondo la normativa comune, tenendo presente che
il diritto non sussiste qualora i familiari del pensionato siano residenti in
Slovenia (v. articolo 33 della Convenzione).
Non sussiste il diritto alle prestazioni familiari in
favore del titolare di pensione italiana in convenzione italo – slovena che
sia residente in Slovenia.
14 - Formulari di collegamento.
Poiché i formulari necessari
all'applicazione delle disposizioni della presente circolare sono in corso di
definizione di concerto con l'Istituzione slovena ed in attesa, quindi, che i
relativi esemplari vengano resi disponibili, le Sedi continueranno ad
utilizzare quelli relativi alla precedente Convenzione.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO