Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 13887 del 06-5-2004.htm
Studio
e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle
Convenzioni
internazionali
Roma,
06-5-2004
Messaggio
n. 13887
Allegati
OGGETTO:
Oggetto: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione
all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione ed i nuovi Stati
membri.
Studio
e ricerca per lo sviluppo delle
attività
delle convenzioni internazionali
AI DIRETTORI
REGIONALI
AI DIRETTORI
PROVINCIALI
AI DIRETTORIDELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI COORDINATORI C.I.
Oggetto: Regolamentazione
comunitaria: Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri
dell’Unione ed i nuovi Stati membri.
PREMESSA
Con il presente messaggio si
forniscono le prime informazioni concernenti l'adesione all'Unione Europea
dei 10 nuovi Stati.
Si fa riserva di impartire con
successiva circolare le relative istruzioni applicative connesse all'entrata
in vigore del Trattato di adesione di cui all’oggetto.
Con legge 24 dicembre 2003, n. 380,
pubblicata sul supplemento ordinario n. 10, della Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2004, lo Stato italiano ha ratificato il Trattato di adesione
all'Unione Europea tra gli Stati membri dell'Unione e le seguenti
Repubbliche:
- Repubblica ceca
- Repubblica di Cipro
- Repubblica di Estonia
- Repubblica di Lettonia
- Repubblica di Lituania
- Repubblica di Malta
- Repubblica di Polonia
- Repubblica di Slovenia
- Repubblica di Slovacchia
- Repubblica di Ungheria
con l'Atto relativo alle condizioni di
adesione ed agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione
Europea, i relativi Allegati e Protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere
ed atto finale fatto ad Atene il 16
aprile 2003.
Il Trattato, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea n. L 236 del 23 settembre 2003, entra in
vigore, secondo quanto previsto dall'art. 2, punti 1 e 2, il 1° maggio 2004.
Secondo quanto previsto dall'art. 1,
punto 1, del Trattato i 10 Stati suindicati diventano membri dell'Unione Europea
e Parti dei trattati sui quali è fondata l'Unione.
L’art. l punto 2, stabilisce inoltre
che le condizioni di ammissione all'Unione Europea e gli adattamenti
derivanti da tale ammissione ai trattati sui quali è fondata l'Unione sono
contenuti nell'Atto di adesione unito al Trattato.
In particolare occorre osservare che
l'Atto di adesione (art. 2), nel prevedere che gli atti adottati dalle
istituzioni comunitarie sono vincolanti per i nuovi Stati ed in questi
applicabili, determina quali sono gli adattamenti necessari agli atti in
vigore (art. 20).
Nel medesimo
Atto è stabilito, altresì, che gli adattamenti necessari che non siano stati
già previsti, siano deliberati in futuro dal Consiglio su proposta della
Commissione, ovvero siano deliberati dalla Commissione (art. 57).
1. DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI
SICUREZZA SOCIALE APPLICABILI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO
L'art. 20 dell'Atto di adesione
prevede, secondo quanto già esposto, che gli adattamenti degli atti sono
elencati negli Allegati. In particolare l'Allegato II sulla libera
circolazione delle persone, al punto 2, indica quali sono gli adattamenti
apportati alla regolamentazione di sicurezza sociale.
Da quanto fin qui rilevato deriva che
il regolamento C.E.E. n. 1408/71 del Consiglio del 16 aprile 1971,
concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il
regolamento n. 574/72 del Consiglio del 2 marzo 1972, con le relative
modifiche ed aggiornamenti, così come adattati dall'Atto di adesione, sono
applicabili tra gli Stati membri ed i nuovi Stati.
Pertanto, fatte salve le disposizioni
non ancora applicabili, evidenziate al successivo punto n. 2, le disposizioni
generali emanate sui regolamenti 1408/71 e 574/72 risultano applicabili dal
1° maggio 2004 anche nei confronti dei nuovi Stati.
2. DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI
SICUREZZA SOCIALE NON APPLICABILI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO
2.1
Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la
Confederazione svizzera sulla libera
circolazione delle persone in vigore
dal 1° giugno 2002.
Dall'esame delle disposizioni
dell'art. 6, punto 2, del suindicato Atto di adesione risulta che i nuovi
Stati sono impegnati ad aderire all'Accordo congiunto tra la Comunità
europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera
circolazione delle persone (vedi circolare INPS n. 118 del 25 giugno 2002)
mediante un protocollo d’intesa concluso tra la Comunità Europea e la
Confederazione svizzera.
In proposito la Confederazione
svizzera ha segnalato in sede comunitaria che l'Accordo di cui sopra non è
automaticamente esteso ai 10 nuovi Stati a decorrere dal 1° maggio 2004, ma è
necessario prima pervenire alla conclusione dei negoziati in corso.
Ne consegue che le disposizioni
dell'Accordo in oggetto non possono essere applicate a decorrere dal 1°
maggio 2004, nei rapporti tra ciascuno dei 15 Stati membri, la
Confederazione svizzera ed i nuovi 10 Stati.
2.2 Accordo sullo Spazio Economico Europeo
applicabile nei confronti dell’Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein.
L'art. 6, punto 5, dell'Atto di
adesione prevede che i nuovi Stati si impegnino ad aderire all'Accordo sullo
Spazio Economico Europeo secondo determinate modalità.
Ne consegue che, anche le disposizioni
dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, non sono automaticamente
applicabili, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai rapporti con i 10 nuovi
Stati.
3.
RELAZIONI CON GLI ACCORDI
BILATERALI PREESISTENTI
L'applicazione nei confronti dei 10 nuovi Stati
del citato Regolamento C.E.E. n. 1408/71 - secondo quanto stabilito dagli
articoli 6 e 7.2, lett. c - comporta la sospensione di tutti i precedenti
accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri dell'Unione ed uno dei 10
nuovi Stati. Fanno eccezione le disposizioni degli accordi bilaterali,
espressamente indicate nell'Allegato III del Regolamento, come adattato in
base all'art. 20 dell'Atto di adesione e quelle espressamente indicate al
relativo Allegato II, punto 2, concernente la sicurezza sociale.
Ne consegue che la convenzione italo -
slovena del 7 luglio 1997, in vigore dal 1° agosto 2002, che è l'unico
accordo bilaterale in vigore tra l'Italia ed uno dei 10 nuovi Stati, a
decorrere dal 1° maggio 2004, è sospesa, e, conseguentemente da tale data, si
applica nei rapporti con la Slovenia la relativa regolamentazione
comunitaria.
Per quanto attiene alle domande di
pensione presentate anteriormente alla predetta data da coloro che fanno
valere periodi assicurativi in Slovenia e non ancora definite, dovrà essere
effettuata una doppia liquidazione:
per il periodo anteriore al 1° maggio
2004, ai sensi della convenzione italo-slovena;
per il periodo dal 1° maggio 2004 in
poi ai sensi della regolamentazione comunitaria.
Tale criterio andrà applicato anche
nei confronti delle domande di pensione di vecchiaia, ovvero di pensione ai
superstiti, che, benché presentate successivamente al 1° maggio 2004, abbiano
una decorrenza anteriore alla predetta data.
Qualora l’importo calcolato ai sensi
della convenzione bilaterale sia più favorevole rispetto a quello calcolato
ai sensi della regolamentazione comunitaria sarà mantenuto anche
successivamente al 1° maggio 2004. In tale situazione il regime di
liquidazione continuerà ad essere quello della Convenzione italo – slovena.
Le disposizioni della convenzione
italo - slovena che eccezionalmente rimangono applicabili dopo l'entrata in
vigore del Trattato di adesione - indicate nell'Allegato III, parte A e parte
B, del regolamento 1408/71 – sono :
l'art. 45, comma 3, relativo alla ex
Zona B del Territorio libero di Trieste, di cui ai punti 7.5 e 8 della
circolare n.
25 del 4 febbraio 2003;
le disposizioni dell'Accordo sul
regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni
sociali, con riferimento al punto 7 dell'Allegato XIV del Trattato di pace
(concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959), di cui alla circolare
n. 1501 Prs. del 31 agosto 1970,
Parte II.
Si ritiene utile rilevare, inoltre,
che la norma dell'art. 19, punto 1, lettera c, della convenzione italo -
slovena, relativa alla possibilità di totalizzare, al fine del raggiungimento
dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione, i periodi
assicurativi italiani e sloveni con quelli risultanti in Stati terzi legati
sia all'Italia che alla Slovenia da convenzioni di sicurezza sociale, non è
richiamata nel suindicato Allegato III secondo gli adattamenti apportati.
Pertanto tale norma - illustrata al
punto 7.3 della circolare n. 25 del 4
febbraio 2003 - per le pensioni
con decorrenza dal 1° maggio 2004, non è più applicabile.
4. NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI
LIBERA CIRCOLAZIONE
Secondo quanto previsto dalle norme transitorie
dell’Atto di adesione, in deroga agli articoli da 1 a 6 del Regolamento CEE
n. 1612/68 e sino alla fine del periodo di moratoria di due anni dalla data
di adesione, i 15 Stati membri applicheranno le proprie misure nazionali o le
misure contemplate da Accordi bilaterali, per disciplinare l’accesso dei
cittadini degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro.
Fanno eccezione i cittadini di Malta e
Cipro per i quali le disposizioni sulla libera circolazione sono
immediatamente applicabili, nonché, limitatamente all’Italia, i cittadini
provenienti dagli Stati di nuova adesione che alla data del 1 maggio 2004
siano legalmente occupati in impieghi subordinati in Italia per un periodo
ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.
Pertanto, tali cittadini godono di
libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro in Italia e
nei loro confronti si applicano le procedure di accesso all’impiego
subordinato in Italia previste per i cittadini dell’Unione Europea.
Per tutto ciò che attiene alla
disciplina in oggetto, si fa rinvio alla circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 14 del 28 aprile 2004, richiamata nel messaggio n.
13129 del 3 maggio
2004 a cura della Direzione
Centrale Entrate Contributive.
IL DIRETTORE
M.
NORI