Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 11 del 1-2-2008.htm
determinazione per l’anno 2008 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Direzione centrale delle Entrate contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 1 Febbraio 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
11
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
determinazione per l’anno 2008 del limite
minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il
calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed
assistenza sociale.
SOMMARIO:
1.
Minimali
di retribuzione per la generalità dei lavoratori
2.
Retribuzioni
convenzionali in genere
3.
Lavoratori
di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70
4.
Cooperative
sociali
5.
Rapporti
di lavoro a tempo parziale
6.
Quota
di retribuzione soggetta nell’anno 2008 all’aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale ai sensi dell’art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438
7.
Aggiornamento
del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
8.
Limite
per l’accredto dei contributi obbligatori e figurativi
9.
Valore
degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
10.
Massimale
giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto atempo determinato
11.
Rivalutazione
dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
obbligatoria
12.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2008
1.
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
Il
D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce
all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo
dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su
base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora
ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo.
Come
più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto
alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni
sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del
versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto
dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per
trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari
istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre,
l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma
interpretativa precisando che:
"
l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta
nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per
la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo
dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria
."
(1)
La
norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i
preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da
lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi
dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e con l’osservanza delle
disposizioni in materia di retribuzione
minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del
1989, deve essere adeguato, se inferiore ai
minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già
vigente.
Poiché
è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2008, la variazione percentuale
ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,7 %
(3) nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di
retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’
1.1.2008 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.
Si
ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere
d'importo inferiore, a € 42,14 (9,5% dell'importo del trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in
vigore al 1.1.2008, pari a € 443,56 mensili) (4).
anno 2008
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
443,56
Minimale giornaliero (9,5%)
42,14
1.1. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di
corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni
mutualistiche.
Si
rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione
ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di
trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al
predetto limite minimo.
Si
richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (5).
1.2.
Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea (Fondo volo)
In
virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 164/1997, recante
disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo volo a quella
vigente nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile per il personale
iscritto al predetto Fondo, è determinata, a decorrere dal 1.1.1998, ai sensi
dell’art. 12 della Legge n. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni.
Il
decreto legislativo in commento prevede inoltre al comma 10 dell’articolo 1
l’applicazione per il personale iscritto al Fondo volo delle disposizioni
dell’art. 1 , comma 1, del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge
7.12.1989, n. 389 (minimo contrattuale) valide per la generalità dei
lavoratori (vedi punto 1).
In
assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma
(secondo periodo del comma 10), “
i
limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale
sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che
concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni
contrattuali che risultino inferiori agli stessi
.”
In
applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale (G.U. n. 180 del 3.08.2000) sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione
imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata (6).
La
retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo
volo, determinata secondo le suesposte modalità, non può essere, in ogni
caso, inferiore al limite minimo di
retribuzione giornaliera (si veda la nota 4).
Per
l’anno 2008 detta retribuzione è pari a € 42,14 .
2.
Retribuzioni convenzionali in genere
Ai
fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le
retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del
D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa,
per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza
sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali,
una retribuzione minima di € 5,16 (7). Il limite minimo di retribuzione
giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli
adeguamenti annuali in € 20,72 (8) é pari, per l’anno 2008, a € 23,41.
anno 2008
: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
23,41
2.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi
delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).
Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali
degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n.
413, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 62 del 2/5/2006.
2.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa
(legge n. 250 del 1958).
Per
i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n.
250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2008 è fissata in € 585,00 mensili (23,41x25gg.).
anno 2008
: soci delle cooperative della piccola pesca
Retribuzione convenzionale mensile
Euro
585,00
2.3. Lavoratori a domicilio.
Il
limite minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia
in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in
applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato
che il predetto indice è pari per l’anno 2008 al 1,7 %, il limite minimo di
retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio già fissato in € 20,72
è pari, per il 2008, a € 23,41 (9). Detto limite deve essere comunque
ragguagliato a € 42,14 (10).
Si
rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione l’art.1,
co. 1, della legge n. 389 del 1989.
3.
Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n.602
Come
è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (11) la retribuzione imponibile, ai
fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere
determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art.
6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.989, n. 338,
convertito in L. n. 389/89).
Si
veda il paragrafo 1 della presente circolare.
4.
Cooperative sociali
Come
già illustrato con circolare n. 56
del 9 marzo 2007, l’art. 1, comma 787, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007) ha previsto, per il periodo 2007-2009, un sistema di graduale aumento della
retribuzione imponibile ai fini
contributivi per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali
finalizzato all’equiparazione della contribuzione previdenziale ed
assistenziale dei predetti lavoratori a quella dei dipendenti da impresa.
In
particolare la norma in esame prevede che la retribuzione giornaliera
imponibile debba essere, a partire dall’anno 2007, aumentata nella misura
percentuale prestabilita per ciascun anno di riferimento.
Per
l’anno 2008 detta percentuale è pari al 60%.
Per
le modalità di calcolo della retribuzione giornaliera imponibile e
dell’aumento percentuale si vedano rispettivamente i punti 4.1. e 4.2. della presente circolare.
La
disposizione in commento, come chiarito nella predetta circolare n. 56/2007,
trova applicazione per i lavoratori soci delle seguenti tipologie di
cooperative:
1.
lavoratori soci
delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della legge n.
381/91 ;
2.
lavoratori soci
delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali,
sanitari e socio-educativi ;
3.
lavoratori soci di
altre cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali per le quali
siano stati adottati, ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F., i decreti
ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza
sociale.
4.1. Retribuzione giornaliera imponibile da
assumere ai fini del calcolo dell’aumento percentuale.
Per
i lavoratori soci delle cooperative sociali
interessate dall’applicazione delle nuova disciplina di cui all’art.
1, comma 787, della legge n.296/2006, la retribuzione giornaliera da prendere
come riferimento ai fini del calcolo
dell’aumento percentuale è quella fissata dai decreti ministeriali adottati
ai sensi dell’art. 35 del TUAF.
Relativamente
ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’art. 1 , comma 1,
lett. a) della legge 381/91 (punto 1 del precedete paragrafo) e per quelli
delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali,
sanitari e socio-educativi (punto 2) detta retribuzione, nel rispetto di
quanto stabilito dal D.M. 22/09/2000 (12), al fine di assicurare una
copertura assicurativa pari a 52 settimane annue, non può essere inferiore,
su base annua, al 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.
Detto
trattamento minimo per l’anno 2008 ammonta a € 443,56, il 40% risulta pari ad
una retribuzione settimanale di €
177,42
(v. paragrafo 8). .
Pertanto
l’imponibile giornaliero convenzionale , per l’anno 2008, è pari a €
29,57
(177,42 :6).
Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli imponibili giornalieri più elevati determinati
con i decreti ministeriali ex art. 35 del TUAF.
4.2. Modalità di calcolo dell’aumento della
retribuzione giornaliera imponibile.
Ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 787, della legge n. 296/2006, la
retribuzione giornaliera, individuata come indicato al punto 4.1., deve
essere aumentata, per l’anno 2008, ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali e assistenziali, del
60%
.
Come
disposto dalla norma in commento il calcolo dell’incremento retributivo deve
essere effettuato sulla differenza esistente tra la predetta retribuzione
giornaliera imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero di
cui all’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 338/1989 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 389/1989.
Si
precisa che il predetto minimo contrattuale deve intendersi riferito soltanto
agli elementi retributivi, desumibili dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore o della categoria affine, costituiti da paga-base,
indennità di contingenza e dall’elemento distinto della retribuzione (EDR)
trattandosi di un percorso convenzionale di adeguamento (13) .
La
percentuale di aumento determinata secondo le predette modalità deve poi
essere sommata alla retribuzione giornaliera imponibile determinata come
indicato al punto 4.1.
ANNO 2008
calcolo della retribuzione imponibile
cooperative sociali
1.
Minimo
contrattuale giornaliero ( paga base + EDR + indennità di contingenza)
2.
Retribuzione
giornaliera imponibile ex D.M.*
3.
differenza
retributiva (importo di cui al punto 1 – importo di cui al punto 2)
4.
incremento
retributivo anno 2008 (60% dell’importo di cui al punto 3)
5.
retribuzione
giornaliera imponibile anno 2008 =
somma degli importi di cui ai punti 2 e 4
*
per i lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’art. 1,
comma 1, lett. a) della legge n. 381/91 e quelli delle cooperative operanti
nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi la
retribuzione non può essere inferore al 40% del trattamento minimo di
pensione.
4.3. Periodo di
occupazione media mensile.
Per le cooperative sociali rientranti nell’ambito
di applicazione del D.M. 22 settembre 2000 (punti 1 e 2 del paragrafo 4.) per
tutto il triennio (2007-2009) di graduale innalzamento della retribuzione
imponibile il periodo di occupazione media mensile non può essere inferiore
alle 26 giornate.
Per le restanti cooperative sociali (punto 3 del
paragrafo 4.) continuano a trovare applicazione, per tutta la durata del
percorso di adeguamento, i periodi di occupazione media mensile fissati dai
decreti ministeriali di cui all’art. 35 del TUAF.
5.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Si
rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova
applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (14), ferma restando
la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314
del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata,
se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge n. 389 del
1989, confermato dall'art. 9 del
D.Lgs. n. 61 del 2000.
Dette
norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai
fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere
dall’1.1.1989 (15).
In
linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il
procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 42,14) x (6) / (40)
= € 6,32
6.
Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta
nell'anno 2008 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale
A
decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore
nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (16) in favore di
tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del
lavoratore inferiori al 10%.
La
prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2008
in € 40.765,00.
Pertanto
a decorrere dall’1.1.2008 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata
sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 40.765,00 che,
rapportato a dodici mesi, è pari a € 3397,00.
anno 2008
Euro
Prima fascia di retribuzione
pensionabile annua
40.765,00
Importo mensilizzato
3397,00
Si
ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione
deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (17).
7.
Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2,
co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio
1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la
pensione con il sistema contributivo (18) rivalutato in base all'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella
misura del 1,7
%
, è pari, per
l'anno 2008, a € 88.669, 31 che arrotondato all’unità di euro è pari a €
88.669,00.
anno 2008
Euro
Massimale annuo della base
contributiva
88.669,00
Si
rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di
cui all’art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali .
8.
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il
limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e
figurativi (19) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di
pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto
parametro rapportato al trattamento minimo di € 443,56 per l'anno 2008
risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 177,42.
anno 2008
Euro
trattamento minimo di
pensione
443,56
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
177,42
Limite annuale per
l’accredito dei contributi
9225,84
L'art.
7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della
piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo
1958, n. 250 (20). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha
stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto
retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983.
9.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Si
riportano i predetti importi per l’anno 2008 (21) con la precisazione che si
tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
anno
2008
Lire
Euro
Erogazioni liberali (tetto)
500.000
258,23
Valore delle prestazioni e
delle
indennità sostitutive della
mensa
10.240
5,29
Fringe benefit (tetto)
500.000
258,23
Indennità di trasferta
intera Italia
90.000
46,48
Indennità di trasferta 2/3
Italia
60.000
30,99
Indennità di trasferta 1/3
Italia
30.000
15,49
Indennità di trasferta
intera estero
150.000
77,47
Indennità di trasferta 2/3
estero
100.000
51,65
Indennità di trasferta 1/3
estero
50.000
25,82
Indennità di trasferimento
Italia (tetto)
3.000.000
1549,37
Indennità di trasferimento
estero (tetto)
9.000.000
4648,11
Azioni offerte ai dipendenti
(tetto)
4.000.000
2065,83
Per
la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.
In
particolare per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della
mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e la circolare n.1 del 3
gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del
22.01.2001.
10.
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori
dello spettacolo con contratto a tempo determinato
Il
massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n.
536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del
calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2008,
in € 67,14.
anno 2008
Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei
lavoratori dello spettacolo a tempo determinato
€ 67,14
11.
Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni
di maternità obbligatoria
Con
riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si
comunica che l’importo
dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai
sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, già stabilito per l’anno 2007 in € 1813,08, è pari per l’anno 2008 a € 1843,90.
anno 2008
Euro
Importo a carico del bilancio
dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
€ 1843,90
12.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2008
Le aziende che per il versamento dei
contributi relativi al mese di gennaio 2008 non hanno potuto tenere conto
delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare
detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (22).
Detta regolarizzazione deve essere
effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai
fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a
5).
Ai
fini della compilazione del modello DM10 le aziende si atterranno alle
seguenti modalità:
-
calcoleranno le
differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2008 e quelle
assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
-
le differenze così
determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese
in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui
totali ottenuti.
12.2. regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo
della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al
lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "
D
" del mod. DM10, utilizzando uno
dei codici previsti al punto 4 della circolare n. 136 del 21.12.2007, in
relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.
Il
Direttore generale
Crecco
Riferimenti normativi:
(1)
Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.
(2)
Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati
ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito
in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita calcolato dall'Istat.
(3)
Gli aumenti a titolo di perequazione automatica
delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante
alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore
medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo all’anno
precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio
relativo all’anno precedente (art. 11,
D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). L’indice del 1,7% viene utilizzato ai fini
contributivi per la determinazione
della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti
contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini
pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione del
previsto D.M..
(4)
Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge
11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989,
convertito nella legge n. 389 del 1989.
(5)
Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986,
cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1..
(6)
Si veda la circolaren. 156/2000.
(7)
La misura giornaliera dei salari medi
convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi
dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento
dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione
per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché
stabiliti per la prima volta o perché modificati).
(8)
Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.
(9)
Cfr. art.
1 della legge n. 537 del 1981.
(10)
Cfr.art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1,
co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.
(11)
Si veda circolare n. 34 del 6 febbraio 2007.
(12)
Si veda la
circolare 4 dicembre 2000, n. 200.
(13)
Si veda circolare n. 56 del 9 marzo 2007.
(14)
In base a tale disposizione la retribuzione da
prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito
da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi
o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(15)
Pertanto in tale settore l’esistenza di un apposito minimale non esime
dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1,
co. 1, della legge n. 389 del 1989.Per l'illustrazione di detto criterio, si
rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
(16)
Determinata ai fini dell’applicazione dell’art.
21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e
circolare n. 151 del 7.7. 1993.
(17)
Si veda la circolare n. 136 del 21.12.2007 punto
4.
(18)
Si veda la circolare n. 136 del 21.12.2007 punto
3.
(19)
Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L.
12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(20)
Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388
e circolare n. 41 del 22.02.2002.
(21)
Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato
con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314
del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere
rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante
al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
(22)
Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n.
292 del 23.12.1993, punto 1).
Allegato N.1