Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 14 del 15-1-2007.htm
Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 15 Gennaio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
14
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 -
indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo
riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti
SOMMARIO:
Il limite di spesa stabilito su base annua
dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 costituisce un
limite complessivo, da ripartire fra l’indennità economica ed il costo della
copertura figurativa.Modalità di attribuzione del valore figurativo di
copertura dei periodi di congedo.
Premessa
Come noto, il
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della
paternità), emanato a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53
ed entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha confermato (all’art. 42, comma 5)
le provvidenze già introdotte dall’articolo 80, comma 2, della legge n.
388/2000, in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in
condizione di gravità, riconoscendo ai genitori o, dopo la loro morte, ai
fratelli o sorelle, il diritto ad un congedo straordinario per un
periodo
massimo di due anni
nella vita assicurativa, fruibile anche in forma
frazionata.
Con
l’occasione, come già precisato con circolare n. 20 del 3 febbraio 2004, si
rammenta che ai fini dell’ammissione al congedo straordinario in esame non è
più richiesto il requisito dei 5 anni dall’avvenuto riconoscimento della
situazione di handicap grave, avendo in tal senso disposto l’articolo 3,
comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004).
Per quanto previsto dall’articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. n. 151/2001, durante i periodi di congedo i richiedenti hanno titolo
ad un'indennità economica, corrispondente all’ultima retribuzione percepita,
nonché all’accredito di contribuzione figurativa.
Indennità erogabile e
oneri previdenziali
L’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nel
riconoscere il diritto alla liquidazione di una
indennità
economica
ed alla
copertura
figurativa
del periodo di
congedo, ha fissato un importo
complessivo
massimo annuo pari a
lire 70 milioni (euro 36.151,98) per il 2001, prevedendo altresì che tale
importo venga annualmente rivalutato, a partire dal 2002, sulla base delle
variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
Sulla materia, tenendo conto delle prime indicazioni
ministeriali, sono state fornite disposizioni con le circolari n. 64 del 15
marzo 2001 e n. 85 del 26 aprile 2002. Con tale ultima circolare, peraltro,
considerato il silenzio della norma in merito alle modalità dell’accredito
figurativo, si disponeva che le Sedi conservassero un’apposita evidenza delle
domande in tal senso avanzate, nei casi in cui l’importo dell’indennità
economica erogata per il congedo e del relativo valore figurativo di copertura
superassero complessivamente, su base annua, i previsti limiti di
spesa.
Successivamente, in merito ai criteri applicativi della
norma in esame, sono pervenute direttive del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
secondo le quali l’importo di £. 70 milioni (pari a € 36.151,98) per il 2001
deve rappresentare il “
tetto massimo complessivo annuo
”
dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs.
n. 151/2001 e che lo stesso deve essere
ripartito fra indennità economica ed
accredito figurativo
.
Ciò
premesso – sulla base di tale impostazione ed a scioglimento della riserva di
cui alla circolare n. 85/2002 - l’ammontare delle due voci di spesa sopra
indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo
complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS
vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato (nel
FPLD, pari al 32,70%).
Pertanto
l’ammontare massimo annuo dell’indennità economica da erogare risulterà dal
rapporto fra i 70 milioni di lire (o il maggior importo ottenuto a seguito
delle rivalutazioni di legge) ed il coefficiente 1,3270 (o quello ottenuto
sulla base della diversa aliquota). La differenza fra il predetto importo
complessivo annuo ed il valore ottenuto dall’operazione innanzi descritta
costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua, come di seguito
evidenziato.
Anno
2001
}
£ 70.000.000 : 1,3270 =
£
52.750.565 (€ 27.243,39)
importo
massimo dell’indennità
£.
70.000.000 - 52.750.565 =
£.
17.249.435 (€ 8.908,59)
costo
della copertura figurativa
Nei casi in cui
l’operazione avvenga in una gestione pensionistica nella quale vige
un’aliquota contributiva diversa dal 32,70%, una volta determinato il
relativo coefficiente, dovrà essere quantificato l’ammontare massimo
dell’indennità economica applicando il criterio sopra illustrato.
Nella tabella che segue vengono riportati, per ciascun
anno, i valori massimi dell’indennità economica (annuale e giornaliera),
calcolati sull’aliquota contributiva del 32,70 %.
TABELLA 1
Valori
massimi
dell’indennità economica
(importi
in EURO, calcolati
secondo l’aliquota del 32,70%)
A
B
C
D
Anno
Importo complessivo annuo
Importo massimo annuo
indennità
Importo massimo giornaliero
indennità
2001
36.151,98
27.243,00
74,64
2002
37.128,09
27.979,00
76,65
2003
38.019,16
28.650,00
78,49
2004
38.969,64
29.367,00
80,24
2005
39.749,03
29.954,00
82,07
2006
40.424,77
30.463,00
83,46
Qualora si debbano applicare aliquote differenti, i
datori di lavoro dovranno calcolare direttamente gli importi di cui alle
colonne C e D operando come segue:
colonna C
l’importo complessivo della colonna B deve essere
diviso per
1
,
xxxx,
dove “xxxx” corrisponde
all’aliquota contributiva pensionistica da applicare, ovviamente senza la
virgola dei decimali (aliquota del 26,90% = coefficiente 1,2690).
Il risultato ottenuto dalla predetta operazione deve
essere arrotondato all’unità di euro
-
per
difetto, cioè trascurando i decimali, nel caso in cui il relativo valore
sia inferiore a 50 centesimi (es: € 27.243,49 = € 27.243,00)
-
per
eccesso all’unità superiore, nei casi in cui il valore dei decimali sia
pari o superiore a 50 centesimi (es: € 27.243,50 = € 27.244,00)
colonna D
l’importo
della colonna C, ottenuto dall’operazione sopra indicata, deve essere
diviso per 365 ovvero per 366 (per gli anni bisestili)
Il risultato ottenuto dalla suddetta operazione deve
essere arrotondato al centesimo di euro
-
per
difetto, cioè trascurando i millesimi, nel caso in cui la terza cifra
decimale sia inferiore a 5 (es:
€
78,494
= € 78,49)
-
per
eccesso al centesimo superiore, nei casi in cui il valore del terzo
decimale sia pari o superiore a 5 (es: € 82,065 = € 82,07)
Con l’occasione appare utile
precisare che i valori espressi nella colonna C della tabella più sopra riprodotta
rappresentano l’ammontare massimo annuo dell’indennità economica liquidabile,
anno per anno, in tutti i casi in cui
la
retribuzione dell’ultimo mese di lavoro
precedente al congedo
(comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive,
gratifiche, indennità, premi, ecc.),
rapportata
ad anno,
sia
pari o superiore
ai predetti
importi
.
Nei casi in cui la retribuzione
di riferimento, valutata
su base
annua
, risultasse invece
inferiore
ai valori massimi della colonna C della tabella 1, l’indennità economica
dovrà essere corrisposta agli interessati
per il suo ammontare effettivo
.
Per quanto riguarda i criteri e
le modalità di presentazione della domanda si rinvia a quanto descritto al
punto 5 della circolare n. 64/2001, precisando nel contempo che tale istanza
deve essere avanzata utilizzando i nuovi moduli
Hand 4 e Hand 5 - congedi straordinari
allegati alla presente circolare e che verranno a breve resi d
isponibili on-line.
Criteri di calcolo del
valore figurativo
Nel prevedere
l’accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario il legislatore,
come detto, non ha fissato alcun criterio di determinazione del relativo
valore di copertura. Si ritiene pertanto che, nel silenzio della norma,
debbano essere applicati i criteri di carattere generale di cui all’articolo
8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, commi da 1 a 3.
Per il calcolo della copertura figurativa verranno
perciò utilizzati elementi retributivi
diversi
da quelli che danno luogo alla determinazione dell’importo dell’indennità
economica. Questa, infatti, va corrispostanella misura
dell’
ultima
retribuzione
,
cioè di
quella relativa all’ultimo mese di lavoro precedente il congedo (comprensiva
dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche,
indennità, premi, ecc.).
Ai fini dell’accredito, invece, dovrà essere presa in
considerazione, per gli anni 2001/2004,la retribuzione effettiva (solo per
la parte relativa alle competenze correnti) corrisposta in misura intera nell’anno interessato dall’evento riconosciuto figurativamente,
mentre, a partire dall’anno
2005, il valore “differenza
accredito” - come determinato sulla base delle istruzioni fornite con
messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005 e comunicato dal datore di lavoro con
le denunce EMens - corrispondente all’ammontare della
retribuzione che sarebbe spettata agli interessati se avessero prestato la
normale attività di lavoro nel relativo periodo.
In
ogni caso, tuttavia, considerato il limite complessivo di spesa ed il “costo”
della copertura figurativa, l’importo della “retribuzione figurativa” da
accreditare ovvero
il
valore “differenza accredito”,
rapportati al
periodo di congedo, non potranno comunque eccedere rispetto all’importo
massimo dell’indennità economica.
Nella tabella che segue vengono pertanto indicati
gli importi massimi “retributivi” annui (colonna B), settimanali (colonna C)
e giornalieri (colonna D) accreditabili a copertura dei periodi di congedo
straordinario dal 2001 all’anno in corso.
TABELLA 2
Valori
massimi
di retribuzione
figurativa accreditabile
(importi
calcolati in EURO
secondo
l’aliquota del 32,70%)
A
B
C
D
Anno
retribuzione figurativa massima annua
retribuzione figurativa massima settimanale
retribuzione figurativa massima giornaliera
2001
27.243,00
523,91
74,64
2002
27.979,00
538,06
76,65
2003
28.650,00
550,97
78,49
2004
29.367,00
564,74
80,24
2005
29.954,00
576,04
82,07
2006
30.463,00
585,83
83,46
Peraltro
i
l valore di copertura da
accreditare al periodo riconosciuto figurativamente - calcolato
sulla base della
situazione retributiva/contributiva dell’intero anno solare in cui il congedo
è stato fruito ovvero sulla base delle differenze accredito comunicate dal
datore di lavoro e non sulla retribuzione dell’ultimo mese precedente il congedo
stesso -
può
risultare superiore all’importo massimo dell’indennità economica liquidata
agli interessati come meglioevidenziato nel
prosieguo.
Calcolo
dell’indennità economica
·
congedo fruito nell’anno
2002, per il periodo 4/2– 20/4 (11 settimane)
·
periodi di lavoro prestato
nello stesso anno:
o
dal 1/1 al 3/2 con retribuzione piena (per 5 settimane)
o
dal 22/4 al 31/12 (per 36
settimane), sempre con retribuzione piena
·
retribuzione percepita nel
mese precedente al congedo (comprensiva del rateo di 13^ , ecc.):
€ 2.230,00
·
retribuzione dell’ultimo
mese, rapportata ad anno:
€ 26.760,00
·
ammontare massimo annuo
dell’indennità economica:
€ 27.978,96
La retribuzione dell’ultimo
mese (€ 2.230,00), rapportata ad anno (€ 26.760,00), risulta inferiore
all’ammontare massimo annuo dell’indennità economica (€ 27.978,96). In
questo caso, pertanto, l’indennità economica verrà liquidata nella misura
corrispondente all’ultima retribuzione.
Sulla base
dei dati retributivi/contributivi dell’anno interessato e del periodo di congedo
sopra indicato si effettuano le operazioni di calcolo del relativo valore
figurativo di copertura, come di seguito illustrato
.
Calcolo della retribuzione
figurativa
periodo
lavorato/retribuito nell’anno 2002
41 settimane
retribuzione
corrente
(periodo
1/1 – 3/2 e 21/4 - 31/12)
€
28.981,00
altre
competenze (periodo 1/1 – 31/12)
€
5.598,00
periodo
di congedo accreditabile
11 settimane
retribuzione
media settimanale effettiva, determinata sulle sole competenze correnti
(€
28.981,00 : 41)
€
706
,
85
retribuzione
figurativa settimanale massima
€
538
,0
6
Come sopra evidenziato, la retribuzione utile a
liquidare l’indennità economica, rapportata ad anno, ammonta a € 26.760,00
(inferiore all’importo massimo annuo liquidabile di € 27.978,96), mentre la
retribuzione effettiva dello stesso anno - da prendere a riferimento per
l’accredito figurativo, secondo la previsione dell’articolo 8 della legge n.
155/1981 – ammonta, per le sole competenze correnti, a € 28.981,00 (superiore
all’importo massimo annuo dell’indennità).
Se – in applicazione dei criteri fissati dal
richiamato articolo 8 della legge n. 155/1981 - si procedesse all’accredito
figurativo sulla base della retribuzione media settimanale effettiva (€
706,85), verrebbe superato il limite settimanale di retribuzione previsto per
legge nell’anno interessato (€ 538,06).
Conseguentemente, nel rispetto della previsione normativa, a ciascuna
settimana del periodo sopra esaminato dovrà essere attribuita una
retribuzione figurativa pari al valore massimo settimanale accreditabile in
tale anno.
Scelta dell’importo
figurativo accreditabile
retribuzione media settimanale effettiva
(art. 8, legge n. 155 del 1981)
€ 706,85
importo settimanale massimo accreditabile
nel 2002
€ 538,06
valore settimanale accreditabile (il
minore fra importo massimo indennità e retribuzione effettiva)
€ 538,06
importo figurativo complessivo
accreditabile al periodo di 11 settimane
€ 5.918,66
(538,06 x 11)
A
scioglimento della riserva espressa nella circolare n. 85/2002 (v. punto 1)
in merito ai casi in cui l’importo complessivo dell’indennità e della
retribuzione figurativa superassero i limiti complessivi di spesa stabilita
dalla norma di riferimento, si dispone pertanto che, al verificarsi delle
circostanze sopra illustrate,
il valore figurativo settimanale accreditabile -
determinato sulla base della retribuzione effettiva come sopra indicato,
dovrà essere “adeguato” all’importo dell’indennità economica, calcolata su
base settimanale.
Accredito figurativo dei periodi
di congedo straordinario
Tenuto
conto che le informazioni relative alla durata dei periodi di congedo in
esame sono reperibili negli archivi dell’Istituto, si dispone che il previsto
accredito figurativo non debba più essere subordinato alla presentazione
della domanda da parte degli interessati.
Ai fini dell’accredito le Sedi
terranno conto delle informazioni fornite in merito dai datori di lavoro
attraverso le denunce individuali (Parte C, sezione 3, caselle 48 e 49
“Congedi art. 42, c. 5. D.Lgs. 151/01)”) e, sulla base delle retribuzioni
dell’anno interessato, determineranno il relativo valore di copertura con le
modalità innanzi descritte, nel rispetto degli importi massimi sopra
indicati.
Con l’entrata in vigore della
denuncia mensilizzata, le Sedi – per i periodi di congedo fruiti a partire da
gennaio 2005 – considereranno, quale “retribuzione figurativa”, l’importo
comunicato dai datori di lavoro a titolo di “differenza da accreditare” .
A tale proposito si precisa che
l’ammontare della suddetta “retribuzione figurativa” non potrà comunque
superare l’importo indicato alla colonna C della tabella n. 2, per i congedi
fruiti a settimane intere, e l’importo indicato alla colonna D della predetta
tabella, per i congedi fruiti a giornate.
Istruzioni per i
datori di lavoro
A partire dalla data di pubblicazione della presente
circolare i datori di lavoro - nel quantificare l’ammontare dell’indennità
economica da corrispondere ai propri dipendenti per i periodi di congedo -
dovranno tenere conto delle indicazioni sopra illustrate (ai fini della
compilazione dei modelli DM10/2 si rinvia al punto 6.1 della circolare n. 64
del 15 marzo 2001).
Per quanto riguarda invece la compilazione della
denuncia mensile delle retribuzioni, le aziende dovranno comunicare - in
corrispondenza del codice evento
MC1
– l’importo delle “differenze
da accreditare”, cioè l’ammontare della retribuzione che sarebbe spettata
agli interessati qualora avessero prestato la normale attività lavorativa nel
corrispondente periodo.
A tale proposito, come più sopra accennato, si ribadisce
che – nei casi in cui la retribuzione da prendere a riferimento per il
calcolo della prestazione economica dovesse superare, su base annua, il
limite massimo di legge nel senso precedentemente illustrato - il valore da
indicare a titolo di “differenze da accreditare” non potrà superare quello
indicato alla Tabella 2, che – per l’anno 2006 – corrisponde a
€ 585,83
per ciascuna settimana
interamente non lavorata (settimana contrassegnata dal codice 1), ed a
€ 83,46
per ciascun giorno di
permesso fruito nel corso di settimana parzialmente retribuita (settimana
contrassegnata dal codice 2).
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2