Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 23 del 19-2-2009.htm
Determinazione per l’anno 2009 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive.
Direzione centrale Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 19 Febbraio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
23
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Determinazione per l’anno 2009 delle retribuzioni convenzionali di
cui all’art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con
modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi
non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
Regolarizzazioni contributive.
SOMMARIO:
Pubblicazione, in allegato, del DM. 28.01.2009 (G.U. del 31 gennaio
2009, n.25) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i
lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni
in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e
istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di
gennaio2009
A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2009
.
Con D.M. 28 gennaio 2009 (in
G.U. del 31 gennaio 2009, n. 25), che si allega, sono state determinate le
retribuzioni convenzionali
di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 che devono
essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti
per l’anno 2009 a favore dei lavoratori
operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi
di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non
contemplate nei predetti accordi ove esistenti.
Campo di
applicazione
Si ricorda che l’ambito territoriale di
applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri
della CE.
Come è noto, fanno parte della Comunità europea i
seguenti Stati: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda,
Portogallo, Spagna, Svezia nonché a far tempo dal 1° maggio 2004- a seguito
dell’entrata in vigore del Trattato di adesione all’Unione Europea stipulato
tra gli Stati membri dell’Unione e 10 nuovi Stati- Repubblica Ceca,
Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia,
Slovacchia, Ungheria e dal 1° gennaio 2007 Romania e Bulgaria (1)
Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione
della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’accordo SEE, che continua
attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la
Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale motivo destinatari della
normativa comunitaria.
Per quanto attiene alla Convenzione europea di
sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti
con la Turchia.
Si precisa, infine, che la normativa comunitaria
trova applicazione anche nei rapporti con la Svizzera (2).
Il regime delle retribuzioni convenzionali
previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le
assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza
sociale vigenti (cfr. circolare
n. 87 del 15 marzo 1994).
Si richiamano in proposito le convenzioni di
sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec,
Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e
Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia),
Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato
Città del Vaticano, Croazia e Corea (3).
Retribuzioni
convenzionali
Le retribuzioni di cui al decreto citato
costituiscono come noto base di riferimento per la liquidazione delle
prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e
maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i
lavoratori rimpatriati.
Come precisato in premessa dette retribuzioni sono
prese a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non
legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale
per i lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, per
le assicurazioni non contemplate
dalle convenzioni.
Come stabilito dall’art. 2 del D.M. 28 gennaio
2009 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti
ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali – “
per i lavoratori per i quali sono previste
fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata
sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale
corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1
”.
Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo
espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. circolare
n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della
disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione
nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal
contratto collettivo,
“comprensivo degli emolumenti riconosciuti per
accordo tra le parti
”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del
calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la
fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti
contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere
ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto,
trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve
essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore
ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione
di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono
frazionabili.
I valori contenuti nelle tabelle allegate sono
espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili
da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro
secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare
n. 208/2001.
Relativamente all’ambito di applicabilità del
regime introdotto dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis
dell’art. 51 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare
n. 86/2001.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del
preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo
deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Per le modalità di calcolo della contribuzione si
rinvia a quanto disposto con messaggio
n. 00159 del 30.12.2003.
Casi
particolari
La retribuzione individuata secondo i
criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi, illustrati
a suo tempo nella circolare
n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 :
passaggio
da una qualifica all’altra nel corso del mese;
mutamento
nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto
collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e
“giornalista”, o per passaggio di qualifica;
In questi due casi deve essere
attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione
del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale
corrispondente al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino
nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc).
Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo
dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini
dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene,
invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a
rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci
retributive e di ridividere il valore
così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si
dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica
della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della
contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad
una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di
gennaio dell’anno in corso.
B)
REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE
Le
aziende che per il mese di gennaio 2009
hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punti A) della
presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della
deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare
n. 292 del 23/12/1993 ) senza aggravio di oneri aggiuntivi.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro
il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare .
Ai fini della compilazione del modello DM10 con il
quale viene effettuata la regolarizzazione in questione, le aziende
interessate si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali
in vigore al 1.1.2009 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso
mese;
-
porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui
viene effettuata la regolarizzazione, le differenze come sopra determinate,
calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote
previste per il settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di
paga;
-
le retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la
regolarizzazione saranno riportate nell’elemento < imponibile > del
mese stesso dell’EMens.
Si riportano, in allegato, il decreto ministeriale
e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2009, individuate con riferimento
ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse
categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.
Il Direttore
generale
Crecco
NOTE
(1) L’adesione dei nuovi Stati
all’Unione Europea comporta l’applicazione nei confronti degli stessi del
Regolamento C.E.E. n. 1408/71, come modificato dal Regolamento CE n. 1791/06,
e la contestuale sospensione di tutti i precedenti accordi bilaterali già in
vigore. Al riguardo si veda il messaggio
n.13887 del 6 maggio 2004. Per Romania e Bulgaria si veda il messaggio
n. 0002309 del 25 gennaio 2007 nonché la circolare
n. 35/2007.
(2) Il 1° giugno 2002 è entrato in
vigore l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla
libera circolazione delle persone . Si veda la
circolare n. 118/2002 e il messaggio n. 00112 del 3/10/2003.
(3) Il 26 gennaio 2006 è entrata in vigore l’Intesa amministrativa
per l’applicazione dell’Accordo di previdenza sociale tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea.
Si veda al riguardo la circolare
n. 48 del 5 marzo 2007.
Allegato N.1
Allegato N.2