Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 38 del 28-3-2008.htm
Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14.6.1995. Riduzione contributiva ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 28.11.1996, n. 608.
Direzione Centrale Entrate Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 28 Marzo 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
38
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Contratti di solidarietà stipulati
successivamente al 14.6.1995. Riduzione contributiva ai sensi dell’art. 6,
comma 4, della legge 28.11.1996, n. 608.
SOMMARIO:
Istruzioni per la concessione delle riduzioni
contributive previste per i contratti di solidarietà successivi al
31/12/2002, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2003.
L'art. 6, comma 4, del D.L.
1/10/1996, n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 (allegato n. 1),
ha previsto, come noto, una riduzione contributiva inerente ai contratti di
solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995.
La materia è stata più volte
trattata dall’Istituto, da ultimo, con le circolari n. 56
del 13 aprile 2006 e 104
del 5 ottobre 2006, nella quali, in particolare, sono state fornite
istruzioni con riferimento allo sblocco di benefici per tutti gli accordi di solidarietà,
successivi al 31/10/1997, comunque stipulati entro il 31/12/2002.
La misura agevolativa,
infatti, trova applicazione nei limiti delle disponibilità allo scopo
preordinate.
Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e
degli incentivi all’occupazione - con recente nota
[1]
,
ha ora autorizzato un nuovo sblocco concernente tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2002, in ogni
caso stipulati entro il 31/12/2003.
In merito all'applicazione
della riduzione contributiva, si forniscono le seguenti precisazioni.
1. Ambito soggettivo di
applicazione della riduzione contributiva.
Destinatarie della riduzione
contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà
dopo il 14/6/1995, con intervento della Cassa Integrazione guadagni
straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale.
Come espressamente stabilito
dalla norma, la riduzione non è prevista per i contratti di solidarietà
stipulati dai datori di lavoro di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L.
20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236.
Stante il significativo arco
temporale interessato, nell’ipotesi di aziende cessate, la riduzione
contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa
subentrante a seguito di operazioni societarie.
2. Modalità di
applicazione della riduzione contributiva.
Si richiamano preliminarmente
le disposizioni ed i criteri dettati con le precedenti circolari
[2]
che, per comodità, di seguito si
riassumono.
La riduzione è prevista per la
durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni
lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20
per cento con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria.
La misura della riduzione
della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25 per cento ed è
elevata al 35 per cento nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione
dell'orario superiore al 30 per cento.
Conseguentemente, per ogni
mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25 per cento ovvero
del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore
che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del
20 per cento ovvero del 30 per cento rispetto a quello contrattuale.
Eventuali erogazioni
ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva
legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette
competenze secondo previsione contrattuale.
Per le imprese operanti nella
aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del
regolamento n. 1260/1999
[3]
,
tali riduzioni sono elevate rispettivamente al 30 per cento e 40 per cento.
Si ricorda, da ultimo, che la
riduzione è alternativa al beneficio degli sgravi degli oneri sociali nei
territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste
a qualunque altro titolo nell'ordinamento.
3. Adempimenti delle
Sedi e dei datori di lavoro.
Come più volte precisato, la
procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere
attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.
La Sede competente - accertata
sulla base della documentazione in proprio possesso, eventualmente integrata
da quella fornita dall'impresa, la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto dei criteri di cui
in premessa - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il previsto
codice di autorizzazione "
7K
"
avente il significato di "
Azienda
che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995
ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, c. 4,
della L. 28 novembre 1996, n. 608
".
Giacché il periodo di
ammissione al beneficio é già scaduto, il predetto codice sarà attribuito
limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10 con la
quale viene operato il conguaglio relativo ai mesi pregressi.
Più ampio periodo di validità
potrà essere attribuito in presenza di recuperi effettuati tramite la
procedura delle regolarizzazioni contributive.
3.1 Compilazione delle
denunce contributive DM10.
L'importo delle riduzioni
contributive, spettanti per i periodi di paga già scaduti, per i quali dovrà
essere fornito dal datore di lavoro apposito prospetto di determinazione,
dovrà essere riportato su un separato rigo del quadro "D" del DM10
preceduto dal previsto codice "
L508
"
e dalla dicitura "
ARR. art. 6, c.
4, L.608/96
".
L'importo da restituire a
titolo di sgravi per Mezzogiorno - ovvero di altre agevolazioni contributive,
alternative con i predetti benefici - sarà indicato in uno dei righi dei
quadri "B-C" preceduto dai seguenti codici:
Codici
Significato
M207
REST. SGR TOTALE TRIENNALE ex art. 44, L.
448/2001 (assunti anno 2002)
M186
DIFFERENZE AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE
Le operazioni di conguaglio
sul DM10/2 dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con una delle
denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione della presente circolare
[4]
.
Per le predette operazioni i
datori di lavoro potranno, altresì, avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive.
Detta procedura dovrà essere
necessariamente utilizzata per il recupero relativo ad aziende cessate.
Al fine di attivare da parte
delle Sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura
di gestione delle denunce DM10 provvederà a memorizzare, nell'archivio delle
segnalazioni, le denunce che presentano il codice“L508" per la relativa
consultazione.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato 1
D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge
28.11.1996, n. 608 – stralcio -
G.U. 30 novembre 1996, n. 281
art.
6, comma 4
"4. I
datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di
quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto - legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, c. 4, e per un periodo non superiore ai 24
mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione
dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della
riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le
aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio
del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione
dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata,
rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento".
[1]
Nota protocollo 14/0003491 del 11/3/2008
[2]
Cfr circolare
n. 148 del 5/7/1993, circolare
n. 195 del 11/8/1993, circolare
n. 192 del 23/6/1994, circolare
n. 87 del 7/4/1997, circolare
n. 163 del 27/9/2000, circolare
n. 56 del 13 aprile 2006 e circolare
n. 104 del 5 ottobre 2006.
[3]
Il Regolamento 21/6/1999 n. 1260 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. L161 ed
ha abrogato il precedente regolamento n. 2052/1988.
[4]
Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.