Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 90 del 9-10-2008.htm
  
versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2008
  


 
Presidio unificato Previdenza agricola
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 9 Ottobre 2008
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  90
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2008
 
SOMMARIO:
1) Lavoratori agricoli dipendenti;
2) Coltivatori diretti, mezzadri,  coloni e imprenditori agricoli professionali;
3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato.
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;
b) Contribuenti  autorizzati dal 12 luglio 1997
 
 
PREMESSA
 
Si illustrano di seguito le modalità  di calcolo, per l’anno 2008, dei contributi volontari relativi  alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. 
 
 
 
 
1. Lavoratori agricoli dipendenti
 
Nei confronti dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione                                                    entro il 30 dicembre 1995, è imposto, anche per l’anno 2008, l’aumento  di 0,70 punti percentuali dell’aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 12 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole,  l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 26,90%. 
Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2008, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 26,07% mentre per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 è pari al 26,90%.
 
 
Aliquote e Coefficienti di riparto
Decorrenza 1 gennaio 2008
 
 
Autorizzati  entro il
30 dicembre 1995
 
Coefficienti di riparto
Aliquota Base
0,11%
 
0,004219
Quota Pensione
25,96%
 
0,995781
Totale IVS
26,07%
 
1,000000
Autorizzati dopo il 30 dicembre 1995
 
Coefficienti di riparto
0,11%
 
 
0,004089
26,79%
 
 
0,995911
26,90%
 
 
1,000000
 
 
2. Coltivatori diretti, mezzadri , coloni e imprenditori agricoli professionali
 
Per effetto dell’art.10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.
Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua del 1,7 % verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
 
Le aliquote contributive IVS sono state applicate nelle seguenti misure:  18,30% ex art.7, comma 3, lettera b) della Legge n.233/90 e successive modificazioni,  2 % ex art.12, comma 4 della Legge n.233/90.
L’addizionale di cui alla Legge 160/1975, per l’anno 2008, è pari a € 0,58.
 
Gli importi dei contributi volontari che devono essere versati  dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali,  per l’anno 2008 sono riportati nella tabella seguente :
 
 
 
Classi di reddito settimanale e contributi
ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1 gennaio 2008
 
 
 
Classi
Classi di reddito settimanale
Reddito
settimanale
medio imponibile
Quota
Pensione
 
18,30% RM
Addizionale
Legge 233/90
2,00%RM
Addizionale
Legge 160/75
(€ 0,58 x 3)
Contributo
Totale
1°
Fino a 
€ 198,33
 
€ 198,33
 
€ 36,30
 
€ 3,97
 
€ 1,74
 
€ 42,01 (a)
2°
Oltre €198,33
Fino a
€ 264,44
 
 
 
€ 231,39
 
 
 
€ 42,35
 
 
 
€ 4,63
 
 
 
€ 1,74
 
 
 
€ 48,72 (a)
3°
Oltre
€ 264,44
Fino a
€ 330,55
 
 
 
€ 297,50
 
 
 
€ 54,45
 
 
 
€ 5,95
 
 
 
€ 1,74
 
 
 
€ 62,14
4°
Oltre
€ 330,55
 
€ 363,61
 
€ 66,55
 
€ 7,28
 
€ 1,74
 
€ 75,57
 
 
 
 
 
 
 
 
(a)
  
Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo       
     settimanale non può essere inferiore a :
-
      
€ 49,45
settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;
-
     
€ 54,77
settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995
.
 
 
3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971
 
a) Operai agricoli a tempo determinato
 
Come è noto, in conformità alla disposizione di cui all’art.4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite
,
sul quale va  applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2008, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 26,79% più quota base 0,11%. (cfr. circolare n. 46 del 7 aprile 2008).
 
Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n.81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n.488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art.4 del D.lgs 146\1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con

circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

 
b) Piccoli  coloni e compartecipanti familiari.
 
Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con  Decreto del 30 maggio 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 135 dell’11.06.2008) e valevoli per l’anno 2008, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
 
Le aliquote contributive che debbono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2008.
 
Si fornisce, inoltre, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente  che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa.
  
Provincia
Retribuzione
in euro
Contributo Giornaliero
in euro
Contributo Base
in euro
AGRIGENTO
               56,80
15,22
0,06
ALESSANDRIA
61,87
16,57
0,07
ANCONA
58,39
15,64
0,06
AOSTA
58,52
15,68
0,06
AREZZO
58,42
15,65
0,06
ASCOLI PICENO
55,89
14,97
0,06
ASTI
59,53
15,95
0,07
AVELLINO
56,95
15,26
0,06
BARI
56,73
15,20
0,06
BELLUNO
59,79
16,02
0,07
BENEVENTO
55,85
14,96
0,06
BERGAMO
63,62
17,04
0,07
BIELLA
60,29
16,15
0,07
BOLOGNA
59,79
16,02
0,07
BOLZANO
59,75
16,01
0,07
BRESCIA
59,93
16,06
0,07
BRINDISI
52,90
14,17
0,06
CAGLIARI
56,78
15,21
0,06
CALTANISSETTA
57,01
15,27
0,06
CAMPOBASSO
52,13
13,97
0,06
CASERTA
53,02
14,20
0,06
CATANIA
57,02
15,28
0,06
CATANZARO
54,09
14,49
0,06
CHIETI
56,47
15,13
0,06
COMO
61,49
16,47
0,07
COSENZA
55,34
14,83
0,06
CREMONA
60,80
16,29
0,07
CROTONE
49,59
13,29
0,05
CUNEO
58,55
15,69
0,06
ENNA
57,85
15,50
0,06
FERRARA
59,66
15,98
0,07
FIRENZE
58,81
15,76
0,06
FOGGIA
61,74
16,54
0,07
FORLI'/RIMINI
60,27
16,15
0,07
FROSINONE
49,71
13,32
0,05
GENOVA
57,12
15,30
0,06
GORIZIA
56,60
15,16
0,06
GROSSETO
58,71
15,73
0,06
IMPERIA
56,07
15,02
0,06
ISERNIA
53,60
14,36
0,06
LA SPEZIA
56,94
15,25
0,06
L'AQUILA
55,31
14,82
0,06
LATINA
57,22
15,33
0,06
LECCE
56,45
15,12
0,06
LECCO
61,49
16,47
0,07
LIVORNO
58,04
15,55
0,06
LODI
59,49
15,94
0,07
LUCCA
58,94
15,79
0,06
MACERATA
57,48
15,40
0,06
MANTOVA
62,85
18,84
0,07
MASSA CARRARA
54,20
14,52
0,06
MATERA
57,19
15,32
0,06
MESSINA
55,50
14,87
0,06
MILANO
58,88
15,77
0,06
MODENA
64,00
17,15
0,07
NAPOLI
55,72
14,93
0,06
NOVARA
60,24
16,14
0,07
NUORO
64,23
17,21
0,07
ORISTANO
60,21
16,13
0,07
PADOVA
61,05
16,36
0,07
PALERMO
57,43
15,39
0,06
PARMA
62,44
16,73
0,07
PAVIA
61,33
16,43
0,07
PERUGIA
58,03
15,55
0,06
PESARO URBINO
56,83
15,22
0,06
PESCARA
55,87
14,97
0,06
PIACENZA
61,45
16,46
0,07
PISA
58,83
15,76
0,06
PISTOIA
62,83
16,83
0,07
PORDENONE
57,77
15,48
0,06
POTENZA
51,22
13,72
0,06
PRATO
58,45
15,66
0,06
RAGUSA
58,84
15,76
0,06
RAVENNA
59,24
15,87
0,07
REGGIO CALABRIA
53,38
14,30
0,06
REGGIO EMILIA
63,36
16,97
0,07
RIETI
57,80
15,48
0,06
ROMA
74,11
19,85
0,08
ROVIGO
57,98
15,53
0,06
SALERNO
57,50
15,40
0,06
SASSARI
56,82
15,22
0,06
SAVONA
56,64
15,17
0,06
SIENA
60,25
16,14
0,07
SIRACUSA
59,11
15,84
0,07
SONDRIO
57,61
15,43
0,06
TARANTO
56,10
15,03
0,06
TERAMO
54,51
14,60
0,06
TERNI
55,89
14,97
0,06
TORINO
61,57
16,49
0,07
TRAPANI
57,05
15,28
0,06
TRENTO
65,54
17,56
0,07
TREVISO
62,03
16,62
0,07
TRIESTE
57,41
15,38
0,06
UDINE
56,60
15,16
0,06
VARESE
62,22
16,67
0,07
VENEZIA
60,36
16,17
0,07
VERB.C.OSSOLA
61,96
16,60
0,07
VERCELLI
61,36
16.44
0,07
VERONA
60,01
16,08
0,07
VIBO VALENTIA
53,82
14,42
0,06
VICENZA
60,59
16,23
0,07
VITERBO
56,78
15,21
0,06
 
 
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
 
Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.
 
  
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
 
Si riportano di seguito gli importi dei contributi volontari per l’anno 2008, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
Come è noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
  
 
Contribuzione
Retribuzione
Settimanale
 
 
in euro
Retribuzione settimanale
Media imponibile
in euro
Base
IVS
 
 
in euro
Contributi
Integrativi
 
 
in euro
Totale
 
 
 
in euro
18
Fino a 177,50
177,42
0,20
33,45
33,65
19
177,50
189,24
183,48
0,20
34,02
34,22
20
189,24
201,94
195,71
0,22
35,16
35,38
21
201,94
215,96
209,04
0,23
36,40
36,63
22
215,96
231,91
223,82
0,25
37,78
38,03
23
231,91
249,13
240,37
0,26
39,33
39,59
24
249,13
266,28
257,72
0,28
40,95
41,23
25
266,28
286,06
276,16
0,30
42,67
42,97
26
286,06
309,00
297,71
0,33
44,69
45,02
27
309,00
332,06
320,70
0,35
46,83
47,18
28
332,06
354,76
343,59
0,38
48,97
49,35
29
354,76
377,95
366,55
0,40
51,12
51,52
30
377,95
400,35
389,33
0,43
53,24
53,67
31
400,35
426,05
413,50
0,45
55,50
55,95
32
426,05
451,59
438,99
0,48
57,88
58,36
33
451,59
477,04
464,30
0,51
60,25
60,76
34
477,04
502,66
489,84
0,54
62,63
63,17
35
502,66
528,07
515,22
0,57
65,00
65,57
36
528,07
553,41
540,80
0,59
67,39
67,98
37
553,41
578,76
566,14
0,62
69,76
70,38
38
578,76
604,43
591,69
0,65
72,14
72,79
39
604,43
630,14
617,10
0,68
74,52
75,20
40
630,14
655,24
642,67
0,71
76,91
77,62
41
655,24
680,83
668,06
0,73
79,28
80,01
42
680,83
706,59
693,78
0,76
81,68
82,44
43
706,59
732,24
719,28
0,79
84,06
84,85
44
732,24
757,93
745,00
0,82
86,46
87,28
45
757,93
783,52
770,66
0,85
88,86
89,71
46
 
Oltre 783,52
783,94
0,86
90,10
90,96
 
b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997
 
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa, che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2008, si devono utilizzare le seguenti modalità:
 
  
Contributo integrativo
 
E’ costituito dalla somma:
 
dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a :  € 16,88;
 
dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297).
 
 
Contributo base
 
Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle  retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
        
 
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
 
Base IVS
0,005944
Quota Pensione
0,994056    
Totale
1,000000
 
                                                                                   
 
 
Il Direttore generale
Crecco