Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 90 del 9-10-2008.htm
versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2008
Presidio unificato Previdenza agricola
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 9 Ottobre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
90
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2008
SOMMARIO:
1)
Lavoratori agricoli dipendenti;
2)
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni
e imprenditori agricoli professionali;
3) Contributi
integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971
a)
Operai agricoli a tempo determinato.
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;
b) Contribuenti autorizzati
dal 12 luglio 1997
PREMESSA
Si
illustrano di seguito le modalità di calcolo, per l’anno 2008, dei
contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori
agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di
appartenenza dei prosecutori volontari.
1. Lavoratori agricoli dipendenti
Nei confronti dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria
dell’assicurazione entro il 30
dicembre 1995, è imposto, anche per l’anno 2008, l’aumento di 0,70
punti percentuali dell’aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti.
Con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal
31 12 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta
dalla generalità delle aziende agricole,
l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 26,90%.
Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2008, per i lavoratori
agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 26,07%
mentre per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 è pari al 26,90%.
Aliquote e Coefficienti di riparto
Decorrenza 1
gennaio 2008
Autorizzati entro
il
30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto
Aliquota Base
0,11%
0,004219
Quota Pensione
25,96%
0,995781
Totale IVS
26,07%
1,000000
Autorizzati dopo il 30
dicembre 1995
Coefficienti di riparto
0,11%
0,004089
26,79%
0,995911
26,90%
1,000000
2. Coltivatori diretti, mezzadri , coloni e imprenditori agricoli
professionali
Per effetto dell’art.10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i
coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi
volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite
ogni anno da un apposito decreto ministeriale.
Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante
l’applicazione della percentuale di variazione annua del 1,7 % verificatasi
negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
Le aliquote contributive IVS sono state applicate nelle seguenti
misure: 18,30% ex art.7, comma 3, lettera b) della Legge n.233/90 e
successive modificazioni, 2 % ex art.12, comma 4 della Legge
n.233/90.
L’addizionale di cui alla Legge 160/1975, per l’anno 2008, è pari a
€ 0,58.
Gli importi dei contributi volontari che devono essere versati dai coltivatori diretti, mezzadri,
coloni e imprenditori agricoli professionali, per l’anno 2008 sono riportati nella tabella seguente :
Classi di reddito settimanale e
contributi
ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1
gennaio 2008
Classi
Classi
di reddito settimanale
Reddito
settimanale
medio
imponibile
Quota
Pensione
18,30%
RM
Addizionale
Legge
233/90
2,00%RM
Addizionale
Legge
160/75
(€
0,58 x 3)
Contributo
Totale
1°
Fino
a
€
198,33
€
198,33
€
36,30
€
3,97
€
1,74
€
42,01 (a)
2°
Oltre
€198,33
Fino
a
€
264,44
€
231,39
€
42,35
€
4,63
€
1,74
€
48,72 (a)
3°
Oltre
€
264,44
Fino
a
€
330,55
€
297,50
€
54,45
€
5,95
€
1,74
€
62,14
4°
Oltre
€
330,55
€
363,61
€
66,55
€
7,28
€
1,74
€
75,57
(a)
Ai sensi
dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del
contributo
settimanale non può essere inferiore a :
-
€ 49,45
settimanali, se
l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il
31 dicembre 1995;
-
€
54,77
settimanali, se l’autorizzazione
alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995
.
3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n.
1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato
Come è noto, in conformità alla disposizione di cui all’art.4 del
D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo
integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di
270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno
cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile
contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite
,
sul quale
va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2008,
risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 26,79% più quota base
0,11%. (cfr. circolare
n. 46 del 7 aprile 2008).
Si fa presente che, per
effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2 convertito nella
Legge 11 marzo 2006, n.81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27
aprile 1968, n.488, in forza del quale i contributi erano dovuti in
rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto
dall’art.4 del D.lgs 146\1997, nei casi in cui le stesse non fossero
superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto
esposto con
circolare n. 57 del 14 aprile 2006.
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente
interpretato il comma 4 dell’articolo 01del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i soggetti di cui
all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare
applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere,
determinate dal Ministero competente con Decreto del 30 maggio 2008
(pubblicato sulla G.U. n. 135 dell’11.06.2008) e valevoli per l’anno 2008,
ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli
coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a
trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno
e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che debbono essere applicate sono quelle
per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2008.
Si fornisce, inoltre, la tabella da utilizzare per i contributi
volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti
familiari, tenendo presente che nella colonna “retribuzione”, è
indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto
direttoriale in premessa.
Provincia
Retribuzione
in euro
Contributo Giornaliero
in euro
Contributo Base
in euro
AGRIGENTO
56,80
15,22
0,06
ALESSANDRIA
61,87
16,57
0,07
ANCONA
58,39
15,64
0,06
AOSTA
58,52
15,68
0,06
AREZZO
58,42
15,65
0,06
ASCOLI
PICENO
55,89
14,97
0,06
ASTI
59,53
15,95
0,07
AVELLINO
56,95
15,26
0,06
BARI
56,73
15,20
0,06
BELLUNO
59,79
16,02
0,07
BENEVENTO
55,85
14,96
0,06
BERGAMO
63,62
17,04
0,07
BIELLA
60,29
16,15
0,07
BOLOGNA
59,79
16,02
0,07
BOLZANO
59,75
16,01
0,07
BRESCIA
59,93
16,06
0,07
BRINDISI
52,90
14,17
0,06
CAGLIARI
56,78
15,21
0,06
CALTANISSETTA
57,01
15,27
0,06
CAMPOBASSO
52,13
13,97
0,06
CASERTA
53,02
14,20
0,06
CATANIA
57,02
15,28
0,06
CATANZARO
54,09
14,49
0,06
CHIETI
56,47
15,13
0,06
COMO
61,49
16,47
0,07
COSENZA
55,34
14,83
0,06
CREMONA
60,80
16,29
0,07
CROTONE
49,59
13,29
0,05
CUNEO
58,55
15,69
0,06
ENNA
57,85
15,50
0,06
FERRARA
59,66
15,98
0,07
FIRENZE
58,81
15,76
0,06
FOGGIA
61,74
16,54
0,07
FORLI'/RIMINI
60,27
16,15
0,07
FROSINONE
49,71
13,32
0,05
GENOVA
57,12
15,30
0,06
GORIZIA
56,60
15,16
0,06
GROSSETO
58,71
15,73
0,06
IMPERIA
56,07
15,02
0,06
ISERNIA
53,60
14,36
0,06
LA
SPEZIA
56,94
15,25
0,06
L'AQUILA
55,31
14,82
0,06
LATINA
57,22
15,33
0,06
LECCE
56,45
15,12
0,06
LECCO
61,49
16,47
0,07
LIVORNO
58,04
15,55
0,06
LODI
59,49
15,94
0,07
LUCCA
58,94
15,79
0,06
MACERATA
57,48
15,40
0,06
MANTOVA
62,85
18,84
0,07
MASSA
CARRARA
54,20
14,52
0,06
MATERA
57,19
15,32
0,06
MESSINA
55,50
14,87
0,06
MILANO
58,88
15,77
0,06
MODENA
64,00
17,15
0,07
NAPOLI
55,72
14,93
0,06
NOVARA
60,24
16,14
0,07
NUORO
64,23
17,21
0,07
ORISTANO
60,21
16,13
0,07
PADOVA
61,05
16,36
0,07
PALERMO
57,43
15,39
0,06
PARMA
62,44
16,73
0,07
PAVIA
61,33
16,43
0,07
PERUGIA
58,03
15,55
0,06
PESARO
URBINO
56,83
15,22
0,06
PESCARA
55,87
14,97
0,06
PIACENZA
61,45
16,46
0,07
PISA
58,83
15,76
0,06
PISTOIA
62,83
16,83
0,07
PORDENONE
57,77
15,48
0,06
POTENZA
51,22
13,72
0,06
PRATO
58,45
15,66
0,06
RAGUSA
58,84
15,76
0,06
RAVENNA
59,24
15,87
0,07
REGGIO
CALABRIA
53,38
14,30
0,06
REGGIO
EMILIA
63,36
16,97
0,07
RIETI
57,80
15,48
0,06
ROMA
74,11
19,85
0,08
ROVIGO
57,98
15,53
0,06
SALERNO
57,50
15,40
0,06
SASSARI
56,82
15,22
0,06
SAVONA
56,64
15,17
0,06
SIENA
60,25
16,14
0,07
SIRACUSA
59,11
15,84
0,07
SONDRIO
57,61
15,43
0,06
TARANTO
56,10
15,03
0,06
TERAMO
54,51
14,60
0,06
TERNI
55,89
14,97
0,06
TORINO
61,57
16,49
0,07
TRAPANI
57,05
15,28
0,06
TRENTO
65,54
17,56
0,07
TREVISO
62,03
16,62
0,07
TRIESTE
57,41
15,38
0,06
UDINE
56,60
15,16
0,06
VARESE
62,22
16,67
0,07
VENEZIA
60,36
16,17
0,07
VERB.C.OSSOLA
61,96
16,60
0,07
VERCELLI
61,36
16.44
0,07
VERONA
60,01
16,08
0,07
VIBO
VALENTIA
53,82
14,42
0,06
VICENZA
60,59
16,23
0,07
VITERBO
56,78
15,21
0,06
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale
Obbligatoria
Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e
mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti
modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in
vigore del citato Decreto Legislativo.
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12
luglio 1997
Si riportano di seguito gli importi dei contributi volontari per
l’anno 2008, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione
volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo
184/1997.
Come è noto, l’importo del contributo è commisurato alla
retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata
antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della
vita.
Contribuzione
Retribuzione
Settimanale
in euro
Retribuzione
settimanale
Media imponibile
in euro
Base
IVS
in euro
Contributi
Integrativi
in euro
Totale
in euro
18
Fino a 177,50
177,42
0,20
33,45
33,65
19
177,50
189,24
183,48
0,20
34,02
34,22
20
189,24
201,94
195,71
0,22
35,16
35,38
21
201,94
215,96
209,04
0,23
36,40
36,63
22
215,96
231,91
223,82
0,25
37,78
38,03
23
231,91
249,13
240,37
0,26
39,33
39,59
24
249,13
266,28
257,72
0,28
40,95
41,23
25
266,28
286,06
276,16
0,30
42,67
42,97
26
286,06
309,00
297,71
0,33
44,69
45,02
27
309,00
332,06
320,70
0,35
46,83
47,18
28
332,06
354,76
343,59
0,38
48,97
49,35
29
354,76
377,95
366,55
0,40
51,12
51,52
30
377,95
400,35
389,33
0,43
53,24
53,67
31
400,35
426,05
413,50
0,45
55,50
55,95
32
426,05
451,59
438,99
0,48
57,88
58,36
33
451,59
477,04
464,30
0,51
60,25
60,76
34
477,04
502,66
489,84
0,54
62,63
63,17
35
502,66
528,07
515,22
0,57
65,00
65,57
36
528,07
553,41
540,80
0,59
67,39
67,98
37
553,41
578,76
566,14
0,62
69,76
70,38
38
578,76
604,43
591,69
0,65
72,14
72,79
39
604,43
630,14
617,10
0,68
74,52
75,20
40
630,14
655,24
642,67
0,71
76,91
77,62
41
655,24
680,83
668,06
0,73
79,28
80,01
42
680,83
706,59
693,78
0,76
81,68
82,44
43
706,59
732,24
719,28
0,79
84,06
84,85
44
732,24
757,93
745,00
0,82
86,46
87,28
45
757,93
783,52
770,66
0,85
88,86
89,71
46
Oltre 783,52
783,94
0,86
90,10
90,96
b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12
luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del
contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle
retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della
domanda.
Al riguardo si precisa, che per le domande accolte con decorrenza
collocata nell’anno 2008, si devono utilizzare le seguenti modalità:
Contributo
integrativo
E’ costituito dalla somma:
dell’importo
dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a : € 16,88;
dell’importo
a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media
delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della
domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando
l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per
gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della
Legge 29 maggio 1982, n. 297).
Contributo
base
Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato
sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente
la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando
l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti
di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
Base
IVS
0,005944
Quota
Pensione
0,994056
Totale
1,000000
Il
Direttore generale
Crecco