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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 16 del 01-02-2019


Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 01/02/2019
Circolare n. 16
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori
domestici
SOMMARIO:
Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
 
INDICE
 
1. Premessa
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
1. Premessa
 
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.
 
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici.
 
Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
 
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
 
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
 
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
 
Senza contributo addizionale
di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
 
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
 
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF
(1)
 
fino a €  8,06
 
oltre   €  8,06
fino a €  9,81
 
 
oltre  €  9,81
 
€  7,13
 
 
€  8,06
 
 
€  9,81
 
 

 
1,42
(0,36)
(2)
 
 

 
1,61
(0,4)
(2)
 
 

 
1,96
(0,49)
(2)
 

 
1,43
(0,36)
(2)
 
 

 
1,62
(0,4)
(2)
 
 

 
1,97
(0,49)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
 
€  5,19
 

 
1,04
(0,26)
(2)
 

 
1,04
(0,26)
(2)
(1)
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2)
La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
 
 
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
 
 
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
 
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF
(1)
 
fino a €  8,06
 
oltre   €  8,06
fino a €  9,81
 
 
oltre  €  9,81
 
€  7,13
 
 
€  8,06
 
 
€  9,81
 
 

 
1,52
(0,36)
(2)
 
 

 
1,72
(0,4)
(2)
 
 

 
2,10
(0,49)
(2)
 

 
1,53
(0,36)
(2)
 
 

 
1,73
(0,4)
(2)
 
 

 
2,11
(0,49)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
 
€  5,19
 

 
1,11
(0,26)
(2)
 

 
1,12
(0,26)
(2)
(1)
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2)
La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
 
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
 
A. Senza contributo addizionale
di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE
LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
 
F.P.L.D.
 
ASpI
 
C.U.A.F.
 
MATERNITA’
 
INAIL
 
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto
 
 
TOTALE
 
17,4275%
 
1,03%
 
0%
 
0%
 
1,31%
 
 
 
0,2%
 
 
19,9675%
 
0,872793
 
0,051584
 
0
 
0
 
0,065607
 
 
 
0,010016
 
 
1
 
17,4275%
 
1,15%
 
 
 
0%
 
1,31%
 
 
 
0,2%
 
 
20,0875%
 
0,867579
 
0,05725
 
 
 
0
 
0,065215
 
 
 
0,009956
 
 
1
 
 
B. Comprensivo del contributo addizionale
di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
 
GESTIONE
LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
 
F.P.L.D.
 
ASpI
 
C.U.A.F.
 
MATERNITA’
 
INAIL
 
Contributo addizionale
 
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto
 
TOTALE
 
17,4275%
 
1,03%
 
0%
 
0%
 
1,31%
 
 
1,4%
 
 
0,2%
 
 
21,3675%
 
0,815608
 
0,048204
 
0
 
0
 
0,061308
 
 
0,06552
 
 
0,00936
 
 
1
 
17,4275%
 
1,15%
 
 
 
0%
 
1,31%
 
 
1,4%
 
 
0,2%
 
 
21,4875%
 
0,811053
 
0,053519
 
 
 
0
 
0,060966
 
 
0,065154
 
 
0,009308
 
 
1
 
Normativa di riferimento
 
(1) L’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
 
(2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
 
(3) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
 
(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla Gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
 
(5) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388(legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
 
(6) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n.448(legge finanziaria 2002).
 
(7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286(Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
 
(8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
 
(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
 
(10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-
bis
, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con iniziodal 1 gennaio 1997
,
andando a regime dal 1° gennaio 2011
.
 
 
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato