Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 167 del 30/12/2010
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi
Informativi e
Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
30/12/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
167
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
6
OGGETTO:
Rinnovo
delle pensioni per l’anno 2011.
SOMMARIO
:
Si
descrivono le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni
per l’anno 2011 e le attività correlate.
Si comunica che sono state
completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per
l’anno 2011, con le modalità che vengono di seguito illustrate.
1
Perequazione
automatica delle pensioni
Il decreto del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010, fissa nella misura dello 1,4 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2011.
Il predetto decreto conferma nella
misura dello 0,7 per cento l’aumento definitivo di perequazione automatica per
l’anno 2010.
La legge 23 dicembre 2000 n. 388
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la
percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per
intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo
e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento;
per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di
aumento è ridotta al 75 per cento.
Il comma 6 dell’articolo 5
(interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che “per le
fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte
il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni
è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
Pertanto, per l’anno 2011, la
percentuale di aumento per variazione del costo vita torna ad essere applicata
con lo scaglionamento in tre fasce, come di seguito indicato:
aumento
del 1,4 %
fino a
euro 1.382,91
aumento
del 1,26 %
oltre
euro 1.382,91 e fino a euro 2.304,85
aumento
del 1,05 %
oltre
euro 2.304,85
Anche per il rinnovo dell’anno 2011
sono state applicate le disposizioni dell’articolo 34 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, che stabiliscono che il calcolo dell'aumento di rivalutazione
automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli
altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Si ricorda che, per la
determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione,
vengono prese in considerazione le pensioni erogate dall’INPS di categoria
diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST,
INDCOM, CL, e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario,
per le quali l’Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di
applicazione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
L’informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene
memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N con il codice 2.
L’importo di perequazione spettante
sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura
proporzionale con le modalità illustrate nella
circolare 102 del 6 luglio 2004
.
La perequazione nella misura dello
1,4 per cento è stata inoltre applicata anche alle quote dovute al beneficiario
diverso dal pensionato nel caso in cui la sede abbia acquisito un piano di
“Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
-
M4
Assegno divorzile per ex coniuge superstite
-
M5
Assegno alimentare
per figli
-
M6
Assegno alimentare
per ex coniuge
Analogamente, è stato perequato con
coefficiente pari allo 1,4 per cento l’importo “Altra pensione” memorizzato
dalle Sedi per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in
merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
Gli importi dei trattamenti minimi
per gli anni 2010 e 2011, le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti
di perequazione e i relativi limiti di reddito sono riportati nell’allegato 1,
tabelle da A a E.
2
Rinnovo
delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria
INVCIV)
La determinazione del valore
definitivo di perequazione per l’anno 2010 e previsionale per l’anno 2011
stabilito dal citato decreto del 19 novembre 2010 trova applicazione anche per
le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili
e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto
alle pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti, sono stati aumentati dell’1,0 per cento, corrispondente alla
variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2009 - luglio 2010 e il
periodo precedente agosto 2008 – luglio 2009.
Il limite di reddito per il diritto
all’assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione
sociale ( art 12 legge n. 412/1991).
La quota perequabile delle indennità
a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, è stata
aumentata del 3,3 per cento corrispondente alla variazione percentuale
dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria,
calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto
2009 - luglio 2010 e il periodo precedente agosto 2008 – luglio 2009.
Gli importi dei trattamenti dei
minorati civili per gli anni 2010 e 2011, e i limiti di reddito, sono riportati
nell’allegato 1, tabella M.
2.1
.
Indennità di frequenza
Come di consueto, le indennità di
frequenza sono state rinnovate, per l’anno 2011, con modalità differenti in
relazione alla fascia memorizzata.
Il pagamento è stato disposto con le
seguenti regole:
-
se l’ultima
fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto
per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a
settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
-
se l’ultima
fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento dell’indennità viene disposto
per l’intero anno;
-
se l’ultima
fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo
zero.
3
Indennità
a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e
drepanocitosi (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall’articolo
39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi,
dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da
talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate
come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state
rinnovate per l’anno 2011 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
4
Trasformazione
in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il
sessantacinquesimo anno di età.
In occasione del rinnovo sono state
ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese
successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili
e sordomuti che compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il 30 novembre
2011 e per i quali risultano memorizzate negli archivi i dati reddituali
necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni
aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo
anno è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui
all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e
all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).
Le Sedi dovranno pertanto provvedere
alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le
informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i
soggetti coniugati, anche del coniuge.
5
Prestazioni
INVCIV con revisione sanitaria scaduta
Al fine di evitare erogazioni
indebite, anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2011 gli
importi delle prestazioni corrisposte ai minorati civili sono stati azzerati
dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state
comunque mantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i
quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
Per le prestazioni che, a seguito
della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi
provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura
REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il
pagamento della prestazione.
Si ritiene utile
precisare che le prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitaria
e non ricostituite a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale,
con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24
febbraio 2005.
6
Assegni
di invalidità
Gli assegni di invalidità scaduti e
non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data
di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti
dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di
vecchiaia.
Per gli assegni che, a seguito di ulteriore
conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a
segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la
ricostituzione.
Gli assegni di
invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati
a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio
n. 6473 del 24 febbraio 2005.
7
Assegni
straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO)
Gli assegni straordinari di sostegno
al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le
particolari regole previste per le prestazioni in argomento.
Come indicato nelle circolari
n. 55 dell’8 marzo 2001
,
n.94 del 3 giugno 2003
,
n. 156 del 9 dicembre 2004
e con messaggio n. 4080 del 18 febbraio 2008, nessuna perequazione è stata
attribuita all’importo in pagamento, che rimane quindi invariato.
La tassazione degli assegni
straordinari dei settori del credito (categoria 027-VOCRED) e del credito
cooperativo (028-VOCOOP con codice azienda minore di 800) è stata effettuata
secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 17 dell’Agenzia delle entrate del
29 gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10 marzo 2003, e della
risoluzione n. 10 del 16 febbraio 2007 la cui applicazione è stata illustrata
con il messaggio n. 27459 del 14 novembre 2007
Gli assegni straordinari di sostegno
al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale
1° luglio 2005, n. 178, erogati dal Fondo di solidarietà del personale di
Poste Italiane S.p.A. (028 - VOCOOP con codice azienda pari a 801), sono
assoggettati
al regime della tassazione separata con
la medesima aliquota utilizzata per la determinazione delle ritenute fiscali
del trattamento di fine rapporto, come precisato dalla risoluzione n.
169/2007 dell'Agenzia delle Entrate.
Gli assegni straordinari di sostegno
al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 88 del
2002, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale
già dipendente dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito
nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e
poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante (029 - VOESO con
codice azienda pari a 99), sono stati assoggettati al regime fiscale della
tassazione ordinaria, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con nota n.
2004/133790 del 30 luglio 2004, illustrata con messaggio n.37768 del 22
novembre 2004.
Sugli assegni dello stesso Fondo, è
stato rinnovato se presente, l’assegno al nucleo familiare con le modalità in
uso per la generalità delle pensioni.
Gli assegni straordinari di sostegno
al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale n.
375 del 2003 erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli
altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (029 -
VOESO con codice azienda maggiore di 900), sono stati assoggettati al regime
fiscale della tassazione ordinaria.
8
Pensioni
ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2010
Le pensioni ai superstiti, intestate
ad unico titolare che scade nell’anno 2011, sono state rinnovate con l’importo
mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e
con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.
Le pensioni ai superstiti dei fondi
speciali, intestate ad unico titolare in scadenza nel corso dell’anno, sono
state invece rinnovate localizzandole all’ufficio pagatore di cassa sede
99999-3300004.
Le Sedi devono provvedere
all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto
alla prestazione. Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione
nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o
inabile.
Nel caso di eliminazione per
cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di
tredicesima maturati.
9
Incremento
delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all’articolo 38, commi
da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Il comma 5 dell’art. 5 della legge
127/2007 ha previsto, per gli anni successivi al 2008, che il limite di reddito
annuo di 7.540 euro venga aumentato in misura pari all’incremento, rispetto
all’anno precedente, dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a
carico del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per l’anno 2011 il limite
di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro
7.850,31
Si ricorda che, ai soli fini del
reddito da considerare per l’attribuzione della maggiorazione sociale, il comma
4 dell’art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che costituisca reddito la somma
aggiuntiva prevista al comma 1 dell’art. 5 (cosiddetta 14.a) per un importo
pari a 156,00 euro.
10
Applicazione
dell’art. 13, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122
Nel contesto delle operazioni di
rinnovo si è provveduto all’aggiornamento delle procedure in funzione delle
modifiche apportate dall’art. 13, comma 6,
della legge 30 luglio 2010,
n. 122 all’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Le innovazioni procedurali sono
state illustrate con il messaggio n.
30013
del 29 novembre
2010
.
11
Elaborazione
delle dichiarazioni reddituali relative all’emissione 2010
Con successivo messaggio saranno
illustrate le modalità di lavorazione dei redditi pervenuti a seguito della
campagna reddituale 2010, relativa ai redditi consolidati dell’anno 2009.
12
Situazioni
particolari
Si illustrano di seguito le attività
svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2011
per alcune situazioni particolari.
12.1
Ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le
quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da
data anteriore a gennaio 2011 sono state poste in pagamento per l’anno 2011 con
l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (a credito) ovvero
7 (a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Le
pensioni
individuate come “ricostituzioni d’ufficio” in sede di rinnovo delle pensioni
per l’anno 2011 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al punto 7
del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005. Con successivo messaggio sarà data
comunicazione dell’elaborazione effettuata.
Le pensioni che invece sono state
poste in pagamento con lo stesso importo del 2010 sono state contraddistinte
con il
codice 5
nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Sono state altresì rinnovate con lo
stesso importo del 2010 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo
carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati presenti in archivio non hanno consentito il
calcolo ai sensi della nuova normativa in materia reddituale.
12.2
Pensioni con importo pari a zero.
L’elenco delle pensioni rinnovate
per l’anno 2011 con importo pari a “zero” è a disposizione delle Sedi nella INTRANET
– ASSICURATO PENSIONATO – ACCESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE PENSIONI -
LISTE PARAMETRICHE WEB.
Le Sedi avranno cura di disporre le
necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla
eliminazione.
12.3
Familiari e
contitolari secondari deceduti
Nel corso delle
operazioni di rinnovo si è provveduto a memorizzare la data di scadenza per i
familiari e i contitolari secondari deceduti impostando la cessazione in
funzione della data di decesso.
Le posizioni interessate
possono essere individuate nella procedura DIARIO con il codice azione 154.
13
Tassazione
delle pensioni per l’anno 2011
Le ritenute IRPEF sono state operate
sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria
2007) e secondo i criteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo 2007
dell’Agenzia delle entrate.
La tassazione congiunta per i
titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista
dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata
operata in misura “proporzionale”, secondo le modalità previste dalla circolare
n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle entrate.
Si rammenta che le detrazioni di
imposta operano con riferimento al “soggetto” pensionato. Poichè la ritenuta
IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni intestate al
soggetto, siano esse erogate dall’INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di
imposta operano sull’ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle
diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
13.1
Detrazioni
personali
Sul complesso delle pensioni
fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario viene attribuita la
detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti. Si rammenta
che per l’attribuzione di questa tipologia di detrazione non è necessario
rinnovare la domanda ogni anno. Pertanto il riconoscimento viene effettuato
senza soluzione di continuità, salvo espressa richiesta da parte
dell’interessato di non volerne usufruire.
Sulle pensioni complementari viene
invece attribuita la detrazione per lavoro dipendente.
La
circostanza è segnalata con il valore 1 nel campo
GP3FINDCPL
del
database delle pensioni. La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una
delle pensioni sostituisce, sull’ammontare pensionistico complessivo del
soggetto, la detrazione per pensione.
13.2
Detrazioni
di imposta per familiari a carico
Com’è noto, il comma 221 dell’art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha posto a carico
del richiedente l’onere di rinnovare annualmente la richiesta delle detrazioni
per i familiari a carico.
Nel corso delle operazioni di
rinnovo si è provveduto a revocare le detrazioni per carichi familiari,
attribuite in via presuntiva da gennaio 2010, nel caso in cui il titolare della
prestazione non abbia presentato la relativa richiesta entro il termine del 15
ottobre 2010. E’ stato contestualmente quantificato il conguaglio fiscale a
debito, che verrà recuperato con le modalità indicate al successivo punto 17.
Anche per l’anno 2011, sono state
attribuite in via presuntiva, ai soggetti che ne usufruivano a dicembre 2010,
le detrazioni per i familiari a carico.
Per agevolare la verifica
dell’effettivo diritto, all’inizio dell’anno verrà inviato ai beneficiari il
modulo di richiesta appositamente predisposto (modello DETR).
13.3
Detrazioni
per le famiglie numerose
In occasione delle operazioni di
rinnovo è stato calcolato a “consuntivo” 2010
il
bonus per le
famiglie numerose,
in funzione della comunicazione relativa ai carichi
familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.
Si rammenta che il bonus, introdotto
dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre
2007, n. 244), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di
famiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore delle famiglie numerose,
individuate in nuclei con almeno quattro 4 figli fiscalmente a carico.
L’attribuzione è stata effettuata in
base ai criteri di seguito illustrati:
·
se
l’importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell’imposta netta, il
bonus viene interamente rimborsato;
·
l’importo
attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del data base
delle pensioni e sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia,
registrato nel campo GP3EDEDFAM;
·
se
l’importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell’imposta netta, l’imposta
netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il
bonus
e l’imposta netta rimborsata. L’importo dell’imposta netta azzerata costituisce
l’importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nel data base pensioni nel
campo GP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR).
L’importo eventualmente spettante
viene corrisposto con la rata di gennaio 2011 come conguaglio fiscale a
credito.
L’importo del bonus che non è stato
eventualmente possibile attribuire costituisce un credito d’imposta e viene
memorizzato nell’apposito campo, del data base pensioni nel campo GP3EDNCAP
(detrazione per non capienza comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR).
Nella certificazione fiscale a
consuntivo (CUD 2011) saranno indicati sia l’ammontare della detrazione
erogata, sia l'importo che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.
14
Addizionale
regionale e comunale all’IRPEF
14.1
Addizionale
regionale all’IRPEF per l’anno 2010
L’importo dell’addizionale regionale
dovuta per l’anno 2010 è stato determinato sulla base dei dati della
certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2011 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il
recupero viene effettuato in unica soluzione.
Nell’allegato 2 è riportato il
prospetto con le modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni
Regione, con una sintesi delle relative disposizioni.
Le aliquote applicate sono comunque
consultabili in INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – SERVIZI - ADDIZIONALI
ALL’IRPEF - ALIQUOTE
.
14.2
Addizionale
comunale all’IRPEF per l’anno 2010 e acconto dell’addizionale comunale
all’IRPEF per l’anno 2011
Come per l’addizionale regionale,
anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2010 è stato
determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e
viene trattenuto in 11 mensilità nel corso dell’anno 2011. Nel caso in cui
l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene
effettuato in unica soluzione.
L’acconto dell’addizionale comunale
all’IRPEF per l’anno 2011 è trattenuto in nove rate mensili, a partire dal mese
di marzo 2011.
L’elenco dei Comuni e delle aliquote
applicate per l’anno 2009 sono consultabili in INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO
– SERVIZI - ADDIZIONALI ALL’IRPEF – ALIQUOTE.
15
Determinazione
dei dati fiscali a consuntivo
Come di consueto, i dati fiscali a
consuntivo sono stati determinati sulla base:
-
delle
rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata
con il messaggio n. 8093 del 22 marzo 2010;
-
delle
variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi, prima del
rinnovo delle pensioni, con la procedura WEB “GESTIONE DICHIARAZIONI
DETRAZIONI”, oppure inviate in via telematica dai CAF o dai cittadini;
-
delle
variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli
Enti per i titolari anche di pensioni INPS;
-
delle
rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei
conguagli (ARTE).
15.1
Rideterminazione
dei dati fiscali per conguagli
Le procedure hanno determinato i
dati fiscali per le diverse situazioni con le modalità descritte nell’allegato
9 alla
circolare n. 180 del 12 dicembre
2002
, al quale si rinvia.
15.2
Codici di destinazione delle certificazioni fiscali
Sono stati memorizzati i
"codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni
fiscali. Nell’allegato 3 si riportano i codici utilizzati.
16
Conguagli
da rinnovo
Con il rinnovo dell’anno 2011, le
procedure centrali hanno provveduto a calcolare:
-
i
conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;
-
i
conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
-
i
conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;
-
i
conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
-
i
conguagli a debito per il recupero, richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali,
e per il recupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente, dalla procedura di
estrazione di pagamento mensile, per le pensioni con trattenuta per
ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con
trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004
;
-
i
conguagli per addizionale regionale e comunale per l’anno 2010;
-
l’acconto
per l’addizionale comunale per l’anno 2011.
16.1
Conguagli
fiscali a consuntivo. Nuova disciplina (art. 38, comma 7, L. 122/2010)
L’articolo 38, comma 7 dela legge
30 luglio
2010, n. 122 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica pubblicata sulla
G.U. del 30 luglio
2010, n. 176, stabilisce che
“le imposte dovute in sede di conguaglio di
fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a
redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate,
senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui
è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le
ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto,
il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da
versare.”
Pertanto, nel caso in cui
il conguaglio IRPEF
a debito del pensionato sia risultato superiore a 100,00 euro, e i redditi
IRPEF da “pensione” risultino essere, nel 2010, non superiori, 18.000,00 euro,
il debito fiscale verrà recuperato in 11 rate, da gennaio 2011 a novembre 2011.
La
casistica descritta è individuate dal codice conguaglio 657,
appositamente
istituito.
Le situazioni diverse da quella
descritta continuano ad essere gestite con le consuete modalità (codice
conguaglio 140): il debito sarà recuperato in due rate sulle mensilità di
gennaio e febbraio 2011, ovvero in unica soluzione nel caso in cui l’importo
non superi 6,00 euro.
I conguagli IRPEF a credito vengono
corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2010 e sono registrati con il
codice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
16.2
Conguagli
da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero
dell’acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di
pensione
Il conguaglio a debito per recupero
sui rimborsi IRPEF, corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E
nell’anno 2010, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica
soluzione sulla mensilità di gennaio 2011.
Il recupero sui rimborsi IRPEF:
-
può
essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on
line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
-
può
derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
-
può
derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata
mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979,
per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come
indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.
16.3
Conguagli
di pensione da rinnovo, imponibili IRPEF, a credito del pensionato
Con l’estrazione della rata mensile,
ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati
dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF, utilizzando l’aliquota media
memorizzata nel campo GP3PMED del database delle pensioni.
Sul segmento GP8 vengono effettuate
le seguenti operazioni:
-
il
conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52 e
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
-
il
conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52 e
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
-
l’importo
netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);
-
l’importo
delle ritenute IRPEF viene sommato all’importo delle
trattenute
erariali (
GP8MD04E).
Sul
segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:
-
l’importo
lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni
precedenti);
-
l’importo
delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.
16.4
Conguagli
di pensione da rinnovo, non imponibili IRPEF, a credito del pensionato
Con l’estrazione della rata mensile,
i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato
determinati dal rinnovo vengono:
-
registrati
con codice 528 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo
GP8MD53E;
-
sommati
all’importo in pagamento (GP8MD02E).
16.5
Conguagli
di pensione da rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato
I conguagli di pensione determinati
dal rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti in
due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2011.
Il recupero viene effettuato in
unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
Nel caso in cui per la stessa
pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la
compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale
del residuo debito.
Con l’estrazione della rata mensile
vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
-
il
conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52 e l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E;
-
l’importo
del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).
Sul segmento GP3 l’importo del
conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile
anni precedenti).
16.6
Conguagli
di pensione da rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato
I conguagli di pensione determinati
dal rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato vengono trattenuti
in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2011. Il recupero viene
effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
Nel caso in cui per la stessa
pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la
compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero
rateale del residuo debito.
Con l’estrazione della rata mensile,
per i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato
determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento
GP8:
-
il
conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52, con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E;
-
l’importo
del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).
16.7
Addizionale
regionale e comunale per l’anno 2010 e acconto dell’addizionale comunale per
l’anno 2011
Al momento dell’estrazione della rata
mensile di pensione, i conguagli relativi alle addizionali per l’anno 2010
vengono memorizzati nel campo GP8MD52 con i seguenti codici:
-
658:
trattenuta addizionale regionale IRPEF, con l’indicazione dell’importo nel
campo GP8MD53E;
-
659:
trattenuta addizionale comunale IRPEF, con l’indicazione dell’importo nel campo
GP8MD53E.
A partire dell’estrazione della rata
di pensione di marzo 2011, l’importo relativo all’acconto dell’addizionale
comunale per l’anno 2011 verrà memorizzato nel campo GP8MD52 con il seguente
codice:
-
660:
Acconto addizionale comunale IRPEF per l’anno 2011 e con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E.
17
Periodicità
di pagamento delle pensioni
I limiti previsti dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo
1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo
1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle
pensioni, a seguito dell’applicazione della perequazione.
In particolare:
-
vengono
corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a
5,00 euro lordi;
-
vengono
corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore
a 5,00 euro e fino a 70,00 euro lordi;
-
vengono
corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore
a 70,00 euro lordi.
Il pagamento non viene disposto se
l’importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, è minore di 3,00
euro lordi.
18
Comunicazioni
ai pensionati
Per l’anno 2011 viene disposto
l’invio di due plichi:
-
il plico
che sarà inviato all’inizio del 2011, con il Mod. CUD 2011, compilato sulla
base delle informazioni predisposte contestualmente alle operazioni di rinnovo;
la eventuale richiesta dei redditi; il modello di dichiarazione concernente il
diritto alle detrazioni di imposta per i soggetti che ne beneficiano, in via
presuntiva, per il 2011;
-
il plico,
del quale si illustra di seguito nel dettaglio il contenuto, e già in corso di
spedizione, con il modello ObisM; la modulistica relativa ai titolari di
prestazioni assistenziali; due richieste destinate a soggetti che si trovano in
particolari situazioni.
18.1
Certificato
di pensione per l’anno 2011 – Modello ObisM
Ad ogni pensionato viene inviato un
unico Mod. ObisM con le notizie relative a tutte le pensioni erogate
dall’Istituto.
Il prospetto riporta una sola volta
le informazioni relative al titolare della prestazione e un riquadro con
l’indicazione dell’importo mensile spettante a gennaio 2011, e delle eventuali
variazioni nel corso dell’anno, nonché della tredicesima mensilità, se
spettante, per ogni pensione.
Sul modello sono poi riportate in
maniera modulare le informazioni relative alla tipologia di pensione erogata:
la perequazione attribuita in via previsionale per l’anno 2011, la tassazione
mensile applicata, i familiari per i quali viene attribuita la detrazione,
l’importo delle addizionali regionale e comunali, gli eventuali benefici
accessori alla prestazione.
Il modello ObisM viene inviato
all’indirizzo di residenza del pensionato.
In presenza di tutore,
rappresentante legale o amministratore di sostegno, viene inviato all’indirizzo
di residenza del tutore, del rappresentante legale o dell’amministratore di
sostegno.
18.2
Comunicazione ai plurititolari con
più di un delegato alla riscossione
Ai titolari di più di una pensione, per i quali risultino delegati alla
riscossione del pagamento soggetti diversi sulle diverse pensioni, viene
chiesto di confermare la delega in favore di un solo soggetto (allegato 4) .
Nel caso in cui il pensionato non provveda ad effettuare la
comunicazione alla sede INPS entro il termine stabilito, le deleghe memorizzate
sulla pensione verranno revocate.
18.3
Comunicazione
per i soggetti con codice fiscale non validato
Il titolare di pensione, per il
quale risulti memorizzato nell’archivio anagrafico un codice fiscale incompleto
o non corretto, viene invitato a consegnare alla sede INPS copia del codice
fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (allegato 5).
18.4
Dichiarazioni
di responsabilità richieste ai titolari di prestazioni assistenziali
Per accertare la permanenza dei
requisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali, viene
chiesto di rilasciare una dichiarazione di responsabilità (allegato 6).
La richiesta viene inviata:
-
agli
invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che,
ai sensi dell’art. 1,comma 35 della legge n.247/2007, sono tenuti a presentare
ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del
requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (Mod. ICLAV);
-
agli
invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41,
42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la
dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato
di ricovero a titolo gratuito in istituto (Mod. ICRIC);
-
agli
invalidi civili titolari di indennità di frequenza (fascia 47,49, 50) per la
dichiarazione di responsabilità relativa alla eventuale sussistenza di uno
stato di ricovero incompatibile con la prestazione, ai sensi di quanto previsto
dall’art.3 della legge n.289/1990, (Mod. ICRIC);
-
ai
titolari di pensione sociale e assegno sociale per la dichiarazione di
responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e
continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno sociale anche la dichiarazione
di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto
(MOD ACC.ASPS).
A seguito di apposita
convenzione, in corso di stipula con i CAF, le informazioni vengono richieste
utilizzando un codice a barre per ciascuna tipologia di modello.
Gli interessati
restituiranno le dichiarazioni ai CAF, per i quali è in corso di
predisposizione l’apposita procedura di trasmissione telematica ovvero potranno
comunicare le informazioni richieste, utilizzando
il codice PIN
(Personal Identification Number) e
collegandosi
direttamente
sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino,
dove sarà predisposta un’apposita funzione.
A seguito di apposita
convenzione in corso di stipula con i CAF, le informazioni vengono richieste
utilizzando un codice a barre per ciascuna tipologia di modello.
Gli interessati
renderanno le dichiarazioni ai CAF, per i quali verrà rilasciata l’apposita
procedura di trasmissione telematica, ovvero direttamente, utilizzando
l’apposita procedura messa a disposizione dei cittadini in possesso di PIN
nella sezione dei servizi on line del sito istituzionale www.inps.it.
Le dichiarazioni non
vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e
minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi
dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996 per i quali è
memorizzato sul data base delle pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.
19
Mandati di
pagamento
Com’è
noto, il pagamento al delegato alla riscossione è ammesso solo nel caso in cui
il pagamento venga effettuato con modalità SPORTELLO. La congruenza fra
delegato e modalità di pagamento deve essere verificata anche durante
l’estrazione dei flussi di pagamento.
A
partire dalla rata di gennaio 2011Nel caso il cui il pagamento non venga
effettuato in contanti allo sportello, la delega alla riscossione viene
cancellata.
L’operazione viene registrata con il codice movimentazione AD, e
il codice diario
155 (annullamento delega incompatibile con modalità di
pagamento
da estraz. cedola aaaamm)
I dati dei mandati di pagamento di
gennaio 2011 sono stati messi a disposizione di Poste Italiane e degli Istituti
bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1
con le consuete modalità.
Si rammenta che, per i cittadini in
possesso di PIN, nella sezione dei servizi on line dedicata al cittadino del
sito istituzionale www.inps.it. è possibile
visualizzare il dettaglio di ciascuna rata di pensione, anche prima del
relativo pagamento.
20
Data base
delle pensioni
Al data base centrale delle pensioni
sono state apportate le modifiche richieste dall’evoluzione legislativa in
materia pensionistica. Le specifiche della nuova interfaccia vengono pubblicate
sul sito Intranet dell’Istituto.
21
Pensioni ex
IPOST
Le pensioni erogate dall’ex IPOST
sono state rinnovate, per l’anno 2011,con le modalità già in uso presso l’ente
disciolto.
* * *
Come di consueto le Sedi sono
invitate ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le
informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa
(giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e
articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e
organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato e i Sindacati dei
pensionati.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3
Allegato
N.4
Allegato
N.5
Allegato
N.6