Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 30 del 03/03/2010
Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi
Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
03/03/2010
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare
n.
30
e,
per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Pagamento
diretto delle indennità di malattia e maternità per lavoratori dipendenti non
agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o
misto: utilizzo delle informazioni integrate contenute nelle denunce
retributive mensili (uniemens).
SOMMARIO:
1.
Premessa
2.
Contratto di lavoro part time di tipo orizzontale
3.
Contratto di lavoro part time di tipo verticale o misto
4.
Innovazioni procedurali e istruzioni operative
1. Premessa
A
seguito dell’integrazione delle informazioni contenute nel flusso delle denunce
retributive mensili (già e-mens), sono state fornite nuove istruzioni per il
pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità in favore dei
lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli (vedi circolare n. 94 del
22.07.2009).
Ad
integrazione delle predette istruzioni, ferme restando le indicazioni fornite
con circolare 41/2006, con la presente circolare si indicano le modalità di
liquidazione delle citate indennità, a pagamento diretto, in favore dei
lavoratori
dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale
o misto)
mediante l’utilizzo delle informazioni integrate contenute nel
flusso delle denunce mensili (UNIEMENS) tenendo presente che, ai fini della
liquidazione delle prestazioni economiche in esame, la “retribuzione teorica”
contenuta nel predetto flusso va, in taluni casi, riproporzionata.
Analogamente
a quanto previsto nella menzionata circolare 94/2009, dalla data di
pubblicazione delle istruzioni di cui alla presente circolare, saranno
eliminati con effetto immediato i modelli ind. mal 1 ed ind. mal 2 che,
conseguentemente, non dovranno essere più richiesti ai datori di lavoro ai fini
della liquidazione delle prestazioni economiche in esame.
2. CONTRATTO
DI LAVORO PART TIME DI TIPO ORIZZONTALE
Come
noto, il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si
contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la
riduzione dell’orario giornaliero di lavoro.
Pertanto,
la retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a
riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità risulta già
di per sé ridotta. Nell’ipotesi in esame, quindi, troveranno applicazione i
criteri di calcolo adottati per i lavoratori full time con circolare 94/2009,
di seguito comunque richiamati.
2.1 Indennità
di malattia e congedo di maternità
Ai fini della liquidazione delle indennità
di malattia e di congedo di maternità obbligatorio (ordinario, anticipato o
posticipato), va presa a riferimento la retribuzione teorica del mese
immediatamente precedente a quello di inizio del periodo indennizzabile; in
caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, la retribuzione di
riferimento è quella del mese precedente la data di cessazione o sospensione
(o, comunque, dell’ultimo periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente
precedente la data di inizio del periodo indennizzabile)
[1]
.
Una
volta individuata la retribuzione teorica mensile di riferimento, occorre
ricavare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG) seguendo i
procedimenti di calcolo già descritti nella circolare 94/2009, par. 3, lett.
A., distinti a seconda della qualifica rivestita dal lavoratore interessato
(operaio o impiegato).
2.2 Congedo
parentale
Anche in tale ipotesi, va
presa a riferimento la retribuzione teorica (già ridotta) del mese immediatamente
precedente a quello di inizio del periodo di congedo parentale; si rinvia al
procedimento di calcolo descritto nella circolare 94/2009, par. 3, lett. B.
3.
CONTRATTO DI LAVORO PART TIME DI TIPO
VERTICALE O MISTO
In
caso di
part time di tipo verticale
(ossia in caso di attività
lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel
corso della settimana, del mese o dell’anno) e nel caso
di part time di tipo
misto
(ossia nel caso in cui l’orario ridotto si alterna all’orario pieno
in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno), ai fini del calcolo
delle indennità giornaliere di malattia e maternità, potrebbe essere necessario
riproporzionare la retribuzione teorica di riferimento come indicato nei
paragrafi successivi.
3.1 Indennità relativa ad un
periodo di malattia o al congedo di maternità iniziato durante la fase
lavorativa oppure entro i 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato.
Nel caso di
operai,
per individuare
la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è necessario:
1.
per il
riproporzionamento
,
sommare le retribuzioni teoriche dovute nei
12 mesi
solari interi
precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità
e dividere l’importo ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile)
[2]
;
2.
moltiplicare
l’importo di cui al punto 1 per il numero delle mensilità
annue (espresso in
millesimi) e dividere per il quoziente 12.000;
3.
dividere l’importo
ottenuto al punto 2 per il numero delle giornate indennizzabili in via
convenzionale nel mese, ossia 26.
Esempio:
Ø
Inizio del periodo
indennizzabile: 15.03.2009
Ø
Somma delle
retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 7.200 euro
Ø
Numero mensilità
annue: 13
Pertanto:
1.
7200
euro : 12 mesi = 600 euro
2.
(600
euro X 13.000) : 12.000 = 650 euro
3.
650
: 26 = 25 euro (RMGG)
In caso di
impiegati
, per
individuare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è necessario:
1.
per il
riproporzionamento
,
sommare le retribuzioni teoriche dovute nei
12 mesi
solari interi
precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità
e dividere l’importo così ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile)
[3]
;
2.
moltiplicare
l’importo così ottenuto per il numero delle mensilità annue (espresso in
millesimi) e dividere per 12.000;
3.
dividere l’importo
ottenuto al punto 2 per le giornate indennizzabili in via convenzionale nel
mese, ossia 30.
Esempio:
Ø
Inizio del periodo
indennizzabile: 15.03.2009
Ø
Somma delle
retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 9.000 euro
Ø
Numero mensilità
annue: 14
Pertanto:
1.
9.000
euro: 12 mesi = 750 euro
2.
(750
euro X 14.000): 12.000 = 875 euro
3.
875
: 30 = 29,16 euro (RMGG)
3.2
Congedo
parentale
In caso
di
part time verticale o misto
, il congedo è fruibile per le sole
giornate di lavoro contrattualmente previste, ed è indennizzabile nella misura
del 30% della retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito ove
non si fosse astenuto (senza riproporzionamenti - vedi circ. 41/2006).
Ai fini della individuazione della
retribuzione giornaliera – non comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive -
occorre dividere la
retribuzione teorica relativa al mese di fruizione del
congedo parentale
per il numero delle giornate lavorate o comunque
retribuite comprese nel mese considerato.
L’indennità di congedo parentale, nella
misura del 30% della retribuzione giornaliera (come sopra individuata), andrà
corrisposta per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, con
esclusione quindi delle eventuali giornate di pausa contrattuale, in
coincidenza delle quali, come noto, non è esercitabile il diritto in questione.
4. Innovazioni procedurali e
istruzioni operative
La procedura è in corso di modifica e il
suo rilascio verrà comunicato con uno specifico messaggio della Direzione
competente.
Al fine di garantire omogeneità e
tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la
necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle
prestazioni, le sedi, in attesa dell’aggiornamento della procedura informatica,
dovranno utilizzare esclusivamente i dati già presenti in
UNIEMENS
- secondo i distinti criteri di calcolo
indicati nei precedenti paragrafi -
per la liquidazione delle
prestazioni di malattia, maternità, congedo parentale a
pagamento
diretto in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di
lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o misto.
Nel solo
caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato
utilizzo del flusso
UNIEMENS
da parte del
datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione
attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell’indennità, con
le stesse modalità indicate, per quanto attiene alla liquidazione delle
prestazioni di DS e mobilità, nella
circolare 28/2007
(autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga,
ecc.).
Il direttore
generale
Nori
[1]
A) Data inizio evento: 25
maggio; data cessazione contratto: 15 aprile; periodo di paga mensile scaduto
da prendere a riferimento: marzo. B) Data inizio evento: 25 maggio; data
cessazione contratto: 31 aprile; periodo di paga mensile scaduto da prendere a
riferimento: aprile.
[2]
Nel caso in cui, alla data di inizio
dell’evento indennizzabile, il lavoratore non abbia ancora svolto 12 mesi di
lavoro, il riproporzionamento (in dodicesimi) andrà effettuato prendendo a
riferimento la retribuzione complessiva teorica prevista dal contratto per i
primi 12 mesi (es. contratto di durata pari a due anni, ossia dal 01 febbraio
2008 al 31 gennaio 2010: inizio evento indennizzabile 31 marzo 2008; la
retribuzione di riferimento complessiva da considerare ai fini del
riproporzionamento sarà quella prevista da febbraio 2008 a gennaio 2009).
Qualora,
invece, il
contratto preveda una durata inferiore ai 12 mesi
, la
retribuzione teorica mensile andrà ricavata prendendo a riferimento la
retribuzione teorica complessivamente prevista per i mesi solari interi
compresi nella durata del contratto e dividendo tale retribuzione per il numero
dei mesi stessi (es. contratto dal 20 marzo 2009 al 10 novembre 2009: i mesi
solari interi compresi in tale periodo sono pari a 7, cioè compresi da aprile a
ottobre; la retribuzione complessiva da considerare è quella dovuta al
lavoratore per tali mesi; tale retribuzione va poi suddivisa per il numero dei
mesi considerati ossia, nell’esempio, per 7).
[3]
Vedi nota 2