Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 55 del 08-03-2017
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 08/03/2017
Circolare n. 55
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.
Rivalutazione per l'anno 2017 della misura degli assegni e dei requisiti economici.
SOMMARIO:
Importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l'anno 2017.
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l’anno 2017, alle prestazioni di cui all’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’articolo 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è risultata pari a - 0,1 per cento.
Come ricordato dal Comunicato suddetto l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
Pertanto, in applicazione del predetto articolo, il medesimo Comunicato ha precisato che, così come accaduto nell’anno 2016, restano fermi anche per l’anno 2017 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella G.U. n. 70 del 25.3.2015.
Di seguito, si riepilogano, per ogni utilità, gli importi delle prestazioni in argomento per l’anno 2017, già applicati negli anni 2015 e 2016.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L'importo dell’assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2017 è pari, nella misura intera, a Euro 141,30.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 8.555,99.
ASSEGNO DI MATERNITA'
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 è pari a Euro 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.694,45.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017, è pari a Euro 16.954,95.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Allegato N.1