Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 56 del 29-03-2016
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 29/03/2016
Circolare n. 56
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga: D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015, L. n.208 del 28 dicembre 2015 e Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.83473 del 1 agosto 2014.
SOMMARIO:
Premessa
1. Il quadro normativo
2. Cassa Integrazione Guadagni in deroga
2.1 Lavoratori Beneficiari
2.2 Contributo Addizionale
2.3 Modalità di erogazione e termine per il rimborso e il conguaglio d
elle prestazioni
2.4 Termini di presentazione della domanda
2.5 Trattamento di fine rapporto
2.6 Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga, Fondo di I
ntegrazione Salariale e Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi
3. Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016
4. Flusso di gestione della Cig in deroga regionale annualità 2016
5. Mobilità in deroga
5.1 Codici di intervento per periodi di competenza 2016
5.2 Controlli da parte dell’Istituto
6. Trattamenti in deroga ai criteri previsti dagli artt.2 e 3 del D.I n.83473 del 1 agosto 2014.
Premessa
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 2 febbraio 2016, ha emanato la Circolare n.4 avente ad oggetto la normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ed in particolare il raccordo tra le disposizioni del decreto interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014, del D. Lgs. n.148 del 14 settembre 2015 e della L. n.208 del 28 dicembre 2015.
1.
Il quadro normativo
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato in data 1 agosto 2014 il decreto n.83473. Tale decreto disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, recepiti dall’Istituto con circolare n.107 del 27 maggio 2015.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” contiene la nuova disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in materia di fondi di solidarietà. Per il carattere generale del predetto decreto legislativo, ad esso è rimandata la disciplina anche degli ammortizzatori in deroga, per tutti gli istituti non diversamente e specificatamente regolati dal decreto ministeriale sui criteri della deroga.
A seguire, in data 28 dicembre 2015 è stata emanata la legge n.208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(c.d. Legge di Stabilità per l’anno 2016).
Da ultimo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n.4 del 2 febbraio 2016 ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito agli ammortizzatori sociali in deroga alla luce delle novità normative in argomento.
2.
Cassa Integrazione Guadagni in deroga
L’articolo 2 del decreto interministeriale n.83473 del 2014 fissa i criteri per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga. Fermo restando quanto previsto dalla circolare INPS n.107 del 27 maggio 2015, di seguito si specificano le novità della disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n.148 del 14 settembre 2015 e della Legge di Stabilità per l’anno 2016.
2.1 Lavoratori beneficiari
Le disposizioni contenute all’art.2 prevedono, al comma 1, i requisiti soggettivi per accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga.
a) Anzianità aziendale
Nel far riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento il decreto interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014 stabilisce che, per l’annualità 2015, l’integrazione salariale in deroga può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.
Il citato decreto detta, quindi, una disciplina speciale e complementare rispetto al disposto dell’art.1, comma 2 del D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015, che, stabilisce un’anzianità lavorativa di 90 gg. di lavoro effettivo dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Pertanto, a partire dall’annualità 2014, per le prestazioni concesse in base ad accordi stipulati a decorrere dal 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del D.I. n.83473 del 2014, il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di integrazione salariale in deroga è di 12 mesi di anzianità alla data di inizio del periodo di intervento, salvo quanto previsto dall’art.6, comma 1, del medesimo decreto.
b) Apprendisti
In riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, premesso quanto previsto dall’art.2, comma 1 del decreto interministeriale n.83473 del 2014, il D.Lgs. n.148 del 2015, agli artt.1 e 2, individua come destinatari dell’intervento di cassa integrazione i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.
Di conseguenza tale tipologia di apprendisti è destinataria di:
- Cassa Integrazione guadagni Straordinaria, se dipendente di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento “crisi aziendale”;
- Cassa Integrazione guadagni Ordinaria, se dipendente di imprese, nei casi in cui le stesse rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
- Cassa Integrazione guadagni in Deroga, se dipendente di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di CIGS, ma per causale di intervento diversa dalla “crisi aziendale”.
Parallelamente, gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante, nonché gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs n.148 sopra citato, potranno essere destinatari di Cassa Integrazione guadagni in Deroga.
2.2 Contributo Addizionale
Il D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015 all’art.5 ha introdotto una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale.
In particolare, viene prevista una misura progressiva per il contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e del 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
Considerando che, in relazione al contributo addizionale il sopracitato D.I. n.83473 del 2014 nulla dispone e che, correlativamente, l’art.46, comma 1, lett.l) del D.Lgs 148 del 2015 ha abrogato l’art.8, commi da 1 a 5, e comma 8 del D.L. 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n.160, tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga sia interministeriale che regionale.
In particolare per quanto attiene la CIG in deroga regionale la nuova disciplina relativa al pagamento del contributo addizionale si applica a tutte le determine concessorie trasmesse dalle Regioni e Province autonome su S.I.P. con i numeri di decreto convenzionale “33337”, “33338” e “33339”.
2.3 Modalità di erogazione e termine per il rimborso e il conguaglio delle prestazioni
L’art.7, comma 3, del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015 stabilisce che “
il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data”
.
Considerando che, relativamente alle modalità di erogazione e al termine per il rimborso delle prestazioni il sopracitato decreto interministeriale nulla dispone, tale nuova disciplina, di carattere generale, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.
Nello specifico, stante la peculiarità del flusso di gestione della Cassa Integrazione in deroga, si precisa che per stabilire i termini per poter procedere al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate ai lavoratori beneficiari, bisogna verificare anche la data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto.
Di conseguenza, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga concessi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015, il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto se successivo.
Resta fermo che per i trattamenti concessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.148 del 23 settembre 2015 si potranno verificare i seguenti casi:
1) periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e autorizzazione Inps emessa in data antecedente al 24 settembre 2015 i termini di sei mesi decorrono dal 24 settembre 2015;
2) periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e autorizzazione Inps emessa successivamente al 23 settembre 2015 i termini di sei mesi decorrono dalla data di emissione dell’autorizzazione Inps;
3) periodo di intervento non ancora scaduto alla data del 24 settembre 2015, in questo caso il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data dell’emissione del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto, se successivo.
Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa per la corretta gestione delle risorse finanziarie, a cui è tenuto l’Istituto, si invitano le Sedi territoriali ad emettere tempestivamente i provvedimenti di autorizzazione delle prestazioni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate alle singole Regioni e Province autonome.
2.4 Termini di presentazione della domanda
In relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga il D.I. n.83473, all’art.2, comma 7, prevede che “
L’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda
”.
Di converso, l’art.15, comma 2 e l’art.25, commi 1 e 2, del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015 stabiliscono i termini di presentazione delle domande, rispettivamente di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria e di 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo aziendale per la Cassa Integrazione Straordinaria, oltre alla decorrenza della sospensione non prima del trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.
Considerato che, il disposto dell’art.2, comma 7, del D.I. n.83473 del 2014, come sopra chiarito, ha natura di norma speciale e complementare rispetto al D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015, resta confermata la disciplina ivi contenuta in relazione ai termini di presentazione delle domande per i trattamenti di integrazione salariale in deroga.
2.5 Trattamento di fine rapporto
Riguardo al trattamento di integrazione salariale in deroga ed in particolare al rimborso delle quote di T.F.R. maturate durante il periodo “ininterrotto” di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che tale rimborso non può essere a carico dell’INPS. Invero, la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l’indennizzo, dal momento che la relativa prestazione è finanziata da risorse di natura non contributiva.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di Cig in Deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d’intervento di Cassa Integrazione Salariale Straordinaria, sono erogabili a carico della Cassa integrazione Guadagni solo le quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria. Conseguentemente, la corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.
2.6 Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi
In relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, fermo restando quanto disposto dal citato D.I. n.83473 del 2014, per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS), come indicato nella circolare Inps n.22 del 4 febbraio 2016, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.
Resta comunque fermo che, anche in tale ipotesi possono accedere agli ammortizzatori in deroga solamente le aziende che rientrano nel campo di applicazione del citato D.I. n.83473 del 2014 secondo le modalità, i criteri ed limiti dallo stesso previsti.
E’ stato inoltre precisato che la possibilità concessa alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale di scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dalla normativa, o alle prestazioni previste dal FIS è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, le quali potranno, pertanto, scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.
Per quanto attiene il computo dei rispettivi periodi di fruizione, i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma.
Si precisa infine, che l’azienda non può presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dai suddetti Fondi aventi ad oggetto periodi d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti. Sarà cura dell’Istituto verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
Seguirà un messaggio dell’Istituto con le indicazioni per la gestione operativa inerenti al sovraesposto indirizzo ministeriale.
3. Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016
Il comma 304 dell’art.1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” dispone un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016:
- il trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando, quanto disposto dall’art.2 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014 che disciplina le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la Cig in Deroga, può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. Al riguardo va precisato che il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di Unità produttiva, così come disciplinato dal d. lgs 148 del 2015. L’Unità produttiva si identifica, quindi, con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Nel caso specifico delle domande di CIG in deroga regionale non saranno da ricomprendere nella definizione di Unità produttiva le stazioni di lavoro temporanee e le postazioni di lavoro che ospitano solo una parte del processo produttivo. Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell’Unità produttiva andrà effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito Internet dell’Istituto, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”). A tal fine si precisa che, in fase di autorizzazione da parte delle Sedi INPS, per le Unità Produttive autorizzate dalle Regioni e Provincie Autonome potrà essere richiesta ulteriore documentazione probatoria e che le Unità produttive che non rispondano ai criteri anzidetti, dovranno essere ricondotte alla sede aziendale con cui è stata aperta la posizione contributiva presso l’INPS.
- il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’art.3, comma 5, del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.
Dalla predetta disciplina viene infine riconosciuta la possibilità per le Regioni e Province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’art.1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
4. Flusso di Gestione della Cig in Deroga Regionale annualità 2016
Decreti regionali per periodi di competenza 2016, ai sensi dell’art.1, comma 304, della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 trasmessi con il codice convenzionale “33338”
Le Regioni e le Province autonome, per trasmettere, tramite il sistema SIP, i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2016, emanati nel rispetto dei criteri di cui all’art.2 del D.I. n.83473 del 2014, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale “33338” e le sedi INPS, nell’emettere le autorizzazioni di CIG in deroga per i sopradetti periodi di competenza, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come codice d’intervento il codice “699”. Le Direzioni regionali INPS, con il supporto delle apposite schede di rendicontazione della spesa presenti sul SIP, dovranno monitorare le spese al fine di verificare il rispetto dei limiti di finanziamento concesso ad ogni Regione e Provincia autonoma.
Controlli da parte dell’Istituto
I controlli sui decreti regionali relativi all’annualità 2016 verranno effettuati da parte dell’Istituto, come di seguito specificato.
L’Istituto per quanto attiene i decreti regionali per periodi di competenza 2016 trasmessi con il codice convenzionale “33338” dovrà effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali, un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi.
La sede territorialmente competente alla trattazione del provvedimento, al fine di emettere le autorizzazioni relative alle domande presentate dall’azienda, dovrà verificare:
a) che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (art.2, comma 8);
b) che il periodo di concessione per unità produttiva non sia superiore al limite di durata massima del trattamento fissato in 3 mesi,
c) lo “stato azienda”, dall’analisi dei dati sintetici dell’anagrafica aziendale.
Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la sede non potrà procedere ad emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo alla competente Direzione regionale che dovrà informare la Regione.
In particolare, nei casi a) e b) la Regione potrà emettere un nuovo decreto compatibile con quanto previsto dalle disposizioni del decreto in argomento. A tal fine, l’operatore della sede avrà a disposizione, da Sistema Unico, la funzione “ripristina su SIP” a seguito del cui utilizzo, la Regione potrà procedere a nuovo decreto mediante l’utilizzo del Flusso di Rettifica disponibile sul SIP.
Successivamente all’autorizzazione la sede territorialmente competente, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni, effettuerà – oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere – anche il controllo relativo all’anzianità aziendale del lavoratore presso l’impresa di almeno 12 mesi.
Decreti regionali per periodi di competenza 2016 ai sensi dell’art.1, comma 304, della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 trasmessi con il codice convenzionale “33339”
Le Regioni e le Province autonome per trasmettere, tramite il sistema SIP, i provvedimenti concessori emanati in deroga ai criteri di cui all’art.2 del D.I. n.83473 del 2014, per periodi di competenza 2016, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale “33339” e le sedi INPS, nell’emettere le autorizzazioni di CIG in deroga per i sopradetti periodi di competenza, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come codice d’intervento il codice “699”.
L’Istituto dovrà effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali – oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere – esclusivamente un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi, per la specifica finalità.
Decreti regionali per periodi di competenza 2015 ai sensi dell’art.44, comma 6 del D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015 trasmessi con il codice convenzionale “33337”
Per quanto attiene i provvedimenti concessori relativi a periodi di competenza 2015, decretati ai sensi dell’art.44, comma 6 del D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015, trasmessi con il codice convenzionale “33337”, resta fermo quanto disposto con messaggio INPS n.54 dell’11 gennaio 2016.
Adeguamento delle procedure
Per la gestione del flusso della CIG in deroga regionale 2016 e dei provvedimenti concessori trasmessi con codice convenzionale “33337” relativi al 2015 è stato completato l’adeguamento della procedura Sistema Unico per ciò che attiene alle nuove modalità di calcolo del contributo addizionale e dei termini per il conguaglio delle prestazioni.
5. Mobilità in Deroga
Per quanto attiene il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, l’art.1, comma 304 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, a parziale rettifica di quanto previsto dall’art.3, comma 5, del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, stabilisce che la suddetta prestazione non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.
Tenuto conto delle modalità gestionali finora applicate dall’Istituto, si ritiene che le suddette disposizioni sono da intendersi come segue.
In relazione all’annualità 2015, ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per tre anni, possono essere concessi al massimo periodi pari a sei mesi di mobilità in deroga, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato Testo Unico approvato con D.P.R. n.218 del 1978.
In relazione all’annualità 2016, ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per tre anni, possono essere concessi al massimo quattro mesi di mobilità in deroga, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. n.218 del 1978. Di conseguenza, per tali lavoratori, sia quelli destinatari di mobilità per l’annualità 2015, che quelli destinatari di mobilità per l’annualità 2016, il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
Lo stesso comma 304 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2016 prevede, inoltre, che le Regioni e le Province autonome possono concedere i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all’articolo 2 e 3 del Decreto Interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014 nella misura del 5% delle risorse loro attribuite.
5.1 Codici intervento per periodi di competenza 2016
Al fine di consentire un corretto monitoraggio delle spese riferite alle concessioni di mobilità in deroga regionali sono stati istituiti due codici intervento per ciascuna Regione e Provincia autonoma che le strutture territoriali Inps dovranno utilizzare per la liquidazione della prestazione di mobilità in deroga.
Le Regioni e le Province autonome, per trasmettere, tramite il sistema SIP, i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2016, emanati nel rispetto dei criteri di cui all’art.3 del D.I. n.83473 del 2014, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale “33338” e le sedi INPS dovranno utilizzare i codici intervento indicati nella prima colonna della tabella di seguito riportata.
Le Regioni e le Province autonome per trasmettere, tramite il sistema SIP, i provvedimenti concessori emanati in deroga ai criteri di cui all’art.3 del D.I. n.83473 del 2014, per periodi di competenza 2016, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale “33339” e le sedi INPS dovranno utilizzare i codici intervento indicati nella seconda colonna della tabella di seguito riportata.
Regione
Codice Intervento Mobilità 2016
Decreto convenzionale “33338”
Codice Intervento Mobilità 2016
Utilizzo 5% delle risorse-
Decreto Convenzionale “33339”
Abruzzo
110
140
Basilicata
111
141
Calabria
112
142
Campania
113
143
Emilia Romagna
114
144
Friuli Venezia Giulia
115
145
Lazio
116
146
Liguria
117
147
Lombardia
118
148
Marche
119
149
Molise
120
150
P.A. Bolzano
121
151
P.A. Trento
122
152
Piemonte
123
153
Puglia
124
154
Sardegna
125
155
Sicilia
126
156
Toscana
127
157
Umbria
128
158
Valle D'Aosta
129
159
Veneto
130
160
5.2 Controlli da parte dell’Istituto
I codici indicati nella prima colonna della tabella permettono alla procedura di effettuare un controllo sulle giornate di mobilità in deroga già percepite dal beneficiario all’inizio del periodo di concessione ai fini del calcolo delle giornate massime di mobilità in deroga che lo stesso potrà percepire.
Per permettere alla procedura di effettuare correttamente tale calcolo, che viene svolto nel momento in cui l’operatore inserisce il codice intervento in procedura, le prestazioni devono essere erogate in sequenza temporale (prima di liquidare una mensilità devono essere state liquidate tutte le mensilità precedenti ovvero, in caso di riprese di lavoro a tempo determinato devono essere state inserite le sospensioni in maniera corretta). Qualsiasi variazione apportata alla procedura di pagamento dopo l’erogazione avvenuta con uno dei codici intervento sopra descritti, inficerà il corretto calcolo delle giornate di mobilità in deroga percepite dal lavoratore.
Si raccomanda, pertanto, di usare la massima attenzione nel liquidare una prestazione di questa tipologia.
Si comunica, inoltre, che la procedura effettuerà la liquidazione della prestazione fino alla data di decadenza inserita dall’operatore (che dovrà coincidere con il giorno successivo alla data di fine concessione del periodo decretato dalla regione) e che non consentirà l’erogazione della prestazione oltre la data corrispondente al numero massimo di giornate da erogare (secondo i criteri stabiliti dall’art.1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015 n.208).
Per quanto attiene, invece, ai codici intervento indicati nella seconda colonna, essendo codici da utilizzare per i decreti in deroga ai criteri stabiliti dall’art.3 del D.I. n.83473 del 2014, la procedura erogherà la prestazione fino alla data di decadenza inserita dall’operatore.
Per ciò che concerne detti codici di intervento relativi ai periodi di competenza 2016, si fa presente che l’Istituto potrà operare solo a seguito della conclusione delle decretazioni regionali relative all’annualità 2015 (conseguentemente al completamento dei pagamenti da parte delle Sedi territorialmente competenti) e previa autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione all’utilizzo dei residui di spesa delle decretazioni 2014-2015 per il pagamento dell’annualità 2016.
Si ricorda infine che, ai sensi del comma 3, dell’art. 3 del D.I. 83473, per poter percepire la prestazione di mobilità in deroga concessa con decreto regionale, il beneficiario deve presentare, a pena decadenza, la relativa istanza all’INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento (in caso di nuova concessione) o dalla scadenza della precedente prestazione fruita (in caso di proroga) ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione.
Pertanto l’operatore di Sede, per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni e Province autonome con il numero convenzionale di decreto “33338”, deve controllare che il beneficiario abbia presentato domanda all’Inps entro 60 giorni dalla data più recente tra: data licenziamento, data fine concessione precedente e data decreto di concessione.
6. Trattamenti in deroga ai criteri previsti dagli artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014
Con specifico indirizzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, “i residui dello stanziamento disposto a favore delle Regioni e delle Province autonome ai fini della decretazione dei trattamenti in deroga, ai sensi dell’art.44, comma 6, del D.Lgs n.148 del 14 settembre 2015, relativa al 2015, per la decretazione dei trattamenti relativi all’anno 2016, sarà autorizzata nel rispetto dei criteri dettati dal decreto interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014, essendo la facoltà di deroga ai medesimi limitata al 31 dicembre 2015”.
Pertanto nello specifico si evidenzia:
UTILIZZO RISORSE ASSEGNATE E NON INTERAMENTE UTILIZZATE NEL 2014, PER FINANZIAMENTO DELLE DECRETAZIONI RELATIVE A PERIODI 2015
Il comma 6 dell’art.44 del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015 stabilisce che le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali, ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
Di conseguenza, in caso di non totale utilizzo degli stanziamenti ministeriali assegnati per le finalità di cui all’art.6, comma 3, del suddetto decreto, relativi all’annualità 2014 (5% delle risorse attribuite alle regioni), la parte non utilizzata rimane assegnata alle risorse finalizzate alla gestione ordinaria degli ammortizzatori in deroga ex artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 2014 per l’annualità 2014 (95%).
Pertanto, non è possibile utilizzare tali somme (5% per l’annualità 2014), per incrementare le risorse destinate al 5% per l’anno 2015, ex art.44, comma 6, del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015.
Diversamente, in presenza di decreti interministeriali, con i quali sono state assegnate risorse finanziarie, utilizzate dalle Regioni per le finalità di cui all’art.6, comma 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, relative alla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 -oggetto del Piano di azione e coesione, di cui all’art.1, comma 253 della Legge 24 dicembre 2012, n.228, di competenza 2014 (Fondi PAC)- gli eventuali residui potranno essere destinati per l’annualità 2015 al finanziamento delle prestazioni, ex art.44, comma 6 del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015. Resta inteso che in tal caso l’Istituto procederà ad utilizzare prioritariamente le risorse finanziarie ministeriali assegnate.
Si sottolinea da ultimo, che i residui delle risorse di competenza 2014, potranno essere utilizzati secondo le modalità sopra esplicate per il finanziamento dell’annualità 2015, solamente a seguito di apposita dichiarazione di avvenuto completamento della trasmissione in SIP (Sistema informativo percettori) delle decretazioni per periodi di competenza 2014 da parte delle Regioni o Province autonome e di conseguente autorizzazione all’utilizzo dei suddetti residui da parte del Ministero vigilante. All’uopo, l’Istituto provvederà ad inibire per le Regioni o Province autonome autorizzate dal Ministero la trasmissione in SIP attraverso i decreti convenzionali “33334” e “33336” le decretazioni relative ai periodi di competenza 2014 e ad imputare i residui, nella scheda di monitoraggio presente in SIP, alle risorse destinate alla decretazione, ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014, per periodi di competenza 2015.
UTILIZZO RISORSE ASSEGNATE E NON INTERAMENTE UTILIZZATE NEL 2015, PER FINANZIAMENTO DELLE DECRETAZIONI RELATIVE A PERIODI 2016
L’art.1, comma 304 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) stabilisce, tra l’altro, che le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali, ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
Di conseguenza, in analogia a quanto sopra esposto, in caso di non totale utilizzo degli stanziamenti ministeriali assegnati per le finalità di cui all’art.44, comma 6 del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015, relativi all’annualità 2015 (5% delle risorse attribuite alle regioni), la parte non utilizzata rimane assegnata alle risorse finalizzate alla gestione ordinaria degli ammortizzatori in deroga ex artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 2014 per l’annualità 2015 (95%).
Pertanto, non è possibile utilizzare tali somme (5% per l’annualità 2015), per incrementare le risorse destinate al 5% per l’anno 2016.
Diversamente, in presenza di decreti interministeriali, con i quali sono state assegnate risorse finanziarie, utilizzate dalle Regioni per le finalità di cui all’art.44, comma 6 del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015, relative alla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 -oggetto del Piano di azione e coesione, di cui all’art.1, comma 253 della Legge 24 dicembre 2012, n.228, di competenza 2015 (Fondi PAC)- gli eventuali residui potranno essere destinati per l’annualità 2016 al finanziamento delle prestazioni in deroga ex artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 2014. Resta inteso che in tal caso l’Istituto procederà ad utilizzare prioritariamente le risorse finanziarie ministeriali assegnate.
Si sottolinea da ultimo, che i residui delle risorse di competenza 2015, potranno essere utilizzati secondo le modalità sopra esplicate per il finanziamento dell’annualità 2016, solamente a seguito di apposita dichiarazione di avvenuto completamento della trasmissione in SIP (Sistema informativo percettori) delle decretazioni per periodi di competenza 2015 da parte delle Regioni o Province autonome e di conseguente autorizzazione all’utilizzo dei suddetti residui da parte del Ministero vigilante. All’uopo, l’Istituto provvederà ad inibire per le Regioni o Province autonome autorizzate dal Ministero la trasmissione in SIP attraverso i decreti convenzionali “33335” e “33337” le decretazioni relative ai periodi di competenza 2015 e ad imputare i residui, nella scheda di monitoraggio presente in SIP, alle risorse destinate alla decretazione, ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014, per periodi di competenza 2016.
Resta fermo, pertanto, che eventuali residui non potranno essere utilizzati con modalità diverse da quanto sopra esposto.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Allegato N.1