Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 62 del 6-4-2004.htm
Rifugiati politici. Assegno per il nucleo familiare legge 153/88 e assegno nucleo familiare concesso dai Comuni.
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 6
Aprile 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 62
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Rifugiati politici. Assegno per il nucleo familiare legge 153/88 e
assegno nucleo familiare concesso dai Comuni.
SOMMARIO
:
L’Assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti
all’estero di lavoratori stranieri rifugiati spetta in conseguenza
dell’equiparazione di questi ultimi ai cittadini italiani. L’Assegno per il
nucleo familiare concesso dai Comuni non spetta ai cittadini stranieri
rifugiati politici.
La
disciplina generale in materia di assegno per il nucleo familiare prevede la
corresponsione di tale assegno per i familiari di cittadino straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, solo se lo Stato di cui
lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti
dei cittadini italiani ovvero abbia stipulato una convenzione internazionale
in materia di trattamenti di famiglia.
E’
necessario però distinguere nell’ambito dei lavoratori stranieri coloro che
hanno lo status di rifugiati politici, in virtù del particolare regime di
favore introdotto dall’apposita Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con legge 24 luglio
1954, n. 722.
Più in
particolare, gli artt. 23 e 24 della citata Convenzione equiparano in toto i
rifugiati politici ai cittadini italiani in merito al trattamento riservato
negli Stati aderenti in materia di assistenza pubblica, legislazione del
lavoro nonché assicurazioni sociali. In tale ultimo ambito, deve farsi
rientrare la materia dell’assegno per il nucleo familiare come risulta dal
richiamo espresso del citato art. 24, comma 1 lett. b che menziona tra le
assicurazioni sociali i carichi di famiglia.
Questo
porta a ritenere che per i familiari residenti all’estero dei lavoratori
stranieri rifugiati politici possa essere corrisposto l’assegno per il nucleo
familiare, poiché, nella stessa ipotesi, tale assegno può essere riconosciuto
ai lavoratori cittadini italiani.
Per quanto
attiene invece all’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni, ai
sensi dell’art. 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, la normativa di riferimento
(D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche.) adotta un criterio
più restrittivo per individuare i beneficiari della prestazione in oggetto,
prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o i comunitari residenti nel territorio
dello Stato (artt. 65 legge 448/98 e 16, comma 2, D.M. n. 452/00, come
modificato dall’art. 2, comma 2 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337). Non risulta
pertanto possibile corrispondere l’assegno in esame ai cittadini stranieri
rifugiati politici.
Il Direttore Generale
Crecco