Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 8 del 28-01-2019
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 28/01/2019
Circolare n. 8
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:
Convenzione fra l’INPS e la Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA) dei contributi associativi
dovuti dagli artigiani e commercianti.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione
3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
4.
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
5. Costi
6. Clausola di salvaguardia
7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
8. Durata e recesso
9. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 16 ottobre 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA) (allegato n. 1), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, come modificata dalla Determinazione presidenziale n. 143 del 10 novembre 2016, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Di seguito, si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS, a favore delle Associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, con le modalità e con la stessa periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’ammontare della quota associativa e l’Associazione sindacale destinataria dello stesso.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione Assicurativa” > “Dati del modello F24” e alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Modelli F24”.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
3.Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’Associazione sindacale, sotto la propria responsabilità, invierà alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.
L’Associazione, inoltre, presenterà alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un valido documento d’identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell'anno stesso.
La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l'Istituto a partire dall'anno successivo.
Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
La Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi renderà disponibile alle Strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei flussi telematici, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
4.Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà tempestiva comunicazione all’Associazione interessata.
5. Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati fissati, per l’anno 2018, con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.
Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuova delega sindacale ed emissione code line (una tantum annuale)
€ 2,80
Gestione revoca delega sindacale
€ 2,59
Gestione singolo modello F24
€ 0,23
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.
6. Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce esplicitamente, da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettività validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L'Associazione è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti
ex lege
per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
8. Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Si comunica che la sede del Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA) è in via Santa Croce in Gerusalemme, n. 67 - Roma (RM).
9. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24, riscossi per conto della Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA), è stato istituito il seguente conto:
GPA25684 – per l’imputazione dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto della Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA).
Tale conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni.
Contestualmente sono istituiti i seguenti nuovi conti:
GPA35684 – per l’accreditamento alla Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA) dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo conto;
GPA11684 – per la rilevazione del debito verso la Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA) per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo conto.
I citati conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione generale che curerà direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.
Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti sopra citati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Allegato N.1
Allegato N.2