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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 97 del 08-06-2016


Direzione Centrale Entrate
Roma, 08/06/2016
Circolare n. 97
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata  di cui all’art. 2 comma 26, legge 335/95.- Compilazione del quadro “RR”
del modello Unico 2016 e riscossione dei contributi dovuti a saldo
2015 e in acconto 2016.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Compilazione del quadro RR
2.1 Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti;
2.2 Sezione II Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata Inps.
3. Termini e modalità di versamento.
4. La rateizzazione.
5. La compensazione.
5.1 Compensazione per artigiani e commercianti
5.2 Liberi professionisti
1. Premessa
 
L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 241/1997 dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinarne l’ammontare nella propria dichiarazione dei redditi.
 
L’art. 18, comma 4, del medesimo decreto prevede, altresì, che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
 
Con provvedimento del 29 gennaio 2016 (prot. N. 2016/16065) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello unico 2016/PF per il periodo d’imposta 2015, nel quale è compreso il quadro “RR” obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, gestione separata  liberi professionisti.
 
 
2. Compilazione del quadro RR
 
 
Il quadro RR del modello Unico deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n.335 per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.
 
2.1 Sezione I –Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
 
Per effetto dell’art. 10 del decreto legislativo n. 241/97, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2015, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), debbono compilare la sezione I del quadro RR del modello Unico PF 2016.
 
Rinviando alle analitiche istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello fiscale appare sufficiente evidenziare che, qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
 
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
 
Il reddito Imponibile
 
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2015, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
 
Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (
impresa in contabilità ordinaria
), RG (
impresa in regime di contabilità semplificata
) e RH (
redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
):
 
RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 12.
 
Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).
 
Per i soggetti che, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile viene determinata come segue:
 
- Nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM sezione I rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse).
 
Per i soggetti che, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue:
 
somma degli importi indicati nelle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30, esposti per intero, aventi natura di reddito d’impresa meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna LM37, indicati nel quadro LM sezione II.
 
Si sottolinea che, ai fini della determinazione della base imponibile, nel caso in cui il contribuente sia titolare di un’impresa rientrante nel campo di applicazione dell’art. 1, c. 65 ed abbia barrato la col. 3 del rigo LM21, il reddito da considerare è costituito dalla sommatoria dei redditi di impresa, ridotta di un terzo e successivamente decurtata delle perdite pregresse relative a tali redditi.
 
 
Si pone in evidenza che, ai sensi dell’art. 3 bis L. 438/1992, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla Srl; qualora siano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi d’impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati.
 
 
2.2 Sezione II –Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
 
 
La sezione deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, Legge 335/95.
 
Non sono iscritti alla gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il quadro RR sez II del modello fiscale nè sono tenuti al pagamento dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati, per l’attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.
 
Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio Ingegneri presso Inarcassa). Tale obbligo è stato confermato dal comma 12 dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, così come illustrato nella circolare n. 99 del 22/07/2011.
 
Il reddito imponibile
 
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione completate da alcune precisazioni.
 
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o “regime forfettario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190/2014”.
 
Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel:
 
Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni): rigo RE 23 (reddito delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo 24;
Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): rigo RH15 o RH17; oppure RH18 col.1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo.
Quadro LM:
- sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011”) flag nella casella: Autonomo; rigo LM6-LM9
- sezione II (Regime forfettario) flag casella “autonomo”, rigo LM34 meno LM37.
 
Nel caso in cui i contribuenti esercitino contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, la base imponibile corrisponde alla somma degli importi delle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30, esposti per intero, aventi natura di reddito di lavoro autonomo soggetto a Gestione separata (art. 53, comma 1, del TUIR), decurtata delle perdite pregresse relative ai singoli redditi considerati e facenti parte dell’importo indicato nella colonna LM37.
Nel caso in cui il professionista rientri nell’applicazione dell’art. 1, c. 65 e abbia inserito il flag sulla col. 3 del rigo LM21, la base imponibile è costituita dalla sommatoria dei redditi da lavoro autonomo, che confluisce nel rigo LM34,
ridotta di un terzo
, e successivamente decurtata delle perdite pregresse relative a tali redditi.  
La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1.
 
Poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti. Quindi sono stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici:
- Codice 2: per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Emens;
- Codice 3: per i redditi percepiti ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. C bis) del TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’art. 53, comma 2 lett. C) del TUIR; i redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 64 comma 1 lett. l);
- Codice 4: per i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici specialisti in formazione.
I redditi evidenziati nei codici 2-3-4, essendo già soggetti a Gestione separata, come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2015 è pari a € 100.324,00.
 
- Codice 5: sono indicati i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 comma 1 TUIR e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio un Architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente o ex Enpals).
Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11.
Si riportano gli esempi di determinazione del reddito imponibile presenti anche nelle istruzioni del modello Unico 2016.
 
Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 e dichiarato nel quadro RE, rigo RE23; in colonna 1  è indicato il codice 1 e il reddito di colonna 2 coincide con colonna 11.
 
Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 quadro RE indicato con codice 1 in colonna 1 (euro 68.000), inoltre reddito indicato a colonna 4 con codice 2 in colonna 3 (euro 15.357) e reddito indicato incolonna 6 con codice 3 in colonna 5 (euro 100.324) denunciati entrambi nel quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicata euro 0 (zero) in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla Gestione separata supera il massimale annuo.
 
Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 e dichiarato nel quadro RH rigo RH17 (euro 50.000), reddito indicato con codice 3 (euro 65.000) e dichiarato, rispettivamente, nel quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell’art. 50 co 1 c) bis (euro 40.000) e nel quadro RL rigo RL15 come reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR (euro 30.000 –si ricorda che tali redditi sono assoggettati su importi superiori a euro 5000). Il reddito da indicare in colonna 11 è pari a euro 35.324e non euro 50.000 in quanto la somma del reddito per il quale è dovuta la contribuzione è pari a euro 115.000, concorre fino al massimale di euro 100.324 e su euro 65.000 sono già versati i contributi dal sostituto previdenziale.
 
Nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti sui quali il sostituto di imposta ha assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals, il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito.
 
Si precisa inoltre che, nel caso in cui il professionista abbia nell’anno di imposta percepito l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali. L’importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel quadro RR.
 
Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota (23,50% e/o 27,72%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria.
 
Al contributo dovuto vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2015.
 
Come precisato con circolare n.74/2014, con il modello Unico 2014 è stata inserita, nel rigo RR8 colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare eventuali contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione utilizzando la delega di pagamento unica (Mod. F24) né a rimborso.
 
Le somme possono essere richieste in auto conguaglio presentando direttamente alla propria sede di competenza una istanza. Si ricorda che tale richiesta è possibile per contribuzione indebita relativa agli anni di imposta precedenti all’anno 2014.
 
3. Termini e modalità di versamento
 
Nel richiamare le precisazioni fornite con circolari n. 15 del 29 gennaio 2016 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e n. 13 del 29 gennaio 2016 per gli iscritti alla Gestione separata si fa presente che, ai sensi del D. L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016, in quanto il 16 luglio cade di sabato (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2015 e primo acconto per l’anno 2016) ed entro il 30 novembre 2016 (secondo acconto 2016).
 
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2015 e primo acconto 2016 – nel periodo tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 devono
sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a tito
l
o di interesse corrispettivo
, così come previsto dall’art. 17, comma 1, DPR 435/2001 modificato dall’art. 2, decreto legge 63/2002 convertito con modificazioni nella legge 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
 
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:
 
- "API" (artigiani) ) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo
- “ DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
 
 
4. La rateizzazione
 
Per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2016.
 
Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2015 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2016.
 
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2016.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2016.
L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2016 nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”.
 
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.
 
In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
 
- gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
- le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 16 giugno al 18 luglio.
 
 
5. La compensazione
 
Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2015.
 
5.1 Compensazione per artigiani e commercianti
 
L’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 21 o 36 del Quadro RR del modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento
esclusivamente
l’anno
2015
e l'importo che si intende compensare.
 
Tutte le somme a credito,utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello UNICO 2016 tramite modello F24 con anno di riferimento
2014
, devono essere riportate
esclusivamente
nelle colonne 19 o 32 del Quadro RR del modello UNICO 2016.
 
Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri).
 
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2014 ovvero il 2015, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.
 
A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti – calcolo codeline.
 
 
 
Tutte le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2014dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (Autoconguaglio) (cfr. circ. 182 del 10 giugno 1994).
 
Le domande per effettuare le operazioni da ultimo indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione Elenco di tutti i servizi l’applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare - Domande telematizzate - quindi Compensazione contributiva o Rimborso.
 
 
5.2 Liberi professionisti
 
Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2015, indicando il 2014 come periodo di riferimento in F24
,
sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi. Le somme a credito riferite all’anno 2014 utilizzate in compensazione tramite modello unificato F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello UNICO 2016, devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8 colonna 4.
 
L’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 8 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione mediante modello F24 indicando esclusivamente il 2015 come periodo di riferimento.
 
Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.
 
Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione separata: domanda di rimborso.
 
Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2014 devono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Cioffi