Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 136 del 25-7-2003.htm
Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Questioni varie.
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Coordinamento
Generale
MEDICO-LEGALE
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 25
Luglio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 136
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione
centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Questioni varie.
SOMMARIO
:
1)
Lavoratori a tempo determinato, in
particolare lavoratori stagionali.
2)
La trasmissione della certificazione
tramite fax è valida ai fini del rispetto dei termini di invio.
3)
Elenco delle patologie, valido fino al
31.12.2005, che danno diritto alla fruizione di cure termali al di fuori
delle ferie.
4)
L'effetto interruttivo della
prescrizione prodotto dal ricorso amministrativo è di natura
"istantanea".
5)
Lavoratori che si sottopongono
periodicamente a trattamenti terapeutici comportanti incapacità al lavoro.
6)
Certificazioni rilasciate da strutture
ospedaliere e termini di invio (certificati di ricovero e di pronto
soccorso; certificati di dimissione protetta; certificati di day hospital).
7)
Malattie insorte durante o dopo la
fruizione di periodi di maternità.
8)
Il riconoscimento da parte dell'INAIL di
un evento come infortunio si riflette ai fini erogativi su tutti i rapporti
di lavoro di cui è parte il lavoratore.
9)
Ai lavoratori che inviano certificazioni
con diagnosi riconducibili a stati di tossicodipendenza si applica la
normativa comune.
10)
Lavoratori risultati assenti al momento
del controllo che vengono comunque visitati dal medico prima del suo
definitivo allontanamento.
11)
Legalizzazione dei certificati di
malattia rilasciati all'estero.
1)
Lavoratori a tempo determinato
Si porta a
conoscenza di codeste Sedi che, in attuazione della direttiva 1999/70/CE
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, il decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 ha riformato la disciplina del contratto a termine, abrogando la legge
18.4.1962, n. 230, e successive modificazioni, l'art. 8-bis della legge
25.3.1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28.2.1987, n. 56, nonché tutte le
disposizioni di legge con lo stesso incompatibili ovvero ivi non
espressamente richiamate (v. art. 11).
In particolare la
nuova impostazione, superando il regime della tipizzazione legale e
restrittiva delle situazioni legittimanti l'apposizione del termine, proprio
della precedente normativa, consente la generale instaurazione di rapporti a
tempo determinato ove sussistano "ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo" che giustificano l'apposizione
del termine medesimo (1).
Sull'argomento si
chiarisce ad ogni buon conto che il decreto in argomento nulla dispone in tema di prestazioni economiche di
malattia; queste, pertanto, devono continuare ad essere erogate - non
risultando le norme vigenti in contrasto con le nuove disposizioni - con
l'applicazione delle particolari limitazioni temporali previste in via
generale per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dall'art.
5 della legge n. 638/1983.
Si precisa
altresì che anche per quanto concerne l'individuazione, nell'ambito dei
lavoratori a tempo determinato, degli "stagionali" - relativamente
ai quali l'Istituto è tenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n.
33/80, al pagamento diretto delle prestazioni economiche di malattia e di
maternità- deve continuarsi a fare riferimento, per effetto del richiamo di
cui all'art. 10, comma 7 lettere b) e c) del citato decreto, ai soggetti
indicati nella circolare n. 625 EAD - 134362 AGO/84 del 22.4.1980, e cioè,
rispettivamente, ai lavoratori assunti per lo svolgimento di una delle
attività comprese tra quelle elencate nella tabella annessa al D.P.R.
7.10.1963, n. 1525, come integrato dai DPR n. 560/1987 e n. 378/1995, ed ai
lavoratori del settore terziario e servizi e turismo assunti per
l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno.
Per quanto
riguarda "le aziende turistiche con periodi minimi di inattività di
settanta giorni continuativi o centoventi non continuativi", inserite
alla voce n. 48 del citato D.P.R. n. 1525/1963 dal D.P.R. n. 378/1995, è
peraltro da ritenersi, come precisato nella circolare n. 42 del 1.8.2002 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (G.U. n. 189 del 13.8.2002)
che i presupposti temporali applicativi suddetti non siano più richiesti in
quanto secondo la nuova normativa l'ammissibilità del ricorso al contratto a
tempo determinato è correlata alla sussistenza di determinate esigenze
aziendali, se supportate dalle motivazioni addotte dal datore di lavoro,
indipendentemente quindi da altre condizioni.
2)
Consegna
certificati di malattia.
Da parte di alcune Sedi è stato
chiesto se, in caso di impossibilità a provvedere all'invio all'INPS del
certificato di malattia attraverso le modalità stabilite dalla legge n.
33/1980 (recapito o trasmissione per posta), l'adempimento possa essere
espletato tramite fax o con preavviso telefonico.
Al riguardo si precisa che la
certificazione di malattia non può essere sostituita - per espressa
previsione dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 449/2000 - da altro documento;
la relativa trasmissione tramite fax può quindi essere considerata valida ai
soli fini del rispetto del termine di invio, previsto per consentire
l'effettuazione di visite mediche di controllo, fermo restando che per la
concessione dell'indennità occorre che il certificato medico originale
pervenga in tempo utile (2).
Nessun valore è invece attribuibile
ad eventuali comunicazioni telefoniche.
Le indicazioni che precedono
valgono anche per la copia priva di diagnosi (attestato di malattia) da
inviare al datore di lavoro, ovviamente per gli aspetti riferiti
all'indennità di malattia anticipata per conto dell'Istituto.
3)
Cure termali e
patologie ammesse.
Si comunica ad ogni buon conto che
il Ministero della Sanità, con D.M. 22 marzo 2001, ha confermato l'elenco
delle patologie individuate con D.M. 15 dicembre 1994 - già prorogato dal
D.M. 20 marzo 1998 scaduto - che
danno diritto alla fruizione delle cure termali a carico del Servizio
Sanitario Nazionale al di fuori delle ferie, con diritto all'indennità di
malattia a carico dell'INPS.
Il predetto elenco ha efficacia
fino al 31.12.2005
4)
Contenzioso
amministrativo in materia di prestazioni economiche di malattia e di
maternità - Prescrizione -
Nelle istruzioni impartite con
circolare n. 119 del
28.5.1990, paragrafo II, è previsto, tra l'altro, che qualora il Comitato
Provinciale non abbia deciso entro i 90 giorni previsti, decorrenti dalla
data di proposizione del gravame, il ricorso amministrativo presentato
avverso il mancato riconoscimento della prestazione economica di malattia o
di maternità, "il silenzio dell'organo va interpretato come rigetto
della impugnativa e da tale momento inizia nuovamente a decorrere il termine
di prescrizione del diritto".
Il criterio, che connette
sostanzialmente alla presentazione del ricorso un effetto interrutivo della
prescrizione di natura permanente, ha formato oggetto di riesame, in esito al
quale si è pervenuti alla conclusione di dover modificare le indicazioni
fornite sul particolare punto.
Quanto sopra nella considerazione
che, ai sensi dell'art. 2945 c.c., l'effetto interrutivo
"permanente" (3) della prescrizione si verifica soltanto nei casi
indicati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c. (e cioè, in virtù della
notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o di una domanda
proposta nel corso di un giudizio), fatte salve eventuali speciali
disposizioni di legge, che secondo la giurisprudenza prevalente non
riguardano la materia delle prestazioni economiche di malattia e di
maternità. Conseguentemente gli atti interrutivi della prescrizione di natura
non giudiziale (quali i ricorsi amministrativi) hanno efficacia soltanto
"istantanea", per cui il diritto a conseguire la prestazione si
prescrive se entro un anno da detti atti non vengono posti in essere altri
atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Si aggiunge che è pure da escludere
che la proposizione del ricorso possa produrre l'effetto di sospendere (fino
alla scadenza del termine assegnato per la decisione) il decorso della prescrizione,
in quanto le cause di sospensione della prescrizione sono stabilite dagli
artt. 2941 e 2942 c.c. e sono parimenti tassative e non suscettibili di
applicazione analogica.
Restano in ogni caso applicabili,
se ne ricorrono i presupposti, le disposizioni in materia di
"decadenza" ai sensi dell'art.4 della legge 14.11.1992, n.438.
5)
Cicli di cura
ricorrenti
Pervengono con una certa frequenza
segnalazioni di lavoratori che, a causa delle patologie sofferte, si
sottopongono periodicamente, per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali,
spesso di natura specialistica,
comportanti incapacità al lavoro
.
Al riguardo, se sul certificato
inviato è barrata la relativa casella, si ritiene che le fattispecie in
questione possano essere definite applicando i "criteri della
ricaduta", ove ne ricorrano i relativi presupposti (trattamento eseguito
entro 30 giorni
dal precedente). Come è ovvio anche la certificazione
di cui si tratta deve essere visionata dal medico di Sede.
A tal fine, potrà comunque essere
considerata sufficiente anche un'unica certificazione del curante che attesti
la necessità di trattamenti ricorrenti
comportanti incapacità lavorativa
e che li qualifichi l'uno ricaduta dell'altro. Gli interessati dovranno
inviare tale certificazione prima dell'inizio della terapia, fornendo anche
l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione. A tale certificazione
dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche (ad esempio
mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario
delle prestazioni
effettivamente eseguite,
le sole che danno titolo
all'indennità.
Tale soluzione potrà essere
consentita anche per i casi di lavoratori in trattamento emodialitico o
affetti dal morbo di Cooley.
6)
Certificazioni
rilasciate da strutture ospedaliere
1.
Certificati
di ricovero e di pronto soccorso
Come noto (v. da ultimo circolare n. 99 del 13.5.96),
l'Istituto attribuisce validità, ai fini dell'erogazione delle prestazioni
economiche di malattia, anche alla certificazione rilasciata dagli ospedali o
dalle strutture di pronto soccorso.
Su tale aspetto si ritiene
opportuno precisare che
limitatamente alle giornate di ricovero e/o alla
giornata in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso
così
documentate, agli effetti del
riconoscimento del diritto alla prestazione, è sufficiente che la
certificazione suddetta sia redatta su carta intestata e riporti le
generalità dell'interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del
medico e l'indicazione della diagnosi.
Eventuali semplici
"attestazioni" di ricovero, in genere carenti della diagnosi, non
sono pertanto da ritenere valide ai fini certificativi.
In presenza di certificazioni
rilasciate dalle strutture ospedaliere in cui siano formulate
prognosi
successive al ricovero
o
alla prestazione di pronto soccorso,
la copertura dei relativi periodi, agli
effetti erogativi di interesse, è riconoscibile soltanto quando il giudizio
prognostico suddetto faccia riferimento esplicito ad uno stato di
incapacità
lavorativa
e non alla mera
prognosi
clinica salvo complicazioni
.
La medesima certificazione, da
inviare entro due giorni dal rilascio, sarà considerata regolare se completa
degli altri dati essenziali sopra specificati; nel caso, il lavoratore dovrà
indicare, oltre ai dati relativi all'azienda presso la quale è occupato,
anche la sua abituale residenza e l'eventuale diverso temporaneo recapito al
fine della predisposizione dei previsti controlli.
Le presenti istruzioni modificano
le precedenti disposizioni (v. circ. n.145 del 28.6.93)
secondo cui le istanze di lavoratori che avevano omesso in buona fede di
inviare regolare certificazione ovvero l'avevano trasmessa in ritardo,
limitandosi ad inviare il referto di pronto soccorso contenente una prognosi
clinica, potevano essere favorevolmente considerate. Le suddette disposizioni
erano infatti fondate sul presupposto della incertezza normativa allora
esistente circa l'obbligo delle strutture di cui trattasi di inviare all'INPS
la certificazione in parola, incertezza da ritenersi superata, essendo ormai
di generale cognizione che l'adempimento è a carico del lavoratore
interessato.
Eventuali ritardi od omissioni
saranno quindi valutati secondo i criteri vigenti, anche ai fini della
giustificabilità dei motivi addotti. Tanto vale anche per i periodi di
prognosi successivi a ricoveri, per i quali valevano le medesime
considerazioni dianzi esposte.
Con l'occasione si ribadisce, come
peraltro precisato nella circolare n.134399 AG0/21 del 27.1.1983, che la
previsione di
non applicazione delle sanzioni per ritardata certificazione
nell'ipotesi di malattie che abbiano comportato il ricovero in luogo di cura,
è da riferire
soltanto
alla certificazione attestante i
periodi di
ricovero
presso ospedali o case di cura pubblici o privati, rilasciata
dalle stesse strutture.
Resta inteso comunque che, anche in
tal caso, l'indennizzabilità dell'evento resta subordinata all'invio, a cura
del lavoratore, della certificazione stessa ai previsti destinatari (INPS e
datore di lavoro) non oltre il termine annuale di prescrizione vigente nella
materia.
La certificazione limitata a
prestazioni di pronto soccorso - prestazioni non equiparabili a ricovero -
dovrà quindi essere inviata nei termini previsti per la certificazione di
malattia (entro 2 giorni dal rilascio).
2.
Certificati
di "dimissioni protette"
Nel nuovo modello organizzativo
adottato in sanità, è frequente il ricorso alle cosiddette "dimissioni
protette" per ricoveri che richiederebbero lunghe degenze ai soli fini
di eseguire - per il raggiungimento della guarigione completa o della
stabilizzazione della situazione morbosa - un monitoraggio clinico
ovvero
esami clinico-strumentali più o
meno indaginosi e complessi.
In sostanza la condizione di
degenza non è in assoluto conclusa, ma viene temporaneamente sospesa.
Si tratta di periodi complessivi di
solito protratti e indeterminati, durante i quali il soggetto si rapporta
alla struttura di ricovero solo nelle giornate allo scopo programmate e, fra
l'uno e l'altro appuntamento, può anche aver recuperato la propria capacità
al lavoro.
Al riguardo, definendo questa pausa
fra un appuntamento e l'altro "periodo intermedio", si chiarisce che
ai fini erogativi i "periodi
intermedi" non sono equiparabili a ricovero.
Si tratta, infatti, di situazioni
non comprovanti di per sé la permanenza dell'incapacità al lavoro, con la
conseguenza che l'episodio morboso è da ritenere indennizzabile solo per i
giorni effettivamente trascorsi in regime di ricovero.
Per l'indennizzabilità dei periodi
intermedi nell'ambito della "dimissione protetta" è necessario
quindi che dalla relativa certificazione, rilasciata dalla struttura
ospedaliera (ovvero dal curante), risulti che il lavoratore sia non soltanto
"ammalato" ma anche temporaneamente incapace al lavoro a causa
della malattia da cui è affetto.
Anche nel caso in esame la
certificazione di cui trattasi dovrà essere inviata a cura del lavoratore
entro due giorni dal rilascio e dovrà contenere tutti i dati richiesti;
eventuali ritardi od omissioni saranno parimenti considerati secondo le
disposizioni generali, pure ai fini della giustificabilità dei motivi
addotti.
Resta inteso che nell'eventualità
di rientro nella struttura ospedaliera, al termine del periodo di
"dimissione protetta" ovvero anche durante lo stesso, l'evento potrà essere indennizzato - se ne
ricorrono i presupposti (evento intervenuto entro 30 giorni dal precedente) -
quale "ricaduta".
3.
Certificati
di day hospital
Con circolare n. 192 del 7.10.1996,
par. 4, è stato precisato che, nel caso di prestazioni debitamente
documentate effettuate in day hospital, il requisito della sussistenza dello
stato di incapacità lavorativa, necessario ai fini dell'indennizzabilità
dell'evento, può intendersi realizzato quando la permanenza giornaliera nel
luogo di cura copre la durata giornaliera dell'attività lavorativa ovvero,
nell'ipotesi di permanenza inferiore, quando, a livello medico, il lavoratore
sia ritenuto comunque incapace al lavoro nel corso della stessa giornata di
effettuazione del trattamento.
Al riguardo si fa presente che la
specifica materia, inizialmente disciplinata dal DPR 20.12.1992, ha subito
successivi interventi legislativi, legati soprattutto all'introduzione di
nuovi sistemi di classificazione delle patologie - finalizzati sotto il
profilo dell'ottimizzazione del rapporto costo- beneficio alla quantizzazione media dei giorni di ricovero
correlati (chiamati DRG e cioè "Diagnosis Related Groups") - e ai
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).
Sono state, pertanto,
specificamente individuate le
prestazioni erogabili in day hospital, tutte qualificate da patologie a
gravità media ovvero di complessa
gestione per la molteplicità di interventi necessari nella stessa giornata e,
persino, da interventi chirurgici non eccessivamente impegnativi sul piano
sistemico.
In relazione a quanto precede si
ritiene che debbano essere rivisti i
criteri già fissati equiparando, ai fini erogativi di interesse, le giornate
in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital a
giornate di
ricovero
, per cui, a prescindere dalle valutazioni prima richieste sulla
durata della presenza giornaliera nel luogo di cura, nelle situazioni in
questione, la incapacità al lavoro è senz'altro riconoscibile anche se
limitatamente al solo giorno
di effettuazione della prestazione riportato
nella certificazione medica.
Sono applicabili in sostanza, sia
per quanto concerne i requisiti certificativi che i termini di invio, i
criteri indicati relativamente alle giornate di ricovero, compresa la
prevista riduzione della misura dell'indennità nel caso di lavoratori non
aventi familiari a carico.
Ovviamente, ai fini
dell'indennizzabilità di ulteriori giorni successivi al ricovero in day
hospital, il lavoratore dovrà produrre altro certificato medico di
continuazione, compilato in ogni sua parte.
Eventuali ritardi od omissioni nell'invio della ulteriore
certificazione saranno considerati secondo le disposizioni generali, anche ai
fini della giustificabilità dei motivi addotti.
7)
Malattia insorta
durante o dopo la fruizione di periodi di congedo parentale o di congedo di
maternità.
Sulla specifica questione, che ha
formato oggetto nel tempo di molteplici quesiti, sono state fornite con
circolare n. 8 del 17 gennaio 2003,
paragrafo 5, istruzioni generali, alle quali, ad ogni buon conto, si fa
rinvio.
8)
Lavoratore con
più rapporti di lavoro che si assenta a causa di infortunio.
Come da avviso espresso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si precisa che, nell'ipotesi
rappresentata, il riconoscimento da parte dell'INAIL di un evento come infortunio
esonera l'Istituto dall'obbligo di intervento anche per gli altri rapporti di
lavoro, dovendosi ritenere l'assenza del lavoratore quale assenza per
infortunio nei confronti di tutti i datori di lavoro.
9)
Certificati di
malattia con diagnosi riconducibili a stati di tossicodipendenza.
Nell'ipotesi di certificati di
malattia con diagnosi riconducibili a stati di tossicodipendenza comportanti,
o meno, soggiorno in comunità terapeutica (fattispecie
non equiparabile a
ricovero
ospedaliero), la relativa prestazione economica a carico
dell'Istituto potrà essere corrisposta, secondo i criteri, le modalità ed
entro i limiti erogativi normalmente previsti a seconda delle diverse
categorie di aventi diritto,
soltanto
in presenza di effettiva
incapacità lavorativa dei soggetti interessati, debitamente documentata nei
modi di legge, da confermare, anche con riferimento alla durata della
prognosi, attraverso i controlli sanitari ritenuti opportuni.
Nell'ambito di quanto precede si
sottolinea, in particolare, che anche per tali soggetti vale l'obbligo di
reperibilità durante le previste "fasce orarie" (se del caso presso
la "comunità"), a nulla rilevando di per sé la particolare
condizione di tossicodipendenza. Non essendo prevista la possibilità di
autorizzazioni preventive ad assentarsi dal proprio domicilio, nel caso di
assenza a visita di controllo, gli eventuali motivi di giustificazione
addotti dagli interessati saranno, quindi, valutati secondo norma.
10)
Visite mediche di controllo. Lavoratori
momentaneamente assenti al proprio domicilio.
Con messaggio n. 13385 del
21.10.1999 è stato precisato che nel caso in cui il lavoratore, risultato
assente al momento dell'accesso del medico di controllo, ritorni nella
propria abitazione prima del definitivo allontanamento del medico, la visita
domiciliare può comunque aver luogo (se non sussistono motivi ostativi), ma
che tale visita non annulla la rilevata iniziale assenza, con conseguente
applicazione della sanzione prevista, in mancanza di validi motivi di
giustificazione.
Ad evitare erronei convincimenti
degli assicurati circa la non sanzionabilità della iniziale assenza, si
invitano codeste Sedi a rappresentare ai medici di controllo la necessità di
esplicitare espressamente ai lavoratori, annotandolo anche sul referto, che,
nelle situazioni in esame,
l'esecuzione della visita non giustifica di per sé l'assenza prima
rilevata.
11) Legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati da medici
stranieri all'estero.
Come è noto, secondo le istruzioni
impartite, nel caso di assicurati occupati in Italia che si ammalano durante
soggiorni all'estero in Paesi non
facenti parte della Comunità Europea ovvero in Paesi che non hanno stipulato
con l'Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia, la
corresponsione dell'indennità di malattia può aver luogo solo dopo la
presentazione all'INPS della certificazione originale,
legalizzata
a
cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel
territorio estero.
L'adempimento, potendo richiedere
tempi più lunghi, può essere espletato, a cura dell'interessato, anche in un
momento successivo al rientro (e, ovviamente, pure per via epistolare), fermo
restando che il lavoratore è tenuto all'invio della certificazione entro 2
giorni dal rilascio al datore di lavoro ed all'INPS (eventualmente in copia).
In relazione a richieste di
chiarimenti al riguardo, si precisa
che per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da
fornire anche a mezzo timbro, che il documento
è valido ai fini
certificativi secondo le disposizioni locali.
Conseguentemente la sola
attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero
della conformità della traduzione all'originale non equivale alla
legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in
Italia.
Si conferma da ultimo, come di
recente ribadito dal Ministero degli Affari Esteri, interessato a seguito
di posizioni diverse assunte da
alcune Ambasciate o Consolati, che in materia di legalizzazione continuano ad
essere applicate le procedure vigenti.
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
Note
1)
Il
provvedimento, oltre a recare disposizioni circa i requisiti formali
richiesti, la proroga e la scadenza del termine, individua anche i casi di
divieto della stipulazione di contratti a termine ed i contratti esclusi dal
proprio ambito applicativo, tra cui quelli di formazione e lavoro e di lavoro
temporaneo.
2)
Il
certificato non sarà cioè ritenuto valido se pervenuto oltre il termine
annuale di prescrizione vigente nella materia.
3)
In
sostanza l'effetto interruttivo permane fino al passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il processo.