Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 16866 del 28-06-2007.htm
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 28-06-2007
Messaggio n. 16866
OGGETTO:
frazionabilità
dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n.104/1992- Massimale orario
mensile- Ulteriori istruzioni.
Si fa seguito al messaggio
n.15995 del 18/06/2007 per fornire ulteriori istruzioni in merito alla
determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese, da
parte dei lavoratori beneficiari dei tre permessi giornalieri mensili previsti dall'articolo 33 comma 3
della legge n.104/1992 per l’assistenza ai disabili in condizione di gravità.
Occorre, innanzitutto,
premettere che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i
permessi giornalieri vengano utilizzati,anche solo parzialmente,
frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere.
E' necessario, in
secondo luogo, precisare che il massimale di diciotto ore mensili,indicato
nel messaggio citato in premessa, si applica ai lavoratori con orario normale
di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi.
Infatti, l'
algoritmo
di calcolo
, da applicare alla
generalità dei lavoratori
con orario
normale di lavoro determinato su
base settimanale
, ai fini della
quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:
(orario normale di
lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore
mensili fruibili.
A titolo
esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40
ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di
permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:
(40/5)
x 3 = 24
Similmente, l'
algoritmo
di calcolo
, da applicare alla
generalità dei lavoratori
con orario
normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su
base
plurisettimanale
, ai fini della commisurazione del massimale in
argomento, è il seguente:
(orario normale di
lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3
= ore mensili fruibili
.
Per tale fattispecie, si
riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro plurisettimanale articolato nella seguente
maniera:
8
settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana,
4
settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana,
4
settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana.
Applicando l’algoritmo
sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore
mensili.
Infatti, in tale caso
l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:
(35/4,75)
x 3 = 22,10
IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO