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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 154 del 17-09-2015


Direzione Centrale Pensioni
Roma, 17/09/2015
Circolare n. 154
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 1, commi 113, 258, 623, 708 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” - riflessi sui Tfs,  Tfr dei dipendenti pubblici. Effetti del citato comma 258
sui trattamenti pensionistici.    
SOMMARIO:
    Premessa
1.   
Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni ed effetti sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni
2.   
Effetti sulla pensione e sui trattamenti di fine servizio derivanti dell’abrogazione di articoli del codice dell’amministrazione militare e di altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
3.   
Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione  del TFR con riferimento a redimenti maturati  dal 2015
4.   
Termini dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo
Premessa
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” composta da un unico articolo.
 
Si rinvia alla circolare n. 74 del 10 aprile 2015 per gli effetti sui trattamenti pensionistici dei commi 113 e da 707 a 709.
 
Il comma 113 ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a
i
62 anni; questa disposizione ha riflessi anche sui termini di pagamento del TFS e TFR in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici prevista dall’art. 72, comma 11, del DL 112/2008.
 
Il comma 258 abroga gli articoli del codice dell’amministrazione militare e altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, con effetti sul calcolo dei trattamenti sia pensionistici che di fine servizio.
 
Il comma 623 prevede l’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione  del TFR.
 
Come approfondito nella circolare summenzionata, i commi da 707 a 709 recano nuove norme relativamente all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
 
Per questi lavoratori, la pensione è messa in pagamento nell’importo meno favorevole tra quello determinati con il metodo di calcolo misto e quello determinato con il metodo di calcolo retributivo vigente prima del DL 201/2011. Il comma 708 precisa che, anche in caso di erogazione della prestazione calcolata esclusivamente con il metodo retributivo, non cambiano i termini di pagamento del TFS e TFR.
 
Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Spesa Sociale reso con nota prot. 59633 del 23/07/2015, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.
 
1.  
Art. 1, comma 113 della c.d. legge di stabilità 2015 in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni - Effetti sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni
 
L’articolo 1, comma 113, della citata legge dispone che le pensioni anticipate, di cui all’art. 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non sono soggette in ogni caso a penalizzazioni anche se liquidate prima del compimento del 62° anno, a  condizione  che il requisito di anzianità contributiva sia maturato entro il  31 dicembre 2017.
 
Questa esclusione delle riduzioni percentuali per le pensioni anticipate liquidate nel periodo prima individuato determina una modifica delle regole  sui termini di pagamenti dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione ed associate al pensionamento anticipato.   
 
Per il personale delle pubbliche amministrazioni per il quale opera la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto legge  25 giugno 2008 n. 112,  convertito con modificazioni  dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,  i termini di pagamento dei trattamenti di fine  servizio e fine rapporto possono variare in ragione della data di maturazione del diritto a pensione, della decorrenza della pensione e della circostanza  che alla stessa pensione siano applicate le penalizzazioni.
 
Fino al 18 agosto 2014, le risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro operate dalle amministrazioni avevano come unico presupposto l’avvenuto conseguimento del diritto alla pensione anticipata  (ovvero alla pensione con  40 anni, con diritto maturato secondo le regole antecedenti alla disciplina introdotta dall’art. 24 del DL 201/2011) a prescindere dall’eventuale applicazione delle riduzioni  percentuali del trattamento pensionistico di cui al citato comma 10 dell’art. 24 del dl 201/2011, anche se il dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, aveva raccomandato alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione qualora ciò avesse determinato l’applicazione delle predette penalizzazioni sulla pensione.
 
Per le cessazioni dal servizio conseguenti alle risoluzioni unilaterali operate fino al 18 agosto 2014, il termine di pagamento è stato di 105 giorni ovvero 6 mesi ovvero  12 mesi a seconda della data di maturazione del diritto a pensione  (si vedano in proposito la circolare  n. 37 del 14 marzo 2012, il messaggio n. 8381  del 15 maggio  2012 e la circolare n. 73 del 5 giugno 2014). Dal 19 agosto 2014 - data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 5, introdotto a modifica dell’art. 72, comma 11 del DL 112/2008,  dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del DL  24 giugno 2014 n. 90 - ai fini dell’esercizio della risoluzione unilaterale era stata prevista  l’ulteriore condizione del  raggiungimento dell’età anagrafica ovvero di un’anzianità contributiva  composta da periodi di servizio e contribuzione con caratteristiche tali da escludere l’applicazione delle riduzioni percentuali alla prestazione pensionistica.
 
Conseguentemente, per le cessazioni dal servizio derivanti da atti unilaterali  del datore di lavoro associate  ad accessi alla pensione con penalizzazioni (non configurabili  come risoluzioni a norma dell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008, come modificato dalla legge 114/2014), ha trovato applicazione il termine generale di 24 mesi, per il pagamento dei Tfs e dei Tfr, invece dei termini di 105 giorni ovvero di 6 o 12 mesi (cfr. messaggio n. 8680  dell’12 novembre 2014).
 
Dopo la modifica introdotta dal comma 113 in esame, che ha disposto la neutralizzazione delle riduzioni percentuali per le pensioni con decorrenza dal 2015 e con il  requisito di anzianità contributiva maturato in ogni caso entro il 2017, l’esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione rimane temporaneamente sottoposto  alla sola condizione connessa   “alle   esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi” .
 
In considerazione della modifica normativa appena esposta, venendo temporaneamente  meno il vincolo dell’età anagrafica, in precedenza  associato alla possibilità per le amministrazioni e gli enti datori di lavoro di utilizzare la risoluzione del rapporto di lavoro, con riferimento alle risoluzioni unilaterali che hanno determinato e determineranno accessi alla pensione con decorrenza successiva al 2014  e con requisiti pensionistici maturati entro il 31/12/2017, sono sospese le indicazioni circa i termini di pagamento date con il messaggio 8680 del 12 novembre 2014.
 
Pertanto, per le risoluzioni che intervengono dal  01/01/2015 fino al 31/12/2017, poiché le prestazioni pensionistiche collegate sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane fermo il termine di pagamento di 12 mesi oltre alle possibili deroghe, ove applicabili.
 
Rimane altresì fermo il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto conseguenti a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla pensione di anzianità anticipata.
 
I termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr collegati a cessazioni dal servizio conseguenti a risoluzioni unilaterali da parte dell’amministrazione sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.
 
Data di maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione
Data di decorrenza della pensione
Data della risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro
Termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro
Entro il 31/12/2011 (40 anni, in base alle regole previgenti all’art. 24 del DL 201/2011)
Qualsiasi
Qualsiasi
-          105 giorni, se il diritto a pensione risulta maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per i comparti scuola  ed Afam) 2011
-          6 mesi, se il diritto a pensione è maturato dal 13 agosto al  31 dicembre 2011 
Dal 1° gennaio 2012 al 17/08/2014 (nelle gestioni esclusive) ovvero al 31/07/2014 (nell’Ago Fpld)
Entro il 18 agosto 2014
Entro il 18 agosto 2014
-          6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013
-          12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013
Dal 1° gennaio 2012 al 30/12/2014 (nelle gestioni esclusive ex Inpdap) ovvero 30/11/2014 (nell’Ago Fpld)
Entro il 31/12/2014
Dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014
-          6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni
-          12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni
-          24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni
Dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2017
Dal 1° gennaio  2015
Dal 31 dicembre  2014
-          6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni
-          12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni
Dal 1° gennaio 2018
Dal gennaio 2018
Dal gennaio 2018
-          12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni
-          24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni
 
 
2.  
Effetti
e
sui trattamenti pensionistici e di fine servizio derivanti dell’abrogazione di articoli del codice dell’amministrazione militare e di altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
 
Il comma 258, ha abrogato gli articoli 1076, 1077,  1082 e 1083 del Codice dell’amministrazione militare contenuto nel d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, nonché l'articolo 1,  comma  260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali abrogazioni hanno effetti sia nei confronti del personale militare che nei confronti del personale della Polizia di Stato.
 
Per quanto riguarda il personale militare,  l’abrogazione degli articoli 1076, 1082 e 1083 del Codice dell’amministrazione militare comporta che non può essere più concessa la promozione al grado superiore  nell’ultimo  giorno di servizio ad ufficiali che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 
-       cessano per raggiungimento  del limite di età;
-       iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento e che non possono conseguire la promozione o essere valutati  perché divenuti permanentemente inabili al servizio o  perché deceduti;
-       cessano per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.
 
Analogamente, l’abrogazione dell’articolo 1077 disposta dal citato comma 258, determina il venir meno della promozione nell’ultimo giorno di servizio per sottufficiali e graduati in servizio permanente  che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 
-       giudicati idonei e iscritti in quadro di avanzamento e non promossi o che non possono essere valutati per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio  incondizionato o  perché deceduti;
-       giudicati idonei, avendo maturato l’anzianità per essere compresi nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento, e che  non possono esservi inclusi perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti;
-       inclusi nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento e che si vengono a trovare nelle stesse condizioni sopra ricordate anteriormente all’iscrizione ai quadri di avanzamento.
 
Il venir meno della promozione ai sensi dell’abrogato art. 1077 del codice vale anche per appuntati e carabinieri che, avendo maturato l’anzianità prescritta, non possono essere valutati per l’avanzamento o per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare o perché deceduti.
 
Per quanto riguarda la Polizia di Stato, la conseguenza dell’abrogazione dell'articolo 1,  comma  260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è che non può più essere attribuita ai dirigenti superiori  (con  almeno cinque  anni  di  anzianità  nella  qualifica)  la  promozione  alla qualifica di dirigente generale di pubblica  sicurezza  a  decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
 
Conseguentemente, le prestazioni pensionistiche e l’indennità di buonuscita per cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2014 vanno liquidate escludendo il beneficio della promozione al grado o alla qualifica superiore nell’ultimo giorno di servizio, perché non più spettante.
 
 
3. 
Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione  del TFR con riferimento a redimenti maturati  dal 2015
 
Il comma  623 della legge di stabilità per il 2015, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18  febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, ha innalzato dall’11% al 17% l’aliquota dell’imposta sostituiva delle imposte sui redditi che si applica sui redditi derivanti dalle rivalutazioni  operate sugli accantonamenti. L’innalzamento opera con effetto sui rendimenti  maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 
Si fa riserva di successive istruzioni  in relazione alle procedure applicative non appena saranno stati rilasciati gli aggiornamenti.   
 
4. 
Termini dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo
 
L’articolo 1, commi 707 e 708,  ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214 (riforma Monti Fornero). Le disposizioni in esame prevedono che  l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo con il metodo  retributivo, antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 24  della citata riforma Monti Fornero.       
                
Per effetto di quanto sopra, la pensione di chi ha  maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 va determinata  con il calcolo  misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011; contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012.  A determinate condizioni, la misura della pensione calcolata  con  il metodo misto può essere  superiore a quella determinata con il metodo retributivo.
 
Tenendo conto di questa circostanza, il legislatore ha stabilito  che per i destinatari del metodo di calcolo misto in base alla riforma Monti Fornero, il trattamento debba essere liquidato con il metodo di calcolo che determina l’importo di minor favore. Il  comma 708  dispone che  il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti dal 2 gennaio 2012.
 
Nell’ipotesi in cui la pensione venga liquidata con il metodo di calcolo retributivo, il predetto comma 708 precisa che  resta in ogni caso fermo il termine di pagamento di 24 mesi dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto  per i dipendenti pubblici qualora la cessazione dal servizio sia anteriore al raggiungimento del limite di età ordinamentale e non dipenda da inabilità o decesso.  
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Cioffi